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- 1. Domanda di permesso di costruire, quando si intende formato il silenzio-assenso?Accesso limitatoDomenico Maffei · https://www.altalex.com/ · 23 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 24/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2025 REG.PROV.CAU.
N. 08920/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8920 del 2024, proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Pepe, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
IO OL, LE Costruzioni S.r.l. in liquidazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Granata, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4924/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO OL e di LE Costruzioni S.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Rilevato che
la questione controversa riguarda l’istanza del permesso di costruire prot. n. 49650 del 13 giugno 2023 che ha formato oggetto di diniego con provvedimento notificato a mezzo pec il 10 agosto 2023;
in particolare la controversia verte sull’utilizzazione residua di due particelle derivanti da un frazionamento di un unico appezzamento composto di tre particelle sul quale è stato già rilasciato un permesso di costruire in sanatoria;
avverso detto diniego l’odierno appellato ha proposto ricorso innanzi al Tribunale ammnistrativo regionale della Campania che, con la sentenza n. 4924 del 12 settembre 2024 ora appellata, ha annullato il provvedimento di diniego per difetto di motivazione e di istruttoria.
Considerato che
preliminarmente occorre constatare che la procura rilasciata dal legale rappresentante dell’appellato OL IO reca la sottoscrizione tradizionale e non quella digitale ed è carente dell’asseverazione (si veda procura depositata in data 18 dicembre 2024);
per la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sent. Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3016), le modalità di conferimento della procura sono disciplinate dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., che prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, e che la procura “ si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia ”; se “ la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ”;
l’art. 8, comma 2, d.P.C.S. 22 maggio 2020, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, stabilisce che “ Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'art.22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”;
secondo giurisprudenza consolidata la mancanza di sottoscrizione digitale, non dà luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato (Consiglio di Stato sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541; sez. V, 1 aprile 2019, n. 2126);
è necessario dunque fissare il termine perentorio del 30 marzo 2025 per la regolarizzazione della procura.
Ritenuto altresì, quanto all’istanza cautelare, che
la questione controversa va necessariamente definita nel merito al fine di una definizione complessiva della medesima trattandosi di una realizzazione immobiliare, per cui le ragioni cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito senza comunque sospendere l’efficacia della sentenza del giudice di primo grado;
pertanto, deve essere fissata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica per il giorno 22 maggio 2025;
la particolarità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta, Ricorso numero: 8920/2024) dispone il termine perentorio del 30 marzo 2025 per la regolarizzazione della procura nei termini di cui in motivazione ed accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito.
Fissa l’udienza pubblica per il giorno 22 maggio 2025.
Spese compensate
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO