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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6294 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 37481/2022
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P. IV ), in qualità Parte_1 P.IVA_1
di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'art. 286 D. lgs 209/2005, con sede in 00187
Roma, alla Via Po n. 20, in persona del procuratore speciale Dr. Pt_2
, giusta procura notaio, rappresentata e difesa dall'Avv. Katy
[...]
Rovini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgia
Picuti, sito in Roma alla Via Sardegna n. 60 , giusta mandato in calce all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
E
e - socio accomandatario CP_1 CP_2
della di GI TO & C. sas
[...] 2
[...]
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: azione di rivalsa
CONCLUSIONI: All'udienza del 12/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la compagnia attrice quale impresa designata alla gestione Parte_1
del Fondo di garanzia per le vittime della strada, conveniva in giudizio quale conducente, e quale socio CP_1 CP_2
accomandatario della CFM di GI TO & C. sas dichiarata fallita, al fine di esercitare azione di rivalsa ex art. 292 D. Lgs. 209/05 chiedendo di: condannare i convenuti in solido tra loro, a rimborsare alla compagnia assicurativa l'importo di €.43.000.00, ovvero al pagamento di quella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del giudice adito.
In particolare, l'azione di rivalsa azionata da parte attrice è connessa alla verificazione del sinistro avvenuto in data 14/09/05 in Marmore
(TR), lungo Via P. MO DO , conducente del CP_1
veicolo Fiat Ducato tg. BB317BN, (privo di copertura assicurativa), di proprietà della CFM di GI TO e C., non concedeva la precedenza e collideva con il velocipede condotto da facendolo cadere CP_5
rovinosamente a terra.
A seguito della verificazione del sinistro de quo, il inoltrava CP_5
richiesta di risarcimento del danno subito alla n. q. di impresa CP_6
designata F.G.V.S. che, istruita la pratica dell'occorso e ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente la vettura Fiat Ducato suindicata, liquidava il danno pari a €.43.000.00 in favore del danneggiato,
2 3
chiedendone la restituzione ai responsabili non assicurati.
Risultato vano ogni tentativo di bonario componimento, veniva introdotto il presente giudizio.
La causa era istruita mediante l'espletamento di prove documentali, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'azione di rivalsa prevista dall'art. 292 D. L.gs 209/05 consente all'impresa designata al F.G.V.S. di avanzare le proprie pretese di restituzione nei confronti del responsabile non assicurato del sinistro, rispetto a tutto quanto corrisposto in favore del danneggiato, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese.
Inoltre, per effetto del disposto di cui all'art. 283, comma 1 lett. b)
D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada risarcisce i danni alla persona o/e alle cose causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o il natante non risulti essere coperto da assicurazione.
Nel caso de quo, peraltro, la compagnia attrice, è impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Umbria, in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, e del provvedimento n. 2496 del 28/12/2006 e, dunque, è titolare della CP_7
legittimazione ad agire nel presente giudizio.
Tanto premesso, la valutazione circa la fondatezza della domanda di parte attrice è immediatamente connessa, nel caso di specie, alla sussistenza integrale dei presupposti sottostanti circa l'esercizio
3 4
dell'azione de qua.
Sotto tale profilo è necessario dare piena prova sia della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante;
sia della responsabilità dell'occorso, nonchè del pagamento da parte della compagnia attrice di tutto quanto richiesto in rivalsa.
Nella fattispecie, la scopertura assicurativa su menzionata veniva accertata dai Carabinieri di Terni, i quali identificavano il conducente e il veicolo, sottoponendolo a sequestro.
La scopertura assicurativa inoltre, risulta essere pienamente documentata dalla comunicazione della compagnia Parte_3
ritualmente deposita agli atti di causa da parte attrice, con la quale veniva dichiarata la cessazione del rapporto contrattuale riguardo al veicolo danneggiante, in data 15/04/2005.
Quanto alla dinamica, alla responsabilità e al nesso causale del sinistro, essi risultano ampiamente comprovati dal verbale di accertamenti urgenti eseguiti a seguito di incidente stradale dagli agenti intervenuti, in cui è contenuta la dichiarazione resa dal danneggiato circa l'effettivo svolgimento dell'occorso.
Simile accertamento, invero, quale atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalle parti. (cfr. Cass., n. 22629 del 2008; Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 3787 del 2012).
Parte attrice, inoltre, ha esaurientemente provato il proprio credito depositando ritualmente in giudizio l'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, con il quale dichiarava di ricevere, come riceveva dalla compagnia attrice, la somma concordata per il risarcimento dei danni patiti.
Tale documento, ha efficacia confessoria e fa piena prova del pagamento ricevuto.
In altre parole, il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore,
4 5
ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e
2735 cc.
Nel caso de quo, dunque, la sottoscrizione dell'atto di quietanza quale dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova precostituita, fa sorgere in capo alla parte attrice il diritto di credito nei confronti dei convenuti, condebitori solidali.
Inoltre, la corrispondenza di tutto quanto liquidato dalla compagnia attrice si rinviene dalla relazione medico legale di parte così come dalla perizia tecnica dei danni allegati agli atti di causa, ritenute esaurienti e congrue. Viepiù che le parti convenute hanno deciso di restare contumaci, comportamento, questo, valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc.
In conclusione la domanda avanzata da nei confronti Parte_4
di e n.q. può essere accolta. CP_1 CP_2
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
n. q. di impresa designata FGVS in persona Parte_1
del l.r.pt. nei confronti di n.q. di socio Controparte_8 CP_2
accomandatario della CFM di GI TO & C. sas-,, così provvede:
1.- accoglie la domanda proposta da Parte_1
n. q. di impresa designata per il FGVS al risarcimento del danno e condanna in solido e n.q. a corrispondere in CP_1 CP_2
suo favore l'importo di €. 43.000.00 oltre a interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo;
2.- Condanna in solido e n.q. al CP_1 CP_2
pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €6.350,00 di cui €800,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
5 6
3.- dichiara la contumacia di n.q. di Controparte_8 CP_2
socio accomandatario della CFM di GI TO & C. sas-.
Così deciso in Roma il giorno 28.4.2025
Il Giudice.
Mariaelena Francone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G. 37481/2022
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P. IV ), in qualità Parte_1 P.IVA_1
di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'art. 286 D. lgs 209/2005, con sede in 00187
Roma, alla Via Po n. 20, in persona del procuratore speciale Dr. Pt_2
, giusta procura notaio, rappresentata e difesa dall'Avv. Katy
[...]
Rovini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgia
Picuti, sito in Roma alla Via Sardegna n. 60 , giusta mandato in calce all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
E
e - socio accomandatario CP_1 CP_2
della di GI TO & C. sas
[...] 2
[...]
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: azione di rivalsa
CONCLUSIONI: All'udienza del 12/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la compagnia attrice quale impresa designata alla gestione Parte_1
del Fondo di garanzia per le vittime della strada, conveniva in giudizio quale conducente, e quale socio CP_1 CP_2
accomandatario della CFM di GI TO & C. sas dichiarata fallita, al fine di esercitare azione di rivalsa ex art. 292 D. Lgs. 209/05 chiedendo di: condannare i convenuti in solido tra loro, a rimborsare alla compagnia assicurativa l'importo di €.43.000.00, ovvero al pagamento di quella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del giudice adito.
In particolare, l'azione di rivalsa azionata da parte attrice è connessa alla verificazione del sinistro avvenuto in data 14/09/05 in Marmore
(TR), lungo Via P. MO DO , conducente del CP_1
veicolo Fiat Ducato tg. BB317BN, (privo di copertura assicurativa), di proprietà della CFM di GI TO e C., non concedeva la precedenza e collideva con il velocipede condotto da facendolo cadere CP_5
rovinosamente a terra.
A seguito della verificazione del sinistro de quo, il inoltrava CP_5
richiesta di risarcimento del danno subito alla n. q. di impresa CP_6
designata F.G.V.S. che, istruita la pratica dell'occorso e ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente la vettura Fiat Ducato suindicata, liquidava il danno pari a €.43.000.00 in favore del danneggiato,
2 3
chiedendone la restituzione ai responsabili non assicurati.
Risultato vano ogni tentativo di bonario componimento, veniva introdotto il presente giudizio.
La causa era istruita mediante l'espletamento di prove documentali, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2024 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che l'azione di rivalsa prevista dall'art. 292 D. L.gs 209/05 consente all'impresa designata al F.G.V.S. di avanzare le proprie pretese di restituzione nei confronti del responsabile non assicurato del sinistro, rispetto a tutto quanto corrisposto in favore del danneggiato, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese.
Inoltre, per effetto del disposto di cui all'art. 283, comma 1 lett. b)
D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada risarcisce i danni alla persona o/e alle cose causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o il natante non risulti essere coperto da assicurazione.
Nel caso de quo, peraltro, la compagnia attrice, è impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Umbria, in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, e del provvedimento n. 2496 del 28/12/2006 e, dunque, è titolare della CP_7
legittimazione ad agire nel presente giudizio.
Tanto premesso, la valutazione circa la fondatezza della domanda di parte attrice è immediatamente connessa, nel caso di specie, alla sussistenza integrale dei presupposti sottostanti circa l'esercizio
3 4
dell'azione de qua.
Sotto tale profilo è necessario dare piena prova sia della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante;
sia della responsabilità dell'occorso, nonchè del pagamento da parte della compagnia attrice di tutto quanto richiesto in rivalsa.
Nella fattispecie, la scopertura assicurativa su menzionata veniva accertata dai Carabinieri di Terni, i quali identificavano il conducente e il veicolo, sottoponendolo a sequestro.
La scopertura assicurativa inoltre, risulta essere pienamente documentata dalla comunicazione della compagnia Parte_3
ritualmente deposita agli atti di causa da parte attrice, con la quale veniva dichiarata la cessazione del rapporto contrattuale riguardo al veicolo danneggiante, in data 15/04/2005.
Quanto alla dinamica, alla responsabilità e al nesso causale del sinistro, essi risultano ampiamente comprovati dal verbale di accertamenti urgenti eseguiti a seguito di incidente stradale dagli agenti intervenuti, in cui è contenuta la dichiarazione resa dal danneggiato circa l'effettivo svolgimento dell'occorso.
Simile accertamento, invero, quale atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalle parti. (cfr. Cass., n. 22629 del 2008; Cass. n. 9251 del 2010; Cass. n. 3787 del 2012).
Parte attrice, inoltre, ha esaurientemente provato il proprio credito depositando ritualmente in giudizio l'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, con il quale dichiarava di ricevere, come riceveva dalla compagnia attrice, la somma concordata per il risarcimento dei danni patiti.
Tale documento, ha efficacia confessoria e fa piena prova del pagamento ricevuto.
In altre parole, il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore,
4 5
ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e
2735 cc.
Nel caso de quo, dunque, la sottoscrizione dell'atto di quietanza quale dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova precostituita, fa sorgere in capo alla parte attrice il diritto di credito nei confronti dei convenuti, condebitori solidali.
Inoltre, la corrispondenza di tutto quanto liquidato dalla compagnia attrice si rinviene dalla relazione medico legale di parte così come dalla perizia tecnica dei danni allegati agli atti di causa, ritenute esaurienti e congrue. Viepiù che le parti convenute hanno deciso di restare contumaci, comportamento, questo, valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc.
In conclusione la domanda avanzata da nei confronti Parte_4
di e n.q. può essere accolta. CP_1 CP_2
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
n. q. di impresa designata FGVS in persona Parte_1
del l.r.pt. nei confronti di n.q. di socio Controparte_8 CP_2
accomandatario della CFM di GI TO & C. sas-,, così provvede:
1.- accoglie la domanda proposta da Parte_1
n. q. di impresa designata per il FGVS al risarcimento del danno e condanna in solido e n.q. a corrispondere in CP_1 CP_2
suo favore l'importo di €. 43.000.00 oltre a interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo;
2.- Condanna in solido e n.q. al CP_1 CP_2
pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €6.350,00 di cui €800,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
5 6
3.- dichiara la contumacia di n.q. di Controparte_8 CP_2
socio accomandatario della CFM di GI TO & C. sas-.
Così deciso in Roma il giorno 28.4.2025
Il Giudice.
Mariaelena Francone
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