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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 19.7.2024, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ha pronunziato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2230 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente ad Auletta (SA) alla C.da Parte_1
Cerreta, - C.F. -, elett.te dom.ta in Eboli al Viale Tavoliello, 37, C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Matteo Angeloro dal quale è rapp.ta e difesa giusta delega in calce al ricorso;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è
elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura
Distrettuale I.N.P.S.;
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31.3.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
le ordinanze ingiunzioni nn. OI – 000086848, OI – 000086849, OI – 000086850, OI –
000086851, e OI - 000086852, notificate in data 02.03.2022 con le quali le era stato intimato
CP_ il pagamento, in favore dell' , della complessiva somma di € 139.533,00 a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83,
originate dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relativamente agli anni 2009,
2010, 2012, 2013.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva: - l'intervenuta prescrizione quinquennale delle obbligazioni contributive prima del momento dell'emissione delle ordinanze ingiunzione impugnate;
- il carattere sproporzionato della sanzione comminata,.
Chiedeva, quindi, al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanze impugnata, di: <2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o
inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, delle ordinanze di
ingiunzione n. OI – 000086848, OI – 000086849, OI – 000086850, OI – 000086851, e OI -
000086852, e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste per
intervenuta prescrizione del credito;
3) in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ridurre le sanzioni amministrative applicate
dall'Ente creditore, riducendo le stesse al minimo previsto dalla legge;
4) condannare, di
conseguenza, il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da
liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.>>
2 2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda, nonché l'assoluta infondatezza delle avverse pretese ed evidenziava di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio, alla rideterminazione dell'importo della sanzione per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma 5, della L. n. 8/2016, sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, di:
rinvio di almeno 60 giorni per consentire alla ricorrente di avere contezza dell'avvenuta
rideterminazione della misura della sanzione e valutare eventualmente il pagamento per
addivenire ad una cessata materia del contendere.
In via gradata, ove controparte non dovesse aderire, nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'avverso ricorso e per l'effetto rigettarlo confermando integralmente
l'ordinanza nella misura come rideterminata.
In via gradata, in caso di parziale accoglimento dell'avverso ricorso, chiede condannarsi il
resistente al pagamento delle somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari>>.
3. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione opposte, il G.d.L., con ordinanza del 17.7.2024, preso atto del fatto che, a seguito del menzionato mutamento del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1–
bis, del D.L. n. 463/1983, disposto con l'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, l'Istituto
aveva provveduto alla rideterminazione degli importi dovuti, rinviava la controversia per la discussione all'udienza del 18.2.2025, onde consentire alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rimodulata dall' CP_1
Va segnalato che, in precedenza, con le note di trattazione scritta del 9.5.2023, parte ricorrente, all'esito dell'esibizione da parte dell' della prova della avvenuta notifica degli CP_1
3 atti di accertamento prodromici all'emissione delle ordinanze ingiunzione, formulata, altresì,
eccezione di estinzione dell'obbligazione per violazione del disposto di cui all'art. 14 della
Legge n. 689/1981.
Essendo stata sostituita l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
2. E', in primo luogo, da ritenere infondata la doglianza relativa all'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della Legge n. 689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
CP_ Va, al riguardo, evidenziato che l ha prodotto in giudizio la documentazione attestante l'avvenuta notifica all'opponente, in data 17.5.2017, mediante ritiro in ufficio del plico non recapitato, dei verbali di accertamento sottesi alle impugnate ordinanze.
Osserva, poi, lo scrivente che, all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, la suddetta disposizione di cui all'art. 14 cit. non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il D.Lgs. n. 8 del 15.1.2016.
4 Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”,
ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14
della Legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli
estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta
giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura
ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento
determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della Legge n. 689/81 è la mancata previsione,
quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
In sostanza sarebbe illogica e parzialmente contraddittoria la contestuale operatività,
rispetto alle medesime fattispecie, sia dell'art. 14 della L. 689/81 che dell'art. 9 del D.Lgs. n.
8 del 2016, norme in parte sovrapponibili, tranne che per la appena segnalata – ed altamente significativa – differenza;
sicché, a reputarle entrambe operanti, resterebbe privo di senso l'inserimento nell'ambito della legge di depenalizzazione di una normativa specifica disciplinante la scansione temporale degli adempimenti susseguenti alla ricezione da parte dell' degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria. CP_1
5 Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
Ne consegue che il termine di novanta giorni entro il quale “l'autorità amministrativa notifica
gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto dell'art. 9 cit., deve reputarsi non essere stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
È appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già
previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie,
alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati trasmessi in un breve arco CP_1
temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale,
che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori. Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va
6 sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021,
n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
Né potrebbe essere giustificata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della
Legge n. 689/81 in forza della clausola generale di rimando alla normativa in tema di sanzioni amministrative contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, secondo cui: “nel
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge
689/81”.
Ed, infatti, il richiamo vale ad estendere l'operatività delle norme suddette solo “in quanto applicabili”, mentre, per le ragioni appena esposte, va esclusa l'applicabilità dell'art. 14 della
L. n. 689/81 al caso delle sanzioni amministrative scaturenti dalla depenalizzazione dell'art. 2, comma 1–bis, del D.L. n. 463/1983.
La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi
costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori,
salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti,
l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione
l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21
aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812).
3. Parimenti, è da ritenersi infondato il motivo di opposizione relativo alla prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
7 Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
costante; cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è intervenuta nell'anno 2016, e, specificamente, pur non risultando con esattezza la data in cui è avvenuta la trasmissione suddetta, deve ritenersi certo che essa sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio
2016; ad essa ha fatto seguito la notifica degli atti di accertamento, perfezionatasi nel mese di maggio 2017, con i quali è stato concesso al ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento;
termine nella cui vigenza il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso anche in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e,
da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
8 Ne consegue che, tenuto conto della notifica dell'avviso di accertamento (17.5.2017),
allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di disamina
(2.3.2022), il termine prescrizionale quinquennale (relativo alle sanzioni conseguenti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
4. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito
9 dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso ha dato luogo alla Controparte_2
rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse,
verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
10 5. Occorre a questo punto sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame di pluralità di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8
bis della Legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale,
al 1° comma, prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al cd. CP_1
cumulo materiale delle sanzioni.
E, infatti, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l CP_1
avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata Legge n.
689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie…”.
Così come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni,
11 non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129;
cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazioni commesse con più azioni o omissioni;
al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio
2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd.
cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio
2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, deve trovare applicazione
12 l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 8 della Legge n. 689/1981.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di vicenda in cui le violazioni sono state complessivamente cinque, appare congruo aumentare in misura massima, cioè del triplo la sanzione per la violazione più grave, come determinata ai sensi dell'art. 23 cit.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n.
OI-000086852, originata dall'atto di accertamento n. 0075198 del 17.5.2017, in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 1.049,66, che si reputa equo aumentare, ai sensi del novellato art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, di
1,5 volte, per un importo della sanzione di € 1.574,49, per prevenire alla sanzione complessiva da applicare per tutte le violazione opposte si reputa necessario aumentare del triplo la sanzione più grave, ai sensi dell'art. 8, capoverso, Legge n. 689/81, per una somma complessiva di 4.723,47.
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta cui consegue da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nell'impugnata ordinanza ingiunzione, pur risultando, comunque, il provvedimento sanzionatorio pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, la diversa determinazione della sanzione per tutte le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, da quantificare nella misura complessiva di € 4.723,47 per le causali summenzionate.
6. In ragione della parziale fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione, in particolare in relazione al criterio di determinazione della sanzione per le violazioni concorrenti sin dall'inizio utilizzato dall' va disposta l'integrale compensazione tra le CP_1
parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2230 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promosso da Parte_1
, contro l -, in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle sanzioni comminate con le ordinanze ingiunzioni OI – 000086848, OI – 000086849, OI – 000086850,
OI – 000086851, e OI - 000086852, notificate in data 02.03.2022, determina in € 4.723,47
l'entità dell'importo complessivo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate, fermi restando sotto ogni altro profilo i provvedimenti sanzionatori in parola;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 14.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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