Ordinanza cautelare 26 maggio 2016
Sentenza 5 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2016, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00783/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2016, proposto da:
EO TO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Alessi, domiciliato presso la Segreteria del TAR NI, in NI Via Milano 42a;
contro
Questura della Provincia di NI, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliataria in NI, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di ammonimento per atti di violenza domestica ed atti persecutori emesso dal Questore della provincia di NI in data 27.02.2016 Prot. n. 1012/2016 - Q2/4 - 16 P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura della Provincia di NI e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare legittimo, con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto in esso richiamate;
Ritenuto, pertanto, che non sussiste il fumus boni iuris e che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza)
Respinge l’istanza di misure cautelari.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO