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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice rel.
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 920/2023, promossa da
, nata il [...] a [...], residente in [...], codice Parte_1 fiscale , rappresentata e difesa dall'avv.ta Patrizia Fiore C.F._1 ricorrente contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Gorizia resistente in punto: rettifica del sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici ex Legge n. 164/1982 e art. 31 D.lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertato il diritto dell'attrice ad ottenere la rettificazione Parte_1 del sesso da maschile a femminile:
ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Turriaco la rettifica del sesso e del nome della parte ricorrente, nata il [...] a [...], residente in [...], codice fiscale Parte_1
, disponendo che gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e C.F._1 anagrafici riferiti a nel senso che ove sia scritto “maschile” risulti “femminile” e, quale prenome, ove sia scritto Parte_1
“ sia scritto “Scarlet” Pt_1
e contestualmente
pagina 1 di 5 AUTORIZZARE la medesima a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da maschile a femminile”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia, , premesso di essere nubile e senza Parte_1 figli, ha chiesto che venga disposta la rettificazione delle generalità anagrafiche con riassegnazione di genere da maschile a femminile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Turriaco di provvedere alla modifica dell'iscrizione del proprio atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello femminile, con modificazione del prenome da a Scarlet, nonché l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti Pt_1 medico - chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, esponendo:
- di aver avvertito sin dalla più tenera età l'incongruenza fra il genere assegnatole e il proprio sentire, sentire che si è acuito nell'adolescenza, inducendola anche a ridurre l'alimentazione per rallentare la crescita corporea e i conseguenti mutamenti;
- di essersi quindi riconosciuta nel genere femminile, tanto da utilizzare, a pochi mesi dall'inizio della terapia ormonale, nell'ambito dei rapporti familiari e con gli amici, il nome “Scarlet”;
- di aver iniziato, durante il periodo della pandemia, a prendere contatti con organizzazioni e persone esperte nella transizione di genere. Ha poi intrapreso un percorso con un logopedista per imparare a impostare la voce in modo da farla risultare più femminile. Si è altresì sottoposta a un intervento di rimodellamento volto, rinoplastica e condrolaringoplastica;
- di essersi rivolta al di Firenze, una clinica multidisciplinare che fa uso di strumenti di Org_1 medicina di precisione per la salute psichiatrica (in quanto in Friuli Venezia Giulia non è presente un presidio ospedaliero coperto dal per supportare e seguire dal punto medico- Controparte_1 psicologico i percorsi di affermazione di genere, con eccezione dell' Organizzazione_2 presente presso l' di Trieste, che assiste persone
[...] Organizzazione_3 minorenni) e di aver ottenuto una chiara diagnosi di disforia dell'identità di genere nel mese di maggio 2023 dalla dott.ssa psichiatra, e di aver iniziato una terapia ormonale e su Persona_1 Org_4 Org_5 prescrizione della dott.ssa , endocrinologa (docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente); Persona_2
- di aver intrapreso con continuità un percorso di psicoterapia con la dott.ssa Controparte_2
- di essere decisa e motivata a proseguire la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla, anche tramite intervento chirurgico di modifica del sesso che verrà realizzato nei tempi e nei modi che verranno decisi dalla paziente, e con l'ausilio e il sostegno dei medici che l'avranno in cura.
pagina 2 di 5 Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, integralmente accolta, come anche richiesto dal P.M., il quale ha espresso parere favorevole.
La dott.ssa psichiatra, nella propria relazione del 9.5.2023, ha diagnosticato una disforia di Persona_1 genere consigliando altresì l'adozione di una terapia ormonale.
Ritiene, dunque, il Collegio che, in forza delle prove documentali, deve affermarsi la sussistenza di un disturbo di disforia di genere in capo all'attrice, in corso di trattamento con idonea terapia farmacologica e psicologica, e la legittimità della richiesta di procedere, per via medico – chirurgica, alla riassegnazione del sesso da maschile a femminile, non risultando indicazioni contrarie da parte dei medici che hanno seguito la ricorrente.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e segg. Legge n.164/1982, nonché art. 31 d.lgs.
150/2011, fondanti la sottoposizione della paziente all'intervento demolitivo - ricostruttivo degli organi riproduttivi, nonché di ogni altro intervento accessorio necessario per completare la transizione di genere da femminile a maschile.
deve dunque essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico chirurgico di adeguamento Parte_1 del sesso maschile, in origine presentato, a femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche presentate dal soggetto.
Quanto alla domanda di contestuale ed immediata rettificazione dei dati anagrafici, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 221/2015 e 180/2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 ("quando risulta necessario"), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente - ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. Corte cost. sent. 221/2015).
pagina 3 di 5 Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte Costituzionale ha sottolineato "la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione".
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione.
Risulta, infatti, dagli atti di causa, che l'attrice è stata seguita dal di Firenze nonché da un pool Org_1 di medici, tra i quali una psichiatra, una psicoterapeuta e un'endocrinologa; le relazioni cliniche redatte dalla psichiatra dott.ssa del 9 maggio 2023, 15 luglio 2023 e 2 ottobre 2023 (docc. nn. 2, 6 e 7 Persona_1 fascicolo parte ricorrente) hanno confermato la sussistenza della disforia di genere, rilevando come l'attrice si senta da anni appartenente al genere femminile e non segnalando controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale pur preannunciato alla psichiatra. Si rileva inoltre, che Parte_1 ha vissuto e vive sempre più come soggetto femminile nelle sue realtà sociali
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile di Turriaco provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla Legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 ("Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da " " a Pt_1
"Scarlet", risultando quest'ultimo il nome con il quale da quando ha intrapreso il percorso di transizione quest'ultima è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, come già detto, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma,
04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata pagina 4 di 5 rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza dell'interesse a domandare l'autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come "eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica" (Cass. 15138/2015) e "come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (Corte Cost. 221/2015), dovendo, pertanto, il Giudice di merito accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti non rilevano controindicazioni all'intervento, sicché la domanda deve essere accolta.
Stante la natura del presente procedimento e in assenza di soccombenza di alcuna parte, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Gorizia, attribuendo il sesso femminile e il prenome di “Scarlet”;
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Turriaco di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a nonché di tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a Parte_1 Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere modificato in sesso femminile e che il nome
“ ” deve essere modificato in "Scarlet"; Pt_1
- AUTORIZZA ), nata il [...] a Gorizia, a [...] a Parte_1 C.F._1 trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili al sesso femminile;
- dichiara le spese del presente procedimento irripetibili.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice rel.
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 920/2023, promossa da
, nata il [...] a [...], residente in [...], codice Parte_1 fiscale , rappresentata e difesa dall'avv.ta Patrizia Fiore C.F._1 ricorrente contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Gorizia resistente in punto: rettifica del sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici ex Legge n. 164/1982 e art. 31 D.lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertato il diritto dell'attrice ad ottenere la rettificazione Parte_1 del sesso da maschile a femminile:
ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Turriaco la rettifica del sesso e del nome della parte ricorrente, nata il [...] a [...], residente in [...], codice fiscale Parte_1
, disponendo che gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e C.F._1 anagrafici riferiti a nel senso che ove sia scritto “maschile” risulti “femminile” e, quale prenome, ove sia scritto Parte_1
“ sia scritto “Scarlet” Pt_1
e contestualmente
pagina 1 di 5 AUTORIZZARE la medesima a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da maschile a femminile”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia, , premesso di essere nubile e senza Parte_1 figli, ha chiesto che venga disposta la rettificazione delle generalità anagrafiche con riassegnazione di genere da maschile a femminile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Turriaco di provvedere alla modifica dell'iscrizione del proprio atto di nascita, nel senso che risulti quale genere quello femminile, con modificazione del prenome da a Scarlet, nonché l'autorizzazione a sottoporsi ai trattamenti Pt_1 medico - chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, esponendo:
- di aver avvertito sin dalla più tenera età l'incongruenza fra il genere assegnatole e il proprio sentire, sentire che si è acuito nell'adolescenza, inducendola anche a ridurre l'alimentazione per rallentare la crescita corporea e i conseguenti mutamenti;
- di essersi quindi riconosciuta nel genere femminile, tanto da utilizzare, a pochi mesi dall'inizio della terapia ormonale, nell'ambito dei rapporti familiari e con gli amici, il nome “Scarlet”;
- di aver iniziato, durante il periodo della pandemia, a prendere contatti con organizzazioni e persone esperte nella transizione di genere. Ha poi intrapreso un percorso con un logopedista per imparare a impostare la voce in modo da farla risultare più femminile. Si è altresì sottoposta a un intervento di rimodellamento volto, rinoplastica e condrolaringoplastica;
- di essersi rivolta al di Firenze, una clinica multidisciplinare che fa uso di strumenti di Org_1 medicina di precisione per la salute psichiatrica (in quanto in Friuli Venezia Giulia non è presente un presidio ospedaliero coperto dal per supportare e seguire dal punto medico- Controparte_1 psicologico i percorsi di affermazione di genere, con eccezione dell' Organizzazione_2 presente presso l' di Trieste, che assiste persone
[...] Organizzazione_3 minorenni) e di aver ottenuto una chiara diagnosi di disforia dell'identità di genere nel mese di maggio 2023 dalla dott.ssa psichiatra, e di aver iniziato una terapia ormonale e su Persona_1 Org_4 Org_5 prescrizione della dott.ssa , endocrinologa (docc. nn. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente); Persona_2
- di aver intrapreso con continuità un percorso di psicoterapia con la dott.ssa Controparte_2
- di essere decisa e motivata a proseguire la sua transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla, anche tramite intervento chirurgico di modifica del sesso che verrà realizzato nei tempi e nei modi che verranno decisi dalla paziente, e con l'ausilio e il sostegno dei medici che l'avranno in cura.
pagina 2 di 5 Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, integralmente accolta, come anche richiesto dal P.M., il quale ha espresso parere favorevole.
La dott.ssa psichiatra, nella propria relazione del 9.5.2023, ha diagnosticato una disforia di Persona_1 genere consigliando altresì l'adozione di una terapia ormonale.
Ritiene, dunque, il Collegio che, in forza delle prove documentali, deve affermarsi la sussistenza di un disturbo di disforia di genere in capo all'attrice, in corso di trattamento con idonea terapia farmacologica e psicologica, e la legittimità della richiesta di procedere, per via medico – chirurgica, alla riassegnazione del sesso da maschile a femminile, non risultando indicazioni contrarie da parte dei medici che hanno seguito la ricorrente.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e segg. Legge n.164/1982, nonché art. 31 d.lgs.
150/2011, fondanti la sottoposizione della paziente all'intervento demolitivo - ricostruttivo degli organi riproduttivi, nonché di ogni altro intervento accessorio necessario per completare la transizione di genere da femminile a maschile.
deve dunque essere autorizzata a sottoporsi al trattamento medico chirurgico di adeguamento Parte_1 del sesso maschile, in origine presentato, a femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche presentate dal soggetto.
Quanto alla domanda di contestuale ed immediata rettificazione dei dati anagrafici, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 221/2015 e 180/2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 ("quando risulta necessario"), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente - ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. Corte cost. sent. 221/2015).
pagina 3 di 5 Nella sentenza 180/2017, inoltre, la Corte Costituzionale ha sottolineato "la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione".
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione.
Risulta, infatti, dagli atti di causa, che l'attrice è stata seguita dal di Firenze nonché da un pool Org_1 di medici, tra i quali una psichiatra, una psicoterapeuta e un'endocrinologa; le relazioni cliniche redatte dalla psichiatra dott.ssa del 9 maggio 2023, 15 luglio 2023 e 2 ottobre 2023 (docc. nn. 2, 6 e 7 Persona_1 fascicolo parte ricorrente) hanno confermato la sussistenza della disforia di genere, rilevando come l'attrice si senta da anni appartenente al genere femminile e non segnalando controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale pur preannunciato alla psichiatra. Si rileva inoltre, che Parte_1 ha vissuto e vive sempre più come soggetto femminile nelle sue realtà sociali
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile di Turriaco provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla Legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 ("Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da " " a Pt_1
"Scarlet", risultando quest'ultimo il nome con il quale da quando ha intrapreso il percorso di transizione quest'ultima è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, come già detto, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Roma,
04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata pagina 4 di 5 rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza dell'interesse a domandare l'autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come "eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica" (Cass. 15138/2015) e "come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (Corte Cost. 221/2015), dovendo, pertanto, il Giudice di merito accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti non rilevano controindicazioni all'intervento, sicché la domanda deve essere accolta.
Stante la natura del presente procedimento e in assenza di soccombenza di alcuna parte, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Gorizia, attribuendo il sesso femminile e il prenome di “Scarlet”;
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Turriaco di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a nonché di tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a Parte_1 Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere modificato in sesso femminile e che il nome
“ ” deve essere modificato in "Scarlet"; Pt_1
- AUTORIZZA ), nata il [...] a Gorizia, a [...] a Parte_1 C.F._1 trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali maschili al sesso femminile;
- dichiara le spese del presente procedimento irripetibili.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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