Art. 4.
L'unito atto aggiuntivo sara' registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
L'unito atto aggiuntivo sara' registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.