TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice deIGnato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 2684/2019,
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente Via Tremonti, Complesso Parte_1
Zancle, Pal. B, cod. fisc.: , ed elettivamente domiciliata in Messina, C.F._1
Via G. La Farina n. 62, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caruso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(cod. Fsic. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
) e ( ), tutte nella qualità C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 di eredi legittime della SI.ra nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta in data in 05.04.2018 rappresentate e difese dall'Avv. Cristina Ughi giusta procura in atti
Resistente/contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 17/5/2019 la IG.ra adiva questo Tribunale per sentir condannare le IGg.re , nella qualità di Parte_1 CP_1 eredi della madre al pagamento di tutte le differenze retributive Persona_1
presuntivamente dovute in forza del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti.
Premetteva la ricorrente di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della defunta IG.ra
, presso l'abitazione della stessa, sita in Messina, Villaggio San Michele, Via Persona_1
Comunale, 69, in qualità di badante e collaboratrice familiare dal 12/11/2016 al 12/01/2017 e dal 12/04/2017 all'08/11/2017, data di cessazione del rapporto.
Nei detti periodi la ricorrente assume di aver svolto attività lavorativa subordinata con mansioni di badante e collaboratrice domestica (livello B super della
Classificazione del Personale, così come previsto dal CCNL di categoria, con un orario di lavoro che andava, dal lunedì al sabato, esclusa la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, percependo una retribuzione di €. 350,00 mensili.
In esito al dedotto rapporto irregolare la ricorrente rivendicava il diritto alla percezione delle seguenti somme:
-- per differenze retribuzioni mensili dal 12/11/2016 al 12/01/2017 la somma di €. 843,00;
-- per differenze retribuzioni mensili dal 12/04/2017 all0'08/11/2017 la somma di €. 2.760,83;
-- per ferie non godute, €. 350,00;
-- permessi non fruiti e per festività, €. 380,00;
-- per TFR, €. 323,54;
-- per indennità sostitutiva del preavviso, €. 420,00;
-- oltre al risarcimento per la costituzione di un'adeguata posizione assicurativo-previdenziale, del tutto omessa dalla resistente, o al pagamento dei relativi importi, da versare nei confronti degli Istituti Previdenziali e oltre al pagamento delle somme che la stessa ricorrente avrebbe potuto percepire a titolo di indennità di disoccupazione, qualora fosse stata costituita in suo favore la prevista posizione assicurativo-previdenziale. Si costituivano in giudizio le eredi della IG.ra contestando le avverse pretese e Per_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare deducevano la loro carenza di legittimazione passiva non essendo state all'epoca conviventi della madre.
Nel merito contestavano il presunto livello rivendicato dalla ricorrente disconoscendo il preteso rapporto di lavoro domestico.
Istruita la causa a mezzo prova per testi ed ammesso il giuramento decisorio invocato dalla ricorrente le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 . ESAME DELLE DOMANDE DELLA RICORRENTE
Le domande del ricorrente sono infondate.
L'esito della prova per testi non ha consentito di ricostruire col necessario grado di certezza il rapporto di lavoro così come dedotto in giudizio dal ricorrente.
Infatti, le testi escusse sono state estremamente vaghe riferendo su alcune circostanze solo de relato.
In particolare, la teste riferiva quanto segue: Tes_1
“CIRCOSTANZA : vero o no che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della defunta IG.ra , dal 12/11/2016 al 12/01/2017 e dal 12/04/2017 Persona_1 all'08/11/2017, presso l'abitazione della stessa, sita in Messina, Villaggio San Michele, Via
Comunale, 69;
A D.R. HO visto qualche volta la IGnora presso l'abitazione della IGnora Parte_1
, ma non so cosa vi facesse;
quando qualche volta la vedevo lì , mi capitava Persona_1
di vederla stendere i panni;
io abitavo ed abito in casa di mia madre, nell'appartamento di fronte a quello della IGnora Per_1
2) vero o no che nei detti periodi la ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata con mansioni di badante e collaboratrice domestica, provvedendo alla pulizia della casa, a lavare
e stirare la biancheria, ad assistere e curare la SI.ra aiutandola a lavarsi Persona_1 vestirsi e camminare, anche col girello, ed alle altre attività connesse, e ciò con un orario di lavoro che andava, dal lunedì al sabato, esclusa la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
A D.R. NULLA posso sapere, io avevo i miei problemi;
3) vero o no che la ricorrente non ha usufruito di ferie nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
A D.R. NULLA SO . Nulla ricordo nemmeno sugli orari e sui periodi in cui ho visto la IGnora
in casa essendo trascorsi diversi anni.”. Parte_1 Per_1
La teste dichiarava: Tes_2
“In merito al punto 1) del capitolato di prova del ricorso introduttivo lettomi ADR sono a conoscenza della circostanza in quanto incontrando quasi tutte le mattina la IG.ra alla Pt_1 fermata dell'autobus sul viale Giostra dove io abitavo, prendevamo lo stesso autobus in quanto la IG.ra andava in località San Michele di Messina, mi informava che la stessa Pt_1 lavorava come badante presso la IG.ra , dove io avevo fatto un periodo di prova di Pt_4
cinque giorni come badante della IG.ra oltre ad effettuare la pulizia dell'appartamento, Pt_4 cucinare alla SI.ra , e poi non ho continuato a lavorare, non ricordo né i giorni, né i Pt_4 mesi né l'anno in cui ho parlato con la IG,ra ; Pt_1
Sub. 2)” lettomi ADR posso dire che io svolgevo le stesse mansioni indicate nella circostanza con le stesso l'orario dalle ore 09,00 alle ore 13,00, nulla posso dire in merito alla mansioni svolte dalla ricorrente;
sub 3) lettomi ADR nulla posso dire, perché non sono a conoscenza.”
Emerge chiaramente la lacunosità delle deposizioni che non permettono di ricostruire il preteso rapporto sia riguardo ai periodi rivendicati che alle mansioni svolte.
Onde sopperire a tale mancanza la ricorrente ha ritenuto di deferire giuramento decisorio alle resistenti.
Tuttavia, l'esito del giuramento nulla ha aggiunto in quanto le IGg.re hanno negato CP_1
tutte le circostanze di cui ai capitoli del giuramento.
Di conseguenza nessuna prova è stata raggiunta rispetto a quanto lamentato dalla ricorrente sulla quale incombeva l'onere della prova dei fatti allegati. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/22 in ragione del valore della domanda.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 2684/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e , in solido, che si liquidano in € 2.626,00
[...] Parte_2 Parte_3 oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 29.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando