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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/10/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 579/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 579/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TT OL e dell'avv. PORZIOLI ANGELO ) C/O C.F._2 AVV. CHRISTIAN BISERNI PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 34 RAVENNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TT OL
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FENATI LUCA VALERIO e dell'avv. P.IVA_1 VENE' LUCA ) VIA DE GASPERI 48100 RAVENNA, elettivamente C.F._3 domiciliato in V. SALARA N. 31 48121 RAVENNA presso il difensore avv. FENATI LUCA VALERIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.5.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. dopo aver esperito il procedimento di cui agli artt. 696 Parte_1 bis c.p.c. e 8 l. n. 24/2017 (R.G. 2471/2020) presso l'intestato Tribunale, ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler: accertare e dichiarare
l'incongrua condotta sanitaria e la conseguente responsabilità contrattuale della Parte_2 di Forlì, in persona del legale rappr. pro tempore, accertare e dichiarare la mancanza di un valido consenso informato e pertanto la lesione del diritto di autodeterminazione del ricorrente posta in essere dalla
[...] di Forlì, in persona Parte_2 del legale rappr. pro tempore, e per l'effetto Condannare la resistente al risarcimento: – del danno non patrimoniale in favore del Sig. Pt_1 ad € 132.853,50 o in quella somma maggiore che il Giudice riterrà
[...] di giustizia;
– al risarcimento del danno patrimoniale e in favore del pari ad € 15.640,40; – al risarcimento per lesione del Parte_1 diritto di autodeterminazione pari ad € 25.000,00. Tutte le somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria sulla somma devalutata alla data dell'inadempimento al saldo. Oltre al pagamento delle spese del presente giudizio oltre oneri.”.
In sintesi, l'attore ha domandato il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto di aver subito l'asportazione totale della ghiandola tiroidea in ragione di una errata diagnosi di tumore maligno.
In particolare, ha dedotto di essere affetto dal morbo di Hashimoto, scoperto nel 2002; di aver subito l'asportazione totale della tiroide;
che, in realtà, la patologia tumorale era insussistente e che si trattava di “gozzo nodulare”, patologia benigna che non avrebbe richiesto alcun intervento e, all'epoca, dei fatti neppure supporto farmacologico.
Ha contestato le risultanze dell'ATP nella parte in cui il Collegio, pur riconoscendo l'esistenza dell'errore dei sanitari, ha ritenuto che, per quanto emerso nel corso dell'iter terapeutico, fosse indicata l'asportazione parziale della tiroide. Ha sostenuto infatti che l'indicazione di un intervento di asportazione subtotale si fonda su di un ragionamento meramente ipotetico e congetturale dei CCTTTUU. Ha domandato quindi l'integrale pregiudizio subito in ragione dell'errore dei medici, sul presupposto che alcun intervento fosse necessario, da liquidarsi in euro 135.835,50. Ha chiesto inoltre la liquidazione del danno da mancato consenso informato, quantificato in euro 25.000 ed il danno da errata diagnosi per patologie inesistenti. Infine, ha domandato il ristoro del pregiudizio patrimoniale patito rappresentato dai costi sostenuti per l'ATP
(per compensi professionali 5.075,20; per CTU +3.6000, per CTP 1.830).
Si è costituita , formulando le seguenti conclusioni: ““Piaccia CP_1
a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso: In via istruttoria: : ci si oppone alla richiesta di CTU avanzata dall'avversario e tenuto conto di quella già versata nell'ATP R.G. n.
2471/2020 Tribunale Ravenna e si chiede l'acquisizione integrale del suddetto fascicolo telematico;
nel merito, rigettare ogni domanda avverso
in quanto non provata né in fatto né in diritto;
in subordine: Parte_3 limitare l'accoglimento della domanda attorea a quanto rigorosamente accertato e provato sulla base della CTU di cui al procedimento di ATP n.
2471/2020 Tribunale di Ravenna. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, anche in ragione della condotta avversaria.””.
Con riferimento all'an della responsabilità, la struttura convenuta ha contestato la propria responsabilità poiché l'intervento praticato era suggerito evitare al paziente di esporsi a gravi rischi. Per quanto concerne i danni lamentati, ne ha contestato la sussistenza e la quantificazione operata dall'attore.
La causa è stata istruita mediante richiesta di chiarimenti al CTU all'udienza del 22.5.2024; all'udienza del 21.5.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
Pare utile riepilogare brevemente i principi di diritto in tema di responsabilità medica rilevanti nel caso di specie. L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (cfr. art. 7 l. n. 24/2017). Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale
(art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.” (Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n.28992). Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura – o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28987) – provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia (danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore. La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento è dipeso da cause alla stessa non imputabili. Per quanto poi concerne, specificamente, la modalità di accertamento del nesso di causa, è sufficiente osservare che le regole che presiedono tale giudizio sono quelle elaborate in materia penalistica (artt. 40 e 41 c.p.): condicio sine qua non – ci si deve cioè chiedere se, eliminando una certa condotta, che si assume fattore causale dell'evento, quest'ultimo, per come concretamente verificatosi (hic et nunc), avrebbe ugualmente avuto luogo, conducendo tale indagine in base alla probabilità statistica e logica (per cui anche un fattore causale che causa l'evento in una bassa percentuale di casi può essere ritenuto causa dell'evento laddove siano da escludere gli altri possibili fattori causali alternativi) – e principio di equivalenza causale, per cui il fatto che più concause abbiano concorso nel determinismo dell'evento non esclude il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l'evento stesso. Deve poi osservarsi, con riguardo alla personalizzazione del danno biologico, che questo si condivide il pacifico e consolidato orientamento per cui “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 7513/2018).
Venendo al merito, con riferimento all'an della responsabilità si osserva quanto segue.
Dalla CTU, da condividersi integralmente dato il congruo percorso logico seguito e le condivisibili argomentazioni, è sostanzialmente emerso, che
“nel 2010 veniva posta diagnosi di tiroidite cronica di Hashimoto, con associato nodulo colloidocistico (noto dal 2002) e linfonodi laterocervicali bilaterali di aspetto reattivo. Fino al 2019 era eseguito un monitoraggio ecografico annuale che risultava costantemente invariato
e confermava la presenza del nodulo in sede istmica in un contesto di tiroidite autoimmune in eutiroidismo. Al riscontro di un nuovo nodulo a livello del polo inferiore destro (2017) e di un incremento volumetrico del nodulo già noto, era eseguito su quest'ultimo un esame agoaspirato il cui referto citologico risultava negativo. L'ecografia del dicembre 2019 mostrava un ulteriore incremento del nodulo istmico con vascolarizzazione mista al CD (Tirads 4A) ed emergeva una neoformazione laterocervicale destra di dubbia interpretazione. Era dunque consigliata l'esecuzione di un esame agoaspirato del nodulo per effettuarne l'esame citologico e della neoformazione latero cervicale destra, per il dosaggio della tireoglobulina. Quest'ultimo presentava un valore notevolmente elevato ((>
5.000 ug/L), mentre il nuovo esame citologico sul nodulo noto risultava inadeguato, difatti, anche nel referto, si faceva riferimento a del materiale prelevato dal lobo destro della tiroide e non in sede istmica.
In base al riscontro di un elevato valore della tireoglobulina, era posta indicazione per l'intervento di tiroidectomia totale con linfectomia latero cervicale destra. L'intervento veniva eseguito in data 08.01.2020 ed il sig. era successivamente dimesso a domicilio, il 10.01.2020, con Pt_1 la diagnosi di “Tumore della tiroide con metastasi del VI livello dx”.
Solo in seguito al referto dell'esame istologico effettuato sulla tiroide asportata in toto, veniva esclusi aspetti di malignità, come riportato nella lettera di dimissioni aggiuntiva datata 22.01.2020”.
I CCTTUU hanno riconosciuto come legittima l'avvertita necessità da parte dei sanitari di ridefinire il quadro patologico a seguito del riscontrato
“aumento volumetrico del nodulo presente in sede istmica, così come accertato nel dicembre 2019, dopo anni di riscontrata stabilità” e ritenuto corretto in termini prudenziali il sospetto di patologia tumorale.
Tuttavia, la decisione di intervenire con l'esecuzione di una tiroidectomia totale è stata assunta sulla base di un mero sospetto e su esiti dell'agoaspirato inadeguati, e quindi in assenza della doverosa acquisizione di elementi diagnostici completi.
In particolare, a riguardo, i CCTTUU hanno svolto le seguenti considerazioni: “il riscontro ecografico e quanto rilevato al CD, che aveva portato a classificare la lesione, inquadrandola come Tirads 4. Si ricorda che a tale categoria appartengono noduli a “rischio intermedio”, che hanno possibilità di evolvere in forma maligna nel 5-17% dei casi. Si evidenzia poi che era stata descritta una vascolarizzazione del nodulo di tipo misto
e, a tal proposito, va rammentato che i noduli non vascolarizzati o con vascolarizzazione a livello perinodulare presentano un bassissimo rischio di malignità; ma anche nel caso in cui la vascolarizzazione sia mista, ovvero intra e perinodulare, si ha solitamente a che fare con noduli benigni. La possibilità che si possa effettivamente trattare di una forma maligna è invece avvalorata dalla presenza di altri elementi, quali macrocalcificazioni periferiche, orletto della lesione infiltrato e/o interrotto, vascolarizzazione prevalentemente/esclusivamente intranodulare, rigidità elastosonografica (valutazione non eseguita per la fattispecie in esame. Ebbene, tali ulteriori elementi non risulterebbero essere stati individuati, dunque il sospetto di lesione maligna, pur avendo motivo di essere avanzato, non era in realtà ulteriormente avvalorato e poteva essere ottenuta adeguata conferma dall'esecuzione dell'agoaspirato
(FNA).
Si ritiene che la necessità di procedere a tale ulteriore indagine fosse comunque la scelta che prudentemente si doveva adottare, anche se le dimensioni del nodulo, accertate con un'ulteriore ecografia al momento del ricovero, risultassero nuovamente ridimensionate (cfr. indagine del
12/12/2019 e del 08/01/2020).
-In merito all'esecuzione dell'agoaspirato, pur non avendo elementi sufficienti per stabilire se fosse stata corretta o meno la sua attuazione, non si può omettere di osservare come, allorché fu eseguita una precedente analoga indagine (v.ecografia del 26/10/2017), era stato diligentemente descritto il posizionamento dell'ago all'interno del nodulo, a conferma di una adeguata procedura esecutiva e a garanzia dell'esito di quanto poi da essa desunto.
Nel 2019 tale significativo dettaglio non risulta essere stato descritto
e ciò non permette di fugare eventuali dubbi che potrebbero essere sollevati in merito a una precisione nell' esecuzione. - In merito al risultato fornito dall'agoaspirato, non può sottacersi il fatto che non vi
è stata una franca conferma di malignità.
La citologia sul nodulo, infatti, è risultata di nulla utilità, in quanto il materiale prelevato ed esaminato era “inadeguato” (dunque non diagnostico). Da segnalare poi che nel referto viene esplicitato che trattavasi di materiale prelevato dal lobo dx (?) della tiroide, mentre il nodulo era notoriamente in sede istmica (!).
- Altro dato desunto con l'agoaspirato, è stato il riscontro di valori elevati di tireoglobulina nel contesto della neoformazione l.c. dx, unico dato suggestivo per ipotizzare una condizione di malignità, in quanto un'alta concentrazione di tale precursore degli ormoni tiroidei contribuisce a definire la diagnosi, certamente avvalorando la presenza di altri dati, ma certamente non potendolo ritenere sostitutivo di quelli mancanti.
- Va comunque ricordato che le linee guida inerenti alla citologia tiroidea, prevedono che in caso di agoaspirati non diagnostici, per prelievi “inadeguati”, venga fatta la ripetizione di agoaspirato ecoguidato, di regola dopo almeno un mese. - In base ai rilievi fino a quel momento avuti, per la fattispecie in esame si è comunque proceduto con un intervento di tiroidectomia totale. In sostanza, i CCTTUU hanno rilevato che a “fronte del riscontro ecografico di una neoformazione, non ulteriormente definita, in sede latero cervicale destra e di valori elevati di tireoglobulina in detta formazione, quali unici reperti “sospetti” di malignità, si ritiene che l'indicazione chirurgica posta in essere sia stata errata, in quanto non attinente alle linee guida ed alle buone pratiche cliniche vigenti all'epoca dei fatti.
Dinanzi ad un inquadramento del nodulo istmico, noto e seguito negli anni, nella classificazione Tirads 4 e di un agoaspirato “inadeguato”, sarebbe stato corretto ripetere l'esame a distanza di 1 mese. Nel caso di difficoltà tecniche o di ulteriori dubbi diagnostici, benchè non specificati e non presenti nella documentazione esaminata, si sarebbe ritenuto, al limite, opportuno un intervento di tiroidectomia subtotale.”
Ciò posto, i CCTTUU poi aggiungono “Considerando che il quadro clinico era meritevole di ulteriori approfondimenti, è possibile al massimo valutare idonea, a solo scopo puramente precauzionale a fronte di ulteriori sospetti clinico-laboratoristici che però non emergono dalla documentazione prodotta, l'opzione chirurgica di una tiroidectomia subtotale. A fronte di tale evenienza, la prognosi non si sarebbe modificata sostanzialmente, tuttavia si sarebbe garantita la conservazione di una parte del parenchima ancora funzionante”
Tale ultima considerazione conduce i CCTTUU ad individuare il danno biologico patito dall'attore non già nell'asportazione totale della tiroide ma esclusivamente nell'asportazione non necessitata di una parte della stessa. In altri termini, i CCTTUU se ritengono non corretta l'asportazione totale praticata, reputano comunque che il quadro clinico indicava di procedere con una asportazione subtotale.
A ben vedere, in assenza di contestazione dei CTP di parte convenuta sulle considerazioni svolte dai CCTTUU in merito all'an della responsabilità del personale sanitario, detto ultimo profilo - indicazione di procedere con l'asportazione subtotale - rappresenta il punto centrale della presente causa.
L'attore sostiene, supportato dalle considerazioni svolte dal proprio CTP in sede di osservazioni alla bozza, che la valutazione operata dal Collegio in merito alla asportazione subtotale appare formulata in termini astratti, assunta in assenza dei necessari esami laboristici e senza tener conto che soffriva di “tiroidite di Hashimoto” in modo asintomatico e non Pt_1 prendeva farmaci. Sul punto, i CCTTUU hanno replicato nella relazione - in modo convincente
– che “non va dimenticato che non tanto la presenza di una tiroidite di
Hashimoto, descritta come asintomatica, quanto l'iter clinico poteva invece suggerire una soluzione chirurgica.” E che Non solo vi era stato un incremento volumetrico, seppur contenuto ma progressivo, ma anche la classificazione infine accordata (Tirads 4) a dicembre 2019 deponeva non già per un nodulo a basso rischio, ma per una formazione che aveva assunto le caratteristiche (ipoecogenicità, forma ovalare) di nodulo a rischio intermedio di malignità (6-17%), già meritevole di agoaspirato a partire dai 15 mm di diametro”.
Le medesime considerazioni sono state ribadite all'udienza del 22.5.2024 dal solo CTU Dott. , medico specialista, in quanto l'altro CTU, il Per_1
Dott. Righi medico legale, è deceduto. Si reputa che i chiarimenti forniti all'udienza non presentino alcuna forma di invalidità né per essere stati forniti oralmente né per essere stati resi da un solo CTU in quanto, a ben vedere, nulla aggiungono a quanto già specificamente dedotto e discusso nel pieno contradditorio con i CTP di parte attrice nella relazione (da pag. 19 a pag. 22).
Le considerazioni del CTP di parte attrice allora non possono essere condivise poiché negano l'adeguatezza di un intervento subtotale esclusivamente sulla base delle condizioni di salute dell'attore in generale, senza confrontarsi con il percorso clinico in concreto seguito e con i dati clinici emersi nel corso di esso.
Tutto ciò premesso, si viene allora alla liquidazione del danno subito dall'attore.
Danno biologico permamente: Per la liquidazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile, occorre innanzitutto rilevare che, in mancanza della tabella unica nazionale, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), il Tribunale aderisce ai criteri stabiliti dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, adottando, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal
Cont Tribunale di Milano – ritenendo non si applichi retroattivamente la nel frattempo intervenuta (cfr art. 5 D.p.r. n. 12/2025) – cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014). Come altresì chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, la liquidazione deve avvenire in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (per tutte Cass.,
Sez. 3, 28.02.2017 n. 5013). Si precisa che tali valori, individuati dalle
Tabelle di Milano aggiornate al 2024, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
Il danno biologico permanente riscontrato dal CTU è pari al 15%. La valutazione è condivisibile in quanto congruamente motivata. In particolare, i CCTTUU hanno omesso di tenere in considerazione il fatto che il paziente è costretto ad assumere terapia farmacologica che prima non assumeva in quanto tale fatto “si sarebbe potuto concretizzare anche dopo tiroidectomia parziale, non potendo sottovalutare il fatto che il parenchima eventualmente risparmiato era comunque già affetto da un quadro patologico cronico”.
Il danno che sarebbe comunque residuato in conseguenza dell'asportazione subtotale è pari al 8%. Posto che si tratta di menomazioni preesistenti concorrenti, il danno differenziale iatrogeno va individuato quantificando monetariamente l'invalidità attuale e sottraendo a tale somma il valore monetario dell'invalidità che sarebbe residuata (cfr. Cass. civ. Sez. III
Sent., 11/11/2019, n. 28986 (rv. 656174-02), per cui “In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali
l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.”).
Di conseguenza, occorre sottrarre dall'importo di € 47.330,00 (15% di invalidità) l'importo di € 16.981 (8%) ottenendosi così la somma di €
30.349.
Danno biologico temporaneo: Va escluso il danno biologico temporaneo poiché non vi è prova che non sarebbe stato sofferto nei medesimi termini anche con un intervento di asportazione subtotale.
Danno da mancato consenso informato: L'attore domanda il danno da mancato consenso informato. Sostiene la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione dovuta all'errata informazione circa la necessità dell'intervento per rimuovere la patologia tumorale.
La domanda va respinta. La Corte di Cassazione, in materia di violazione da parte del medico del dover di informare il paziente, ha statuito che:”
La violazione, da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, in tale ultimo caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28985). Nel caso di specie, con riguardo al danno alla salute, l'attore non ha provato che se correttamente informato non avrebbe prestato il consenso all'intervento (l'intervento cui occorre fare riferimento qui, è quello di asportazione subtotale, giacché, per quanto riguarda l'intervento di asportazione totale, il danno alla salute è già stato liquidato sopra). Per quanto concerne il danno all'autodeterminazione, l'attore non ha fornito la prova di alcun pregiudizio, diverso dal danno alla salute, patito in conseguenza dell'intervento.
Danno da errata diagnosi da patologia inesistente: L'attore domanda il danno patito in ragione della errata diagnosi di una patologia tumorale e consistito nelle “gravi conseguenze psicologiche e morali”. La domanda va parzialmente accolta.
Va esclusa la ricorrenza di un danno biologico in quanto del tutto sfornito di prova: non è stata allegata, ancor prima che provata, alcuna lesione all'integrità psicofisica subita in conseguenza della errata diagnosi. Va invece accolta la domanda relativa al danno morale, intesa come sofferenza interiore per essere stati resi edotti di essere affetti da una patologia tumorale in realtà inesistente. È infatti del tutto ragionevole presumere che una persona che riceva una diagnosi di tumore maligno da asportare viva un periodo di sofferenza, ansia, preoccupazione, angoscia, paura.
Dagli atti emerge che l'attore ha ricevuto la diagnosi di tumore a dicembre
2019 e che poi si capito che il tumore non c'era nel gennaio 2020. Pertanto, il periodo di sofferenza è durato un solo mese, ragione per cui si reputa equo ex art. 1226 c.c., in assenza della deduzione (e controdeduzione) di ulteriori elementi valorizzabili oltre alla durata del “patema d'animo”, liquidare il danno morale in euro 5.000 già attualizzato.
Danno patrimoniale: l'attore domanda, e debbono essergli riconosciute, quali voci di danno il costo CCTTUU per € 3.660 e di CTP per € 1.830 mentre le spese legali - compenso difensore e spese vive – per il procedimento ex art. 8 l. 24/2017 vanno prese in considerazioni nella liquidazione delle spese giudiziali (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085”.)
In definitiva va condannata a pagare la somma di euro 30.349 Parte_4 danno non patrimoniale, euro 5.000 per danno da errata diagnosi, euro
3.660 più 1.830, per danno patrimoniale.
Trattandosi di debiti di valore, le somme riconosciute - fatta eccezione per il danno da errata diagnosi sopra visto già attualizzato –vanno devalutate alla data dell'intervento chirurgico/esborso, rivalutate con interessi al tasso legale sino alla data della presente sentenza. A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
Le spese di lite del giudizio di ATP n. 2471/2020 RG seguono la soccombenza e sono poste a carico di e si liquidano in complessivi euro CP_1
3.827 per compensi, (valori medi, tre fasi, scaglione 52.001-260.000), oltre 15% iva e cpa se dovute per legge e spese vive se documentate.
Vanno parimenti poste a carico della struttura le spese del giudizio di merito che si liquidano in favore dell'attore in complessivi euro 7500 per compensi, considerati valori medi e tenuto conto dello scaglione – 26.001
- 52.000, oltre 15% iva e cpa se dovute per legge, e spese vive se documentate. Non si dà luogo a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. nel caso di mancata accettazione della proposta conciliativa poiché l'esito del giudizio, avuto riguardo anche alla regolazione delle spese di lite
(cfr verbale udienza del 3.10.2024), è risultato più favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accertata la responsabilità in relazione ai fatti di causa, CP_1 condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 pari ad € 3.660+1.830+30.349+5000 oltre interessi come in parte motiva;
b) condanna alla refusione delle spese del giudizio di ATP CP_1
2471/2020 R.G. sostenute , liquidate in € 3.827 per compensi, Parte_1 spese generali 15%, iva e cpa se dovute, oltre spese vive se documentate, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna alla refusione delle spese del presente giudizio sostenute da CP_1
, liquidate in € 7.500 per compensi, spese generali 15%, iva Parte_1
e cpa se dovute, oltre spese vive se documentate, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.
c) rigetta nel resto.
Ravenna, 10/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 579/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TT OL e dell'avv. PORZIOLI ANGELO ) C/O C.F._2 AVV. CHRISTIAN BISERNI PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 34 RAVENNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TT OL
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FENATI LUCA VALERIO e dell'avv. P.IVA_1 VENE' LUCA ) VIA DE GASPERI 48100 RAVENNA, elettivamente C.F._3 domiciliato in V. SALARA N. 31 48121 RAVENNA presso il difensore avv. FENATI LUCA VALERIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 21.5.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. dopo aver esperito il procedimento di cui agli artt. 696 Parte_1 bis c.p.c. e 8 l. n. 24/2017 (R.G. 2471/2020) presso l'intestato Tribunale, ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler: accertare e dichiarare
l'incongrua condotta sanitaria e la conseguente responsabilità contrattuale della Parte_2 di Forlì, in persona del legale rappr. pro tempore, accertare e dichiarare la mancanza di un valido consenso informato e pertanto la lesione del diritto di autodeterminazione del ricorrente posta in essere dalla
[...] di Forlì, in persona Parte_2 del legale rappr. pro tempore, e per l'effetto Condannare la resistente al risarcimento: – del danno non patrimoniale in favore del Sig. Pt_1 ad € 132.853,50 o in quella somma maggiore che il Giudice riterrà
[...] di giustizia;
– al risarcimento del danno patrimoniale e in favore del pari ad € 15.640,40; – al risarcimento per lesione del Parte_1 diritto di autodeterminazione pari ad € 25.000,00. Tutte le somme maggiorate di interessi e svalutazione monetaria sulla somma devalutata alla data dell'inadempimento al saldo. Oltre al pagamento delle spese del presente giudizio oltre oneri.”.
In sintesi, l'attore ha domandato il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto di aver subito l'asportazione totale della ghiandola tiroidea in ragione di una errata diagnosi di tumore maligno.
In particolare, ha dedotto di essere affetto dal morbo di Hashimoto, scoperto nel 2002; di aver subito l'asportazione totale della tiroide;
che, in realtà, la patologia tumorale era insussistente e che si trattava di “gozzo nodulare”, patologia benigna che non avrebbe richiesto alcun intervento e, all'epoca, dei fatti neppure supporto farmacologico.
Ha contestato le risultanze dell'ATP nella parte in cui il Collegio, pur riconoscendo l'esistenza dell'errore dei sanitari, ha ritenuto che, per quanto emerso nel corso dell'iter terapeutico, fosse indicata l'asportazione parziale della tiroide. Ha sostenuto infatti che l'indicazione di un intervento di asportazione subtotale si fonda su di un ragionamento meramente ipotetico e congetturale dei CCTTTUU. Ha domandato quindi l'integrale pregiudizio subito in ragione dell'errore dei medici, sul presupposto che alcun intervento fosse necessario, da liquidarsi in euro 135.835,50. Ha chiesto inoltre la liquidazione del danno da mancato consenso informato, quantificato in euro 25.000 ed il danno da errata diagnosi per patologie inesistenti. Infine, ha domandato il ristoro del pregiudizio patrimoniale patito rappresentato dai costi sostenuti per l'ATP
(per compensi professionali 5.075,20; per CTU +3.6000, per CTP 1.830).
Si è costituita , formulando le seguenti conclusioni: ““Piaccia CP_1
a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso: In via istruttoria: : ci si oppone alla richiesta di CTU avanzata dall'avversario e tenuto conto di quella già versata nell'ATP R.G. n.
2471/2020 Tribunale Ravenna e si chiede l'acquisizione integrale del suddetto fascicolo telematico;
nel merito, rigettare ogni domanda avverso
in quanto non provata né in fatto né in diritto;
in subordine: Parte_3 limitare l'accoglimento della domanda attorea a quanto rigorosamente accertato e provato sulla base della CTU di cui al procedimento di ATP n.
2471/2020 Tribunale di Ravenna. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, anche in ragione della condotta avversaria.””.
Con riferimento all'an della responsabilità, la struttura convenuta ha contestato la propria responsabilità poiché l'intervento praticato era suggerito evitare al paziente di esporsi a gravi rischi. Per quanto concerne i danni lamentati, ne ha contestato la sussistenza e la quantificazione operata dall'attore.
La causa è stata istruita mediante richiesta di chiarimenti al CTU all'udienza del 22.5.2024; all'udienza del 21.5.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
Pare utile riepilogare brevemente i principi di diritto in tema di responsabilità medica rilevanti nel caso di specie. L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (cfr. art. 7 l. n. 24/2017). Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale
(art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.” (Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n.28992). Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura – o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28987) – provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia (danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore. La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento è dipeso da cause alla stessa non imputabili. Per quanto poi concerne, specificamente, la modalità di accertamento del nesso di causa, è sufficiente osservare che le regole che presiedono tale giudizio sono quelle elaborate in materia penalistica (artt. 40 e 41 c.p.): condicio sine qua non – ci si deve cioè chiedere se, eliminando una certa condotta, che si assume fattore causale dell'evento, quest'ultimo, per come concretamente verificatosi (hic et nunc), avrebbe ugualmente avuto luogo, conducendo tale indagine in base alla probabilità statistica e logica (per cui anche un fattore causale che causa l'evento in una bassa percentuale di casi può essere ritenuto causa dell'evento laddove siano da escludere gli altri possibili fattori causali alternativi) – e principio di equivalenza causale, per cui il fatto che più concause abbiano concorso nel determinismo dell'evento non esclude il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l'evento stesso. Deve poi osservarsi, con riguardo alla personalizzazione del danno biologico, che questo si condivide il pacifico e consolidato orientamento per cui “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 7513/2018).
Venendo al merito, con riferimento all'an della responsabilità si osserva quanto segue.
Dalla CTU, da condividersi integralmente dato il congruo percorso logico seguito e le condivisibili argomentazioni, è sostanzialmente emerso, che
“nel 2010 veniva posta diagnosi di tiroidite cronica di Hashimoto, con associato nodulo colloidocistico (noto dal 2002) e linfonodi laterocervicali bilaterali di aspetto reattivo. Fino al 2019 era eseguito un monitoraggio ecografico annuale che risultava costantemente invariato
e confermava la presenza del nodulo in sede istmica in un contesto di tiroidite autoimmune in eutiroidismo. Al riscontro di un nuovo nodulo a livello del polo inferiore destro (2017) e di un incremento volumetrico del nodulo già noto, era eseguito su quest'ultimo un esame agoaspirato il cui referto citologico risultava negativo. L'ecografia del dicembre 2019 mostrava un ulteriore incremento del nodulo istmico con vascolarizzazione mista al CD (Tirads 4A) ed emergeva una neoformazione laterocervicale destra di dubbia interpretazione. Era dunque consigliata l'esecuzione di un esame agoaspirato del nodulo per effettuarne l'esame citologico e della neoformazione latero cervicale destra, per il dosaggio della tireoglobulina. Quest'ultimo presentava un valore notevolmente elevato ((>
5.000 ug/L), mentre il nuovo esame citologico sul nodulo noto risultava inadeguato, difatti, anche nel referto, si faceva riferimento a del materiale prelevato dal lobo destro della tiroide e non in sede istmica.
In base al riscontro di un elevato valore della tireoglobulina, era posta indicazione per l'intervento di tiroidectomia totale con linfectomia latero cervicale destra. L'intervento veniva eseguito in data 08.01.2020 ed il sig. era successivamente dimesso a domicilio, il 10.01.2020, con Pt_1 la diagnosi di “Tumore della tiroide con metastasi del VI livello dx”.
Solo in seguito al referto dell'esame istologico effettuato sulla tiroide asportata in toto, veniva esclusi aspetti di malignità, come riportato nella lettera di dimissioni aggiuntiva datata 22.01.2020”.
I CCTTUU hanno riconosciuto come legittima l'avvertita necessità da parte dei sanitari di ridefinire il quadro patologico a seguito del riscontrato
“aumento volumetrico del nodulo presente in sede istmica, così come accertato nel dicembre 2019, dopo anni di riscontrata stabilità” e ritenuto corretto in termini prudenziali il sospetto di patologia tumorale.
Tuttavia, la decisione di intervenire con l'esecuzione di una tiroidectomia totale è stata assunta sulla base di un mero sospetto e su esiti dell'agoaspirato inadeguati, e quindi in assenza della doverosa acquisizione di elementi diagnostici completi.
In particolare, a riguardo, i CCTTUU hanno svolto le seguenti considerazioni: “il riscontro ecografico e quanto rilevato al CD, che aveva portato a classificare la lesione, inquadrandola come Tirads 4. Si ricorda che a tale categoria appartengono noduli a “rischio intermedio”, che hanno possibilità di evolvere in forma maligna nel 5-17% dei casi. Si evidenzia poi che era stata descritta una vascolarizzazione del nodulo di tipo misto
e, a tal proposito, va rammentato che i noduli non vascolarizzati o con vascolarizzazione a livello perinodulare presentano un bassissimo rischio di malignità; ma anche nel caso in cui la vascolarizzazione sia mista, ovvero intra e perinodulare, si ha solitamente a che fare con noduli benigni. La possibilità che si possa effettivamente trattare di una forma maligna è invece avvalorata dalla presenza di altri elementi, quali macrocalcificazioni periferiche, orletto della lesione infiltrato e/o interrotto, vascolarizzazione prevalentemente/esclusivamente intranodulare, rigidità elastosonografica (valutazione non eseguita per la fattispecie in esame. Ebbene, tali ulteriori elementi non risulterebbero essere stati individuati, dunque il sospetto di lesione maligna, pur avendo motivo di essere avanzato, non era in realtà ulteriormente avvalorato e poteva essere ottenuta adeguata conferma dall'esecuzione dell'agoaspirato
(FNA).
Si ritiene che la necessità di procedere a tale ulteriore indagine fosse comunque la scelta che prudentemente si doveva adottare, anche se le dimensioni del nodulo, accertate con un'ulteriore ecografia al momento del ricovero, risultassero nuovamente ridimensionate (cfr. indagine del
12/12/2019 e del 08/01/2020).
-In merito all'esecuzione dell'agoaspirato, pur non avendo elementi sufficienti per stabilire se fosse stata corretta o meno la sua attuazione, non si può omettere di osservare come, allorché fu eseguita una precedente analoga indagine (v.ecografia del 26/10/2017), era stato diligentemente descritto il posizionamento dell'ago all'interno del nodulo, a conferma di una adeguata procedura esecutiva e a garanzia dell'esito di quanto poi da essa desunto.
Nel 2019 tale significativo dettaglio non risulta essere stato descritto
e ciò non permette di fugare eventuali dubbi che potrebbero essere sollevati in merito a una precisione nell' esecuzione. - In merito al risultato fornito dall'agoaspirato, non può sottacersi il fatto che non vi
è stata una franca conferma di malignità.
La citologia sul nodulo, infatti, è risultata di nulla utilità, in quanto il materiale prelevato ed esaminato era “inadeguato” (dunque non diagnostico). Da segnalare poi che nel referto viene esplicitato che trattavasi di materiale prelevato dal lobo dx (?) della tiroide, mentre il nodulo era notoriamente in sede istmica (!).
- Altro dato desunto con l'agoaspirato, è stato il riscontro di valori elevati di tireoglobulina nel contesto della neoformazione l.c. dx, unico dato suggestivo per ipotizzare una condizione di malignità, in quanto un'alta concentrazione di tale precursore degli ormoni tiroidei contribuisce a definire la diagnosi, certamente avvalorando la presenza di altri dati, ma certamente non potendolo ritenere sostitutivo di quelli mancanti.
- Va comunque ricordato che le linee guida inerenti alla citologia tiroidea, prevedono che in caso di agoaspirati non diagnostici, per prelievi “inadeguati”, venga fatta la ripetizione di agoaspirato ecoguidato, di regola dopo almeno un mese. - In base ai rilievi fino a quel momento avuti, per la fattispecie in esame si è comunque proceduto con un intervento di tiroidectomia totale. In sostanza, i CCTTUU hanno rilevato che a “fronte del riscontro ecografico di una neoformazione, non ulteriormente definita, in sede latero cervicale destra e di valori elevati di tireoglobulina in detta formazione, quali unici reperti “sospetti” di malignità, si ritiene che l'indicazione chirurgica posta in essere sia stata errata, in quanto non attinente alle linee guida ed alle buone pratiche cliniche vigenti all'epoca dei fatti.
Dinanzi ad un inquadramento del nodulo istmico, noto e seguito negli anni, nella classificazione Tirads 4 e di un agoaspirato “inadeguato”, sarebbe stato corretto ripetere l'esame a distanza di 1 mese. Nel caso di difficoltà tecniche o di ulteriori dubbi diagnostici, benchè non specificati e non presenti nella documentazione esaminata, si sarebbe ritenuto, al limite, opportuno un intervento di tiroidectomia subtotale.”
Ciò posto, i CCTTUU poi aggiungono “Considerando che il quadro clinico era meritevole di ulteriori approfondimenti, è possibile al massimo valutare idonea, a solo scopo puramente precauzionale a fronte di ulteriori sospetti clinico-laboratoristici che però non emergono dalla documentazione prodotta, l'opzione chirurgica di una tiroidectomia subtotale. A fronte di tale evenienza, la prognosi non si sarebbe modificata sostanzialmente, tuttavia si sarebbe garantita la conservazione di una parte del parenchima ancora funzionante”
Tale ultima considerazione conduce i CCTTUU ad individuare il danno biologico patito dall'attore non già nell'asportazione totale della tiroide ma esclusivamente nell'asportazione non necessitata di una parte della stessa. In altri termini, i CCTTUU se ritengono non corretta l'asportazione totale praticata, reputano comunque che il quadro clinico indicava di procedere con una asportazione subtotale.
A ben vedere, in assenza di contestazione dei CTP di parte convenuta sulle considerazioni svolte dai CCTTUU in merito all'an della responsabilità del personale sanitario, detto ultimo profilo - indicazione di procedere con l'asportazione subtotale - rappresenta il punto centrale della presente causa.
L'attore sostiene, supportato dalle considerazioni svolte dal proprio CTP in sede di osservazioni alla bozza, che la valutazione operata dal Collegio in merito alla asportazione subtotale appare formulata in termini astratti, assunta in assenza dei necessari esami laboristici e senza tener conto che soffriva di “tiroidite di Hashimoto” in modo asintomatico e non Pt_1 prendeva farmaci. Sul punto, i CCTTUU hanno replicato nella relazione - in modo convincente
– che “non va dimenticato che non tanto la presenza di una tiroidite di
Hashimoto, descritta come asintomatica, quanto l'iter clinico poteva invece suggerire una soluzione chirurgica.” E che Non solo vi era stato un incremento volumetrico, seppur contenuto ma progressivo, ma anche la classificazione infine accordata (Tirads 4) a dicembre 2019 deponeva non già per un nodulo a basso rischio, ma per una formazione che aveva assunto le caratteristiche (ipoecogenicità, forma ovalare) di nodulo a rischio intermedio di malignità (6-17%), già meritevole di agoaspirato a partire dai 15 mm di diametro”.
Le medesime considerazioni sono state ribadite all'udienza del 22.5.2024 dal solo CTU Dott. , medico specialista, in quanto l'altro CTU, il Per_1
Dott. Righi medico legale, è deceduto. Si reputa che i chiarimenti forniti all'udienza non presentino alcuna forma di invalidità né per essere stati forniti oralmente né per essere stati resi da un solo CTU in quanto, a ben vedere, nulla aggiungono a quanto già specificamente dedotto e discusso nel pieno contradditorio con i CTP di parte attrice nella relazione (da pag. 19 a pag. 22).
Le considerazioni del CTP di parte attrice allora non possono essere condivise poiché negano l'adeguatezza di un intervento subtotale esclusivamente sulla base delle condizioni di salute dell'attore in generale, senza confrontarsi con il percorso clinico in concreto seguito e con i dati clinici emersi nel corso di esso.
Tutto ciò premesso, si viene allora alla liquidazione del danno subito dall'attore.
Danno biologico permamente: Per la liquidazione del quantum del danno non patrimoniale risarcibile, occorre innanzitutto rilevare che, in mancanza della tabella unica nazionale, per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti percentuali), il Tribunale aderisce ai criteri stabiliti dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia, adottando, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle elaborate dal
Cont Tribunale di Milano – ritenendo non si applichi retroattivamente la nel frattempo intervenuta (cfr art. 5 D.p.r. n. 12/2025) – cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014). Come altresì chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, la liquidazione deve avvenire in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione (per tutte Cass.,
Sez. 3, 28.02.2017 n. 5013). Si precisa che tali valori, individuati dalle
Tabelle di Milano aggiornate al 2024, sono comprensivi anche della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale presuntivamente accertata in ragione dell'età del danneggiato, dell'entità degli esiti invalidanti anatomo-funzionali e delle relative presumibili ripercussioni di carattere dinamico-relazionale/esistenziale.
Il danno biologico permanente riscontrato dal CTU è pari al 15%. La valutazione è condivisibile in quanto congruamente motivata. In particolare, i CCTTUU hanno omesso di tenere in considerazione il fatto che il paziente è costretto ad assumere terapia farmacologica che prima non assumeva in quanto tale fatto “si sarebbe potuto concretizzare anche dopo tiroidectomia parziale, non potendo sottovalutare il fatto che il parenchima eventualmente risparmiato era comunque già affetto da un quadro patologico cronico”.
Il danno che sarebbe comunque residuato in conseguenza dell'asportazione subtotale è pari al 8%. Posto che si tratta di menomazioni preesistenti concorrenti, il danno differenziale iatrogeno va individuato quantificando monetariamente l'invalidità attuale e sottraendo a tale somma il valore monetario dell'invalidità che sarebbe residuata (cfr. Cass. civ. Sez. III
Sent., 11/11/2019, n. 28986 (rv. 656174-02), per cui “In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali
l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.”).
Di conseguenza, occorre sottrarre dall'importo di € 47.330,00 (15% di invalidità) l'importo di € 16.981 (8%) ottenendosi così la somma di €
30.349.
Danno biologico temporaneo: Va escluso il danno biologico temporaneo poiché non vi è prova che non sarebbe stato sofferto nei medesimi termini anche con un intervento di asportazione subtotale.
Danno da mancato consenso informato: L'attore domanda il danno da mancato consenso informato. Sostiene la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione dovuta all'errata informazione circa la necessità dell'intervento per rimuovere la patologia tumorale.
La domanda va respinta. La Corte di Cassazione, in materia di violazione da parte del medico del dover di informare il paziente, ha statuito che:”
La violazione, da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, in tale ultimo caso di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28985). Nel caso di specie, con riguardo al danno alla salute, l'attore non ha provato che se correttamente informato non avrebbe prestato il consenso all'intervento (l'intervento cui occorre fare riferimento qui, è quello di asportazione subtotale, giacché, per quanto riguarda l'intervento di asportazione totale, il danno alla salute è già stato liquidato sopra). Per quanto concerne il danno all'autodeterminazione, l'attore non ha fornito la prova di alcun pregiudizio, diverso dal danno alla salute, patito in conseguenza dell'intervento.
Danno da errata diagnosi da patologia inesistente: L'attore domanda il danno patito in ragione della errata diagnosi di una patologia tumorale e consistito nelle “gravi conseguenze psicologiche e morali”. La domanda va parzialmente accolta.
Va esclusa la ricorrenza di un danno biologico in quanto del tutto sfornito di prova: non è stata allegata, ancor prima che provata, alcuna lesione all'integrità psicofisica subita in conseguenza della errata diagnosi. Va invece accolta la domanda relativa al danno morale, intesa come sofferenza interiore per essere stati resi edotti di essere affetti da una patologia tumorale in realtà inesistente. È infatti del tutto ragionevole presumere che una persona che riceva una diagnosi di tumore maligno da asportare viva un periodo di sofferenza, ansia, preoccupazione, angoscia, paura.
Dagli atti emerge che l'attore ha ricevuto la diagnosi di tumore a dicembre
2019 e che poi si capito che il tumore non c'era nel gennaio 2020. Pertanto, il periodo di sofferenza è durato un solo mese, ragione per cui si reputa equo ex art. 1226 c.c., in assenza della deduzione (e controdeduzione) di ulteriori elementi valorizzabili oltre alla durata del “patema d'animo”, liquidare il danno morale in euro 5.000 già attualizzato.
Danno patrimoniale: l'attore domanda, e debbono essergli riconosciute, quali voci di danno il costo CCTTUU per € 3.660 e di CTP per € 1.830 mentre le spese legali - compenso difensore e spese vive – per il procedimento ex art. 8 l. 24/2017 vanno prese in considerazioni nella liquidazione delle spese giudiziali (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085”.)
In definitiva va condannata a pagare la somma di euro 30.349 Parte_4 danno non patrimoniale, euro 5.000 per danno da errata diagnosi, euro
3.660 più 1.830, per danno patrimoniale.
Trattandosi di debiti di valore, le somme riconosciute - fatta eccezione per il danno da errata diagnosi sopra visto già attualizzato –vanno devalutate alla data dell'intervento chirurgico/esborso, rivalutate con interessi al tasso legale sino alla data della presente sentenza. A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
Le spese di lite del giudizio di ATP n. 2471/2020 RG seguono la soccombenza e sono poste a carico di e si liquidano in complessivi euro CP_1
3.827 per compensi, (valori medi, tre fasi, scaglione 52.001-260.000), oltre 15% iva e cpa se dovute per legge e spese vive se documentate.
Vanno parimenti poste a carico della struttura le spese del giudizio di merito che si liquidano in favore dell'attore in complessivi euro 7500 per compensi, considerati valori medi e tenuto conto dello scaglione – 26.001
- 52.000, oltre 15% iva e cpa se dovute per legge, e spese vive se documentate. Non si dà luogo a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. nel caso di mancata accettazione della proposta conciliativa poiché l'esito del giudizio, avuto riguardo anche alla regolazione delle spese di lite
(cfr verbale udienza del 3.10.2024), è risultato più favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accertata la responsabilità in relazione ai fatti di causa, CP_1 condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 pari ad € 3.660+1.830+30.349+5000 oltre interessi come in parte motiva;
b) condanna alla refusione delle spese del giudizio di ATP CP_1
2471/2020 R.G. sostenute , liquidate in € 3.827 per compensi, Parte_1 spese generali 15%, iva e cpa se dovute, oltre spese vive se documentate, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna alla refusione delle spese del presente giudizio sostenute da CP_1
, liquidate in € 7.500 per compensi, spese generali 15%, iva Parte_1
e cpa se dovute, oltre spese vive se documentate, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.
c) rigetta nel resto.
Ravenna, 10/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni