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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11030 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 4592/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. LEONI MARCO Parte_1
E
il Funzionario CP_1 Controparte_2
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 08/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Giudice designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei della Indennità di Accompagnamento come riconosciuto dal decreto di omologa R.G.39161/2023 del Tribunale di Roma relativamente al periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2025 oltre i ratei maturandi con gli interessi legali fino al soddisfo. Condannare l al pagamento, a favore del ricorrente della somma di CP_1
€.13971,08 … …. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa emesso in data 11.8.2024 che aveva riconosciuto i requisiti sanitai sin dalla data della domanda del 7.12.2022, san in data 28.8.2024
L' si è costituito rilevando l'intervenuta liquidazione in data 1.4.2025 CP_3 nonché l'accredito degli arretrati al successivo mese di maggio e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Alla odierna udienza quindi, disposti due differimenti dell'udienza per la verifica dell'effettivo pagamento, il processo è stato deciso.
Va premesso che la parte ricorrente (v. note dep. 25.6.2025) ha evidenziato l'avvenuta liquidazione e che, essendo l'adempimento compiutosi successivamente alla instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese. Osserva invero il Giudice che, per come evidenziato dalla parte ricorrente, non residua alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito, avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto di aver percepito quanto spettante a titolo di ratei della indennità di accompagnamento (provvidenza riconosciuta in sede di ATP). Residua la questione delle spese le quali vanno poste a carico dell' il CP_3 quale con il ritardo nella liquidazione ha determinato l'odierno giudizio. Si specifica, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che le stesse vengono liquidate tenuto conto non solo della limitata attività processuale, della assenza di particolari questioni giuridiche, ma anche della natura della controversia, coinvolgente soggetti pubblici interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede processuale (Cass. n. 4228/2015, Cass. n. 12682/2022).
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarre.
Roma lì, 31/10/2025 Il Giudice