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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2839/2021
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Teresa
Latella ha pronunciato dando lettura del dispositivo all'udienza odierna, la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo GRdo iscritta al n. RG 2839/2021 promossa da:
CF. , Controparte_1 P.IVA_1
C.F. , CP_2 P.IVA_2
con gli avv. ti Giuliano Sollima e Roberto Benini .
Attori
Nei confronti di
C.F., P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
difesa dagli Avv.ti Carla Mambretti , Filippo Rossi e Matteo Pandimiglio
Convenuto Avente ad OGGETTO: inadempimento contrattuale
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertata l'illegittimità e quindi l'inefficacia dell'esercizio della clausola risolutiva espressa e, conseguentemente, accertato l'inadempimento al vincolo contrattuale, condannare al risarcimento del danno Controparte_3
subito da nella misura di euro 3.272.184, o nella CP_2
2
diversa somma dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa;
- in via subordinata, accertata l'inoperatività ed illegittimità nonché
l'inefficacia dell'esercizio del diritto di cui all'art. 1671 c.c. e, conseguentemente, accertato l'inadempimento al vincolo contrattuale, condannare al risarcimento del danno subito da Controparte_3 CP_2
nella misura di euro 3.272.184, o nella diversa somma dovesse essere
[...]
quantificata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto efficace l'esercizio del diritto di recesso ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c., condannare al pagamento a favore di Controparte_3 CP_2
Pag. 2 di 26 dell'indennizzo previsto dalla stessa norma, nella misura di euro CP_2
3.272.184, o nella diversa somma dovesse essere quantificata in corso di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza – rigettata e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria – :
( in via preliminare e pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare,
A per le ragioni meglio esposte in atti, la carenza di legittimazione
) attiva e/o il difetto di interesse ad agire nel presente giudizio della società in relazione a Controparte_1
tutte le domande formulate nei confronti di Controparte_3
(B) in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in atti. l'infondatezza di tutte le domande formulate dalle attrici e, per l'effetto, rigettarle e mandare inteGRlmente assolta l'esponente dalle avversarie pretese. Controparte_3
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 3 di 26
1. Oggetto
Le società e , convenivano in Controparte_1 Controparte_1 CP_2
giudizio per far accertare l'illegittimità e quindi Controparte_3
l'inefficacia dell'esercizio della clausola risolutiva espressa e l'inadempimento al vincolo contrattuale con la stessa, con condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 3.500.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa. In subordine ne chiedevano la condanna ad egual somma per accertata inoperatività ed illegittimità dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 1671 c.c. salvo, in via subordinata, il riconoscimento in proprio favore dell'indennizzo.
Hanno allegato un iniziale rapporto contrattuale tra la
[...]
,società operante nel settore della meccanica Controparte_4
e che svolge anche attività di logistica, e la finalizzato Controparte_3
all'esternalizzazione del magazzino da parte della convenuta attraverso la stipula dei seguenti contratti:
(i) cessione di ramo d'azienda, con la quale avrebbe trasferito a CP_3
l 'area operativa che si occupa del magazzino, della CP_4
movimentazione e dello stoccaggio dei ricambi,
per il corrispettivo di euro 116.000,00, da effettuarsi «entro il 31 ottobre
2008 a condizione della contemporanea o precedente sottoscrizione del contratto di appalto di servizi logistici»;
(ii) appalto di servizi logistici che si impegnava ad affidare ad CP_3
da negoziarsi secondo buona fede;
CP_4
Pag. 4 di 26 (iii) acquisto del capannone sito in Concorezzo (MB), via Giacomo
Brodolini n. 11, e del relativo terreno di pertinenza, al prezzo di euro
1.877.000,00, effettuato da « oppure, ai sensi degli articoli CP_4
1401 e 1402 del Codice Civile, ad opera di altra società appartenente al medesimo gruppo societario».
Quindi in data 17 e 26 novembre 2008, venivano stipulati rispettivamente il
“contratto d'appalto di servizi logistici” e la “cessione di ramo d'azienda” , entrambi con decorrenza dal 1° dicembre 2008 e successivamente il 21 luglio 2009 la cessione dell'MO .
Secondo l'attrice :
“…La struttura dell'Operazione appare essere più che chiara: da un lato, aveva realizzato il proposito di cedere l'MO e di CP_3
esternalizzare il servizio relativo alla logistica e stoccaggio dei ricambi;
dall'altro lato (ed il gruppo societario di riferimento), a fronte CP_4
di un rilevante esborso iniziale per l'acquisto del ramo d'azienda e dell'MO, in ragione del Contratto d'appalto, sarebbe potuta rientrare dei costi inizialmente sostenuti e, in seguito, realizzare margine di guadagno. Conclusa l'Operazione, il rapporto contrattuale tra le parti procedeva senza che alcuna delle stesse muovesse qualsivoglia pretesa ovvero contestazione nei confronti dell'altra.In particolare, la società non contestava alcunché circa l'operato di la quale CP_3 CP_4
gestiva le movimentazioni ed il magazzino in maniera quantitativamente e qualitativamente ottimale;
parimenti, provvedeva a corrispondere CP_3
regolarmente gli importi dalla stessa dovuti in ragione dell'esecuzione del
Pag. 5 di 26 Contratto d'appalto.In ragione del corretto svolgimento del rapporto e della professionalità dimostrata, le parti in data 16 dicembre 2011, convenivano di inteGRre il Contratto d'appalto per il tramite di un «addendum al contratto di appalto di servizi logistici» secondo cui A fronte dello svolgimento, da parte dell'Appaltatrice dei Servizi oggetto del presente
Contratto la Committente corrisponderà a quest'ultima l'importo complessivo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) oltre IVA per ciascun anno di validità del presente Contratto …” e quanto alla durata “Il presente Contratto decorrerà dal 1 dicembre2008 e cesserà il 31 dicembre
2017. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà tacitamente per sei anni, salvo che l'Appaltatore comunichi al Committente formale disdetta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per la scadenza. Resta inteso tra le Parti che, in caso di recesso da parte di
potrà, a propria discrezione, richiedere ad CP_4 CP_3
il versamento di un importo pari ad Euro 250.000,00 CP_4
(duecentocinquantamila/00), a titolo di penale”».
Alla luce dell'inteGRzione sopra menzionata, quindi, il corrispettivo annuo per l'esecuzione dei servizi prestati da nei confronti di CP_4
veniva incrementato dagli originari euro 653.770,00 oltre IVA CP_3
ad un corrispettivo minimo annuo di euro 700.000,00 oltre IVA;
inoltre, la prima scadenza del Contratto d'appalto veniva posticipata ..
Alcuna modifica veniva apportata in relazione al “tacito rinnovo” di talché era espressamente fermo e pattuito che, salva la facoltà per la sola
Pag. 6 di 26 di esercitare il recesso, il Contratto d'appalto sarebbe stato CP_4
vincolante per le parti sino alla scadenza del 31 dicembre 2023.
Successivamente in data 2 gennaio 2014 comunicava CP_4
formalmente a la cessione del ramo d'azienda alla società CP_3
e l'esecuzione del Contratto d'appalto proseguiva Controparte_5
regolarmente tra le parti così che prestava a favore Controparte_5
di tutti i servizi pattuiti, senza mai ricevere alcuna contestazione CP_3
e quest'ultima provvedeva a saldare regolarmente le fatture emesse dalla prima. Ciò fino al luglio 2015 quando cedeva il contratto ad CP_5
CP_1
Il rapporto – così regolamentato - proseguiva sino alla primavera del 2016 quando preannunciava la volontà di recedere dal contratto. CP_3
Seguivamo trattative tra le parti ed i rispettivi legali fino a quando il
7.10.2016 faceva pervenire una richiesta di documentazione CP_3
inerente i rapporti lavorativi col personale dipendente cui ottemperare entro il 10 ottobre successivo.
Stante l'impossibilità di di adempiere in data 13 ottobre 2016, CP_1
comunicava la «risoluzione del contratto di appalto di servizi CP_3
logistici stipulato tra e in data 17 Parte_1 Controparte_6
novembre 2008 e ss. mm. …, successivamente ceduto da ad CP_4
e da quest'ultima ad …» asserendo Controparte_7 Controparte_8
l'esistenza di «numerosi disservizi» ed il rifiuto di fornire la documentazione richiesta in violazione delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 5 del contratto , avvalendosi della facoltà ex art.1456 c.c prevista all'art 11.1. del medesimo accordo..
Pag. 7 di 26 Seguiva la difficile gestione del magazzino e del personale dipendente che era costretta a licenziare ed infine la ulteriore cessione del CP_1
contratto da a . CP_1 CP_2
Parte attrice dunque, allegando da un lato che la minor durata del rapporto con non avrebbe permesso ad di rientrare CP_3 CP_1
dall'importante investimento compiuto per acquistare e ristrutturare l'MO, dall'altro che le richieste da ultimo formulate circa i documenti non erano sostenibili e i lamentati inadempimenti strumentali, ha impugnato la risoluzione – perchè ritenuta illegittima ed abusiva - e chiesto i danni.
In subordine doveva ritenersi abusivo e comunque illegittimo, perché non previsto in contratto e tardivo , anche il recesso rivendicato da CP_3
con la comunicazione del 21.12.2016 ,ed operato in mala fede dopo anni di esecuzione contrattuale senza alcun problema ed avendo ingenerato il legittimo affidamento della sua prosecuzione sino allo scadere.
Si è costituita contestando radicalmente la ricostruzione dei CP_3
fatti e richiamando un comportamento GRvemente inadempiente di nella gestione dell'appalto acquisito nel 2015 : il tutto a far data CP_1
già dalle precedenti cessioni contrattuali operate dalle sue danti causa – e società facenti parte del medesimo gruppo- in violazione degli accordi contrattuali che ne vietavano la cessione.
Pag. 8 di 26 Pur non avendo mai in precedenza contestato tale circostanza alla CP_3
luce delle accettabili prestazioni di ( dante causa CP_5
dell'attrice), con l'inizio della gestione era costretta a prendere CP_1
atto dei ripetuti e GRvi disservizi ed inadempimenti alle obbligazioni assunte in termini di livello dei servizi ( come previsti agli art 4 e 5 del contratto).
Solo dopo aver ripetutamente – per iscritto e nel corso di riunioni – contestato i medesimi all'attrice, attivava la clausola risolutiva CP_3
espressa di cui all'art.11.1 del contratto con lettera del 13.10.20216 di cui riportava il contenuto :
“…(a) ha fatto “riferimento e seguito ai numerosi disservizi, che rappresentano altrettanti inadempimenti agli artt. 4 e 5 del Contratto di
Logistica che (…) abbiamo segnalato (…) ad e che hanno creato CP_1
(e continuano a creare) GRvissimo pregiudizio a ; CP_3
(b) ha richiamato, in modo espressamente specifico, i “GRvi disservizi e inadempimenti” posti in essere dalla relativamente all'esecuzione CP_1
dei servizi logistici, richiamando, inter alia, gli inadempimenti relativi ai
“livelli e [allo] standard di servizio richiesti (…) che denotano una totale assenza di professionalità nella gestione delle attività che, come più volte da noi indicato, è del tutto inaccettabile”; gli specifici inadempimenti relativi alla “merce in entrata (giacenze a stock falsate, indisponibilità e irreperibilità dei materiali)”, all'“errato e non regolare utilizzo del tool di gestione spedizioni del magazzino”, alla “preparazione dei materiali e delle packing list”, etc.;
Pag. 9 di 26 (c) e ancora, ha richiamato l'inadempimento consistito del fatto che la si fosse “GRvemente e inspiegabilmente rifiutata di fornire a CP_1
la documentazione relativa al corretto assolvimento degli CP_3
adempimenti nei confronti dei propri dipendenti (…), così violando in maniera GRve, manifesta e del tutto ingiustificata, le obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 5 del Contratto di Logistica (…)….”.
Tutti gli inadempimenti- differentemente da quanto sostenuto da CP_1
– sarebbero stati dunque antetempo contestati all'appaltatrice , dandone la convenuta dettagliata descrizione nella comparsa di costituzione ( cfr p.10-
19) e producendo la relativa documentazione.
Da ultimo, quanto alla mancata produzione della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti, CP_3
ne evidenziava la rilevanza ai sensi del Dlgs. 276/2003, sottolineando in ogni caso come da un lato ogni impresa sia tenuta a produrla prontamente e per altro verso, pur a fronte di una dilazione, nulla avesse in CP_1
ogni caso mai consegnato.
Del resto una condizione in tal senso era già stata inserita nella proposta di accordo transattivo , non a caso rifiutata da così che la CP_1
decisione di quasi un mese dopo – il 13.10.2016 – risultava del CP_3
tutto necessitata.
ha pertanto eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione CP_3
di in forza della cessione di ramo d'azienda in favore di , CP_1 CP_2
comprensiva di tutti i diritti anche risarcitori derivanti dal contratto di appalto anteriormente disdettato. Nel merito ha sostenuto di aver
Pag. 10 di 26 validamente attivato la risoluzione di diritto sul presupposto di inadempimenti GRvi e reiterati e contestati già ad ottobre del 2015 , dopo due mesi dalla cessione del contratto, quindi ancora nell'aprile, maggio giugno e luglio successivi. Inoltre lo scioglimento del contratto era stato accettato dall'attrice con conseguente impossibilità di ritenere il contratto ancora in essere e sussistente un diritto risarcitorio..
Infine avuto riguardo al tenore letterale della dichiarazione del 13.10.2016,
mai avrebbe esercitato un diritto di recesso ex art 1671 c.c. che CP_3
peraltro, in materia di appalto, doveva ritenersi libero e slegato da giustificati motivi od inadempimenti essendo riconosciuta all'appaltatore specifica tutela ex art 1671 c.c. .
Quanto alle conseguenze economiche di parte attrice, questa avrebbe allegato una perizia che nel ricostruire il danno subito individuava il “lucro cessante subito a causa del recesso unilaterale anticipato del contratto” nei “risultati reddituali conseguibili dalla Società nello Scenario di proseguimento del contratto con fino alla sua naturale scadenza CP_3
(2023)”;mentre “nel computo del danno economico” sarebbero stati
“ricompresi (…) i costi sostenuti dalla Società in termini di danno emergente”.
Tuttavia tale documento appariva del tutto generico e privo di riscontro probatorio giacchè:
“…– i bilanci su cui si fonderebbe (prodotti ex adverso) sono delle mere bozze, non risultano depositati al Registro Imprese, e risultano privi di qualsiasi documentazione che attesti la loro avvenuta approvazione da parte dell'assemblea di CP_1
Pag. 11 di 26 – il “prospetto” relativo ad asseriti “costi del personale di del CP_1
2016 non risulta prodotto, e non è verificabile e, in ogni caso, sarebbe comunque un documento unilaterale, privo di qualsiasi rilievo contabile;
– non è chiaro a cosa la perizia si riferisca menzionando un “atto di cessione dell'immobile di proprietà di giacché, dalle verifiche CP_1
operate dall'esponente, non risulta che abbia ceduto l'immobile CP_1
alienatole da nel 2009… CP_3
----000----
Nel corso del giudizio, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.ed assunte le prove orali, la causa è stata assunta in decisione
2.I principi giuridici rilevanti per le questioni dedotte
Per delibare in ordine alla domanda attorea, occorre premettere che mediante clausola risolutiva espressa le parti possono prevedere la risoluzione contrattuale al verificarsi di un determinato evento.
L'avveramento del fatto dedotto nella clausola, se addebitabile per colpa ad una delle parti, esime il Giudice da ogni valutazione in ordine alla GRvità dell'inadempimento.
Tuttavia secondo la più recente giurisprudenza , anche in materia il
Giudice è chiamato a valutare la condotta tenuta in concreto delle parti del rapporto obbligatorio, le quali – a prescindere da specifici obblighi contrattuali – devono preservare l'una gli interessi dell'altra, ispirandosi al principio generale della correttezza e buona fede (“In materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la
Pag. 12 di 26 volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole.”: cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 27692del 12.10.2021).
In altre parole, l'inadempimento all'obbligazione, contrattualmente previsto come inteGRtivo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa – secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede – risulti in concreto inidonea ad inteGRre la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l'esercizio del diritto di risoluzione da parte dell'altro contraente.
Sotto il profilo poi della specifica questione inerente il rispetto degli obblighi ex Dlgs 276/2003 nei rapporti tra committente ed appaltatore, e la mancata consegna della relativa documentazione, la giurisprudenza ha affermato che una volta che le parti si siano accordate nel senso di prevedere espressamente l'obbligo di rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e normativi e garantisca in tal senso, incorre in un GRve inadempimento l'appaltatore che violi tale clausola contrattuale, legittimando altresì il committente al rifiuto della prestazione ovvero al pagamento del corrispettivo ( ex multis Trib. Monza sent 1841 del 11.8.2023 per cui in tal caso è legittimo sollevare eccezione
Pag. 13 di 26 ex art. 1460 c.c. se vi sia il rischio concreto di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi del dl 276/2003).
Quanto al relativo onere probatorio “anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), GRvando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento…..in tema di responsabilità contrattuale, l'exceptio non rite adimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c., secondo comma, postula la proporzionalità in relazione all'inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede” (cfr Cass. Civ. n. 826/2015);
Si è poi affermato che “nel caso d'inadempimento a clausole particolari del contratto o ad obbligazioni accessorie, ove le une e le altre sia da considerarsi essenziali nell'economia complessiva del rapporto, e tali, comunque, per cui la loro violazione comporti un pregiudizio rilevante per la parte in favore della quale dovevano operare e, per altro verso, incida negativamente sul rapporto fiduciario inter partes, inducendo in quella lesa il ragionevole dubbio della probabile iterazione del comportamento illecito della controparte, per il che deve ritenersi che il principio stesso, alle considerate condizioni, possa trovare applicazione non solo nell'ipotesi d'inteGRle inadempimento dell'obbligazione principale ma
Pag. 14 di 26 anche nelle ipotesi di non rite adimpleti contractus (ex multis Cass. Civ. n.
2474/1999; Cass. Civ. n. 9192/2015; Cass. Civ. n. 11180/2019).
---000---
Infine sotto il profilo dell'eccepito difetto di legittimazione di si CP_1
ricorda che “La cessione di azienda prevede la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effettonaturale della fattispecie traslativa d'azienda. A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex articolo 1406 del codice civile, la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 14.10.2022 n.
30296)
3.Le risultanze probatorie
Pag. 15 di 26 Si premette quanto alla questione inerente la legittimazione di che CP_1
l'eccezione è fondata pur precisato che essa attiene al merito ed alla titolarità ( appartenenza soggettiva) dell'azione così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza (ex multis Cass sez. III civ. sent. 21925 del
28 ottobre 2015)
Nella specie effettivamente risulta dal contratto in favore di , alla CP_2
clausola sub 1, che questa è subentrata ad anche nel contratto di CP_1
appalto ed in tutti i diritti , anche i crediti di natura risarcitoria, spettanti alla cedente donde l'infondatezza della domanda svolta da parte di quest'ultima.
Venendo alla questione principalmente dibattuta, ed inerente la legittima attivazione della clausola risolutiva espressa, le escussioni testimoniali hanno confermato – nella sostanza – la prospettazione di parte convenuta circa l'esistenza di inadempimenti da parte di così come previsti CP_1
nella clausola medesima e contestati già in tempo risalente.
Anche i testi di parte attrice ne hanno, sia pure in parte, riconosciuto la sussistenza e così il teste per cui Tes_1
“..cap. 12) Posso riferire che io non sono a conoscenza di contestazioni, erano arrivate delle segnalazione relative ad esempio a qualche pacco che era andato da un'altra parte a soggetti errati oppure relative a del materiale arrivato rotto al destinatario credo imputabile però allo spedizioniere perché da noi era partito intero oppure per qualche ritardo nella consegna del materiale oppure qualche volta segnalazione perché era stato invito un materiale diverso da quello che doveva essere inviato;
ADR preciso che all'anno venivano movimenti tantissimi pezzi circa 20.000 e su tutte queste
Pag. 16 di 26 movimentazioni le segnalazioni erano poche;
ADR io ne ero conoscenza perché ne parlavo con il IG. e con la IG.ra ; cap. 13) E' Parte_2 Per_1
vero, se ne occupava una dipendente IG.ra , dell'ufficio a Testimone_2
fianco al mio, io ne sono a conoscenza perché la sentivo che parlava e a volte quelli della venivano in ufficio da noi e io li vedevo spesso;
CP_3
cap. 14) Io non ero il destinatario delle mail che mi si rammostrano, dalla lettura delle stesse risulta che sono mail di routine che ci si mandava nello svolgimento del rapporto;
cap. 15) E' vero, una volta ci era stato consegnato del materiale di ma che aveva come destinatario CP_3
un'altra società, il trasportatore lo aveva portate a noi perché sapeva che eravamo noi a lavorare con noi abbiamo subito chiesto a CP_3
spiegazioni e poi non è più arrivato materiale a noi ma destinato CP_3
ad altri;
cap. 16) Preciso di non essermene occupato io comunque vedo dai documenti che mi si rammostrano che si è trattato di due consegne;
cap.
17) Posso confermare che effettivamente è vero il fatto storico indicato nella dichiarazione che mi si rammostra. Sentito a prova contraria sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, n2. Cpc di parte convenuta così risponde: cap. 11) Come ho già detto, si tratta delle segnalazioni che ha ricevuto la IG.ra , quanto al resto nulla so perché non me Testimone_2
ne occupavo io, quanto alla comunicazione di cui al doc. 15 di CP_3
era stata inviata a me perché in quei giorni non c'era la si.GR
[...]
, io comunque ho riferito tutto alla IG.ra e al dott. Tes_2 Per_1
perché non me ne occupavo io;
cap. 2) Preciso che io non avevo Parte_2
visto le mail che mi si rammostrano;
come ho già detto, sapevo che c'erano state delle segnalazioni come ho già riferito risponde al cap. 12 della memoria di parte attrice..”
Pag. 17 di 26 Così il teste già dipendente e poi Parte_2 CP_3 CP_1
cap. 1) E' vero, succedeva spesso soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, che noi in ufficio non registravamo nel computer parte della merce perché eravamo a corto di personale;
cap. 2) Posso riferire che io avevo creato un tool di gestione e visto, che l'inserimento dei dati avveniva manualmente, è capitato poche volte che si sia sbagliato ad inserire un dato;
preciso che l'errato inserimento dei dati nel tool non c'entra nulla con la chiusura delle cd liste di prelievo e non ha determinato giacenze non corrette;
preciso che nel tool inserivo il numero della lista di picking e il numero di tagliando della spedizione e il giorno in cui avveniva ed è capitato poche volte che siano stati inseriti numeri sbagliati;
cap. 3) E' vero, capitava una volta alla settimana;
non so se questi ritardi hanno causato ritardi nell'attività di manutenzione;
cap. 4) E' vero, quasi tutti i mesi capitava una volta, non ricordo se di più; cap. 5) Nulla so, io non ho mai visto l'allegato A;
cap. 6) è vero, è capitato ma non ricordo quante volte;
è capitato che mi chiamasse per questi fatti;
cap. 7) E' CP_3
capitato un paio di volte nell'arco di un mese, ma non tutti i mesi, che noi abbiamo sbagliato a fare l'imballaggio;
Anche la teste ha dichiarato: Testimone_3
Pag. 18 di 26 “.. cap. 10) Posso riferire che io e i mie colleghi non stavamo capendo cosa stava succedendo e i miei colleghi, non avendo risposte, avevano rallentato il ritmo lavorativo perché soprattutto nell'ultimo periodo non si sapeva che fine avremmo fatto e c'era molto nervosismo;
io ero andata a chiedere a mio zio che mi aveva detto di non sapere Per_1
nulla circa la volontà di di risolvere il contratto e di stare CP_3
tranquilla; cap. 11) Posso riferire che io ho visto almeno un paio di volte il IG. con altre persone che non avevo mai visto prima e gli ha fatto Parte_2
fare il giro del magazzino;
cap. 12) Posso riferire che io ho ricevuto delle mail, non ricordo quante, da in ordine al fatto che mancava del CP_3
materiale o che era arrivato qualche materiale sbagliato o qualche ritardo;
cap. 13) E' vero, io parlavo quasi quotidianamente con l'ufficio spedizione di nonché con l'ufficio di Milano, e anche con altri uffici se c'era CP_3
qualche urgenza o se dovevano mandare un tecnico per del materiale urgente;
capitava quasi quotidianamente che parlassi con loro perché avevano bisogno di documenti, o per le bolle o per sapere se era arrivato materiale , quasi quotidianamente c'era una ragione per cui ci sentivamo;
cap. 14) E' vero, ci si sentiva telefonicamente e tramite mail, preciso che il doc. 18 che mi viene rammostrato è un documento interno di Schindler che io non ho visto;
cap. 15) E' vero, a me è capitato parecchie volte nell'ultimo periodo di aver trovato dei pacchi in magazzino che non erano destinati a noi e li mettevamo su un bancale per restituirli;
cap. 16) non ricordo con precisione questi due episodi, ma confermo che a volte capitava che arrivasse a noi materiale destinato ad altro operatore logistico..”
Pag. 19 di 26 Dal canto proprio i testi di parte convenuta hanno pienamente confermato le contestazioni di CP_3
dichiara sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183, Testimone_4
n.2, cpc di parte convenuta
“..cap. 1) E' vero, ne sono a conoscenza perché io ero responsabile dell'ufficio che teneva i rapporti e faceva da collegamento tra i nostri tecnici e le nostre filiali e il magazzino ricambi che era in preciso CP_1
che la comunicazione prodotta quale doc. 15 che mi si rammostra è stata da me inviata e le altre comunicazioni di cui dal 16.1 al 16.19 sono state inviate dal mio collega;
cap. 2) E' vero, ne sono a conoscenza perché, come ho detto, ero il responsabile dell'ufficio che si occupava di questo aspetto;
cap. 3) E' vero, preciso che non ci veniva detto che il materiale era stato ricevuto dal fornitore oppure vi erano degli errori nella registrazione dell'uscita merci, conseguentemente si generavano errori nella evasione degli ordine di prelievo perché il materiale o non c'era o era difficilmente reperibile perché non era stato posizionato in magazzino;
la mail che mi viene rammostrata è una mail interna;
ADR preciso che nell'ultimo anno queste problematiche erano quotidiane;
cap. 4) E' vero, non ricordo però esattamente l'entità, le mail sono state mandate dal mio ufficio;
cap. 5) E' vero, come ho già detto;
cap. 6) E' vero, ricordo anche che in alcuni casi c'era una inversione delle lettere di vettura sui colli ovvero sia le lettere di vettura veniva messe cui colli sbagliati;
mi ricordo alcuni casi, non riesco a quantificarne quanti;
preciso che la mail che mi viene rammostrata quale doc. 20 è una mail interna;
cap. 7) E' successo che vi sono stati dei problemi di imballaggio con materiali che arrivavano danneggiati perché non erano stati correttamente imballati, non ricordo quante volte sia
Pag. 20 di 26 capitato ma so che è capitato più frequentemente del solito nell'ultimo anno;
cap. 8) E' vero;
cap. 9) E' vero;
cap. 10) Preciso che in occasione dell'incontro, aveva dichiarato che aveva messo in nota una CP_1
procedura per cercare di contenere i reclami per mancanza di componenti;
si era poi presa del tempo per risolvere le altre problematiche;
CP_1
preciso comunque che quanto discusso in occasione di quell'incontro era già stato discusso nella riunione di settembre 2015 ed il punto relativo all'entrata merci è anche il punto della mia comunicazione dell'ottobre
2015 e tale problema c'era ancora nel luglio del 2016; ADR Confermo quanto indicato nel documento 22 che mi si rammostra in merito a ciò che
è stato detto nell'incontro; ADR preciso che lamentava di perdere CP_1
tempo perché riferiva che i nostri tecnici andavano lì per prelevare del materiale senza passare prima dal nostro ufficio, questo è effettivamente capitato ma non so quante volte e comunque non era tenuta a CP_1
fornire il materiale senza il nostro avvallo. Ritengo comunque che questi episodi nulla rilevano in ordine alle problematiche che abbiamo avuto;
cap.
11) E' vero, confermo quanto contenuto nel documento 22 che mi si rammostra…”
Infine il teste così risponde: Tes_5
“..cap. 1) Confermo la circostanza, è successo molto spesso e io ne sono a conoscenza perché ero il diretto interessato e mi occupavo degli ordini;
le comunicazioni mail che mi vengono rammostrate le ho scritte io a
ADR Mi ricordo che oltre ai casi di cui alle mail che mi vengono CP_1
rammostrate io ho personalmente fatto anche delle segnalazioni verbali,
Pag. 21 di 26 anche con un colpo di telefono. Quando ci siamo accorti che quanto indicato in capitolo capitava sempre più spesso, abbiamo iniziato a mandare le mail;
ADR al telefono io parlavo sia con il IG. che Parte_2
con la IG.ra ; cap.2) e cap. 3) Confermo la circostanza, come ho Per_1
detto me ne occupavo personalmente;
posso riferire che quanto indicato in capitolo capitava spesso e le mail le mandavo io e oltre alle mail io facevo sempre anche delle segnalazioni verbali;
preciso, altresì, che tutte le mie mail e anche le mie segnalazioni verbali sono seguite ad una mia ricerca che ho dovuto fare a seguito di reclami che ci sono stati fatti dai nostri clienti finali che lamentavano il mancato ricevimento dei pezzi di ricambio e il fermo impianto;
cap. 4) Confermo la circostanza, me ne occupavo personalmente;
cap. 5) Confermo la circostanza, io ho personalmente contestato la circostanza sia verbalmente che via mail ad ADR CP_1
preciso che i ritardi nel ripristino del materiale in dotazione dei tecnici per le piccola riparazioni erano anche di 6 mesi ed anche di un anno;
CP_1
era spesso in ritardo rispetto ai tempi previsti nell'allegato A che mi viene rammostrato;
cap. 6) Confermo la circostanza, mi sono occupato personalmente io per risolvere il problema;
la mail che mi viene rammostrata è stata inviata da un capo tecnico della Sicilia al mio ufficio e al IG. la mail non è diretta a Con la mail che mi Tes_4 CP_1
viene rammostrata, il capo tecnico della Sicilia ci riferisce di non aver ricevuto il materiale corretto che invece è stato consegnato ad un altro fermo deposito di un'altra città. Quindi io ho contestato la circostanza alla
ADR preciso che capitava spesso e noi dovevamo andare giù da CP_1
per fare i controlli;
cap. 7) Confermo la circostanza, me ne CP_1
occupavo io. La mail che mi viene rammostrata, però, non l ho fatta io.
Pag. 22 di 26 ADR a me è capitato più volte di dover contestare quanto indicato nel capitolo alla anche verbalmente;
posso riferire che ad esempio, CP_1
sbagliava nell'imballare le barriere fotoelettriche (fotocellule) che CP_1
quindi arrivavano danneggiate ai nostri tecnici, i tecnici ci riferivano che arrivavano rotte e quindi noi abbiamo dovuto far vedere ad come CP_1
doveva imballarle e spedirle, poi questo problema specifico non si è più presentato. In ogni caso, usava dei metodi di imballaggio non CP_1
corretto per il tipo e il peso dei materiali, e quando il materiale arrivava rotto io lo contestavo alla .” CP_9
Le dichiarazioni trovano poi ampio suffragio nella documentazione prodotta da ed in particolare il doc. 15 da cui risulta che già il CP_3
6.10.2015 erano contestate lamentele nella gestione del magazzino poi seguite da quelle di aprile maggio e giugno ( doc. 16,17,18,19 parte convenuta ).
E' inoltre dimostrato – e lo riconosce la stessa parte attrice – che sin da aprile 2016 erano in corso trattative per risolvere le problematiche ed addivenire ad uno scioglimento consensuale del contratto ( vedi doc. 30 parte attrice confermato dai testi) .
Infine effettivamente nella bozza di accordo del 27.9.2016 ( doc. 14 di parte attrice confermato dai testi) compare un richiamo alla produzione della documentazione reddituale e previdenziale relativa ai lavoratori poi richiesta nell'ottobre dello stesso anno e mai consegnata ( e CP_1
per la verità un richiamo alla definizione delle posizioni lavorative era già presente al punto 6 della bozza di aprile) .
Pag. 23 di 26 Ne segue, ad avviso di chi scrive che :
-da un lato sussiste la violazione degli art. 4 e 5 del contratto così come richiamati all'art 11 laddove disegna i presupposti per l'attivazione della clausola risolutiva espressa
-per altro verso l'esercizio della stessa non appare illegittimo. La necessità della “congiunta analisi delle problematiche” appare rispettata, come già illustrato, alla luce delle pregresse contestazioni ( doc.15), delle numerose riunioni confermate dai testi , dei tentativi di soluzione bonaria protrattisi da aprile 2016 sino a settembre .
Quanto poi e in particolare alla richiesta di documentazione inerente le posizioni dei lavoratori , da un lato se ne deve sottolineare, anche nella fattispecie, la rilevanza e decisività nella valutazione dell'inadempimento ( così come già la centralità in fase di accordo, tanto da avervi le parti dedicato una specifica clausola contrattuale).
Per altro verso si osserva che non contestata da parte di è la CP_1
circostanza del numero ridotto di dipendenti e tale da consentire una pronta consegna in uno alla considerazione che – effettivamente – mai dalla stessa attrice è pervenuta richiesta di proroga del termine a tal fine concesso ( ed ulteriormente prorogato) né infine – per quanto consta – la consegna.
Stante la decisività della questione, per le possibili conseguenze GRvanti ex lege anche sul committente , si deve ritenere che l'inottemperanza abbia validamente giustificato l'esercizio della clausola risolutiva.
Pag. 24 di 26 In definitiva , eccepito l'inadempimento da parte di , CP_1 CP_3
non ha offerto la prova liberatoria in merito , così che la domanda di accertamento dell' esercizio illegittimo della clausola risolutiva espressa deve essere rigettata e ritenuto invece l'avvenuto scioglimento contrattuale.
Solo ad abundatiam si osserva che tutto ciò riguarda il legittimo esercizio della clausola risolutiva mentre l'”abuso” per quanto chiarito dalla giurisprudenza ha riguardo a differente fattispecie e cioè all'uso dello strumento per un fine diverso da quello normativamente previsto che nella specie non appare se non genericamente allegato ma comunque per nulla dimostrato ( per tutti Cass. 20106 del 18.9.2009).
Infine , accertato lo scioglimento del contratto per il valido esercizio della clausola risolutiva, debbono ritenersi assorbite tutte le ulteriori domande in punto recesso o risarcitorie
Per la regola della soccombenza parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su parametri medi avuto riguardo quanto al valore a quello indeterminabile alto sulla base del decisum ( Cass. 13145/2025)
PQM
Ritenuta la propria competenza e rigettata ogni contraria istanza
1) Rigetta la domanda proposta da per difetto di CP_1
legittimazione
2) Rigetta la domanda proposta da quanto all'illegittimità della CP_2
risoluzione ex art 1456 c.c. , per infondatezza della medesima
Pag. 25 di 26 3) Rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda formulata in via subordinata da CP_2
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta pari ad euro 14.103,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 30.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2839/2021
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Teresa
Latella ha pronunciato dando lettura del dispositivo all'udienza odierna, la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo GRdo iscritta al n. RG 2839/2021 promossa da:
CF. , Controparte_1 P.IVA_1
C.F. , CP_2 P.IVA_2
con gli avv. ti Giuliano Sollima e Roberto Benini .
Attori
Nei confronti di
C.F., P.IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
difesa dagli Avv.ti Carla Mambretti , Filippo Rossi e Matteo Pandimiglio
Convenuto Avente ad OGGETTO: inadempimento contrattuale
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertata l'illegittimità e quindi l'inefficacia dell'esercizio della clausola risolutiva espressa e, conseguentemente, accertato l'inadempimento al vincolo contrattuale, condannare al risarcimento del danno Controparte_3
subito da nella misura di euro 3.272.184, o nella CP_2
2
diversa somma dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa;
- in via subordinata, accertata l'inoperatività ed illegittimità nonché
l'inefficacia dell'esercizio del diritto di cui all'art. 1671 c.c. e, conseguentemente, accertato l'inadempimento al vincolo contrattuale, condannare al risarcimento del danno subito da Controparte_3 CP_2
nella misura di euro 3.272.184, o nella diversa somma dovesse essere
[...]
quantificata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto efficace l'esercizio del diritto di recesso ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c., condannare al pagamento a favore di Controparte_3 CP_2
Pag. 2 di 26 dell'indennizzo previsto dalla stessa norma, nella misura di euro CP_2
3.272.184, o nella diversa somma dovesse essere quantificata in corso di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza – rigettata e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito sia istruttoria – :
( in via preliminare e pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare,
A per le ragioni meglio esposte in atti, la carenza di legittimazione
) attiva e/o il difetto di interesse ad agire nel presente giudizio della società in relazione a Controparte_1
tutte le domande formulate nei confronti di Controparte_3
(B) in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in atti. l'infondatezza di tutte le domande formulate dalle attrici e, per l'effetto, rigettarle e mandare inteGRlmente assolta l'esponente dalle avversarie pretese. Controparte_3
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 3 di 26
1. Oggetto
Le società e , convenivano in Controparte_1 Controparte_1 CP_2
giudizio per far accertare l'illegittimità e quindi Controparte_3
l'inefficacia dell'esercizio della clausola risolutiva espressa e l'inadempimento al vincolo contrattuale con la stessa, con condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 3.500.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa. In subordine ne chiedevano la condanna ad egual somma per accertata inoperatività ed illegittimità dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 1671 c.c. salvo, in via subordinata, il riconoscimento in proprio favore dell'indennizzo.
Hanno allegato un iniziale rapporto contrattuale tra la
[...]
,società operante nel settore della meccanica Controparte_4
e che svolge anche attività di logistica, e la finalizzato Controparte_3
all'esternalizzazione del magazzino da parte della convenuta attraverso la stipula dei seguenti contratti:
(i) cessione di ramo d'azienda, con la quale avrebbe trasferito a CP_3
l 'area operativa che si occupa del magazzino, della CP_4
movimentazione e dello stoccaggio dei ricambi,
per il corrispettivo di euro 116.000,00, da effettuarsi «entro il 31 ottobre
2008 a condizione della contemporanea o precedente sottoscrizione del contratto di appalto di servizi logistici»;
(ii) appalto di servizi logistici che si impegnava ad affidare ad CP_3
da negoziarsi secondo buona fede;
CP_4
Pag. 4 di 26 (iii) acquisto del capannone sito in Concorezzo (MB), via Giacomo
Brodolini n. 11, e del relativo terreno di pertinenza, al prezzo di euro
1.877.000,00, effettuato da « oppure, ai sensi degli articoli CP_4
1401 e 1402 del Codice Civile, ad opera di altra società appartenente al medesimo gruppo societario».
Quindi in data 17 e 26 novembre 2008, venivano stipulati rispettivamente il
“contratto d'appalto di servizi logistici” e la “cessione di ramo d'azienda” , entrambi con decorrenza dal 1° dicembre 2008 e successivamente il 21 luglio 2009 la cessione dell'MO .
Secondo l'attrice :
“…La struttura dell'Operazione appare essere più che chiara: da un lato, aveva realizzato il proposito di cedere l'MO e di CP_3
esternalizzare il servizio relativo alla logistica e stoccaggio dei ricambi;
dall'altro lato (ed il gruppo societario di riferimento), a fronte CP_4
di un rilevante esborso iniziale per l'acquisto del ramo d'azienda e dell'MO, in ragione del Contratto d'appalto, sarebbe potuta rientrare dei costi inizialmente sostenuti e, in seguito, realizzare margine di guadagno. Conclusa l'Operazione, il rapporto contrattuale tra le parti procedeva senza che alcuna delle stesse muovesse qualsivoglia pretesa ovvero contestazione nei confronti dell'altra.In particolare, la società non contestava alcunché circa l'operato di la quale CP_3 CP_4
gestiva le movimentazioni ed il magazzino in maniera quantitativamente e qualitativamente ottimale;
parimenti, provvedeva a corrispondere CP_3
regolarmente gli importi dalla stessa dovuti in ragione dell'esecuzione del
Pag. 5 di 26 Contratto d'appalto.In ragione del corretto svolgimento del rapporto e della professionalità dimostrata, le parti in data 16 dicembre 2011, convenivano di inteGRre il Contratto d'appalto per il tramite di un «addendum al contratto di appalto di servizi logistici» secondo cui A fronte dello svolgimento, da parte dell'Appaltatrice dei Servizi oggetto del presente
Contratto la Committente corrisponderà a quest'ultima l'importo complessivo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) oltre IVA per ciascun anno di validità del presente Contratto …” e quanto alla durata “Il presente Contratto decorrerà dal 1 dicembre2008 e cesserà il 31 dicembre
2017. Alla scadenza, il Contratto si rinnoverà tacitamente per sei anni, salvo che l'Appaltatore comunichi al Committente formale disdetta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per la scadenza. Resta inteso tra le Parti che, in caso di recesso da parte di
potrà, a propria discrezione, richiedere ad CP_4 CP_3
il versamento di un importo pari ad Euro 250.000,00 CP_4
(duecentocinquantamila/00), a titolo di penale”».
Alla luce dell'inteGRzione sopra menzionata, quindi, il corrispettivo annuo per l'esecuzione dei servizi prestati da nei confronti di CP_4
veniva incrementato dagli originari euro 653.770,00 oltre IVA CP_3
ad un corrispettivo minimo annuo di euro 700.000,00 oltre IVA;
inoltre, la prima scadenza del Contratto d'appalto veniva posticipata ..
Alcuna modifica veniva apportata in relazione al “tacito rinnovo” di talché era espressamente fermo e pattuito che, salva la facoltà per la sola
Pag. 6 di 26 di esercitare il recesso, il Contratto d'appalto sarebbe stato CP_4
vincolante per le parti sino alla scadenza del 31 dicembre 2023.
Successivamente in data 2 gennaio 2014 comunicava CP_4
formalmente a la cessione del ramo d'azienda alla società CP_3
e l'esecuzione del Contratto d'appalto proseguiva Controparte_5
regolarmente tra le parti così che prestava a favore Controparte_5
di tutti i servizi pattuiti, senza mai ricevere alcuna contestazione CP_3
e quest'ultima provvedeva a saldare regolarmente le fatture emesse dalla prima. Ciò fino al luglio 2015 quando cedeva il contratto ad CP_5
CP_1
Il rapporto – così regolamentato - proseguiva sino alla primavera del 2016 quando preannunciava la volontà di recedere dal contratto. CP_3
Seguivamo trattative tra le parti ed i rispettivi legali fino a quando il
7.10.2016 faceva pervenire una richiesta di documentazione CP_3
inerente i rapporti lavorativi col personale dipendente cui ottemperare entro il 10 ottobre successivo.
Stante l'impossibilità di di adempiere in data 13 ottobre 2016, CP_1
comunicava la «risoluzione del contratto di appalto di servizi CP_3
logistici stipulato tra e in data 17 Parte_1 Controparte_6
novembre 2008 e ss. mm. …, successivamente ceduto da ad CP_4
e da quest'ultima ad …» asserendo Controparte_7 Controparte_8
l'esistenza di «numerosi disservizi» ed il rifiuto di fornire la documentazione richiesta in violazione delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 5 del contratto , avvalendosi della facoltà ex art.1456 c.c prevista all'art 11.1. del medesimo accordo..
Pag. 7 di 26 Seguiva la difficile gestione del magazzino e del personale dipendente che era costretta a licenziare ed infine la ulteriore cessione del CP_1
contratto da a . CP_1 CP_2
Parte attrice dunque, allegando da un lato che la minor durata del rapporto con non avrebbe permesso ad di rientrare CP_3 CP_1
dall'importante investimento compiuto per acquistare e ristrutturare l'MO, dall'altro che le richieste da ultimo formulate circa i documenti non erano sostenibili e i lamentati inadempimenti strumentali, ha impugnato la risoluzione – perchè ritenuta illegittima ed abusiva - e chiesto i danni.
In subordine doveva ritenersi abusivo e comunque illegittimo, perché non previsto in contratto e tardivo , anche il recesso rivendicato da CP_3
con la comunicazione del 21.12.2016 ,ed operato in mala fede dopo anni di esecuzione contrattuale senza alcun problema ed avendo ingenerato il legittimo affidamento della sua prosecuzione sino allo scadere.
Si è costituita contestando radicalmente la ricostruzione dei CP_3
fatti e richiamando un comportamento GRvemente inadempiente di nella gestione dell'appalto acquisito nel 2015 : il tutto a far data CP_1
già dalle precedenti cessioni contrattuali operate dalle sue danti causa – e società facenti parte del medesimo gruppo- in violazione degli accordi contrattuali che ne vietavano la cessione.
Pag. 8 di 26 Pur non avendo mai in precedenza contestato tale circostanza alla CP_3
luce delle accettabili prestazioni di ( dante causa CP_5
dell'attrice), con l'inizio della gestione era costretta a prendere CP_1
atto dei ripetuti e GRvi disservizi ed inadempimenti alle obbligazioni assunte in termini di livello dei servizi ( come previsti agli art 4 e 5 del contratto).
Solo dopo aver ripetutamente – per iscritto e nel corso di riunioni – contestato i medesimi all'attrice, attivava la clausola risolutiva CP_3
espressa di cui all'art.11.1 del contratto con lettera del 13.10.20216 di cui riportava il contenuto :
“…(a) ha fatto “riferimento e seguito ai numerosi disservizi, che rappresentano altrettanti inadempimenti agli artt. 4 e 5 del Contratto di
Logistica che (…) abbiamo segnalato (…) ad e che hanno creato CP_1
(e continuano a creare) GRvissimo pregiudizio a ; CP_3
(b) ha richiamato, in modo espressamente specifico, i “GRvi disservizi e inadempimenti” posti in essere dalla relativamente all'esecuzione CP_1
dei servizi logistici, richiamando, inter alia, gli inadempimenti relativi ai
“livelli e [allo] standard di servizio richiesti (…) che denotano una totale assenza di professionalità nella gestione delle attività che, come più volte da noi indicato, è del tutto inaccettabile”; gli specifici inadempimenti relativi alla “merce in entrata (giacenze a stock falsate, indisponibilità e irreperibilità dei materiali)”, all'“errato e non regolare utilizzo del tool di gestione spedizioni del magazzino”, alla “preparazione dei materiali e delle packing list”, etc.;
Pag. 9 di 26 (c) e ancora, ha richiamato l'inadempimento consistito del fatto che la si fosse “GRvemente e inspiegabilmente rifiutata di fornire a CP_1
la documentazione relativa al corretto assolvimento degli CP_3
adempimenti nei confronti dei propri dipendenti (…), così violando in maniera GRve, manifesta e del tutto ingiustificata, le obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 5 del Contratto di Logistica (…)….”.
Tutti gli inadempimenti- differentemente da quanto sostenuto da CP_1
– sarebbero stati dunque antetempo contestati all'appaltatrice , dandone la convenuta dettagliata descrizione nella comparsa di costituzione ( cfr p.10-
19) e producendo la relativa documentazione.
Da ultimo, quanto alla mancata produzione della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti, CP_3
ne evidenziava la rilevanza ai sensi del Dlgs. 276/2003, sottolineando in ogni caso come da un lato ogni impresa sia tenuta a produrla prontamente e per altro verso, pur a fronte di una dilazione, nulla avesse in CP_1
ogni caso mai consegnato.
Del resto una condizione in tal senso era già stata inserita nella proposta di accordo transattivo , non a caso rifiutata da così che la CP_1
decisione di quasi un mese dopo – il 13.10.2016 – risultava del CP_3
tutto necessitata.
ha pertanto eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione CP_3
di in forza della cessione di ramo d'azienda in favore di , CP_1 CP_2
comprensiva di tutti i diritti anche risarcitori derivanti dal contratto di appalto anteriormente disdettato. Nel merito ha sostenuto di aver
Pag. 10 di 26 validamente attivato la risoluzione di diritto sul presupposto di inadempimenti GRvi e reiterati e contestati già ad ottobre del 2015 , dopo due mesi dalla cessione del contratto, quindi ancora nell'aprile, maggio giugno e luglio successivi. Inoltre lo scioglimento del contratto era stato accettato dall'attrice con conseguente impossibilità di ritenere il contratto ancora in essere e sussistente un diritto risarcitorio..
Infine avuto riguardo al tenore letterale della dichiarazione del 13.10.2016,
mai avrebbe esercitato un diritto di recesso ex art 1671 c.c. che CP_3
peraltro, in materia di appalto, doveva ritenersi libero e slegato da giustificati motivi od inadempimenti essendo riconosciuta all'appaltatore specifica tutela ex art 1671 c.c. .
Quanto alle conseguenze economiche di parte attrice, questa avrebbe allegato una perizia che nel ricostruire il danno subito individuava il “lucro cessante subito a causa del recesso unilaterale anticipato del contratto” nei “risultati reddituali conseguibili dalla Società nello Scenario di proseguimento del contratto con fino alla sua naturale scadenza CP_3
(2023)”;mentre “nel computo del danno economico” sarebbero stati
“ricompresi (…) i costi sostenuti dalla Società in termini di danno emergente”.
Tuttavia tale documento appariva del tutto generico e privo di riscontro probatorio giacchè:
“…– i bilanci su cui si fonderebbe (prodotti ex adverso) sono delle mere bozze, non risultano depositati al Registro Imprese, e risultano privi di qualsiasi documentazione che attesti la loro avvenuta approvazione da parte dell'assemblea di CP_1
Pag. 11 di 26 – il “prospetto” relativo ad asseriti “costi del personale di del CP_1
2016 non risulta prodotto, e non è verificabile e, in ogni caso, sarebbe comunque un documento unilaterale, privo di qualsiasi rilievo contabile;
– non è chiaro a cosa la perizia si riferisca menzionando un “atto di cessione dell'immobile di proprietà di giacché, dalle verifiche CP_1
operate dall'esponente, non risulta che abbia ceduto l'immobile CP_1
alienatole da nel 2009… CP_3
----000----
Nel corso del giudizio, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.ed assunte le prove orali, la causa è stata assunta in decisione
2.I principi giuridici rilevanti per le questioni dedotte
Per delibare in ordine alla domanda attorea, occorre premettere che mediante clausola risolutiva espressa le parti possono prevedere la risoluzione contrattuale al verificarsi di un determinato evento.
L'avveramento del fatto dedotto nella clausola, se addebitabile per colpa ad una delle parti, esime il Giudice da ogni valutazione in ordine alla GRvità dell'inadempimento.
Tuttavia secondo la più recente giurisprudenza , anche in materia il
Giudice è chiamato a valutare la condotta tenuta in concreto delle parti del rapporto obbligatorio, le quali – a prescindere da specifici obblighi contrattuali – devono preservare l'una gli interessi dell'altra, ispirandosi al principio generale della correttezza e buona fede (“In materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la
Pag. 12 di 26 volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole.”: cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 27692del 12.10.2021).
In altre parole, l'inadempimento all'obbligazione, contrattualmente previsto come inteGRtivo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede. Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa – secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede – risulti in concreto inidonea ad inteGRre la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l'esercizio del diritto di risoluzione da parte dell'altro contraente.
Sotto il profilo poi della specifica questione inerente il rispetto degli obblighi ex Dlgs 276/2003 nei rapporti tra committente ed appaltatore, e la mancata consegna della relativa documentazione, la giurisprudenza ha affermato che una volta che le parti si siano accordate nel senso di prevedere espressamente l'obbligo di rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e normativi e garantisca in tal senso, incorre in un GRve inadempimento l'appaltatore che violi tale clausola contrattuale, legittimando altresì il committente al rifiuto della prestazione ovvero al pagamento del corrispettivo ( ex multis Trib. Monza sent 1841 del 11.8.2023 per cui in tal caso è legittimo sollevare eccezione
Pag. 13 di 26 ex art. 1460 c.c. se vi sia il rischio concreto di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi del dl 276/2003).
Quanto al relativo onere probatorio “anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), GRvando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento…..in tema di responsabilità contrattuale, l'exceptio non rite adimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c., secondo comma, postula la proporzionalità in relazione all'inadempimento della controparte, da valutarsi non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva della parte bensì in termini oggettivi, con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede” (cfr Cass. Civ. n. 826/2015);
Si è poi affermato che “nel caso d'inadempimento a clausole particolari del contratto o ad obbligazioni accessorie, ove le une e le altre sia da considerarsi essenziali nell'economia complessiva del rapporto, e tali, comunque, per cui la loro violazione comporti un pregiudizio rilevante per la parte in favore della quale dovevano operare e, per altro verso, incida negativamente sul rapporto fiduciario inter partes, inducendo in quella lesa il ragionevole dubbio della probabile iterazione del comportamento illecito della controparte, per il che deve ritenersi che il principio stesso, alle considerate condizioni, possa trovare applicazione non solo nell'ipotesi d'inteGRle inadempimento dell'obbligazione principale ma
Pag. 14 di 26 anche nelle ipotesi di non rite adimpleti contractus (ex multis Cass. Civ. n.
2474/1999; Cass. Civ. n. 9192/2015; Cass. Civ. n. 11180/2019).
---000---
Infine sotto il profilo dell'eccepito difetto di legittimazione di si CP_1
ricorda che “La cessione di azienda prevede la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effettonaturale della fattispecie traslativa d'azienda. A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex articolo 1406 del codice civile, la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 14.10.2022 n.
30296)
3.Le risultanze probatorie
Pag. 15 di 26 Si premette quanto alla questione inerente la legittimazione di che CP_1
l'eccezione è fondata pur precisato che essa attiene al merito ed alla titolarità ( appartenenza soggettiva) dell'azione così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza (ex multis Cass sez. III civ. sent. 21925 del
28 ottobre 2015)
Nella specie effettivamente risulta dal contratto in favore di , alla CP_2
clausola sub 1, che questa è subentrata ad anche nel contratto di CP_1
appalto ed in tutti i diritti , anche i crediti di natura risarcitoria, spettanti alla cedente donde l'infondatezza della domanda svolta da parte di quest'ultima.
Venendo alla questione principalmente dibattuta, ed inerente la legittima attivazione della clausola risolutiva espressa, le escussioni testimoniali hanno confermato – nella sostanza – la prospettazione di parte convenuta circa l'esistenza di inadempimenti da parte di così come previsti CP_1
nella clausola medesima e contestati già in tempo risalente.
Anche i testi di parte attrice ne hanno, sia pure in parte, riconosciuto la sussistenza e così il teste per cui Tes_1
“..cap. 12) Posso riferire che io non sono a conoscenza di contestazioni, erano arrivate delle segnalazione relative ad esempio a qualche pacco che era andato da un'altra parte a soggetti errati oppure relative a del materiale arrivato rotto al destinatario credo imputabile però allo spedizioniere perché da noi era partito intero oppure per qualche ritardo nella consegna del materiale oppure qualche volta segnalazione perché era stato invito un materiale diverso da quello che doveva essere inviato;
ADR preciso che all'anno venivano movimenti tantissimi pezzi circa 20.000 e su tutte queste
Pag. 16 di 26 movimentazioni le segnalazioni erano poche;
ADR io ne ero conoscenza perché ne parlavo con il IG. e con la IG.ra ; cap. 13) E' Parte_2 Per_1
vero, se ne occupava una dipendente IG.ra , dell'ufficio a Testimone_2
fianco al mio, io ne sono a conoscenza perché la sentivo che parlava e a volte quelli della venivano in ufficio da noi e io li vedevo spesso;
CP_3
cap. 14) Io non ero il destinatario delle mail che mi si rammostrano, dalla lettura delle stesse risulta che sono mail di routine che ci si mandava nello svolgimento del rapporto;
cap. 15) E' vero, una volta ci era stato consegnato del materiale di ma che aveva come destinatario CP_3
un'altra società, il trasportatore lo aveva portate a noi perché sapeva che eravamo noi a lavorare con noi abbiamo subito chiesto a CP_3
spiegazioni e poi non è più arrivato materiale a noi ma destinato CP_3
ad altri;
cap. 16) Preciso di non essermene occupato io comunque vedo dai documenti che mi si rammostrano che si è trattato di due consegne;
cap.
17) Posso confermare che effettivamente è vero il fatto storico indicato nella dichiarazione che mi si rammostra. Sentito a prova contraria sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, n2. Cpc di parte convenuta così risponde: cap. 11) Come ho già detto, si tratta delle segnalazioni che ha ricevuto la IG.ra , quanto al resto nulla so perché non me Testimone_2
ne occupavo io, quanto alla comunicazione di cui al doc. 15 di CP_3
era stata inviata a me perché in quei giorni non c'era la si.GR
[...]
, io comunque ho riferito tutto alla IG.ra e al dott. Tes_2 Per_1
perché non me ne occupavo io;
cap. 2) Preciso che io non avevo Parte_2
visto le mail che mi si rammostrano;
come ho già detto, sapevo che c'erano state delle segnalazioni come ho già riferito risponde al cap. 12 della memoria di parte attrice..”
Pag. 17 di 26 Così il teste già dipendente e poi Parte_2 CP_3 CP_1
cap. 1) E' vero, succedeva spesso soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, che noi in ufficio non registravamo nel computer parte della merce perché eravamo a corto di personale;
cap. 2) Posso riferire che io avevo creato un tool di gestione e visto, che l'inserimento dei dati avveniva manualmente, è capitato poche volte che si sia sbagliato ad inserire un dato;
preciso che l'errato inserimento dei dati nel tool non c'entra nulla con la chiusura delle cd liste di prelievo e non ha determinato giacenze non corrette;
preciso che nel tool inserivo il numero della lista di picking e il numero di tagliando della spedizione e il giorno in cui avveniva ed è capitato poche volte che siano stati inseriti numeri sbagliati;
cap. 3) E' vero, capitava una volta alla settimana;
non so se questi ritardi hanno causato ritardi nell'attività di manutenzione;
cap. 4) E' vero, quasi tutti i mesi capitava una volta, non ricordo se di più; cap. 5) Nulla so, io non ho mai visto l'allegato A;
cap. 6) è vero, è capitato ma non ricordo quante volte;
è capitato che mi chiamasse per questi fatti;
cap. 7) E' CP_3
capitato un paio di volte nell'arco di un mese, ma non tutti i mesi, che noi abbiamo sbagliato a fare l'imballaggio;
Anche la teste ha dichiarato: Testimone_3
Pag. 18 di 26 “.. cap. 10) Posso riferire che io e i mie colleghi non stavamo capendo cosa stava succedendo e i miei colleghi, non avendo risposte, avevano rallentato il ritmo lavorativo perché soprattutto nell'ultimo periodo non si sapeva che fine avremmo fatto e c'era molto nervosismo;
io ero andata a chiedere a mio zio che mi aveva detto di non sapere Per_1
nulla circa la volontà di di risolvere il contratto e di stare CP_3
tranquilla; cap. 11) Posso riferire che io ho visto almeno un paio di volte il IG. con altre persone che non avevo mai visto prima e gli ha fatto Parte_2
fare il giro del magazzino;
cap. 12) Posso riferire che io ho ricevuto delle mail, non ricordo quante, da in ordine al fatto che mancava del CP_3
materiale o che era arrivato qualche materiale sbagliato o qualche ritardo;
cap. 13) E' vero, io parlavo quasi quotidianamente con l'ufficio spedizione di nonché con l'ufficio di Milano, e anche con altri uffici se c'era CP_3
qualche urgenza o se dovevano mandare un tecnico per del materiale urgente;
capitava quasi quotidianamente che parlassi con loro perché avevano bisogno di documenti, o per le bolle o per sapere se era arrivato materiale , quasi quotidianamente c'era una ragione per cui ci sentivamo;
cap. 14) E' vero, ci si sentiva telefonicamente e tramite mail, preciso che il doc. 18 che mi viene rammostrato è un documento interno di Schindler che io non ho visto;
cap. 15) E' vero, a me è capitato parecchie volte nell'ultimo periodo di aver trovato dei pacchi in magazzino che non erano destinati a noi e li mettevamo su un bancale per restituirli;
cap. 16) non ricordo con precisione questi due episodi, ma confermo che a volte capitava che arrivasse a noi materiale destinato ad altro operatore logistico..”
Pag. 19 di 26 Dal canto proprio i testi di parte convenuta hanno pienamente confermato le contestazioni di CP_3
dichiara sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183, Testimone_4
n.2, cpc di parte convenuta
“..cap. 1) E' vero, ne sono a conoscenza perché io ero responsabile dell'ufficio che teneva i rapporti e faceva da collegamento tra i nostri tecnici e le nostre filiali e il magazzino ricambi che era in preciso CP_1
che la comunicazione prodotta quale doc. 15 che mi si rammostra è stata da me inviata e le altre comunicazioni di cui dal 16.1 al 16.19 sono state inviate dal mio collega;
cap. 2) E' vero, ne sono a conoscenza perché, come ho detto, ero il responsabile dell'ufficio che si occupava di questo aspetto;
cap. 3) E' vero, preciso che non ci veniva detto che il materiale era stato ricevuto dal fornitore oppure vi erano degli errori nella registrazione dell'uscita merci, conseguentemente si generavano errori nella evasione degli ordine di prelievo perché il materiale o non c'era o era difficilmente reperibile perché non era stato posizionato in magazzino;
la mail che mi viene rammostrata è una mail interna;
ADR preciso che nell'ultimo anno queste problematiche erano quotidiane;
cap. 4) E' vero, non ricordo però esattamente l'entità, le mail sono state mandate dal mio ufficio;
cap. 5) E' vero, come ho già detto;
cap. 6) E' vero, ricordo anche che in alcuni casi c'era una inversione delle lettere di vettura sui colli ovvero sia le lettere di vettura veniva messe cui colli sbagliati;
mi ricordo alcuni casi, non riesco a quantificarne quanti;
preciso che la mail che mi viene rammostrata quale doc. 20 è una mail interna;
cap. 7) E' successo che vi sono stati dei problemi di imballaggio con materiali che arrivavano danneggiati perché non erano stati correttamente imballati, non ricordo quante volte sia
Pag. 20 di 26 capitato ma so che è capitato più frequentemente del solito nell'ultimo anno;
cap. 8) E' vero;
cap. 9) E' vero;
cap. 10) Preciso che in occasione dell'incontro, aveva dichiarato che aveva messo in nota una CP_1
procedura per cercare di contenere i reclami per mancanza di componenti;
si era poi presa del tempo per risolvere le altre problematiche;
CP_1
preciso comunque che quanto discusso in occasione di quell'incontro era già stato discusso nella riunione di settembre 2015 ed il punto relativo all'entrata merci è anche il punto della mia comunicazione dell'ottobre
2015 e tale problema c'era ancora nel luglio del 2016; ADR Confermo quanto indicato nel documento 22 che mi si rammostra in merito a ciò che
è stato detto nell'incontro; ADR preciso che lamentava di perdere CP_1
tempo perché riferiva che i nostri tecnici andavano lì per prelevare del materiale senza passare prima dal nostro ufficio, questo è effettivamente capitato ma non so quante volte e comunque non era tenuta a CP_1
fornire il materiale senza il nostro avvallo. Ritengo comunque che questi episodi nulla rilevano in ordine alle problematiche che abbiamo avuto;
cap.
11) E' vero, confermo quanto contenuto nel documento 22 che mi si rammostra…”
Infine il teste così risponde: Tes_5
“..cap. 1) Confermo la circostanza, è successo molto spesso e io ne sono a conoscenza perché ero il diretto interessato e mi occupavo degli ordini;
le comunicazioni mail che mi vengono rammostrate le ho scritte io a
ADR Mi ricordo che oltre ai casi di cui alle mail che mi vengono CP_1
rammostrate io ho personalmente fatto anche delle segnalazioni verbali,
Pag. 21 di 26 anche con un colpo di telefono. Quando ci siamo accorti che quanto indicato in capitolo capitava sempre più spesso, abbiamo iniziato a mandare le mail;
ADR al telefono io parlavo sia con il IG. che Parte_2
con la IG.ra ; cap.2) e cap. 3) Confermo la circostanza, come ho Per_1
detto me ne occupavo personalmente;
posso riferire che quanto indicato in capitolo capitava spesso e le mail le mandavo io e oltre alle mail io facevo sempre anche delle segnalazioni verbali;
preciso, altresì, che tutte le mie mail e anche le mie segnalazioni verbali sono seguite ad una mia ricerca che ho dovuto fare a seguito di reclami che ci sono stati fatti dai nostri clienti finali che lamentavano il mancato ricevimento dei pezzi di ricambio e il fermo impianto;
cap. 4) Confermo la circostanza, me ne occupavo personalmente;
cap. 5) Confermo la circostanza, io ho personalmente contestato la circostanza sia verbalmente che via mail ad ADR CP_1
preciso che i ritardi nel ripristino del materiale in dotazione dei tecnici per le piccola riparazioni erano anche di 6 mesi ed anche di un anno;
CP_1
era spesso in ritardo rispetto ai tempi previsti nell'allegato A che mi viene rammostrato;
cap. 6) Confermo la circostanza, mi sono occupato personalmente io per risolvere il problema;
la mail che mi viene rammostrata è stata inviata da un capo tecnico della Sicilia al mio ufficio e al IG. la mail non è diretta a Con la mail che mi Tes_4 CP_1
viene rammostrata, il capo tecnico della Sicilia ci riferisce di non aver ricevuto il materiale corretto che invece è stato consegnato ad un altro fermo deposito di un'altra città. Quindi io ho contestato la circostanza alla
ADR preciso che capitava spesso e noi dovevamo andare giù da CP_1
per fare i controlli;
cap. 7) Confermo la circostanza, me ne CP_1
occupavo io. La mail che mi viene rammostrata, però, non l ho fatta io.
Pag. 22 di 26 ADR a me è capitato più volte di dover contestare quanto indicato nel capitolo alla anche verbalmente;
posso riferire che ad esempio, CP_1
sbagliava nell'imballare le barriere fotoelettriche (fotocellule) che CP_1
quindi arrivavano danneggiate ai nostri tecnici, i tecnici ci riferivano che arrivavano rotte e quindi noi abbiamo dovuto far vedere ad come CP_1
doveva imballarle e spedirle, poi questo problema specifico non si è più presentato. In ogni caso, usava dei metodi di imballaggio non CP_1
corretto per il tipo e il peso dei materiali, e quando il materiale arrivava rotto io lo contestavo alla .” CP_9
Le dichiarazioni trovano poi ampio suffragio nella documentazione prodotta da ed in particolare il doc. 15 da cui risulta che già il CP_3
6.10.2015 erano contestate lamentele nella gestione del magazzino poi seguite da quelle di aprile maggio e giugno ( doc. 16,17,18,19 parte convenuta ).
E' inoltre dimostrato – e lo riconosce la stessa parte attrice – che sin da aprile 2016 erano in corso trattative per risolvere le problematiche ed addivenire ad uno scioglimento consensuale del contratto ( vedi doc. 30 parte attrice confermato dai testi) .
Infine effettivamente nella bozza di accordo del 27.9.2016 ( doc. 14 di parte attrice confermato dai testi) compare un richiamo alla produzione della documentazione reddituale e previdenziale relativa ai lavoratori poi richiesta nell'ottobre dello stesso anno e mai consegnata ( e CP_1
per la verità un richiamo alla definizione delle posizioni lavorative era già presente al punto 6 della bozza di aprile) .
Pag. 23 di 26 Ne segue, ad avviso di chi scrive che :
-da un lato sussiste la violazione degli art. 4 e 5 del contratto così come richiamati all'art 11 laddove disegna i presupposti per l'attivazione della clausola risolutiva espressa
-per altro verso l'esercizio della stessa non appare illegittimo. La necessità della “congiunta analisi delle problematiche” appare rispettata, come già illustrato, alla luce delle pregresse contestazioni ( doc.15), delle numerose riunioni confermate dai testi , dei tentativi di soluzione bonaria protrattisi da aprile 2016 sino a settembre .
Quanto poi e in particolare alla richiesta di documentazione inerente le posizioni dei lavoratori , da un lato se ne deve sottolineare, anche nella fattispecie, la rilevanza e decisività nella valutazione dell'inadempimento ( così come già la centralità in fase di accordo, tanto da avervi le parti dedicato una specifica clausola contrattuale).
Per altro verso si osserva che non contestata da parte di è la CP_1
circostanza del numero ridotto di dipendenti e tale da consentire una pronta consegna in uno alla considerazione che – effettivamente – mai dalla stessa attrice è pervenuta richiesta di proroga del termine a tal fine concesso ( ed ulteriormente prorogato) né infine – per quanto consta – la consegna.
Stante la decisività della questione, per le possibili conseguenze GRvanti ex lege anche sul committente , si deve ritenere che l'inottemperanza abbia validamente giustificato l'esercizio della clausola risolutiva.
Pag. 24 di 26 In definitiva , eccepito l'inadempimento da parte di , CP_1 CP_3
non ha offerto la prova liberatoria in merito , così che la domanda di accertamento dell' esercizio illegittimo della clausola risolutiva espressa deve essere rigettata e ritenuto invece l'avvenuto scioglimento contrattuale.
Solo ad abundatiam si osserva che tutto ciò riguarda il legittimo esercizio della clausola risolutiva mentre l'”abuso” per quanto chiarito dalla giurisprudenza ha riguardo a differente fattispecie e cioè all'uso dello strumento per un fine diverso da quello normativamente previsto che nella specie non appare se non genericamente allegato ma comunque per nulla dimostrato ( per tutti Cass. 20106 del 18.9.2009).
Infine , accertato lo scioglimento del contratto per il valido esercizio della clausola risolutiva, debbono ritenersi assorbite tutte le ulteriori domande in punto recesso o risarcitorie
Per la regola della soccombenza parte attrice va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su parametri medi avuto riguardo quanto al valore a quello indeterminabile alto sulla base del decisum ( Cass. 13145/2025)
PQM
Ritenuta la propria competenza e rigettata ogni contraria istanza
1) Rigetta la domanda proposta da per difetto di CP_1
legittimazione
2) Rigetta la domanda proposta da quanto all'illegittimità della CP_2
risoluzione ex art 1456 c.c. , per infondatezza della medesima
Pag. 25 di 26 3) Rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda formulata in via subordinata da CP_2
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta pari ad euro 14.103,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 30.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 26 di 26