Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1675 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo, con i quali è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC) via Garibaldi n. 218 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) corso Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha lavorato, con la qualifica di operaio idraulico forestale, dapprima alle dipendenze dell' “AFOR” e, successivamente, alle dipendenze dell'azienda
“Calabria Verde”, dal 01/04/2014 al 30/10/2021;
- che ha lavorato in località “Begli” di Natile Vecchio (RC), svolgendo varie mansioni quali: taglio, allestimento riceppatura ed esbosco di piante forestali;
costruzione di gabbionate, mura a secco, recinzioni con paletti di legno e filo spinato;
movimentazione dei carichi;
- che, in data 28/09/2020, ha presentato domanda all' per il CP_1
riconoscimento di malattia professionale, in quanto affetto dalle seguenti patologie: “Tendinosi della cuffia delle spalle;
Epicondilite bilaterale”;
- che, con note del 25/03/2021, l'Istituto ha comunicato l'archiviazione della pratica di malattia professionale con la seguente motivazione: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata”;
- che, avverso tali provvedimenti, ha proposto ricorso amministrativo, rigettato in data 03/03/2022;
- che la malattia professionale è un evento dannoso, che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore, diminuendone la capacità di lavoro;
- che le patologie sofferte, causalmente riconducibili all'attività lavorativa svolta, danno luogo ad una inabilità permanente valutabile nella misura del 10%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, previa CTU 3
medico - legale, in accoglimento della domanda: - Accertare e dichiarare che le patologie di cui il ricorrente risulta affetto – Tendinosi della cuffia della spalla, Epicondilite bilaterale – sono state contratte a causa e nell'esercizio di lavoro;
- Accertare e dichiarare che, a causa di tale patologia il ricorrente ha subito una menomazione permanente della capacità lavorativa da quantificarsi nella misura non inferiore al 10% della totale, o nella misura maggiore o minore che sarà accertata dall'espletando CTU e meglio vista dall'Ecc.mo
Giudice adito;
- Per l'effetto, condannare l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento all'indennizzo in capitale nella misura non inferiore al 10% della totale o nella misura maggiore o minore che sarà accertata dall'espletando CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
- Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e CP_1
competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'insussistenza del nesso eziologico tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre 4
l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di 5
dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di aver contratto le seguenti malattie professionali “Tendinosi della cuffia delle spalle;
Epicondilite bilaterale”, con riferimento alle quali l' ha negato la sussistenza del nesso CP_1
causale con l'attività lavorativa. 6
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale idraulico forestale, confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale.
In particolare, il teste ha riferito che: “Ho lavorato insieme Testimone_1
al ricorrente per un lungo periodo;
per un periodo a Pietra Cappa, come operai forestali;
per un altro periodo lavoravamo in un'altra zona, ossia Castagneto, nel comune di Careri. sempre come operai forestali;
la prima volta abbiamo lavorato insieme per due o tre anni e la seconda volta per più di 5 anni.
Lavoravamo per Calabria Verde insieme io e il ricorrente. Ci occupavamo di realizzare gabbioni, preparavamo la base per fare i gabbioni trasportando le pietre e le mettevamo dentro al gabbione;
il gabbione era un muro di pietra con una rete metallica che lo chiude;
ogni gabbione è di due metri cubi in pietra;
eravamo noi a costruire il gabbione in pietra e per costruirlo portavamo le pietre con la carriola se dovevamo fare pochi gabbioni nella zona;
se dovevamo realizzare più gabbioni invece le pietre erano trasportate con il trattore;
pulivamo la strada, se vi erano buche pulivamo la strada, se vi erano buche le riempivate di terra e a volte con il cemento se avevamo le sacche di cemento;
trasportavamo la terra con la carriola;
prima la terra veniva zappata e poi messa nella carriola;
utilizzavamo la zappa la pala la carriola i martelli quando costruivamo i gabbioni la tenaglia e il filo di ferro e la mazza per rompere le pietre;
le pietre che trasportavamo per la realizzazione i gabbioni pesavamo circa 20 30 kg, ma vi erano anche pietre piccole da 10 kg, che venivano raccolte con il badile;
le pietre più grandi venivano rotte per poterle trasportare, le rompevamo sempre noi. Io e il sig. svolgevamo la stessa attività; CP_2 7
lavoravamo 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, lavoravamo sempre all'aperto, con tutte le spedizioni climatiche ma se pioveva forte e che non si poteva lavorare andavamo a casa;
invece se pioveva poco si lavorava;
preciso che a volte quando pioveva forte ci mettevano in cassa integrazione;
ci occupavamo anche di realizzare staccionate in legno, abbiamo costruito, anche con il sig. una fontana in pietra;
ci occupavamo anche di pulire la Parte_1
strada con rastrelli zappe e pale”.
Nondimeno, il teste ha riferito che: “Non sono parente del Tes_2
sig. , ma lavoravamo insieme a Natile nel Comune di Careri;
Parte_1
lavoravamo per la forestale;
abbiamo lavorato insieme per più di vent'anni; non lavoriamo più insieme da due anni circa perché lui è andato in pensione;
Facevamo lo stesso lavoro;
realizzavamo i gabbioni: a tal fine facevamo il fosso con la pala, poi tagliavamo le pietre e le mettevamo nei gabbioni;
ancora ci occupavamo di pulire la strada;
utilizzavamo la pala il piccone la carriola e la mazza per rompere le pietre;
Lavoravamo sempre all'aria aperta per tutto
l'anno; inoltre tagliavamo la legna con la motosega;
mettevamo i pali di legno nel terreno, dopo aver fatto il buco con dei pali di ferro per recintare i terreni;
inoltre realizzavamo dei muri a secco con le pietre ed eravamo noi a mettere le pietre;
prendevamo le pietre nei terreni;
si trattava di pietre che potevano pesare più un quintale;
trasportavamo le pietre a mano e lo facevamo insieme in due o tre persone;
prima di trasportare le pietre le rompevamo con la mazza;
facevamo questi lavori tutti insieme;
anche il decespugliatore la motosega e gli altri strumenti li utilizzavamo tutti insieme;
Non ho mai presentato domanda di malattia professionale all' e non ho cause pendenti nei confronti CP_1
dell' anzi una volta mi sono fatto male alla spalla mentre lavoravo e CP_1
l' mi ha chiamato per la visita e poi non so cosa sia successo;
preciso che CP_1
ho dato incarico ad un patronato per seguire la pratica ma non so a che punto sia”.
Orbene, una volta appurata l'attività svolta, secondo le modalità descritte 8
nel ricorso introduttivo, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Dall'istruttoria svolta è emersa l'attività lavorativa, secondo le modalità descritte nel ricorso introduttivo, nonché l'esposizione a rischio.
Infatti, entrambi i testi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto colleghi e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, per la patologia denunciata, in ragione dell'assunzione di posture incongrue e della necessità di trasportare pesi.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie denunciate.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica ha rilevato ed evidenziato la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta, quale è emersa anche dall'istruttoria processuale, e la patologia denunciata, alla quale è stato attribuito il codice 232:
“esiti epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità” (che prevede fino ad un massimo di 5 punti), attribuendo un punteggio del 5%, attesa la bilateralità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In merito il CTU ha esaurientemente spiegato, anche nel corso dei 9
chiarimenti resi all'udienza del 20/02/2025, che il codice 231 comprende entrambe le patologie oggetto di quesito (ossia la Tendinosi della cuffia della spalla, Epicondilite bilaterale), in relazione alle quali è stato riconosciuto il nesso causale con l'attività lavorativa svolta;
ancora, il CTU ha specificato che il codice 232 ricomprende le patologie a carico di entrambi i distretti e che ha ritenuto di attribuire la valutazione massima prevista in ragione della bilateralità.
Ancora il C.T.U. ha ulteriormente chiarito che, dalla documentazione in atti, non si evince la presenza di alcuna lesione laddove per “lesione” si intende una interruzione di fibre, ma si evince soltanto una degenerazione cronica, maggiormente apprezzabile strumentalmente a destra e appena accennata a sinistra e, in entrambi i casi, senza ripercussioni funzionali.
Pertanto, il CTU, anche in sede di chiarimenti, ha esaustivamente ribadito che l'applicazione del codice 232 si riferisce sia alla spalla che ai gomiti.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione del codice tabellare applicato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Ed infatti, considerando che, nelle conclusioni del ricorso, parte ricorrente chiede l'accertamento di una percentuale non inferiore al 10% e tenuto conto che la percentuale riconosciuta dal C.T.U., le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante, è al di sotto del minimo indennizzabile, anche in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, il riconoscimento di una percentuale del 5% non può che determinare il rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, 10
seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della parte ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (valore indeterminabile – complessità bassa D.M. n. 55/2014 e succ. mod.), in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1675/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_2
contratto la patologia “Tendinosi della cuffia della spalla, Epicondilite bilaterale” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato non indennizzabile del 5%;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638,00 oltre accessori, come per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
Locri, 13/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci