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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3567/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO DOMENICO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio ex art. 414 il Parte_1
, premettendo di aver presentato Controparte_1 telematicamente in data 02.06.2024, tramite l'apposito portale, domanda di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo della Controparte_2
per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2026 per le
[...] classi di concorso A001 “Arte e immagine per la scuola secondaria di
I grado” e A017 “Disegno e storia dell'arte per la scuola secondaria di II grado), dichiarando relativamente al titolo di accesso per pagina1 di 5
entrambe le classi di concorso il superamento di un concorso ordinario a cattedre, indetto con DD del 31.03.1999 – Regione Calabria (ambiti disciplinari) e riportando detto titolo soltanto nella sezione B.6 “, ma omettendo di indicarlo, altresì, nella sezione A.2.
Ha dedotto che, a seguito della pubblicazione in data 06.08.2024 delle graduatorie provinciali, si avvedeva di aver commesso un errore materiale nella compilazione della domanda, non avendo compilato la
Sezione A.2 della domanda ed avendo inserito la predetta abilitazione conseguita unicamente nella Sezione B.6, con conseguente riconoscimento per ciascuna classe di concorso di soli 7 punti per il titolo di accesso in luogo di 24 punti.
Ha rappresentato di aver in data 09.08.2024, nel rispetto del termine assegnato dall'Ambito territoriale di Reggio Calabria con il decreto di pubblicazione delle GPS, proposto reclamo, avvalendosi dell'apposito modulo messo a disposizione dal MIM e lamentando l'assegnazione di un punteggio ridotto rispetto al titolo posseduto, ma che dette istanze non venivano evase dal convenuto. CP_1
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, contestando specificamente
[...]
i motivi posti a fondamento del ricorso.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- I fatti di causa sono pacifici fra le parti e non è, quindi, necessario alcun approfondimento istruttorio. In particolare, entrambe hanno riferito e documentato che il ricorrente, in sede di domanda per l'iscrizione nelle GPS, ha dichiarato nella Sezione B.6 quale titolo di accesso il superamento di un concorso ordinario a cattedre, indetto con D.D. del 31/03/1999- Regione Calabria (ambiti disciplinari), per entrambe le classi di concorso sopra riportate, ma di non aver riportato detta abilitazione nella Sezione A.2, utile per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 24 punti per entrambe le classi di concorso.
Il ricorrente ha sostenuto che fosse in dovere dell'amministrazione procedere alla rettifica in aumento del punteggio, sia a seguito di pagina2 di 5
istanza formulata che in sede di verifica ufficiosa della veridicità dei titoli dichiarati, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b)
L. 241/1990, nonché in virtù del principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c, mentre il ha escluso la modificabilità CP_1 ex post delle GPS, in virtù della loro immediata definitività, specialmente allorché l'istanza di rettifica sia intervenuta successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4.- Ciò detto, si premette che all'art. 8, comma 4, O.M. 88/2024 è espressamente previsto che “Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno”, mentre al successivo comma 5 è disposto che
“Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”, specificando il comma
6 che “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.
Pertanto, secondo quanto indicato da detta disciplina, ad una prima fase gestita esclusivamente con modalità informatiche ed assegnazione preliminare di un punteggio, consegue una seconda fase di valutazione compiuta dagli uffici scolastici territorialmente competenti sui titoli dichiarati, all'esito della quale, in caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, si procede alla relativa rettifica della graduatoria, dovendosi escludere, in ragione del principio generale di buona fede, che detta conseguenza, prevista dal comma 6 dell'art. 8 O.M. 88/2024, sia interpretata nel senso di consentire la rettifica solo in diminuzione del punteggio provvisoriamente assegnato, “e non in aumento, nel caso opposto in cui,
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nell'ambito delle verifiche compiute dal dirigente competente, emerga che ai titoli posseduti e correttamente dichiarati sia stato attribuito un punteggio inferiore a quello corretto” (T. Novara, 01.10.2021,
n.221).
“Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per
l'affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento.” (T. Foggia, 22.06.2023, n. 2221)
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, DPR 445/2000, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Infatti, “con
l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a.”, relativi alla sussistenza dell'abilitazione, già indicata nella domanda e, pertanto, conosciuta dalla pubblica amministrazione, trattandosi in sostanza “di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente” (T. Tribunale Frosinone, 22.02.2022, n.161).
5.- Nell'ipotesi di specie, dell'abilitazione conseguita dal ricorrente non è stata fatta menzione nella Sezione A.2, concernente il “Dettaglio Titoli di accesso alla graduatoria”, seppur sia stata comunque data indicazione (e portata a conoscenza dell'amministrazione) nella Sezione B.6, dovendosi, pertanto, ritenere evidente e facilmente riconoscibile da parte della amministrazione l'errore materiale commesso in sede di compilazione della domanda, ed pagina4 di 5
avendo avuto, quindi, quest'ultima, alla luce della disciplina richiamata la possibilità di procedere alla rettifica della graduatoria.
Deve, quindi, essere dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 del punteggio di punti 102 per la classe di concorso A001 “Arte e immagine per la scuola secondaria di I grado” e di punti 72 per la classe di concorso A017 “Disegno e storia dell'arte per la scuola secondaria di
II grado” con conseguente rettifica della graduatoria, pubblicata con provvedimento n. 11566 del 06.08.2024 dell'
[...]
Controparte_3
6.- Tenuto conto dell'accertato errore materiale, le spese di lite devono essere compensate in misura pari ad 1/3. Le restanti spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio cautelare.
P Q M
DICHIARA il diritto della ricorrente all'attribuzione nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 del punteggio di punti 102 per la classe di concorso A001 “Arte e immagine per la scuola secondaria di I grado”
e di punti 72 per la classe di concorso A017 “Disegno e storia dell'arte per la scuola secondaria di II grado” con conseguente rettifica della graduatoria;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese di lite che, compensate in misura pari a 1/3, sono liquidate in complessivi euro
2.459,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 06/06/2025
Il giudice
Luca Coppola
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