Decreto cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Decreto cautelare 28 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8336 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7236 del 2025, proposto da NR EL OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2);
- delle note direttoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali;
- della nota del MIM n. 50125 del 27.02.2025 e il relativo avviso di pubblicazione n. 22770 del 07.05.2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia riportante il punteggio minimo previsto per l’ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dei Decreti Ministeriali del 26 ottobre 2023, nn. 205 e 206, in cui viene stabilito il voto minimo di accesso alla prova orale anche per la classe di concorso A046.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IR EL IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso indicato in epigrafe, indetto ai sensi del D.D.G. n. 3059/2024, in attuazione del D.M. 26.10.2023 n. 205, ma di non aver conseguito un punteggio utile ai fini del superamento della prova scritta e ne impugna il relativo esito.
1.1. In particolare il ricorrente conseguiva il punteggio di 82/100, superiore alla soglia di 70/100 prevista per la idoneità, ma inferiore al punteggio minimo di 92/100 indicato nel successivo avviso del 7.5.2025 ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Bando di concorso, in base al quale “ alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100 ”.
1.2. Il ricorso è affidato al seguente motivo:
- I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt.3,4,51e 97cost.violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 07.08.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 400 del d.lgs. 16.04.1994 n. 297. violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa. violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento. violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis. violazione e falsa applicazione del principio meritocratico. violazione e falsa applicazione del principio di efficacia delle selezioni concorsuali. eccesso di potere. manifesta irragionevolezze e illogicità. contraddittorietà delle modalità organizzative rispetto ai reali fabbisogni ”, con cui contesta la legittimità e la ragionevolezza della soglia di ammissione in quanto contingenta in modo sproporzionato ed incongruo il numero dei candidati ammessi alla prova orale.
In subordine, parte ricorrente solleva questione di incostituzionalità dell’art. 59, co. 10, lett. a) del 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con L. 23 luglio 2021, n. 106), come modificato dall’art. 14 bis del d.l. 31.05.2024 n. 71 (conv. con L. 29.07.2024 n. 106), laddove prevede che “ Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ”, in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e trasparenza (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e alle norme dell’ordinamento europeo (art. 117 Cost.).
1.3. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile il 24.6.2025, instando per il rigetto del ricorso.
1.4. Ad esito della camera di consiglio del 15.7.2025, la Sezione adottava ordinanza con cui disponeva la conversione del rito e la integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami. Si disponeva altresì un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione, rimasto inadempiuto.
1.5. Alla camera di consiglio del 9.9.2025, la Sezione respingeva la domanda cautelare.
2. All’udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere respinto.
3.1. In via preliminare va dato atto che non appare impugnata la graduatoria finale del concorso di interesse per il ricorrente, approvata con decreto prot. n. 2394 del 12.11.2025.
Come noto sulla base di consolidata giurisprudenza (Cons. Stato Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1167; Cons. Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4936; Cons. Stato, IV, 24 maggio 2019, n. 3422; TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 10556 del 14 ottobre 2021), grava sul ricorrente l’onere di impugnare anche il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove orali, possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa. Invero, la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso.
Il Collegio ritiene in ogni caso di poter prescindere dal precedente rilievo poiché il ricorso è in ogni caso infondato nel merito.
3.2. Come esposto, parte ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 3059/2024, si duole in via principale della previsione di una soglia di idoneità alla prova scritta superiore a 70/100.
La doglianza in parola è sfornita di giuridico fondamento, infatti: “ per giurisprudenza consolidata, la previsione di una soglia per ottenere l’idoneità in un concorso pubblico è questione che rientra nella ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione ovvero al Legislatore qualora il parametro sia stabilito in una norma primaria. Nel caso di specie non emerge alcuna chiara irragionevolezza della norma che prevede la detta soglia, in quanto la consistenza di quest’ultima è finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente, sulla scorta di una valutazione che rientra nelle prerogative degli organi competenti. ” (TAR Lazio, III-bis, n. 10163/2025).
In particolare, è stato rilevato da concorde giurisprudenza come:
- “ nel contemperamento delle varie esigenze appare razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo. In un concorso la previsione del punteggio minimo costituisce un parametro per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte, non contrastante con l’ulteriore ratio di eliminare il precariato storico, coerente d’altro canto con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale ” (TAR Lazio, III-bis, n. 4655/2024);
- “ [n]on è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost. ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5639/2015; sez. IV, sent. n. 2614/2021; TAR Lazio, I-quater, n. 9485/2023).
Nel caso di specie deve inoltre considerarsi che l’introduzione della soglia di sbarramento di tipo mobile non solo è stata precisamente individuata nella lex specialis , ma la stessa recepisce quanto previsto dalla norma di legge di cui all’art 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ai sensi della quale “All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: " Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi ”.
La richiamata previsione sfugge alle censure di incostituzionalità sollevate dal ricorrente e si palesa funzionale alle esigenze del buon andamento della pubblica amministrazione e di selezione dei migliori e, in quanto tale, non appare neppure censurabile in punto di ragionevolezza o discriminatorietà (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2614/2021; TAR Lazio-Roma, n. 9485/2023).
Nel caso di specie, in considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso e della periodicità annuale della procedura, la prevista soglia di sbarramento svolge un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere un elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare altresì la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico.
I dedotti rilievi di incostituzionalità devono pertanto essere respinti, dovendosi ribadire l’“ ampia discrezionalità attribuita al Legislatore di prevedere una soglia significativa al fine di garantire la qualità della selezione ” (Cons. St., VII, n. 1136/2026).
4. – Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto respinto in quanto infondato.
5. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della minima attività difensiva espletata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND AS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
IR EL IR, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IR EL IR | ND AS |
IL SEGRETARIO