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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 70/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Nadia Bassilana ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Bollate (Mi), alla via
F. Corridoni n. 53
RICORRENTE
E
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Enrico Cicchetti ed elett.te dom.to presso il suo studio in Vallata (Av), al C.so
Kennedy n. 19
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
18.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato NS chiedeva al sopra intestato Pt_1
Tribunale di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario (atto n. 184, parte II, serie A) contratto con il 17.7.1990 in Molfetta (Ba). CP_1
A tal fine riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli, (n. il 25.1.1991) e Per_1 Per_2
(n. il 1.8.2000); che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del
Tribunale di Milano del 17.10.2007; che nell'omologa era previsto che i figli, all'epoca entrambi minorenni, fossero affidati alla madre e che il padre fosse esonerato dall'obbligo di concorso al mantenimento finché non avesse recuperato uno stato psicofisico che gli avrebbe consentito di produrre reddito;
che sin dal 2007 il resistente si era disinteressato dei figli né aveva provveduto in alcun modo al loro mantenimento;
che, quindi, e erano Per_1 Per_2
stati cresciuti unicamente dalla madre, infermiera presso l'Ospedale Sacco di Milano;
che attualmente era economicamente autosufficiente, mentre studente Per_1 Per_2
universitario, viveva ancora con la madre nella casa a lei assegnata in fase di separazione;
che erano decorsi sedici anni dalla pronuncia di separazione e non vi era mai stata riconciliazione tra i coniugi;
che il resistente era titolare in comproprietà al 50% con la ricorrente dell'immobile sito in Milano alla via Ugo Betti, oltre a possedere alcun terreni e proprietà immobiliari e una pensione di invalidità.
Chiedeva quindi: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Milano alla via U. Betti n. 125 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio porsi a carico del Per_2 ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo complessivo di Per_2
€uro 400,00, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%.
Si costituiva il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio bensì alla richiesta di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, essendo egli privo di mezzi economici adeguati ed impossibilitato a procurarseli a causa del riconosciuto handicap al 75% per disturbo bipolare di tipo I ed avendo a disposizione solamente una pensione di invalidità di € 434,62.
Concludeva, quindi, chiedendo di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 300,00 mensili;
rigettare la richiesta di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente Per_2
autonomo.
Interrogate le parti e rifiutata dal resistente la proposta conciliativa formulata dal giudice delegato in virtù della quale le parti avrebbero rinunciato alle rispettive richieste economiche,
- Pagina 2 - veniva confermata la disciplina della separazione e la causa veniva, dapprima, rinviata per la discussione e, poi, riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa del
Tribunale di Milano del 17.10.2007. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento del figlio maggiore (n. l'1.8.2000) e sull'assegno divorzile Per_2
domandato dal resistente.
La ricorrente ha chiesto che il resistente, benché esoneratone in sede di separazione, sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiore non autosufficiente in misura pari Per_2 ad € 400,00, mentre il resistente ha domandato, in via riconvenzionale, la corresponsione, in ottica esclusivamente assistenziale, di un assegno divorzile in misura pari ad € 300,00.
La ricorrente, ad oggi di anni sessanta, lavora come infermiera presso l'ospedale Luigi Sacco di Milano con stipendio di € 1.650,00 mensili (cfr. dichiarazioni a verbale del 9.5.2024) ed è comproprietaria con il resistente della casa coniugale, sita in Milano alla via Ugo Betti n. 165, ove vive col figlio ha dichiarato, come da denunce in atti, redditi complessivi per € Per_2
38.264,00 nel 2020 (imposta lorda € 10.758,00), per € 38.319,00 nel 2021 (imposta lorda €
10.779,00), per € 35.839 nel 2022 (imposta lorda € 9.350,00); l'estratto più recente
(30.9.2023) del conto corrente acceso presso il Banco Bpm registra, poi, un saldo di €
3.919,43; quanto ad inoltre, risultano prodotte, almeno fino al 2023, le ricevute di Per_2
pagamento delle tasse universitarie.
Il resistente, parimenti oggi di anni sessanta, non lavora in quanto dichiarato invalido con handicap del 75% per disturbo bipolare di tipo I in trattamento farmacologico continuativo
CP_ (cfr. in atti verbale del 13.9.2022 della Commissione Medica dell' certificati Asl
Avellino – Unità operativa Salute mentale del 20.7.2020 e del 21.6.2022); percepisce una
CP_ pensione di invalidità e di vecchiaia di € 550,00 circa (cfr. in atti certificazioni;
vive,
- Pagina 3 - poi, in Vallata, in una casa ereditata e, come da visure in atti, è proprietario in quota parte con i fratelli di svariati terreni in Vallata.
Orbene, è noto come l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
(Cass. 30 novembre 2007, n. 25010; 20 gennaio 2006, n. 1203; v. pure 9 maggio 2002, n.
6641), ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale (Cass. n. 1631/2015). Parimenti, la rinuncia al mantenimento in sede di accordi di separazione non implica rinuncia all'assegno divorzile (Cass. n. 28483/2022), essendo i due istituti fondati su presupposti diversi, sebbene si presuma che chi chieda quest'ultimo non ne abbia bisogno nella misura in cui non aveva, dapprima, domandato quello di mantenimento (Cass. n. 25646/2021).
Nel caso che occupa, in sede di separazione, fu stabilito che il fosse esonerato dal CP_1
concorso al mantenimento dei figli, allora minori, finché non avrebbe recuperato uno stato psicofisico tale da permettergli di produrre reddito. Ebbene, in disparte la considerazione per cui egli non è più in grado di lavorare, in quanto dichiarato invalido con handicap del 75% per disturbo bipolare di tipo I in trattamento farmacologico continuativo (cfr. in atti verbale del
CP_ 13.9.2022 della Commissione Medica dell' , la ricorrente, avente legittimazione concorrente col figlio (ad oggi quasi venticinquenne), non ha dimostrato la persistente iscrizione di questi all'università e la volontà di continuare a studiare (Cass. nn. 32727/2022,
2259/2024).
Difatti, “compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto- responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età. E' stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
- Pagina 4 - specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto- responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass.26875/2023; Cass. 29264/2022).”
Nel caso che occupa, l' – che già per quasi vent'anni ha rinunciato al contributo al Pt_1
mantenimento del figlio – ha solamente prodotto, quale ultima ricevuta, il pagamento di una tassa universitaria risalente al 30.1.2023, senza nulla dedurre, almeno fino al deposito del ricorso, circa il prosieguo degli studi del figlio, né tantomeno ha provato, nonostante Per_2 sia, in base all'età, presumibilmente fuori corso, la sua volontà di continuare a studiare, indi per cui la domanda di mantenimento va rigettata.
Parimenti da respingere è la domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
La richiesta è fondata su basi esclusivamente assistenziali e non anche compensativo- perequative. Tuttavia, in disparte la genericità delle allegazioni, non può dirsi che il CP_1
sia in condizioni di mancanza totale di risorse per vivere in maniera dignitosa al punto da dovere beneficiare di un assegno divorzile (Cass. n. 13420/2023).
Difatti, seppure di importo molto modesto, egli beneficia di una pensione di € 556,00, come CP_ da ultima certificazione dell'1.3.2024, oltre ad abitare in una casa di proprietà e ad essere titolare, in quota parte con i germani, di cinque fabbricati e quindici terreni: condizione questa che non può certo dirsi significativa di una condizione precaria, dal momento che, quandanche non a frutto, tali beni possono essere pur sempre messi a reddito o comunque fatti oggetto di divisione.
In conclusione, tanto la domanda principale di mantenimento quanto quella riconvenzionale vanno rigettate.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.7.1990 in
Molfetta (Ba) tra (n. il 29.8.1964) e (n. il 11.8.1964); Parte_1 CP_1
2. rigetta la domanda della ricorrente di mantenimento in favore del figlio maggiore
Persona_3
3. rigetta la domanda riconvenzionale del resistente di corresponsione di assegno divorzile;
- Pagina 5 - 4. compensa integralmente le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Molfetta (Ba) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 184, parte II, serie A, anno 1990).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 70 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Nadia Bassilana ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Bollate (Mi), alla via
F. Corridoni n. 53
RICORRENTE
E
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Enrico Cicchetti ed elett.te dom.to presso il suo studio in Vallata (Av), al C.so
Kennedy n. 19
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
18.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Pagina 1 - Con ricorso ritualmente depositato NS chiedeva al sopra intestato Pt_1
Tribunale di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario (atto n. 184, parte II, serie A) contratto con il 17.7.1990 in Molfetta (Ba). CP_1
A tal fine riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli, (n. il 25.1.1991) e Per_1 Per_2
(n. il 1.8.2000); che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del
Tribunale di Milano del 17.10.2007; che nell'omologa era previsto che i figli, all'epoca entrambi minorenni, fossero affidati alla madre e che il padre fosse esonerato dall'obbligo di concorso al mantenimento finché non avesse recuperato uno stato psicofisico che gli avrebbe consentito di produrre reddito;
che sin dal 2007 il resistente si era disinteressato dei figli né aveva provveduto in alcun modo al loro mantenimento;
che, quindi, e erano Per_1 Per_2
stati cresciuti unicamente dalla madre, infermiera presso l'Ospedale Sacco di Milano;
che attualmente era economicamente autosufficiente, mentre studente Per_1 Per_2
universitario, viveva ancora con la madre nella casa a lei assegnata in fase di separazione;
che erano decorsi sedici anni dalla pronuncia di separazione e non vi era mai stata riconciliazione tra i coniugi;
che il resistente era titolare in comproprietà al 50% con la ricorrente dell'immobile sito in Milano alla via Ugo Betti, oltre a possedere alcun terreni e proprietà immobiliari e una pensione di invalidità.
Chiedeva quindi: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Milano alla via U. Betti n. 125 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio porsi a carico del Per_2 ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo complessivo di Per_2
€uro 400,00, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%.
Si costituiva il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio bensì alla richiesta di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, essendo egli privo di mezzi economici adeguati ed impossibilitato a procurarseli a causa del riconosciuto handicap al 75% per disturbo bipolare di tipo I ed avendo a disposizione solamente una pensione di invalidità di € 434,62.
Concludeva, quindi, chiedendo di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 300,00 mensili;
rigettare la richiesta di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente Per_2
autonomo.
Interrogate le parti e rifiutata dal resistente la proposta conciliativa formulata dal giudice delegato in virtù della quale le parti avrebbero rinunciato alle rispettive richieste economiche,
- Pagina 2 - veniva confermata la disciplina della separazione e la causa veniva, dapprima, rinviata per la discussione e, poi, riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa del
Tribunale di Milano del 17.10.2007. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento del figlio maggiore (n. l'1.8.2000) e sull'assegno divorzile Per_2
domandato dal resistente.
La ricorrente ha chiesto che il resistente, benché esoneratone in sede di separazione, sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiore non autosufficiente in misura pari Per_2 ad € 400,00, mentre il resistente ha domandato, in via riconvenzionale, la corresponsione, in ottica esclusivamente assistenziale, di un assegno divorzile in misura pari ad € 300,00.
La ricorrente, ad oggi di anni sessanta, lavora come infermiera presso l'ospedale Luigi Sacco di Milano con stipendio di € 1.650,00 mensili (cfr. dichiarazioni a verbale del 9.5.2024) ed è comproprietaria con il resistente della casa coniugale, sita in Milano alla via Ugo Betti n. 165, ove vive col figlio ha dichiarato, come da denunce in atti, redditi complessivi per € Per_2
38.264,00 nel 2020 (imposta lorda € 10.758,00), per € 38.319,00 nel 2021 (imposta lorda €
10.779,00), per € 35.839 nel 2022 (imposta lorda € 9.350,00); l'estratto più recente
(30.9.2023) del conto corrente acceso presso il Banco Bpm registra, poi, un saldo di €
3.919,43; quanto ad inoltre, risultano prodotte, almeno fino al 2023, le ricevute di Per_2
pagamento delle tasse universitarie.
Il resistente, parimenti oggi di anni sessanta, non lavora in quanto dichiarato invalido con handicap del 75% per disturbo bipolare di tipo I in trattamento farmacologico continuativo
CP_ (cfr. in atti verbale del 13.9.2022 della Commissione Medica dell' certificati Asl
Avellino – Unità operativa Salute mentale del 20.7.2020 e del 21.6.2022); percepisce una
CP_ pensione di invalidità e di vecchiaia di € 550,00 circa (cfr. in atti certificazioni;
vive,
- Pagina 3 - poi, in Vallata, in una casa ereditata e, come da visure in atti, è proprietario in quota parte con i fratelli di svariati terreni in Vallata.
Orbene, è noto come l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
(Cass. 30 novembre 2007, n. 25010; 20 gennaio 2006, n. 1203; v. pure 9 maggio 2002, n.
6641), ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale (Cass. n. 1631/2015). Parimenti, la rinuncia al mantenimento in sede di accordi di separazione non implica rinuncia all'assegno divorzile (Cass. n. 28483/2022), essendo i due istituti fondati su presupposti diversi, sebbene si presuma che chi chieda quest'ultimo non ne abbia bisogno nella misura in cui non aveva, dapprima, domandato quello di mantenimento (Cass. n. 25646/2021).
Nel caso che occupa, in sede di separazione, fu stabilito che il fosse esonerato dal CP_1
concorso al mantenimento dei figli, allora minori, finché non avrebbe recuperato uno stato psicofisico tale da permettergli di produrre reddito. Ebbene, in disparte la considerazione per cui egli non è più in grado di lavorare, in quanto dichiarato invalido con handicap del 75% per disturbo bipolare di tipo I in trattamento farmacologico continuativo (cfr. in atti verbale del
CP_ 13.9.2022 della Commissione Medica dell' , la ricorrente, avente legittimazione concorrente col figlio (ad oggi quasi venticinquenne), non ha dimostrato la persistente iscrizione di questi all'università e la volontà di continuare a studiare (Cass. nn. 32727/2022,
2259/2024).
Difatti, “compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto- responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età. E' stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
- Pagina 4 - specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto- responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass.26875/2023; Cass. 29264/2022).”
Nel caso che occupa, l' – che già per quasi vent'anni ha rinunciato al contributo al Pt_1
mantenimento del figlio – ha solamente prodotto, quale ultima ricevuta, il pagamento di una tassa universitaria risalente al 30.1.2023, senza nulla dedurre, almeno fino al deposito del ricorso, circa il prosieguo degli studi del figlio, né tantomeno ha provato, nonostante Per_2 sia, in base all'età, presumibilmente fuori corso, la sua volontà di continuare a studiare, indi per cui la domanda di mantenimento va rigettata.
Parimenti da respingere è la domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
La richiesta è fondata su basi esclusivamente assistenziali e non anche compensativo- perequative. Tuttavia, in disparte la genericità delle allegazioni, non può dirsi che il CP_1
sia in condizioni di mancanza totale di risorse per vivere in maniera dignitosa al punto da dovere beneficiare di un assegno divorzile (Cass. n. 13420/2023).
Difatti, seppure di importo molto modesto, egli beneficia di una pensione di € 556,00, come CP_ da ultima certificazione dell'1.3.2024, oltre ad abitare in una casa di proprietà e ad essere titolare, in quota parte con i germani, di cinque fabbricati e quindici terreni: condizione questa che non può certo dirsi significativa di una condizione precaria, dal momento che, quandanche non a frutto, tali beni possono essere pur sempre messi a reddito o comunque fatti oggetto di divisione.
In conclusione, tanto la domanda principale di mantenimento quanto quella riconvenzionale vanno rigettate.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.7.1990 in
Molfetta (Ba) tra (n. il 29.8.1964) e (n. il 11.8.1964); Parte_1 CP_1
2. rigetta la domanda della ricorrente di mantenimento in favore del figlio maggiore
Persona_3
3. rigetta la domanda riconvenzionale del resistente di corresponsione di assegno divorzile;
- Pagina 5 - 4. compensa integralmente le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Molfetta (Ba) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 184, parte II, serie A, anno 1990).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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