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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1281 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FILARETI Parte_1
LEONARDO ROCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in vicolo Campanile, 9 Cariati(CS)
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in CORSO CALABRIA CASTROVILLARI, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli avvocati CARNOVALE MARCELLO e CP_2
UMBERTO FERRATO giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento status di handicap ex art. 3, comma 3,
l.104/1992.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 25.3.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che in data 10/06/2022 presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dei benefici di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92;
- che in data 19/07/2022 veniva sottoposta a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- che in data 24/02/2023 avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 663/2023 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che in data 07/01/2024 il CTU depositava relazione peritale riconoscendolo portatore di handicap ai sensi dell'art. 1 comma 1 L. 104/92.
Non concordando con il parere del CTU adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto ai benefici di cui in premessa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per
A.T.P. depositato in data 24.2.2023 nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale risalente al
1.9.2022 come risulta dalla documentazione in atti.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza di uno status di handicap ex art. 3, comma 3°, l.104/1992.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è
inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, 14/03/2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo