Sentenza breve 5 aprile 2013
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 05/04/2013, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2013, proposto da:
DI Shab, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mariella, Andrea Speciale, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Speciale, in Ancona, via Calatafimi, 1;
contro
Ministero dell'Interno, Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro - Urbino, non costituiti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n. Prot. 10171612009, emesso il 9 Gennaio 2013 e comunicato via fax il 10 Gennaio 2013, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro e Urbino ha annullato l'accoglimento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare prodotta dalla signora OF RI NA ed ha disposto il rigetto della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
Venendo in rilievo unicamente questioni di diritto, il giudizio può essere definito in questa sede con sentenza resa in forma immediata.
2. Decidendo su vicende analoghe, il Tribunale ha affermato una serie di principi, sintetizzabili nelle seguenti considerazioni:
a) non appare in generale legittima la revoca del permesso di soggiorno rilasciato a seguito della favorevole conclusione della procedura di “emersione” ex L. n. 102/2009 per il solo fatto che sia pendente un procedimento penale a carico del datore di lavoro che ha presentato la domanda o di altri soggetti per il reato di cui al combinato disposto fra l’art. 1- ter L. n. 102/2009 e l’art. 483 c.p. (salvo che non sia già intervenuta la sentenza di condanna del giudice penale);
b) non è però precluso all’amministrazione di tenere conto, ai fini della revoca, di circostanze di fatto accertate in maniera incontestabile (anche se si tratta delle medesime circostanze poste a base del procedimento penale), dalle quali si possa evincere che il rapporto di lavoro non si sia svolto nel periodo di tempo preso in considerazione dall’art. 1- ter . Questo perché il giudice penale, anche in presenza di circostanze accertate in punto di fatto, potrebbe escludere la responsabilità dell’imputato per ragioni afferenti, ad esempio, l’elemento soggettivo del reato.
3. Ciò premesso e tornando alla vicenda del sig. Shab, va anzitutto rilevato che il ricorrente non afferma in nessuno scritto difensivo di avere lavorato alle dipendenze della sig.ra RI NA OF nel periodo di tempo preso in considerazione dall’art. 1- ter L. n. 102/2009. Questo sarebbe sufficiente a determinare il rigetto del ricorso, in quanto sulla parte attrice incombe perlomeno l’onere di allegare i fatti che sono il presupposto della domanda.
4. Il sig. Shab censura invece l’atto impugnato unicamente per profili inerenti il corretto esercizio dell’autotutela amministrativa, nonché per difetto di motivazione.
5. Tali censure sono infondate, atteso che:
- anche volendo considerare che il termine ragionevole di cui parla l’art. 21- nonies della L. n. 241/1990 sia quello menzionato dall’art. 1, comma 136, della L. n. 311/2004 (il che non è affatto sicuro, visto che, se avesse voluto riferirsi a quel termine, il legislatore della L. n. 15/2005 avrebbe agevolmente potuto indicare all’art. 21- nonies quale sia il termine ragionevole entro il quale la P.A. può annullare in autotutela un provvedimento illegittimo. Si tenga conto, poi, che nel nostro ordinamento esistono altre norme che disciplinano l’esercizio dell’autotutela, le quali prevedono termini maggiori – vedasi, ad esempio, l’art. 39 del T.U. n. 380/2001), nella specie tale termine non era ancora decorso alla data di adozione dell’atto impugnato, visto che l’affidamento del ricorrente circa l’accoglimento della domanda di emersione può dirsi sorto solo alla data di stipula del contratto di soggiorno (29/6/2010). Va peraltro evidenziato che il ricorrente non ha ancora ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno, il che gli avrebbe dovuto comunque impedire di confidare sull’esito favorevole della procedura di “emersione”;
- non risponde al vero che l’amministrazione non ha motivato circa l’interesse pubblico prevalente che è stato posto a base dell’atto di autotutela, e questo sia dal punto di vista formale (vedasi gli alinea del preambolo dell’atto impugnato che iniziano con le parole “Valutati” e “Ponderati”), sia dal punto di vista sostanziale;
- si deve infatti evidenziare che nella vicenda per cui è causa va sempre tenuta presente la ratio legis che ha informato l’intervento legislativo comunemente conosciuto come “sanatoria per colf e badanti”. Poiché, infatti, il legislatore ha addossato ai soggetti interessati l’onere di dichiarare la sussistenza di rapporti di lavoro “in nero” iniziati il 1° aprile 2009, protrattisi ininterrottamente fino al 30 giugno 2009 e ancora in essere alla data di presentazione della domanda (essendo riservato all’amministrazione il potere di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni), ne consegue che l’aver attestato falsamente l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari nel periodo summenzionato costituisce di per sé motivo sufficiente per annullare d’ufficio i provvedimenti di accoglimento delle domande di emersione;
- l’aver attestato falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare implica poi che nessun legittimo affidamento può dirsi insorto in capo ai soggetti interessati (datore di lavoro e lavoratore), e ciò a prescindere dai risvolti di natura penale (come si è detto supra ). Ma se non esiste un legittimo affidamento tutelabile viene a cadere il presupposto fondamentale della tesi di parte ricorrente;
- né rileva il fatto che la domanda di regolarizzazione viene presentata a nome del datore di lavoro (dal che si dovrebbe dedurre, secondo il ricorrente, che il lavoratore non dovrebbe in alcun caso subire le conseguenze discendenti dall’accertamento della falsità della dichiarazione). A prescindere dal disposto dell’art. 1- ter , comma 12, L. n. 102/2009, si deve infatti ritenere che il lavoratore accetta e ratifica quanto dichiarato dal datore di lavoro nel momento in cui sottoscrive in presenza dei funzionari del S.U.I. il contratto di soggiorno;
- in conseguenza di quanto precede, l’inserimento lavorativo e sociale del ricorrente (che nessuno vuole disconoscere) non può assumere alcun rilievo ai fini che qui interessano.
6. In conclusione, il ricorso va respinto.
Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituite le amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2013
IL SEGRETARIO