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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3824/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. AleSSndra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3824/2023 R.G., posta in decisione in data 08/05/2025 e promoSS
da
elettivamente domiciliato in Rho presso lo studio dell'avv. Armando Finizio, che lo Parte_1
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Como presso lo studio dell'avv. Erika Controparte_1
Muschetto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE PER LE MINORI AVV. CHIARA
MUSSI, con il patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: IN VIA PRELIMINARE:
- con sentenza parziale di divorzio, sin dalla prima udienza ed ai sensi dell'art. 4 L. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modifiche, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor Pt_1
e la signora il 28 agosto 2015 in Birna (Romania), atto tradotto e trascritto
[...] Controparte_1
in Itali (n. 61, parte II, Serie C) presso il Comune di AR RT il 19 ottobre 2018;
IN VIA PRINCIPALE:
- nel caso di mancato accoglimento della domanda preliminare pronunciare, in ogni caso ed ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor e la signora il 28 agosto 2015 in Birna Parte_1 Controparte_1
(Romania), atto tradotto e trascritto in Itali (n. 61, parte II, Serie C) presso il Comune di AR
RT il 19 ottobre 2018 alle seguenti:
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) le figlie minori e saranno in via principale affidate al padre o ai Persona_1 Persona_2
competenti Servizi Sociali, con collocamento delle stesse, o quanto meno della figlia minore Per_2
presso il padre, cui dovrà essere assegnata in godimento la casa coniugale sita in AR
[...]
RT (VA), Viale Cinque Giornate n. 37, laddove attualmente abita senza titolo alcuno il signor
, figlio dell'odierna resistente, laddove la signora non dovesse Parte_2 Controparte_1
rientrare in Italia, e/o laddove alla steSS sia revocata la potestà genitoriale e/o siano comunque emessi provvedimenti dell'autorità giurisdizionale che ne impediscano anche in via fattuale l'affido e/o la permanenza con sé delle figlie minori, prevedendo, in via subordinata, laddove l'affido sia deciso in favore dei Servizi Sociali del Comune di
AR RT, e nel denegato caso in cui non sia disposto il collocamento delle figlie minori, o quanto meno di , presso il padre, che il signor poSS fruire di adeguato di visita, Persona_2 Pt_1
implementando il percorso di educatore domiciliare già intrapreso con la figlia minore, e poSS godere dei normali diritti genitoriali,
- così che, in via subordinata rispetto alle conclusioni rassegnate in via principale e relative all'affido e/o al collocamento delle figlie (o quanto meno della minore) presso di sé,
- il padre potrà vedere e tenere le figlie a week end alternati prelevandole dalla madre, qualora rientrata in Italia, dall'uscita da scuola del venerdì e riaccompagnandole dalla madre alle ore 19,00 della domenica o, laddove non rientrata in Italia, direttamente a scuola il lunedì mattina, oltre, durante la settimana in cui il padre terrà con sé le figlie per il week end, ad un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, possibilmente il mercoledì, prelevandole all'uscita da scuola e riaccompagnandole pagina 2 di 11 dalla madre alle ore 19,00 o, laddove non rientrata in Italia, direttamente a scuola il giovedì mattina;
- durante la settimana in cui le figlie trascorreranno il week end con la madre, se rientrata in Italia e non impedita da provvedimenti giurisdizionali, il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie minori due pomeriggi infrasettimanali, possibilmente il martedì e il giovedì, con gli stessi orari e modalità del precedente capoverso;
- inoltre, se rientrata la madre in Italia e non impedita da provvedimenti giurisdizionali, le festività natalizie e pasquali saranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore
13,00 del 23 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore
20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
- durante le vacanze estive nel mese di agosto le minori trascorreranno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, se rientrata in Italia e non impedita da provvedimenti giurisdizionali, con comunicazione da effettuarsi preventivamente e reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno;
3) entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a comunicarsi in maniera reciproca il luogo (indirizzo e numero di telefono) in cui i minori trascorreranno il periodo di vacanza (estiva, natalizia o pasquale);
4) la casa coniugale di AR RT sarà assegnata, solo nel caso in cui la signora rientri Pt_3
in Italia e solo laddove alla steSS non sia revocata la potestà genitoriale e/o siano comunque emessi provvedimenti dell'autorità giurisdizionale che ne impediscano anche in via fattuale l'affido e/o la permanenza con sé delle figlie minori, alla moglie, con oneri interamente in capo alla steSS, eccetto le spese straordinarie afferenti alla proprietà, e con il pagamento del mutuo suddiviso tra i coniugi al 50%, così come già stabilito nella sentenza del giudizio di separazione;
diversamente, laddove ricorra anche solo una delle circostanze paventate, la casa coniugale sarà assegnata, come già indicato al punto 2), in godimento al ricorrente;
5) il signor non verserà alcunché alla moglie, se la signora non rientrerà in Italia Parte_1 CP_1
e/o laddove alla steSS sia revocata la potestà genitoriale e/o siano comunque emessi provvedimenti dell'autorità giurisdizionale che ne impediscano anche in via fattuale l'affido e/o la permanenza con sé delle figlie minori, provvedendo a quel punto il ricorrente al mantenimento diretto delle figlie;
diversamente, laddove la resistente rientri in Italia e sia ritenuta meritevole di affido e/o collocazione almeno parziale presso di sé delle figlie, il signor verserà a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 per ciascuna figlia la somma di € 200,00 per ciascuna figlia dopo che si sarà giunti all'assetto standard delineato nel ricorso introduttivo, cui si rimanda, ovvero il minor importo che sarà dovuto in virtù
pagina 3 di 11 dell'eventuale ampliamento del diritto di visita paterno richiesto in ogni caso ed in via principale nelle presenti conclusioni;
6) tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche non mutuabili, culturali e sportive sostenute per le figlie minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ed in ogni caso nel rispetto dello schema contenuto nelle "linee guida delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori" in uso presso il Tribunale di Milano.
Si chiede, altresì, di disporre ed ordinare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di AR
RT (VA) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di compensi e spese (anche generali) di lite, oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza
Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto in Romania il
28/08/2015, tradotto e trascritto in Italia con atto n.61, parte II, Serie C, presso il Comune di AR
RT il 19/10/2018 e, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000;
Disporre l'affido esclusivo delle figlie in favore della madre per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la steSS, in Romania;
Prescrivere al padre di intraprendere/continuare un percorso personale a lui idoneo Persona_3
unitamente ad un percorso alla genitorialità come indicato dal Tribunale da svolgersi tramite SS;
Regolamentare il diritto di visita padre /figlie, alla luce della nuova collocazione;
Disporre le detrazioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso saranno a favore al 100% alla madre e/o nella diversa misura rispetto alla partecipazione effettiva alla spesa;
Disporre l'assegno unico universale per le figlie, in favore della madre al 100% prevedendo che lo percepisca il padre al 100% con impegno dello stesso a versarlo integralmente alla madre in favore delle figlie;
Disporre il concorso paterno al mantenimento delle figlie nella misura in essere o nella diversa misura ritenuta congrua alla luce del reddito paterno e dell'ammontare dell'AU; rivalutabile annualmente secondo ISTAT da versare mensilmente alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie della prole come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
pagina 4 di 11 CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO:
[...
- AFFIDAMENTO: affidare le minori e all'Ente (attualmente Comune Persona_1 Persona_2
, prevedendo il cambio del servizio, in ipotesi di trasferimento di residenza delle Controparte_2
minori) con deleghe rispetto a collocamento, (modalità di) frequentazioni e calendario visite con il genitore non maggiormente collocatario, questioni scolastiche, aspetti medico sanitari e di cura, anche riguardanti la scelta della più idonea figura professionale che poSS seguire nel(l'eventuale) Per_1
percorso psicoterapico;
- COLLOCAMENTO: in considerazione del fatto che le minori hanno sinora vissuto con la madre, che permane allo stato un rifiuto paterno in , che frequentava il padre alla presenza Per_1 Per_2 dell'educatrice domiciliare, qualora la madre facesse rientro in Italia (spontaneamente o all'esito della procedura attivata), mantenere il collocamento della minori presso la madre sul territorio italiano;
ove la donna decidesse di rimanere in Romania e il procedimento avviato per il tramite dell'Autorità
Centrale determinasse ipotesi di rientro delle minori, stabilire, previo intervento del SS affidatario, il collocamento paterno o eterofamigliare presso una famiglia che poSS accogliere entrambe le minori;
- FREQUENTAZIONI PATERNE:
- stabilire che sino alla definizione del procedimento innanzi all'Autorità Centrale, vengano previste videochiamate del padre con le figlie con cadenza settimanale;
- ipotesi di rientro delle minori con la madre: ripresa delle frequentazioni tra il papà e due giorni Per_2 alla settimana, alla presenza dell'educatrice domiciliare, valutando ampliamenti e liberalizzazioni;
avviare un percorso di ripresa delle frequentazioni tra il papà e , coordinato dall'ente affidatario Per_1
ed al SS di riferimento;
- qualora all'esito della procedura avviata innanzi all'Autorità Centrale le minori rientrassero in Italia in assenza della madre, concedere ampio mandato all'ente affidatario per la gestione delle frequentazioni paterne e materne e ciò in dipendenza alle modalità di collocamento che verranno attuate dall'ente affidatario;
- MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE: Per quanto la madre abbia attuato condotte sottrattive, si ritiene che debba essere garantito un adeguato tenore di vita alle minori e dunque che debba essere mantenuto il contributo al mantenimento ordinario già in essere, spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori (con riferimento al Protocollo in vigore presso la Corte
d'Appello di Milano);
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 5 di 11 - invitare i genitori delle minori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e, all'esito della valutazione del percorso o qualora questa istanza non fosse accolta dalle parti, disporsi CTU volta a valutare le capacità genitoriali delle parti (ex novo o quale supplemento della CTU svolta in sede separativa), con accento sulla solidità delle capacità paterne e la verifica delle eventuali condotte di condizionamento della madre sulle figlie rispetto alla figura paterne e, se con esito positivo, se e come ciò poSS influire sulle figlie;
ciò per valutare le più confacenti modalità di collocamento e frequentazione delle bambine con i genitori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 28/08/2015 in Romania è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione a far data dalla loro comparizione avanti il
Presidente di questo Tribunale avvenuta nel 2019 nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n.
408/2021 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi il regime di affidamento all'Ente delle minori e per tutte le decisioni Per_1 Per_2 in materia scolastica, sanitaria e relativa al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, che era stato disposto alla stregua di quanto relazionato dai Servizi Sociali del Comune di AR RT, secondo cui tale misura era da ritenersi neceSSria per favorire il riavvicinamento tra il e le figlie Pt_1
limitando i boicottaggi posti in essere indirettamente dalla madre;
nella loro relazione del 27/03/2024, infatti, i Servizi Sociali così scrivevano: “Si fa presente alla S.V. per quanto di Vs competenza, che la sig.ra non manca di sollecitare lo scrivente Servizio con informazioni aSSi denigranti e CP_1
squalificanti verso il sig. , anche attraverso una relazione della psicologa personale di , a Pt_1 Per_1 noi fornitaci. La sig.ra al riguardo, riporta che l'ex compagno frequenterebbe “delle amanti, CP_1 non si informerebbe né si interesserebbe della vita delle figlie”, oltre a riproporre la storica tematica delle presunte molestie che l'uomo avrebbe agito verso , accuse dalle quali lo stesso è stato Per_1
scagionato nel 2023. E' verosimile, vista la persistente narrazione della donna, fondamentalmente critica nel confronti dell'ex compagno, che la steSS aspiri a boicottare ogni intervento volto ad un riavvicinamento tra le comuni figli e il loro papà, implicitamente riproponendo per se steSS una visione appropriativa verso le stesse”.
Del resto, lo stesso Curatore Speciale per le minori aveva riferito che la conflittualità genitoriale e la svalutazione della madre nei confronti del padre non faceva che minare il benessere delle bambine, pagina 6 di 11 impedendo loro di sentirsi serene di vivere il rapporto con entrambi, pena la paura di perdere un genitore nel tentativo di avvicinamento all'altro; già nella sua comparsa di costituzione, infatti, l'avv.
Mussi aveva espresso le seguenti valutazioni: “Rispetto , la quale evidenzia tratti di Per_1
adultizzazione, emerge una forte alleanza con la mamma, che se da un lato ha matrice biologica, quale forma di attaccamento di ogni “cucciolo” alla figura materna, può divenire elemento distorsivo o addirittura patologico in ipotesi di svilimento dell'altra figura genitoriale.
Emerge una verbalizzazione di a tratti fortemente negativa nei confronti del papà, che però si Per_1 scontra(va) con l'atteggiamento tenuto da entrambi in SN, dove emergeva una certa complicità e tenerezza, tanto da non comprendere origine e significato del rifiuto categorico di di incontrare Per_1
il padre, che ha quindi portato alla temporanea sospensione di SN. Mi viene riferito infatti che nulla di negativamente rilevante sarebbe mai accaduto durante gli incontri. Secondo la ricostruzione della psicoterapeuta di , Dott.SS , con cui la sottoscritta ha avuto colloquio in data Per_1 Persona_4
21.05.2024, il motivo che avrebbe indotto a ceSSre i rapporti con il padre, sebbene Per_1
avvenissero in un contesto tutelante di SN, sarebbe l'atteggiamento di scherno e superficialità del padre rispetto alle questioni relative a quanto avrebbe da lui subito in paSSto;
avrebbe riferito alla Per_1
terapeuta di non voler più frequentare il padre posto che lui non comprenderebbe la sua sofferenza.
Questo difensore prende atto e riporta quanto riferito dalla Dott.SS , così come riporta il rimando Per_4
del servizio e delle operatrici di SN, che invece nono avrebbero rilevato personalmente questa circostanza.
Per quanto riguarda , trattasi di una bambina ancora piccola, estranea alle dinamiche famigliari Per_2
che hanno portato al presente procedimento e tantomeno a quello penale, circostanza che forse sta favorendo il positivo evolversi degli incontri con il papà, che ha creato un ambiente particolarmente accogliente presso la propria abitazione, ben accolto ed apprezzato dalla bambina. infatti se al Per_2 momento del distacco dalla mamma, alla presenza di quest'ultima, esordisce sempre con la frase “io non voglio stare con il papà”, quasi fosse una sorta di regalo fatto alla mamma prima di lasciarla per paSSre del tempo con l'altro genitore, quando la lascia per stare con il padre, l'atteggiamento muta in senso positivo. D'altro canto anche qui la verbalizzazione stride con il successivo comportamento.
Sembra esservi timore che la mamma metta in atto dinamiche che tendano ad allontanare (o peggio: cancellare) la figura paterna agli occhi delle figlie, quasi a costringerle a scegliere tra lei e lui ed ecco allora la verbalizzazione stridente con gli amorevoli comportamenti messi in atto con il padre, specie se in assenza della mamma. Il senso di clan appare evidente anche in , quando si atteggia a Per_1
seconda mamma della sorella, anche nell'esternazione di senso di iperprotezione nei confronti del padre. E' lei steSS ad esprimere la paura per , nonostante sia stata da più parti rassicurata sul Per_2
pagina 7 di 11 fatto che non c'è nulla da temere e che anzi il rapporto tra il papà e la bambina sta andando bene. Ciò desta segnali di preoccupazione ed allarme negli operatori per entrambe le sorelle;
è neceSSrio che con urgenza gli adulti di riferimento (a prescindere da chi saranno all'esito delle valutazioni di questo
Tribunale) riportino al suo status di bambina e figlia, rendendola consapevole della necessità di Per_1
focalizzarsi su se steSS, lavorando sulla propria serenità presente e futura”.
Peraltro, a proposito dell'attendibilità delle valutazioni della dr.SS , deve tenersi presente quanto Per_4
riferito dai Servizi Sociali nella relazione del 21/11/2024: “Durante l'incontro del 29 ottobre con la curatrice, le parti e i loro avvocati, abbiamo appreso, non senza sorpresa che la dr.SS , prima di Per_4
occuparsi come terapeuta di , ha ricoperto il ruolo di consulente tecnico di parte per conto della Per_1 madre, all'interno della vertenza cui era stato chiamato a rispondere il sig. . Non si può pertanto Pt_1
non osservare, stante la delicatezza e la complessità della situazione, l'inopportunità da parte della psicologa, una volta assolto il mandato da ctp, di rendersi disponibile come terapeuta della ragazza.
E' pertanto verosimile che , avendo conosciuto la terapeuta all'interno di un contesto Per_1
giudiziario, caratterizzato da tematiche e risvolti semantici definiti rispetto a quel ruolo, poSS essersi sentita, in ragione di un naturale senso di continuità di proseguire con le suddette dinamiche anche all'interno di un ricostruito setting, ovvero quello caratterizzato dal rapporto psicologo-paziente. In altre parole, il formale mutamento di ingaggio, ovvero da ctp a terapeuta, da parte della dr.SS , Per_4
pur condiviso tra le parti, non è sembrato rispondere pienamente ai bisogni della ragazza, bisognosa, a parere degli scriventi, di un sostegno indiscutibilmente neutrale rispetto a quello vissuto in paSSto”.
In ogni caso, l'affidamento delle minori all'Ente risulta a maggior ragione imprescindibile a seguito del grave episodio occorso in occasione delle vacanze natalizie, allorquando la madre aveva deciso di non fare rientro in Italia trasferendosi nel suo Paese di origine (Romania) senza preventivamente chiedere alcuna autorizzazione al Tribunale, impendendo così di svolgere i dovuti accertamenti sulla conformità di tale decisione all'interesse delle figlie e sul suo riflesso sul diritto alla bigenitorialità della prole e del padre.
Come ha correttamente osservato il Curatore Speciale delle minori, “non si ritiene innanzitutto che poSS valere a giustificare la madre l'asserito malessere di a seguito dell'interruzione del Per_1
percorso psicoterapico, circostanza da un lato ben ponderata dall'ente affidatario e dall'altra irrilevante rispetto ad una unilaterale decisione di trasferimento, che peraltro ha coinvolto anche , che in Per_2
nessun modo è mai stata coinvolta nel percorso psicoterapico e dunque da questo punto di vista non avrebbe ragion d'essere lo sradicamento di da un contesto di vita che per lei era assolutamente Per_2
confacente.
Nemmeno è dato sapere il sentire autentico di rispetto al permanere in Romania quale contesto Per_1
pagina 8 di 11 tutelante: è quanto ci riferisce la madre, ma è doveroso, specie per questo CS, sentirlo dalla viva voce della minore e capire se è un sentire autentico o al contrario una condotta di adesione al sentire materno.
Sembra peraltro paradoSSle come poSS dirsi migliorato il rapporto tra ed il padre: si tratta di Per_1
una ragazzina che non chiamava il padre papà, bensì Sig. , che di punto in bianco avrebbe Pt_1
espresso la volontà di sentirlo e addirittura vederlo in videochiamata: un atteggiamento che andrebbe certamente indagato”.
Pertanto, deve procedersi anche all'affidamento delle minori all'Ente anche sotto il profilo delle decisioni relative al collocamento delle figlie una volta che le stesse saranno ritornate in Italia, privilegiando il collocamento di presso il padre, atteso che i loro rapporti non mostrano criticità, Per_2
mentre per i Servizi Sociali dovranno reperire un'idonea soluzione (in attesa dell'auspicata Per_1
normalizzazione della sua relazione con la figura paterna), predisponendo, altresì, un idoneo intervento di supporto psicologico per la minore che la sostenga nella ripresa delle relazioni con il ricorrente e disciplinando il diritto di visita del genitore non collocatario.
Deve revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in capo alla alla luce della sua condotta di CP_1
aperta violazione delle disposizioni del Tribunale, con la conseguente assegnazione della suddetta abitazione al ricorrente in prospettiva del collocamento di presso di lui. Per_2
Una volta perfezionato il rientro delle minori in Italia, deve porsi a carico della resistente un contributo al mantenimento di dell'importo mensile di € 200 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle Per_2
spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, tenuto conto che lo percepisce una retribuzione nettamente superiore alla (circa € 1700-1800 Pt_1 CP_1 contro € 1200 circa) e che il ricorrente usufruirà della casa coniugale, finora assegnata alla convenuta.
Entrambi i genitori dovranno poi provvedere in pari misura al mantenimento di versando un Per_1 pari importo di € 200 al soggetto che verrà individuato come collocatario ed al pagamento delle spese straordinarie.
Al ricorrente può attribuirsi il 100% dell'assegno unico quanto meno di , stante la sua qualità di Per_2
genitore collocatario, mentre quello della primogenita verrà suddiviso tra loro.
Alla soccombenza della resistente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte nell'ammontare liquidato in dispositivo.
Deve, altresì, condannarsi la al risarcimento del danno subito dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 CP_1
C.P.C. anche in combinato disposto con l'art. 473-bis. 18 C.P.C. nella misura che si stima equo fiSSre in un terzo delle liquidande spese di lite, cui si cumula la sanzione pecuniaria di € 500 in favore della
Controparte_3
pagina 9 di 11 A tale proposito, infatti, deve sottolinearsi la condotta di palese e reiterato inadempimento della CP_1
rispetto ai provvedimenti del Tribunale, sotto i profili sia degli ostacoli frapposti al rapporto tra il padre e le figlie (fino alla fuga in Romania), sia dell'assenza di trasparenza nell'esposizione della sua condizione reddituale, al punto che il Giudice delegato ha dovuto emettere plurimi ordini di produzione dei relativi documenti.
Deve, invece, porsi a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale per le Minori, posto che la sua nomina è stata determinata dalla conflittualità di entrambi, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di e al beneficio del patrocinio a Per_2 Per_1
spese dello Stato e nella quantificazione operata in dispositivo senza il dimezzamento di legge alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammeSS al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
Infine, deve disporsi l'apertura di una procedura di vigilanza nei riguardi delle due minori come da disposizioni impartite nel dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Romania il 28/08/2015;
2) Conferma l'affidamento di e al Comune di residenza per le decisioni in materia Per_1 Per_2
scolastica, sanitaria, nonché relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed al collocamento delle minori;
3) Dispone sul collocamento delle minori come da motivazione;
4) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
5) Dispone l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
6) Pone a carico della convenuta l'obbligo di versare alla controparte un contributo per di € Per_2
200,00 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le pagina 10 di 11 disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
7) Dispone sul mantenimento di come da motivazione;
Per_1
8) Dispone sull'assegno unico come da motivazione;
9) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
10) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale per le Minori nell'importo di €
4.200, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di e al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Per_2 Per_1
11) Condanna la resistente al risarcimento subito dal ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 473-bis. 18
C.P.C. nella misura di € 2000, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
12) Condanna la resistente a versare la sanzione pecuniaria di € 500 in favore della delle CP_3
Ammende;
13) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR RT l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 61, parte II, serie C, anno 2018;
14) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza su (nata il [...]) e CP_4 Per_2
(nata il [...]), assegnando ai Servizi Sociali del Comune di AR RT il compito
[...]
di relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/11/2025);
15) Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali del Controparte_5
ed al Giudice Tutelare.
[...]
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'08/05/2025
Il Presidente Estensore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. AleSSndra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3824/2023 R.G., posta in decisione in data 08/05/2025 e promoSS
da
elettivamente domiciliato in Rho presso lo studio dell'avv. Armando Finizio, che lo Parte_1
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Como presso lo studio dell'avv. Erika Controparte_1
Muschetto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE PER LE MINORI AVV. CHIARA
MUSSI, con il patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: IN VIA PRELIMINARE:
- con sentenza parziale di divorzio, sin dalla prima udienza ed ai sensi dell'art. 4 L. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modifiche, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor Pt_1
e la signora il 28 agosto 2015 in Birna (Romania), atto tradotto e trascritto
[...] Controparte_1
in Itali (n. 61, parte II, Serie C) presso il Comune di AR RT il 19 ottobre 2018;
IN VIA PRINCIPALE:
- nel caso di mancato accoglimento della domanda preliminare pronunciare, in ogni caso ed ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor e la signora il 28 agosto 2015 in Birna Parte_1 Controparte_1
(Romania), atto tradotto e trascritto in Itali (n. 61, parte II, Serie C) presso il Comune di AR
RT il 19 ottobre 2018 alle seguenti:
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) le figlie minori e saranno in via principale affidate al padre o ai Persona_1 Persona_2
competenti Servizi Sociali, con collocamento delle stesse, o quanto meno della figlia minore Per_2
presso il padre, cui dovrà essere assegnata in godimento la casa coniugale sita in AR
[...]
RT (VA), Viale Cinque Giornate n. 37, laddove attualmente abita senza titolo alcuno il signor
, figlio dell'odierna resistente, laddove la signora non dovesse Parte_2 Controparte_1
rientrare in Italia, e/o laddove alla steSS sia revocata la potestà genitoriale e/o siano comunque emessi provvedimenti dell'autorità giurisdizionale che ne impediscano anche in via fattuale l'affido e/o la permanenza con sé delle figlie minori, prevedendo, in via subordinata, laddove l'affido sia deciso in favore dei Servizi Sociali del Comune di
AR RT, e nel denegato caso in cui non sia disposto il collocamento delle figlie minori, o quanto meno di , presso il padre, che il signor poSS fruire di adeguato di visita, Persona_2 Pt_1
implementando il percorso di educatore domiciliare già intrapreso con la figlia minore, e poSS godere dei normali diritti genitoriali,
- così che, in via subordinata rispetto alle conclusioni rassegnate in via principale e relative all'affido e/o al collocamento delle figlie (o quanto meno della minore) presso di sé,
- il padre potrà vedere e tenere le figlie a week end alternati prelevandole dalla madre, qualora rientrata in Italia, dall'uscita da scuola del venerdì e riaccompagnandole dalla madre alle ore 19,00 della domenica o, laddove non rientrata in Italia, direttamente a scuola il lunedì mattina, oltre, durante la settimana in cui il padre terrà con sé le figlie per il week end, ad un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, possibilmente il mercoledì, prelevandole all'uscita da scuola e riaccompagnandole pagina 2 di 11 dalla madre alle ore 19,00 o, laddove non rientrata in Italia, direttamente a scuola il giovedì mattina;
- durante la settimana in cui le figlie trascorreranno il week end con la madre, se rientrata in Italia e non impedita da provvedimenti giurisdizionali, il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie minori due pomeriggi infrasettimanali, possibilmente il martedì e il giovedì, con gli stessi orari e modalità del precedente capoverso;
- inoltre, se rientrata la madre in Italia e non impedita da provvedimenti giurisdizionali, le festività natalizie e pasquali saranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore
13,00 del 23 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore
20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
- durante le vacanze estive nel mese di agosto le minori trascorreranno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore, se rientrata in Italia e non impedita da provvedimenti giurisdizionali, con comunicazione da effettuarsi preventivamente e reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno;
3) entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a comunicarsi in maniera reciproca il luogo (indirizzo e numero di telefono) in cui i minori trascorreranno il periodo di vacanza (estiva, natalizia o pasquale);
4) la casa coniugale di AR RT sarà assegnata, solo nel caso in cui la signora rientri Pt_3
in Italia e solo laddove alla steSS non sia revocata la potestà genitoriale e/o siano comunque emessi provvedimenti dell'autorità giurisdizionale che ne impediscano anche in via fattuale l'affido e/o la permanenza con sé delle figlie minori, alla moglie, con oneri interamente in capo alla steSS, eccetto le spese straordinarie afferenti alla proprietà, e con il pagamento del mutuo suddiviso tra i coniugi al 50%, così come già stabilito nella sentenza del giudizio di separazione;
diversamente, laddove ricorra anche solo una delle circostanze paventate, la casa coniugale sarà assegnata, come già indicato al punto 2), in godimento al ricorrente;
5) il signor non verserà alcunché alla moglie, se la signora non rientrerà in Italia Parte_1 CP_1
e/o laddove alla steSS sia revocata la potestà genitoriale e/o siano comunque emessi provvedimenti dell'autorità giurisdizionale che ne impediscano anche in via fattuale l'affido e/o la permanenza con sé delle figlie minori, provvedendo a quel punto il ricorrente al mantenimento diretto delle figlie;
diversamente, laddove la resistente rientri in Italia e sia ritenuta meritevole di affido e/o collocazione almeno parziale presso di sé delle figlie, il signor verserà a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 per ciascuna figlia la somma di € 200,00 per ciascuna figlia dopo che si sarà giunti all'assetto standard delineato nel ricorso introduttivo, cui si rimanda, ovvero il minor importo che sarà dovuto in virtù
pagina 3 di 11 dell'eventuale ampliamento del diritto di visita paterno richiesto in ogni caso ed in via principale nelle presenti conclusioni;
6) tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche non mutuabili, culturali e sportive sostenute per le figlie minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ed in ogni caso nel rispetto dello schema contenuto nelle "linee guida delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori" in uso presso il Tribunale di Milano.
Si chiede, altresì, di disporre ed ordinare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di AR
RT (VA) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con vittoria di compensi e spese (anche generali) di lite, oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza
Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto in Romania il
28/08/2015, tradotto e trascritto in Italia con atto n.61, parte II, Serie C, presso il Comune di AR
RT il 19/10/2018 e, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000;
Disporre l'affido esclusivo delle figlie in favore della madre per tutte le argomentazioni svolte in atti e per facilitare la gestione delle minori collocate in via prevalente presso la steSS, in Romania;
Prescrivere al padre di intraprendere/continuare un percorso personale a lui idoneo Persona_3
unitamente ad un percorso alla genitorialità come indicato dal Tribunale da svolgersi tramite SS;
Regolamentare il diritto di visita padre /figlie, alla luce della nuova collocazione;
Disporre le detrazioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso saranno a favore al 100% alla madre e/o nella diversa misura rispetto alla partecipazione effettiva alla spesa;
Disporre l'assegno unico universale per le figlie, in favore della madre al 100% prevedendo che lo percepisca il padre al 100% con impegno dello stesso a versarlo integralmente alla madre in favore delle figlie;
Disporre il concorso paterno al mantenimento delle figlie nella misura in essere o nella diversa misura ritenuta congrua alla luce del reddito paterno e dell'ammontare dell'AU; rivalutabile annualmente secondo ISTAT da versare mensilmente alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie della prole come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
pagina 4 di 11 CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare
NEL MERITO:
[...
- AFFIDAMENTO: affidare le minori e all'Ente (attualmente Comune Persona_1 Persona_2
, prevedendo il cambio del servizio, in ipotesi di trasferimento di residenza delle Controparte_2
minori) con deleghe rispetto a collocamento, (modalità di) frequentazioni e calendario visite con il genitore non maggiormente collocatario, questioni scolastiche, aspetti medico sanitari e di cura, anche riguardanti la scelta della più idonea figura professionale che poSS seguire nel(l'eventuale) Per_1
percorso psicoterapico;
- COLLOCAMENTO: in considerazione del fatto che le minori hanno sinora vissuto con la madre, che permane allo stato un rifiuto paterno in , che frequentava il padre alla presenza Per_1 Per_2 dell'educatrice domiciliare, qualora la madre facesse rientro in Italia (spontaneamente o all'esito della procedura attivata), mantenere il collocamento della minori presso la madre sul territorio italiano;
ove la donna decidesse di rimanere in Romania e il procedimento avviato per il tramite dell'Autorità
Centrale determinasse ipotesi di rientro delle minori, stabilire, previo intervento del SS affidatario, il collocamento paterno o eterofamigliare presso una famiglia che poSS accogliere entrambe le minori;
- FREQUENTAZIONI PATERNE:
- stabilire che sino alla definizione del procedimento innanzi all'Autorità Centrale, vengano previste videochiamate del padre con le figlie con cadenza settimanale;
- ipotesi di rientro delle minori con la madre: ripresa delle frequentazioni tra il papà e due giorni Per_2 alla settimana, alla presenza dell'educatrice domiciliare, valutando ampliamenti e liberalizzazioni;
avviare un percorso di ripresa delle frequentazioni tra il papà e , coordinato dall'ente affidatario Per_1
ed al SS di riferimento;
- qualora all'esito della procedura avviata innanzi all'Autorità Centrale le minori rientrassero in Italia in assenza della madre, concedere ampio mandato all'ente affidatario per la gestione delle frequentazioni paterne e materne e ciò in dipendenza alle modalità di collocamento che verranno attuate dall'ente affidatario;
- MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE: Per quanto la madre abbia attuato condotte sottrattive, si ritiene che debba essere garantito un adeguato tenore di vita alle minori e dunque che debba essere mantenuto il contributo al mantenimento ordinario già in essere, spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori (con riferimento al Protocollo in vigore presso la Corte
d'Appello di Milano);
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 5 di 11 - invitare i genitori delle minori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e, all'esito della valutazione del percorso o qualora questa istanza non fosse accolta dalle parti, disporsi CTU volta a valutare le capacità genitoriali delle parti (ex novo o quale supplemento della CTU svolta in sede separativa), con accento sulla solidità delle capacità paterne e la verifica delle eventuali condotte di condizionamento della madre sulle figlie rispetto alla figura paterne e, se con esito positivo, se e come ciò poSS influire sulle figlie;
ciò per valutare le più confacenti modalità di collocamento e frequentazione delle bambine con i genitori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 28/08/2015 in Romania è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione a far data dalla loro comparizione avanti il
Presidente di questo Tribunale avvenuta nel 2019 nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n.
408/2021 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve confermarsi il regime di affidamento all'Ente delle minori e per tutte le decisioni Per_1 Per_2 in materia scolastica, sanitaria e relativa al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, che era stato disposto alla stregua di quanto relazionato dai Servizi Sociali del Comune di AR RT, secondo cui tale misura era da ritenersi neceSSria per favorire il riavvicinamento tra il e le figlie Pt_1
limitando i boicottaggi posti in essere indirettamente dalla madre;
nella loro relazione del 27/03/2024, infatti, i Servizi Sociali così scrivevano: “Si fa presente alla S.V. per quanto di Vs competenza, che la sig.ra non manca di sollecitare lo scrivente Servizio con informazioni aSSi denigranti e CP_1
squalificanti verso il sig. , anche attraverso una relazione della psicologa personale di , a Pt_1 Per_1 noi fornitaci. La sig.ra al riguardo, riporta che l'ex compagno frequenterebbe “delle amanti, CP_1 non si informerebbe né si interesserebbe della vita delle figlie”, oltre a riproporre la storica tematica delle presunte molestie che l'uomo avrebbe agito verso , accuse dalle quali lo stesso è stato Per_1
scagionato nel 2023. E' verosimile, vista la persistente narrazione della donna, fondamentalmente critica nel confronti dell'ex compagno, che la steSS aspiri a boicottare ogni intervento volto ad un riavvicinamento tra le comuni figli e il loro papà, implicitamente riproponendo per se steSS una visione appropriativa verso le stesse”.
Del resto, lo stesso Curatore Speciale per le minori aveva riferito che la conflittualità genitoriale e la svalutazione della madre nei confronti del padre non faceva che minare il benessere delle bambine, pagina 6 di 11 impedendo loro di sentirsi serene di vivere il rapporto con entrambi, pena la paura di perdere un genitore nel tentativo di avvicinamento all'altro; già nella sua comparsa di costituzione, infatti, l'avv.
Mussi aveva espresso le seguenti valutazioni: “Rispetto , la quale evidenzia tratti di Per_1
adultizzazione, emerge una forte alleanza con la mamma, che se da un lato ha matrice biologica, quale forma di attaccamento di ogni “cucciolo” alla figura materna, può divenire elemento distorsivo o addirittura patologico in ipotesi di svilimento dell'altra figura genitoriale.
Emerge una verbalizzazione di a tratti fortemente negativa nei confronti del papà, che però si Per_1 scontra(va) con l'atteggiamento tenuto da entrambi in SN, dove emergeva una certa complicità e tenerezza, tanto da non comprendere origine e significato del rifiuto categorico di di incontrare Per_1
il padre, che ha quindi portato alla temporanea sospensione di SN. Mi viene riferito infatti che nulla di negativamente rilevante sarebbe mai accaduto durante gli incontri. Secondo la ricostruzione della psicoterapeuta di , Dott.SS , con cui la sottoscritta ha avuto colloquio in data Per_1 Persona_4
21.05.2024, il motivo che avrebbe indotto a ceSSre i rapporti con il padre, sebbene Per_1
avvenissero in un contesto tutelante di SN, sarebbe l'atteggiamento di scherno e superficialità del padre rispetto alle questioni relative a quanto avrebbe da lui subito in paSSto;
avrebbe riferito alla Per_1
terapeuta di non voler più frequentare il padre posto che lui non comprenderebbe la sua sofferenza.
Questo difensore prende atto e riporta quanto riferito dalla Dott.SS , così come riporta il rimando Per_4
del servizio e delle operatrici di SN, che invece nono avrebbero rilevato personalmente questa circostanza.
Per quanto riguarda , trattasi di una bambina ancora piccola, estranea alle dinamiche famigliari Per_2
che hanno portato al presente procedimento e tantomeno a quello penale, circostanza che forse sta favorendo il positivo evolversi degli incontri con il papà, che ha creato un ambiente particolarmente accogliente presso la propria abitazione, ben accolto ed apprezzato dalla bambina. infatti se al Per_2 momento del distacco dalla mamma, alla presenza di quest'ultima, esordisce sempre con la frase “io non voglio stare con il papà”, quasi fosse una sorta di regalo fatto alla mamma prima di lasciarla per paSSre del tempo con l'altro genitore, quando la lascia per stare con il padre, l'atteggiamento muta in senso positivo. D'altro canto anche qui la verbalizzazione stride con il successivo comportamento.
Sembra esservi timore che la mamma metta in atto dinamiche che tendano ad allontanare (o peggio: cancellare) la figura paterna agli occhi delle figlie, quasi a costringerle a scegliere tra lei e lui ed ecco allora la verbalizzazione stridente con gli amorevoli comportamenti messi in atto con il padre, specie se in assenza della mamma. Il senso di clan appare evidente anche in , quando si atteggia a Per_1
seconda mamma della sorella, anche nell'esternazione di senso di iperprotezione nei confronti del padre. E' lei steSS ad esprimere la paura per , nonostante sia stata da più parti rassicurata sul Per_2
pagina 7 di 11 fatto che non c'è nulla da temere e che anzi il rapporto tra il papà e la bambina sta andando bene. Ciò desta segnali di preoccupazione ed allarme negli operatori per entrambe le sorelle;
è neceSSrio che con urgenza gli adulti di riferimento (a prescindere da chi saranno all'esito delle valutazioni di questo
Tribunale) riportino al suo status di bambina e figlia, rendendola consapevole della necessità di Per_1
focalizzarsi su se steSS, lavorando sulla propria serenità presente e futura”.
Peraltro, a proposito dell'attendibilità delle valutazioni della dr.SS , deve tenersi presente quanto Per_4
riferito dai Servizi Sociali nella relazione del 21/11/2024: “Durante l'incontro del 29 ottobre con la curatrice, le parti e i loro avvocati, abbiamo appreso, non senza sorpresa che la dr.SS , prima di Per_4
occuparsi come terapeuta di , ha ricoperto il ruolo di consulente tecnico di parte per conto della Per_1 madre, all'interno della vertenza cui era stato chiamato a rispondere il sig. . Non si può pertanto Pt_1
non osservare, stante la delicatezza e la complessità della situazione, l'inopportunità da parte della psicologa, una volta assolto il mandato da ctp, di rendersi disponibile come terapeuta della ragazza.
E' pertanto verosimile che , avendo conosciuto la terapeuta all'interno di un contesto Per_1
giudiziario, caratterizzato da tematiche e risvolti semantici definiti rispetto a quel ruolo, poSS essersi sentita, in ragione di un naturale senso di continuità di proseguire con le suddette dinamiche anche all'interno di un ricostruito setting, ovvero quello caratterizzato dal rapporto psicologo-paziente. In altre parole, il formale mutamento di ingaggio, ovvero da ctp a terapeuta, da parte della dr.SS , Per_4
pur condiviso tra le parti, non è sembrato rispondere pienamente ai bisogni della ragazza, bisognosa, a parere degli scriventi, di un sostegno indiscutibilmente neutrale rispetto a quello vissuto in paSSto”.
In ogni caso, l'affidamento delle minori all'Ente risulta a maggior ragione imprescindibile a seguito del grave episodio occorso in occasione delle vacanze natalizie, allorquando la madre aveva deciso di non fare rientro in Italia trasferendosi nel suo Paese di origine (Romania) senza preventivamente chiedere alcuna autorizzazione al Tribunale, impendendo così di svolgere i dovuti accertamenti sulla conformità di tale decisione all'interesse delle figlie e sul suo riflesso sul diritto alla bigenitorialità della prole e del padre.
Come ha correttamente osservato il Curatore Speciale delle minori, “non si ritiene innanzitutto che poSS valere a giustificare la madre l'asserito malessere di a seguito dell'interruzione del Per_1
percorso psicoterapico, circostanza da un lato ben ponderata dall'ente affidatario e dall'altra irrilevante rispetto ad una unilaterale decisione di trasferimento, che peraltro ha coinvolto anche , che in Per_2
nessun modo è mai stata coinvolta nel percorso psicoterapico e dunque da questo punto di vista non avrebbe ragion d'essere lo sradicamento di da un contesto di vita che per lei era assolutamente Per_2
confacente.
Nemmeno è dato sapere il sentire autentico di rispetto al permanere in Romania quale contesto Per_1
pagina 8 di 11 tutelante: è quanto ci riferisce la madre, ma è doveroso, specie per questo CS, sentirlo dalla viva voce della minore e capire se è un sentire autentico o al contrario una condotta di adesione al sentire materno.
Sembra peraltro paradoSSle come poSS dirsi migliorato il rapporto tra ed il padre: si tratta di Per_1
una ragazzina che non chiamava il padre papà, bensì Sig. , che di punto in bianco avrebbe Pt_1
espresso la volontà di sentirlo e addirittura vederlo in videochiamata: un atteggiamento che andrebbe certamente indagato”.
Pertanto, deve procedersi anche all'affidamento delle minori all'Ente anche sotto il profilo delle decisioni relative al collocamento delle figlie una volta che le stesse saranno ritornate in Italia, privilegiando il collocamento di presso il padre, atteso che i loro rapporti non mostrano criticità, Per_2
mentre per i Servizi Sociali dovranno reperire un'idonea soluzione (in attesa dell'auspicata Per_1
normalizzazione della sua relazione con la figura paterna), predisponendo, altresì, un idoneo intervento di supporto psicologico per la minore che la sostenga nella ripresa delle relazioni con il ricorrente e disciplinando il diritto di visita del genitore non collocatario.
Deve revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in capo alla alla luce della sua condotta di CP_1
aperta violazione delle disposizioni del Tribunale, con la conseguente assegnazione della suddetta abitazione al ricorrente in prospettiva del collocamento di presso di lui. Per_2
Una volta perfezionato il rientro delle minori in Italia, deve porsi a carico della resistente un contributo al mantenimento di dell'importo mensile di € 200 rivalutabile annualmente, oltre il 50% delle Per_2
spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, tenuto conto che lo percepisce una retribuzione nettamente superiore alla (circa € 1700-1800 Pt_1 CP_1 contro € 1200 circa) e che il ricorrente usufruirà della casa coniugale, finora assegnata alla convenuta.
Entrambi i genitori dovranno poi provvedere in pari misura al mantenimento di versando un Per_1 pari importo di € 200 al soggetto che verrà individuato come collocatario ed al pagamento delle spese straordinarie.
Al ricorrente può attribuirsi il 100% dell'assegno unico quanto meno di , stante la sua qualità di Per_2
genitore collocatario, mentre quello della primogenita verrà suddiviso tra loro.
Alla soccombenza della resistente consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte nell'ammontare liquidato in dispositivo.
Deve, altresì, condannarsi la al risarcimento del danno subito dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 CP_1
C.P.C. anche in combinato disposto con l'art. 473-bis. 18 C.P.C. nella misura che si stima equo fiSSre in un terzo delle liquidande spese di lite, cui si cumula la sanzione pecuniaria di € 500 in favore della
Controparte_3
pagina 9 di 11 A tale proposito, infatti, deve sottolinearsi la condotta di palese e reiterato inadempimento della CP_1
rispetto ai provvedimenti del Tribunale, sotto i profili sia degli ostacoli frapposti al rapporto tra il padre e le figlie (fino alla fuga in Romania), sia dell'assenza di trasparenza nell'esposizione della sua condizione reddituale, al punto che il Giudice delegato ha dovuto emettere plurimi ordini di produzione dei relativi documenti.
Deve, invece, porsi a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale per le Minori, posto che la sua nomina è stata determinata dalla conflittualità di entrambi, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di e al beneficio del patrocinio a Per_2 Per_1
spese dello Stato e nella quantificazione operata in dispositivo senza il dimezzamento di legge alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammeSS al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020).
Infine, deve disporsi l'apertura di una procedura di vigilanza nei riguardi delle due minori come da disposizioni impartite nel dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Romania il 28/08/2015;
2) Conferma l'affidamento di e al Comune di residenza per le decisioni in materia Per_1 Per_2
scolastica, sanitaria, nonché relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed al collocamento delle minori;
3) Dispone sul collocamento delle minori come da motivazione;
4) Assegna ai Servizi Sociali i compiti indicati in motivazione;
5) Dispone l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
6) Pone a carico della convenuta l'obbligo di versare alla controparte un contributo per di € Per_2
200,00 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le pagina 10 di 11 disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
7) Dispone sul mantenimento di come da motivazione;
Per_1
8) Dispone sull'assegno unico come da motivazione;
9) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nell'importo di € 6.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
10) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale per le Minori nell'importo di €
4.200, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione di e al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Per_2 Per_1
11) Condanna la resistente al risarcimento subito dal ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 473-bis. 18
C.P.C. nella misura di € 2000, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo;
12) Condanna la resistente a versare la sanzione pecuniaria di € 500 in favore della delle CP_3
Ammende;
13) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR RT l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 61, parte II, serie C, anno 2018;
14) Dispone l'apertura di una procedura di vigilanza su (nata il [...]) e CP_4 Per_2
(nata il [...]), assegnando ai Servizi Sociali del Comune di AR RT il compito
[...]
di relazionare al Giudice Tutelare ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/11/2025);
15) Manda la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza ai Servizi Sociali del Controparte_5
ed al Giudice Tutelare.
[...]
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'08/05/2025
Il Presidente Estensore
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