Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2789 / 2017 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta dell'1 ottobre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
IO ER (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Sergio
Maragoni, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE - opponente
E
- BANCA FI S.p.A. (C.F. 02505630109) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA – opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell'1 ottobre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
Con atto di citazione notificato in data 28 aprile 2017 IO ER proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 487/17, emesso dal Tribunale di Latina in data 23 febbraio 2017, notificato il 20 marzo 2017, con il quale, su ricorso n.R.G. n. 6911/16 di NC FI S.p.A., gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 49.980,16 a titolo di saldo debitore derivante da due contratti di finanziamento stipulati con la GO AT
S.p.A., oltre interessi moratori come da domanda, spese e competenze della procedura monitoria. Parte opponente deduceva:
a) la nullità del contratto n. 5267766010700030 ex art.117 TUB per mancata sottoscrizione del richiedente;
b) il disconoscimento di qualunque apposizione autografa non riconducile a IO
ER;
c) l'applicazione di saggi di interesse oltre il limite consentito dalla legge, tenuto conto di tutti gli oneri sopportati in connessione con l'erogazione del credito, anche del costo relativo alle polizze assicurative;
d) la necessità di una corretta determinazione dell'esatto ammontare del debito, depurato degli interessi superiori al tasso legale;
e) illiceità nella condotta dell'intermediario finanziario della Agos AT S.p.A., il quale, nonostante la consapevolezza della situazione debitoria del LA, spingeva il cliente alla sottoscrizione del finanziamento con la rassicurazione che il denaro sarebbe servito per coprire la pregressa posizione debitoria.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo, previa opposizione alla provvisoria esecutorietà, la revoca del decreto ingiuntivo n. 487/17 con condanna della società opposta alla restituzione delle somme già versate;
in via subordinata, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce della nullità delle clausole inerenti gli interessi;
vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva con comparsa in data 18 ottobre 2022 la BANCA FI S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) che il decreto ingiuntivo n. 487/2017 veniva emesso in virtù di due distinte linee di credito, un contratto di finanziamento personale n. 45944210 con saldo debitorio di € 43.752,50 ed un contratto n. 5267766010700030 di apertura di linea di credito revolving da utilizzarsi a mezzo carta di credito con saldo debitorio di € 6.227,66;
b) che il credito azionato è stato ceduto pro soluto in data 15.11.2012 da GO Spa a
NC FI Spa, la quale, con raccomandata del 27.02.2013 comunicava all'interessato l'intervenuta cessione;
c) che devono ritenersi provate perché non contestate ex art.115 c.p.c. la stipula e la sottoscrizione dei contratti, la ricezione della somma finanziata, l'inadempimento alla propria obbligazione restitutoria, le singole voci dell'estratto conto analitico del rapporto;
d) quanto al contratto n. 5267766010700030, la genericità del disconoscimento formulato e la sua inammissibilità, non avendo l'opponente negato l'esecuzione del contratto né di aver per 2 anni corrisposto le rate del credito pattuite contrattualmente (doc. 11 fasc. mon.);
e) l'infondatezza del disconoscimento alla luce del raffronto delle firme risultanti dai documenti consegnati dal LA alla NC (doc. 2,8, fasc. mon), conformi e riconducibili alla stessa mano sottoscrittrice;
f) a riprova dell'esecuzione del contratto, di chiedere l'emissione di ordine di esibizione nei confronti di NC Unicredit spa, banca di appoggio del debitore, dei bonifici eseguiti da GO PA in favore del sig. LA, dettagliati in atti;
g) che l'odierno opponente si limitava alla corresponsione solamente di 15 rate del finanziamento n. 45944210 in luogo delle 120 rate concordate contrattualmente;
h) la legittimità delle condizioni economiche praticate e il difetto di precisa indicazione degli elementi probatori da cui desumere la presunta usurarietà degli interessi applicati;
i) che nel conteggio del TAEG non possono essere include le spese per le coperture assicurative documentalmente indicate come “facoltative e/o opzionali”, la cui adesione è frutto di spontanea determinazione dell'opponente;
j) che i TAEG pattuiti nel contratto n. 45944210 (8,73%) e nel contratto n.
5267766010700030 (16,428%) risultano inferiori alle soglie d'usura per tempo previste dalla NC d'Italia; k) la carenza di legittimazione passiva in capo a NC IS con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito essendo mera cessionaria del credito e non anche del contratto;
l) l'infondatezza e carenza di riscontro probatorio delle eccezioni di illegittimità dei comportamenti asseritamente tenuti dall'intermediario finanziario;
m) che anche per tale eccezione NC FI è priva di legittimazione passiva;
n) di aver depositato i titoli giustificativi del credito azionato, contratto di finanziamento
(docc. 2, 8 fasc. mon.), copia dell'atto di cessione dei crediti (doc. 3 fasc. mon.), estratti conto analitici relativi ad entrambi i rapporti (docc. 6, 11 fasc. mon.);
o) quanto al contratto n. 45944210 NC IS ha quantificato il proprio credito quale sommatoria tra quota in sola linea capitale delle rate scadute e non pagate alla data della decadenza dal beneficio del termine (€ 1309,99) + capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine (€ 29.084,68), per un complessivo importo di €
30.475,67;
p) che su tale importo, epurato da ogni forma di interessi, sono stati applicati gli interessi moratori come da prospetto di calcolo degli interessi (doc. 7 fasc. mon);
q) con riguardo al contratto n.5267766010700030, dalla documentazione risulta un saldo debitorio finale, alla data del 30.11.2015, di € 6.227,26, sul quale NC IS, quale favor debitoris, ha ritenuto di non richiedere l'applicazione di qualsivoglia interesse moratorio;
r) il credito azionato in via monitoria non è in alcun modo contestato;
s) che l'opposizione non è corredata da alcuna prova scritta né sostenuta da prova di pronta soluzione.
Per quanto dedotto, parte convenuta opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertato e dichiarato che il sig. LA ER è debitore della somma di € 49.980,16, e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel giudizio, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi, competenze e spese;
in via ulteriormente subordinata, nella eventualità in cui il Tribunale dovesse ritenere la fondatezza del disconoscimento avversario quanto al contratto n. 5267766010700030 e venisse accertata la nullità dello stesso, ferma la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute in forza del contratto n. 45944210 pari ad € 43.752,50, condannare il
LA alla restituzione della minor somma di € 4.938,00, o della diversa somma accertata in corso di causa, di cui lo stesso si è ingiustamente arricchito;
in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva di NC FI con riferimento alla domanda restitutoria e risarcitoria formulata dall'opponente; in subordine respingerla;
con vittoria di spese e compenso professionale.
All'udienza del 5 dicembre 2017 il giudice, rilevato che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta né di pronta soluzione, accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed assegnava alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
All'udienza del 5 aprile 2018 il giudice, preso atto preso dell'esito negativo del tentativo di mediazione (verb.29.03.2018), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
In particolare, parte convenuta opposta, con memoria di cui al secondo termine ex art.186
c.6 c.p.c., nel ribadire l'infondatezza del disconoscimento avversario della sottoscrizione del contratto n. 5267766010700030, rilevava come fosse evidente dal semplice raffronto dei doc. 8 e del doc. 2 (fasc.mon) che le sottoscrizioni apposte a nome del sig. LA risultassero identiche tra loro, pur avendo il SC disconosciuto le une e non le altre;
formulava comunque istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto n.
5267766010700030 del 13.09.2011, riprodotto in forma autentica (sub doc. 8) con riserva di produzione in originale previa adozione dei necessari provvedimento di custodia ex art.217 c.p.c.; precisava inoltre l'opposta che GO eseguiva diversi bonifici in favore dell'opponente per i quali chiedeva l'emissione di ordine di esibizione nei confronti della
Unicredit spa, banca di appoggio del debitore.
All'udienza del 4 aprile 2019, parte convenuta opposta esibiva originale del contratto intercorso tra le parti, già depositato in copia, insisteva, in caso di disconoscimento della controparte, sulla istanza di verificazione;
il procuratore di parte opponente rinunciava al disconoscimento della firma sia sulla copia che sull'originale, non essendo presente la parte personalmente;
il giudice, dato atto del mancato disconoscimento da parte opponente, sulle richieste istruttorie: per parte attrice opponente non ammetteva la prova per testi sui cap. 1 – 3 della relativa memoria ex art. 183 c.6 n. 2 c.p.c., irrilevanti ai fini del decidere, ammetteva la CTU contabile nominando il dott. LUCA MANNO;
per parte convenuta opposta accoglieva l'ordine di esibizione a terzi come formulato nella memoria ex art. 183 c.6 n. 2 c.p.c..
All'udienza del 17 ottobre 2019 il giudice conferiva al nominato CTU incarico con il seguente quesito: “Dica il c.t.u., esaminati gli atti ed eseguiti i sopralluoghi necessari, acquisita nuova documentazione solo col consenso delle parti ex art. 198 co. 2 c.p.c., se il contratto di finanziamento n. 45944210 presentasse tassi che superano la soglia c.d. usuraria o se comunque questi ultimi siano stati applicati dalla banca, con quanto ne consegue ex art. 1815 c.c.”.
Con riferimento all'ordine di esibizione, già ammesso con la precedente ordinanza, specificava che esso dovesse avere ad oggetto da parte di Unicredit s.p.a., quale banca di appoggio dell'opponente, gli estratti conto ABI/CAB 02008/74161 c/c n. 000400651452 relativi ai periodi 15.11.2012-15-12-2012 e 15.04.2013 – 15.05.2013, 1.05.2012-31.05.2012; disponeva che la documentazione esibita sia data direttamente al c.t.u. da parte opposta.
Con decreto in data 5 dicembre 2019 il giudice, in accoglimento dell'istanza di proroga depositata dal CTU il 3.12.2019, concedeva al consulente la proroga dei termini di 30 gg.
Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 2 aprile 2020 con il quale accertava la non usurarietà degli interessi applicati al contratto n. 45944210. Riferiva espressamente:
“Sulla base delle condizioni contrattuali è stato verificato che la rata costante mensile determinata dalla banca in € 416,00 è corretta, dato il tasso nominale pattuito nella misura del 8,73% annuo.
Si è proceduto, come richiesto, alla verifica dell'eventuale usurarietà dei tassi previsti contrattualmente o applicati secondo la metodologia indicata nel paragrafo precedente. La verifica sulle basi delle condizioni contrattuali ha evidenziato che il TAEG del mutuo, riferito al tasso corrispettivo (8,73%) è pari al 11,98% (All.05) ed è risultato inferiore al tasso soglia usura (All.06) per la categoria “crediti personali” sia alla data di stipula che tempo per tempo (All.07). Inoltre avendo riscontrato negli estratti conto disponibili che la rata fissa mensile è stata addebitata effettivamente per l'importo contrattualmente previsto si può affermare che il tasso di interesse corrispettivo effettivamente applicato coincide con quello previsto contrattualmente e quindi inferiore al tasso soglia usura.
E' pertanto da escludere l'usurarietà del tasso corrispettivo contrattualmente previsto ed applicato sia originaria che sopravvenuta.
Il tasso di mora contrattuale pari al 18% è risultato inferiore al tasso soglia usura per la categoria
“crediti personali” alla data di stipula, mentre è risultato superiore per il periodo 01/10/2015-
31/12/2015 e per i trimestri dal 01/04/2016 in poi (All.07). Si tratta di periodi successivi alla data di decadenza del beneficio del termine (30/04/2014) e che rientrano nel periodo in cui la banca ha calcolato gli interessi di mora (30/04/2014-07/11/2016 data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo).
Tuttavia come si evince dal prospetto di calcolo dei suddetti interessi prodotto dalla banca e verificato dal sottoscritto, nel conteggio degli interessi di mora la banca ha applicato un tasso effettivo inferiore a quello contrattualmente previsto che periodo per periodo è risultato inferiore al tasso soglia (All.07).
E' pertanto da escludere l'usurarietà del tasso di mora contrattualmente previsto ed applicato sia originaria che sopravvenuta in quanto la banca ha ridotto il tasso di mora effettivamente applicato nei periodi in cui quello contrattualmente previsto superava il tasso soglia.
Per quanto sopra non risulta necessario effettuare il ricalcolo per eliminare gli interessi usurari.”
(pagg.7,8 CTU).
Con decreto del 14 aprile 2020, il giudice, considerata l'emergenza epidemiologica da covid-19, visto l'art. 36 del D.L. n. 23/2020, differiva l'udienza al 19.11.2020.
Con decreto in data 11 ottobre 2020 il giudice, visto l'art. 221, 4 c. D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, disponeva la trattazione in modalità figurata per l'udienza del 19 novembre 2020, previo deposito di note scritte.
Con note in data 13 novembre 2020 parte convenuta opposta alla luce delle conclusioni della CTU, insisteva per l'accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie formulate da
NC IS in memoria ex art. 183 c.6 n. 2 c.p.c., ribadiva l'istanza di verificazione di sottoscrizione laddove ritenuta necessaria in caso di rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità del disconoscimento avversario;
in via gradata, chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 19 novembre 2020, il giudice, lette le note depositate dalle parti, vista la CTU contabile depositata, rilevato che con ordinanza emessa all'udienza del
4.04.2019 aveva già rigettato tutti gli altri mezzi istruttori formulati dalle parti, in particolare alla luce della rinuncia al disconoscimento da parte dell'opponente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2022.
Con comparsa in data 18 ottobre 2022 per parte convenuta opposta si costituiva il nuovo difensore Avv. Marco Rossi, in sostituzione dei precedenti, facendo proprie le difese svolte, gli atti e i documenti già depositati nell'interesse di BANCA FI Spa, riportandosi alle istanze e conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 20 ottobre 2022 il giudice rinviava all'udienza cartolare del 29 giugno 2023 con termine per deposito di note scritte di trattazione.
L'udienza veniva rinviata d'ufficio al 21 settembre 2023 (decreto del 28.06.2023) e successivamente (decreto del 17.09.2023) al 1° ottobre 2024.
Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 5 settembre 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 6 settembre 2024, disponeva la trattazione dell'udienza dell'1 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni fino al giorno dell'udienza.
Con note in data 25 settembre 2024 parte attrice opponente insisteva nel contestare la CTU nella parte in cui l'ausiliario del giudice dichiara a pagina 8 “Il tasso di mora contrattuale pari al 18% è risultato inferiore al tasso soglia usura per la categoria “crediti personali” alla data di stipula, mentre è risultato superiore per il periodo 01/10/2015-31/12/2015 e per i trimestri dal
01/04/2016 in poi (All.07)”, per poi concludere affermando la non usurarietà dei tassi contrattualmente previsti ed applicati;
il difensore di parte attrice contestava quanto asserito dal CTU poiché l'addebito di interessi di mora, penali e spese varie non può mai superare la soglia dell'usura, pena l'illegittimità della richiesta;
rilevava come l'opponente avesse quindi effettivamente sottoscritto all'epoca un contratto nullo, in quanto contenente originariamente dei tassi d'interesse fuori soglia usura, come affermato dal CTU;
l'opponente insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nelle memorie ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c.; in subordine, precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi;
chiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con note in data 30 settembre 2024 parte convenuta opposta, richiamati integralmente gli atti difensivi depositati, precisava le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, insistendo per l'accoglimento delle stesse;
con vittoria di spese e compensi;
chiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Con ordinanza in data 01 ottobre 2024 il giudice, letti gli atti di causa, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice opponente depositava comparsa conclusionale in data 28 novembre 2024 e comparsa conclusionale di replica in data 19 dicembre 2024 così concludendo “In via preliminare: “Alla luce di quanto già indicato in narrativa, accertato il mancato esperimento della mediazione per assenza del creditore opposto, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale della controparte e conseguentemente annullare il D.I. n. 487/17 emesso dal Tribunale di Latina'
Nel merito: “Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 487/17 del Tribunale di Latina e ciò per insussistenza del credito azionato, per nullità del contratto derivante da illiceità nella condotta dell'intermediario finanziario e per tutti i motivi suesposti, con condanna della società opposta alla
restituzione delle somme già versate” In via subordinata: “Nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce della nullità delle clausole inerenti agli interessi.” Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA 4% come per legge.
Parte convenuta opposta con comparsa conclusionale in data 29 novembre 2024 e comparsa conclusionale di replica in data 18 dicembre 2024 chiedendo il rigetto delle domande avverse e riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto bancario e fondato su motivi non solo formali ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e/o di interessi anatocistici vietati, è onere della NC (attrice in senso sostanziale) ai sensi dell'art.2967 c.c. produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire la piena prova di come si sia determinato il saldo debitore (Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 23313/18); rimane onere dell'opponente (convenuto sostanziale) allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda;
inoltre, l'opponente che contesti la natura usuraria degli interessi applicati di cui all'art. 2 della L. n. 108 del 1996 ha onere di dimostrare il superamento del tasso soglia, indicando i modi, i tempi e la misura del superamento stesso (Sez. U Sen. n. 19597/2020).
Ciò premesso, nel caso di specie, a sostegno della pretesa creditoria, NC IS S.p.A. ha prodotto il contratto n.45944210 stipulato in data 11.05.2012 dall'opponente con GO
AT S.p.A., per Prestito Personale di importo complessivo di € 33.229,11 rimborsabile mediante il pagamento di 120 rate mensili, comprensivo delle condizioni generali e delle condizioni economiche pattuite tra le parti, del piano di ammortamento delle rate mensili;
risultano prodotti anche la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine con richiesta di pagamento regolarmente ricevuta dall'opponente il 10.05.2014, la copia dell'estratto dei movimenti del rapporto per il periodo dal 08/06/2012 al 31/12/2014
(saldo debitorio € 36.309,09), il prospetto degli interessi di mora applicati (€ 13.276,83).
La NC opposta ha depositato anche il contratto di apertura di credito revolving a tempo indeterminato utilizzabile con carta di credito del 13.09.2011 completo delle condizioni economiche applicate, con lista movimenti dal 22/09/2011 al 31/12/2014.
L'opposta ha prodotto il contratto di cessione di crediti in blocco concluso da GO PA e da NC IS PA e le comunicazioni dell'intervenuta cessione.
Quanto alla contestata, da parte opponente, nullità ex art.117 TUB del contratto di apertura di linea di credito revolving da utilizzarsi a mezzo carta di credito datato
13.09.2011, riprodotto dalla opposta anche in originale (sub doc.8 memoria istruttoria di cui al secondo termine), la presenza delle sottoscrizioni del richiedente IO
ER e la rinuncia da parte di questi al disconoscimento della firma ivi apposta
(verbale 4 aprile 2019) rende il contratto valido e scevro da censure di nullità per difetto di sottoscrizione.
Dunque, alla luce della produzione documentale offerta, deve ritenersi assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto sulla NC creditrice, quanto all'esistenza e allo svolgimento del rapporto di mutuo, non avendo, comunque, parte opponente mai contestato le voci riportate negli estratti conto, l'erogazione del finanziamento, né di aver dato parziale esecuzione al contratto.
Dalla erogazione della somma mutuata discende direttamente l'obbligo del mutuatario di restituzione delle somme che il creditore alleghi non essere state restituite salva la prova di cui è onerato il debitore opponente di dimostrare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa. Parte opponente ha lamentato l'applicazione al contratto di prestito personale di tassi usurari tenendo conto del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) comprensivo tutti i costi effettivamente gravanti sul mutuatario, quali le spese di assicurazione, gli interessi moratori.
Al riguardo, si osserva che sia gli interessi convenzionali di mora che gli interessi corrispettivi sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura (da ultimo Sez. Un.
n.19597/2020). Tuttavia, i due interessi rispondono a presupposti diversi ed antitetici, essendo gli interessi corrispettivi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto, mentre gli interessi moratori sono costi eventuali posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento o del ritardato adempimento dell'obbligazione restitutoria.
La diversa natura e funzione di detti interessi, ai fini della rilevazione dell'usura, non consente di utilizzare il cosiddetto criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora ma richiede una valutazione separata e distinta dei due tassi, ricorrendo, ai fini del calcolo, per gli interessi corrispettivi alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n. 14214/2022; Sez. Un. n. 19597/2020).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato, per quel che riguarda le conseguenze del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori, che è applicabile il disposto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., limitatamente al surplus usurario, restando dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Diversamente opinando, il debitore si vedrebbe azzerato il costo del finanziamento, restando obbligato a restituire al creditore il solo capitale, “donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.”. Pertanto, prendendo come esempio un contratto di mutuo, le Sezioni
Unite hanno concluso che, una volta intervenutane la risoluzione, le rate scadute
(comprensive degli interessi in esse già conglobati) restano integralmente dovute, e il debitore è altresì tenuto a versare gli interessi moratori (nella misura dei corrispettivi pattuiti) fino al momento del saldo;
per quel che riguarda le rate ancora da scadere, anch'esse saranno immediatamente dovute (in uno con gli interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione), e sulle stesse il debitore sarà tenuto al pagamento degli interessi ex art. 1224, primo comma, c.c., dal momento della risoluzione del contratto (Sez. Un. n.19597/2020).
Quanto alle spese assicurative, si osserva che nel rapporto oggetto di giudizio, le stesse risultano connesse all'erogazione del credito, attesa la contestualità, ricavabile dal contratto in atti, tra tali spese ed il finanziamento.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, pur a fronte del mancato inserimento da parte della NC d'Italia nelle istruzioni per la rilevazione del TEGM fino maggio 2009 dei costi assicurativi, ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto, conformemente con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., nel calcolo del complessivo costo economico del finanziamento deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione perché sostenuto dal debitore per ottenere il credito, essendo sufficiente che risulti ad esso collegato;
collegamento che può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova e si può presuntivamente ricavare dalla contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del finanziamento (Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 8806/2017).
Ciò premesso, le risultanze della CTU eseguita dal dott. Manno Luca vanno condivise in ragione della conformità della verifica ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Il CTU, analizzata la documentazione contabile ha, infatti, operato secondo le istruzioni della NC d'Italia, tenuto conto della categoria di credito di riferimento (Credito personale), del tasso convenzionale e di mora singolarmente considerati, includendo ogni onere e spesa contrattualmente prevista, comprese le spese assicurative, ritenendo la sottoscrizione delle polizze legata all'erogazione del credito;
in esito alla verifica, ha concluso escludendo l'usurarietà originaria del tasso corrispettivo contrattualmente previsto ed applicato, anche sopravvenuta, ed escludendo l'usurarietà del tasso di mora contrattualmente previsto ed applicato sia originaria che sopravvenuta, in quanto la banca ha ridotto il tasso di mora nei periodi in cui quello contrattualmente previsto superava il tasso soglia.
In esito alla CTU, parte attrice opponente ha contestato l'applicazione nel corso dello svolgimento di interessi di mora superiore (periodo 01/10/2015-31/12/2015 e per i trimestri dal 01/04/2016 in poi), da cui conseguirebbe, a suo dire, la nullità del contratto. Deve osservarsi, come accertato dal CTU, che la NC ha però di fatto richiesto ed applicato interessi inferiore al tasso soglia, sostituendoli ai tassi oltre soglia.
Inoltre, in ipotesi di superamento del tasso di usura nel corso dello svolgimento del rapporto, cd. usura sopravvenuta, la Cassazione ha escluso, la nullità o l'inefficacia della relativa clausola contrattuale, secondo il seguente principio: Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 24743/2023; Cass. n. 24675/2017).
Dunque, ritenuta accertata la pretesa creditoria azionata e rimasti infondati i motivi di opposizione, questa deve essere rigettata con l'integrale conferma del D.I. opposto, dichiarato definitivamente esecutivo.
La soccombenza di parte opponente determina la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura media, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/14, aggiornate al D.M. 147/22.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto del 7 aprile 2020, vengono definitivamente poste a carico dell'attore opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2789 / 2017 del R.G.A.C, così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il D.I. n. 487/2017, emesso dal
Tribunale di Latina il 23.02.2017;
- condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU, già liquidate come da decreto del 7 aprile 2020, definitivamente a carico di parte attrice opponente. Lì 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava