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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1244/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
05/02/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. DI MONDA Parte_1
solo danni a cose elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI 3 20123 MILANO Pt_2
presso il difensore avv. DI MONDA RAFFAELE, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. CUGNO Controparte_1
GARRANO VINCENZO elettivamente domiciliata in PAS. CANONICI
pagina 1 di 8 LATERANENSI 1 24121 BERGAMO presso il difensore avv. CUGNO
GARRANO VINCENZO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
contro
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 2517/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA ISTRUTTORIA chiede all'Ecc.ma Corte Adita di Voler rimettere la
causa in istruttoria e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tutti oggetto
delle istanze svolte in atti (citazione e memorie 183 di 1° grado e in nota
dell'udienza di trattazione del presente appello) nonché a verbale di udienza
del 5.10.2021 e 19.7.22 in 1° grado, da intendersi qui ripetuti e trascritti. In
primis si insiste per la nomina di C.T.U. tecnico-valutativa dei danni e delle
relative voci non rientranti nell'ambito della convenzione “CARD”. Chiede di
Voler dare incarico a C.T.U. tecnico iscritto all'Albo dei Periti Industriali al
fine di stimare i danni patrimoniali spettante all'attore, come chiesti in pagina 2 di 8 citazione. NEL MERITO Accogliere l'appello e 1)-accertare e dichiarare che
l'incidente stradale descritto nell'atto di citazione si è verificato secondo le
modalità indicate in premessa e, quindi, per esclusiva responsabilità del
conducente l'autocarro Iveco Magirus tg. CG 275 XD;
2)-condannare
conseguentemente la compagnia assicuratrice in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la Società
[...]
al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali, sia a titolo di danno emergente che
a titolo di lucro cessante, patiti dall'attore quale diretta conseguenza della
distruzione della merce trasportata dall'autocarro tg. CL 755 FT dell'istante,
vini dell'azienda Vini d'Italia, dei costi sostenuti da esso Controparte_3
attore per lo sgombero, pulizia, recupero e trasporto dell'autocarro
danneggiato provati da bonifico (€ 12.662.00), il lucro cessante, il tutto pari a
Euro 59.857,76, ovvero il diverso importo ritenuto di Giustizia, oltre
rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo come per Legge, tutto per le
causali e ragioni che si riterranno di Giustizia;
3)-condannare essa convenuta
compagnia assicuratrice al pagamento delle spese e compensi del presente
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Dell'appellata
“In via principale, respingersi l'avversa impugnazione in quanto
inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i concorrenti motivi
illustrati in atti, per l'effetto confermandosi integralmente la sentenza resa dal pagina 3 di 8 Tribunale di Bergamo appellata;
in via subordinata, nel denegato caso di
accoglimento dell'appello, ridurre l'importo eventualmente dovuto
all'appellante nei minimi di legge;
- in ogni caso, spese competenze ed onorari
del presente grado di giudizio integralmente rifusi. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
si ripropongono integralmente le domande formulate nel giudizio di primo
grado e più precisamente, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:- in via preliminare, in
relazione alla domanda di risarcimento del danno da perdita dei beni
trasportati, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva
dell'attore e la carenza di legittimazione passiva di - in Controparte_1
principalità, respingersi ogni avversa pretesa in quanto inammissibile ed
infondata, in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, darsi
atto che ha erogato ante causam in favore di Controparte_4
parte attrice la complessiva somma di € 80.000,00 e, per l'effetto, ridursi la
misura del risarcimento eventualmente spettante a parte attrice;
- In ogni
caso: a) spese, competenze ed onorari di causa rifusi;
- In via istruttoria, come
da memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3, c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2020 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
e chiedendone la condanna al risarcimento del
[...] Controparte_1
pagina 4 di 8 danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro verificatosi il 10
novembre 2008 in Comune di Arzago D'Adda allorchè il conducente di un autoarticolato, di proprietà di Controparte_2
assicurato per la responsabilità civile con la società convenuta, aveva impattato frontalmente con l'autocarro da lui condotto.
Assumeva che impresa assicuratrice del proprio Controparte_4
veicolo, gli aveva corrisposto – in forza della procedura di indennizzo diretto
CARD – la somma di euro 80.000 per i danni riportati dal veicolo e per le lesioni personali subite, mentre i convenuti erano tenuti a risarcirgli il danno per lo sgombero, la pulizia e il recupero dell'autocarro danneggiato ( euro
12.600), per la perdita del carico ( euro 16.828) nonché per la contrazione del reddito nell'anno del sinistro.
, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 2517/2022 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda e condannava l'attore a rifondere in favore di le spese di lite. Controparte_1
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento del gravame.
ha chiesto il rigetto dell'appello, mentre Controparte_1 [...]
è rimasta contumace anche in questo Controparte_2
grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 8 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda ritenendo non contestate le allegazioni della convenuta.
Assume di aver prodotto la documentazione comprovante il suo credito risarcitorio, mentre la convenuta appellata non aveva fornito alcuna prova delle voci di danno cui imputare l'indennizzo corrispostogli da . CP_4
L'appello è infondato.
A norma dell'art. 149 del Codice della Assicurazioni il danneggiato, qualora abbia rivolto la sua richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e qualora abbia dichiarato di accettare la somma da quest'ultima offerta “ è tenuto a rilasciare quietanza
liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua
impresa di assicurazione”.
Nel caso di specie, l'originario attore pur avendo dato atto di aver ricevuto la somma di euro 80.000 dalla propria impresa di assicurazione non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante i pregiudizi indennizzati né la quietanza rilasciata in favore di e/o la diversa dichiarazione con CP_4
cui aveva a quest'ultima comunicato di non accettare l'offerta e/o comunque di voler imputare le somme corrisposte all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante il rigetto della sua pagina 6 di 8 domanda si è fondato sul mancato assolvimento dell'onere della prova soprattutto a fronte delle allegazioni dell'appellata relative ad un danno patrimoniale subito dal veicolo, stimato dal perito di in euro CP_4
48.000, e all'accertamento dei verbalizzanti, coperto da fede privilegiata, che nessuno dei conducenti coinvolti nel sinistro aveva riportato lesioni personali.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470
di cui euro 2.518 per la fase d studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato pagina 7 di 8 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1244/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
05/02/2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. DI MONDA Parte_1
solo danni a cose elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI 3 20123 MILANO Pt_2
presso il difensore avv. DI MONDA RAFFAELE, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. CUGNO Controparte_1
GARRANO VINCENZO elettivamente domiciliata in PAS. CANONICI
pagina 1 di 8 LATERANENSI 1 24121 BERGAMO presso il difensore avv. CUGNO
GARRANO VINCENZO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
contro
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile)
n. 2517/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA ISTRUTTORIA chiede all'Ecc.ma Corte Adita di Voler rimettere la
causa in istruttoria e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori tutti oggetto
delle istanze svolte in atti (citazione e memorie 183 di 1° grado e in nota
dell'udienza di trattazione del presente appello) nonché a verbale di udienza
del 5.10.2021 e 19.7.22 in 1° grado, da intendersi qui ripetuti e trascritti. In
primis si insiste per la nomina di C.T.U. tecnico-valutativa dei danni e delle
relative voci non rientranti nell'ambito della convenzione “CARD”. Chiede di
Voler dare incarico a C.T.U. tecnico iscritto all'Albo dei Periti Industriali al
fine di stimare i danni patrimoniali spettante all'attore, come chiesti in pagina 2 di 8 citazione. NEL MERITO Accogliere l'appello e 1)-accertare e dichiarare che
l'incidente stradale descritto nell'atto di citazione si è verificato secondo le
modalità indicate in premessa e, quindi, per esclusiva responsabilità del
conducente l'autocarro Iveco Magirus tg. CG 275 XD;
2)-condannare
conseguentemente la compagnia assicuratrice in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la Società
[...]
al Controparte_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali, sia a titolo di danno emergente che
a titolo di lucro cessante, patiti dall'attore quale diretta conseguenza della
distruzione della merce trasportata dall'autocarro tg. CL 755 FT dell'istante,
vini dell'azienda Vini d'Italia, dei costi sostenuti da esso Controparte_3
attore per lo sgombero, pulizia, recupero e trasporto dell'autocarro
danneggiato provati da bonifico (€ 12.662.00), il lucro cessante, il tutto pari a
Euro 59.857,76, ovvero il diverso importo ritenuto di Giustizia, oltre
rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo come per Legge, tutto per le
causali e ragioni che si riterranno di Giustizia;
3)-condannare essa convenuta
compagnia assicuratrice al pagamento delle spese e compensi del presente
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Dell'appellata
“In via principale, respingersi l'avversa impugnazione in quanto
inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i concorrenti motivi
illustrati in atti, per l'effetto confermandosi integralmente la sentenza resa dal pagina 3 di 8 Tribunale di Bergamo appellata;
in via subordinata, nel denegato caso di
accoglimento dell'appello, ridurre l'importo eventualmente dovuto
all'appellante nei minimi di legge;
- in ogni caso, spese competenze ed onorari
del presente grado di giudizio integralmente rifusi. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
si ripropongono integralmente le domande formulate nel giudizio di primo
grado e più precisamente, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:- in via preliminare, in
relazione alla domanda di risarcimento del danno da perdita dei beni
trasportati, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva
dell'attore e la carenza di legittimazione passiva di - in Controparte_1
principalità, respingersi ogni avversa pretesa in quanto inammissibile ed
infondata, in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, darsi
atto che ha erogato ante causam in favore di Controparte_4
parte attrice la complessiva somma di € 80.000,00 e, per l'effetto, ridursi la
misura del risarcimento eventualmente spettante a parte attrice;
- In ogni
caso: a) spese, competenze ed onorari di causa rifusi;
- In via istruttoria, come
da memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3, c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2020 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
e chiedendone la condanna al risarcimento del
[...] Controparte_1
pagina 4 di 8 danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro verificatosi il 10
novembre 2008 in Comune di Arzago D'Adda allorchè il conducente di un autoarticolato, di proprietà di Controparte_2
assicurato per la responsabilità civile con la società convenuta, aveva impattato frontalmente con l'autocarro da lui condotto.
Assumeva che impresa assicuratrice del proprio Controparte_4
veicolo, gli aveva corrisposto – in forza della procedura di indennizzo diretto
CARD – la somma di euro 80.000 per i danni riportati dal veicolo e per le lesioni personali subite, mentre i convenuti erano tenuti a risarcirgli il danno per lo sgombero, la pulizia e il recupero dell'autocarro danneggiato ( euro
12.600), per la perdita del carico ( euro 16.828) nonché per la contrazione del reddito nell'anno del sinistro.
, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 2517/2022 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda e condannava l'attore a rifondere in favore di le spese di lite. Controparte_1
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento del gravame.
ha chiesto il rigetto dell'appello, mentre Controparte_1 [...]
è rimasta contumace anche in questo Controparte_2
grado del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 8 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda ritenendo non contestate le allegazioni della convenuta.
Assume di aver prodotto la documentazione comprovante il suo credito risarcitorio, mentre la convenuta appellata non aveva fornito alcuna prova delle voci di danno cui imputare l'indennizzo corrispostogli da . CP_4
L'appello è infondato.
A norma dell'art. 149 del Codice della Assicurazioni il danneggiato, qualora abbia rivolto la sua richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e qualora abbia dichiarato di accettare la somma da quest'ultima offerta “ è tenuto a rilasciare quietanza
liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua
impresa di assicurazione”.
Nel caso di specie, l'originario attore pur avendo dato atto di aver ricevuto la somma di euro 80.000 dalla propria impresa di assicurazione non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante i pregiudizi indennizzati né la quietanza rilasciata in favore di e/o la diversa dichiarazione con CP_4
cui aveva a quest'ultima comunicato di non accettare l'offerta e/o comunque di voler imputare le somme corrisposte all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante il rigetto della sua pagina 6 di 8 domanda si è fondato sul mancato assolvimento dell'onere della prova soprattutto a fronte delle allegazioni dell'appellata relative ad un danno patrimoniale subito dal veicolo, stimato dal perito di in euro CP_4
48.000, e all'accertamento dei verbalizzanti, coperto da fede privilegiata, che nessuno dei conducenti coinvolti nel sinistro aveva riportato lesioni personali.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470
di cui euro 2.518 per la fase d studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro
4.287 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato pagina 7 di 8 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8