Articolo 4 della Legge 14 aprile 1956, n. 308
Articolo 3
Versione
18 maggio 1956
Art. 4.
L'unito atto aggiuntivo sara' registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Entrata in vigore il 18 maggio 1956