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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
LENTO MASSIMO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2811/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023CS0128055-0161496 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 Srl ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con cui l'uffic ha accertato ex art. 1 decreto Min. Finanze n. 701/1994 un nuovo classamento ed una conseguente maggiore tassazione degli immobili ubicati in Figline Vegliaturo (CS), al indirizzo_1, ubicati all'interno dell'area industriale di Piano Lago snc pt - 1.
Afondamento del ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 1 co, 21 L. 208/2015 e dell'art. 1 co 244 L.190/2014, poichè l'accertamento è stato effettuato sulla base di un presupposto impositivo errato, non avendo l'ufficio tenuto conto delle condizioni effettive dell'immobile, il quale dalla data di edificazione, risalente ai primi anni
80, non ha mai avuto alcun intervento di ristrutturazione, della corte e della recinzione esterne che sono completamente da rifare. L'ufficio inoltre ha utilizzato per la stima criteri non veritieri e non conformi allo stato di fatto del compendio immobiliare ed alle valutazioni di mercato locali
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il contribuente ha confutato compiutamente la attendibilità della stima e della congruità dei riferimenti operati dall'ufficio, dimostrando, a mezzo di puntuale perizia di parte a firma dell'ing. Nominativo_1, che il valore attribuito dall'Ufficio al costo di costruzione non è congruo poiché non ha tenuto conto del valore di mercato riferito allo stato in cui versava l'immobile all'epoca della stima (riferita ad agosto 2022), al netto delle spese di ristrutturazioni occorrenti per portare l'edificio ad uno stato normale, e con riferimento al terreno non ha tenuto conto che il suolo, in relazione agli indici urbanistici di edificabilità è svuotato del rapporto di copertura ammissibile. Quanto allo stato in cui versava l'immobile al momento della stima, ha evidenziato, dandone riscontro fotografico, che l'impianto elettrico consisteva in un mero impianto luce, non era presente alcun impianto antincendio, i pavimenti erano sconnessi in diversi punti, le grondaie, i discendenti ed il mato di copertura erano da sostituire.
L'ufficio, da parte sua, nonostante tali specifiche contestazioni e sebbene gravato dall'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, non ha preso posizione sulle puntuali contestazioni del contribuente e sugli elementi di fatto da esso addotti né ha dimostrato la loro infondatezza, rendendo così pacifico che il costo di costruzione, tenuto conto anche del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale, non sia congruo (Cass.7854/2020).
Per tale ragione, deve ritenersi che il giudizio operato dall'ufficio non appare, in concreto, attendibile e conseguentemente il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per spese e € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
LENTO MASSIMO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2811/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023CS0128055-0161496 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 Srl ha proposto ricorso in opposizione avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe con cui l'uffic ha accertato ex art. 1 decreto Min. Finanze n. 701/1994 un nuovo classamento ed una conseguente maggiore tassazione degli immobili ubicati in Figline Vegliaturo (CS), al indirizzo_1, ubicati all'interno dell'area industriale di Piano Lago snc pt - 1.
Afondamento del ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 1 co, 21 L. 208/2015 e dell'art. 1 co 244 L.190/2014, poichè l'accertamento è stato effettuato sulla base di un presupposto impositivo errato, non avendo l'ufficio tenuto conto delle condizioni effettive dell'immobile, il quale dalla data di edificazione, risalente ai primi anni
80, non ha mai avuto alcun intervento di ristrutturazione, della corte e della recinzione esterne che sono completamente da rifare. L'ufficio inoltre ha utilizzato per la stima criteri non veritieri e non conformi allo stato di fatto del compendio immobiliare ed alle valutazioni di mercato locali
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia Entrata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il contribuente ha confutato compiutamente la attendibilità della stima e della congruità dei riferimenti operati dall'ufficio, dimostrando, a mezzo di puntuale perizia di parte a firma dell'ing. Nominativo_1, che il valore attribuito dall'Ufficio al costo di costruzione non è congruo poiché non ha tenuto conto del valore di mercato riferito allo stato in cui versava l'immobile all'epoca della stima (riferita ad agosto 2022), al netto delle spese di ristrutturazioni occorrenti per portare l'edificio ad uno stato normale, e con riferimento al terreno non ha tenuto conto che il suolo, in relazione agli indici urbanistici di edificabilità è svuotato del rapporto di copertura ammissibile. Quanto allo stato in cui versava l'immobile al momento della stima, ha evidenziato, dandone riscontro fotografico, che l'impianto elettrico consisteva in un mero impianto luce, non era presente alcun impianto antincendio, i pavimenti erano sconnessi in diversi punti, le grondaie, i discendenti ed il mato di copertura erano da sostituire.
L'ufficio, da parte sua, nonostante tali specifiche contestazioni e sebbene gravato dall'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, non ha preso posizione sulle puntuali contestazioni del contribuente e sugli elementi di fatto da esso addotti né ha dimostrato la loro infondatezza, rendendo così pacifico che il costo di costruzione, tenuto conto anche del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale, non sia congruo (Cass.7854/2020).
Per tale ragione, deve ritenersi che il giudizio operato dall'ufficio non appare, in concreto, attendibile e conseguentemente il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per spese e € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.