TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 792/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 24 febbraio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 27 marzo 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2018 R.G. avente ad oggetto: azione di rivendicazione e/o accertamento di proprietà a mezzo usucapione
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo C.F._1
Mastroianni ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Padula C.F._2
ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto in riconvenzionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
esponeva di essere proprietaria di terreni in agro del Comune di
Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto Terreni
Comune di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e 329. Sottolineava che da visure catastali effettuate aveva appurato che in data 08.06.2009 era stata disposta trascrizione a favore di in riferimento Controparte_1
ai suddetti terreni, in seguito alla presentazione nel Gennaio 2009 di
Pag. 2 Dichiarazione di Successione del de cuius deceduto Persona_1
nel Luglio 1997 e che all'interno della denunzia di successione erano state erroneamente ed illegittimamente inseriti i terreni di sua proprietà.
Nello specificare di aver ereditato, unitamente alla madre CP_2
i terreni di cui è causa dal padre , deceduto in data Persona_2
23.04.1967, evidenziava di aver esercitato da questa ultima data un possesso ininterrotto ultra-ventennale e sino alla data di introduzione del giudizio.
A sostegno della domanda produceva documentazione relativa ai titoli di provenienza a ritroso nel tempo sino al 1910.
Rivendicava, pertanto, la proprietà dei terreni e, in via subordinata, il riconoscimento dell'usucapione rispetto agli stessi.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che si dichiarava proprietario, nonchè possessore del terreno di cui alle citate particelle 328
e 329 fg.56 agro di Lagonegro in quanto suo padre, Persona_1 aveva acquistato dall'attrice il terreno in Parte_1 questione, pagandolo due milioni di lire e sottolineava che l'acquisto era documentato da una scrittura privata, redatta a mano e sottoscritta anche da due testimoni, che produceva.
Evidenziava il possesso, pacifico e pubblico ultra ventennale iniziato dal proprio defunto genitore, ancor prima del 1984, e da esso medesimo continuato in maniera ininterrotta sino alla introduzione del giudizio, possesso estrinsecato non solo con assidua, necessaria coltivazione del bosco ma anche con interventi conservativi consistenti, per la parte boschiva, nello sfoltire, portare via il legno marcio e fare tutto quant'altro necessario per favorire la ricrescita ottimale delle piante, anche su autorizzazione di enti locali.
Alla luce di tanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, comunque, spiegava domanda riconvenzionale al fine di sentir dichiarare l'avvenuta
Pag. 3 usucapione del terreno distinto in catasto al foglio 56 particelle 328 e 329 agro di Lagonegro in suo favore.
All'udienza del 25/9/2018, l'attrice disconosceva formalmente la scrittura privata depositata dal convenuto e lo stesso convenuto, dichiarando di volersene avvalere, proponeva istanza di verificazione.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e al deposito delle relative memorie, all'udienza del 12 marzo 2019 parte convenuta dichiarava di non volersi avvalere della scrittura privata prodotta in atti.
La causa, pertanto, veniva istruita a mezzo di prova per testimoni.
Terminata la fase istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed in conseguenza fissata udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 24 febbraio 2025, lette le note di trattazione delle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
Occorre, innanzitutto, evidenziare la procedibilità della domanda essendo documentato in atti l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, quanto alla domanda di rivendicazione, occorre specificare, come sottolineato da costante giurisprudenza di legittimità, che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, pertanto, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, in quanto egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di
Pag. 4 dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (ex multis, Cass., 29 novembre 2023, n. 33190Cass., 28865 del 2021; Cass.,
n. 21940 del 2018; Cass., n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Parte attrice ha depositato in giudizio atti di acquisto della proprietà rivendicata risalenti sino all'anno 1910. Detto aspetto, nel rigore della norma codicistica quanto strettamente agli atti di acquisto, non è sufficiente a dimostrare la proprietà in assenza di prova della usucapione nell'arco temporale seppur molto lungo.
Invero, è la stessa attrice che invoca, in via subordinata a sostegno della domanda, l'accertamento dell'usucapione relativamente al bene oggetto di rivendicazione.
Dall'altro lato, parte convenuta ritiene di aver usucapito il bene tanto è vero che ha spiegato domanda riconvenzionale.
Entrambe le parti ritengono di aver diritto a vedersi riconosciuta la proprietà del bene in ragione della maturata usucapione e ritengono essere intervenuta la prova delle rispettive pretese a mezzo delle prove testimoniali espletate e delle prove documentali.
Partendo dalla domanda riconvenzionale, occorre specificare che il convenuto all'atto della costituzione in giudizio aveva invocato, a sostegno della propria pretesa, una scrittura privata del 5 settembre 1984 con la quale aveva ceduto a Parte_1 Persona_1
per lire due milioni il terreno oggetto di causa.
Detta scrittura era stata ritualmente disconosciuta dall'attrice. In un primo momento, il convenuto aveva dichiarato di volersene valere avanzando istanza di verificazione. Successivamente, lo stesso
(precisamente all'udienza del 12.03.2019) rinunciava ad avvalersene.
Pag. 5 Al di là dell'aspetto appena richiamato, il convenuto ritiene di aver maturato l'usucapione avendo esercitato per oltre venti anni il possesso pacifico e pubblico sul fondo e tanto ancor prima del 1984 (data della scrittura privata di acquisto), ciò anche attraverso il possesso del suo dante causa, il padre Persona_1
Ritiene che il possesso si sia “estrinsecato non solo con assidua, necessaria coltivazione del bosco ma anche con interventi conservativi consistenti, per la parte boschiva, nello sfoltire, portare via il legno marcio e fare tutto quant'altro necessario per favorire la ricrescita ottimale delle piante”.
Dall'altra parte l'attrice evidenzia “di aver esercitato il suo legittimo diritto ed al contempo ottemperando ai doveri che ne derivano, almeno
2 volte l'anno, in occasione delle vacanze invernali ed estive trascorse a
Lagonegro, si recava sui terreni oggetto di causa per effettuarvi pulizie da erbacce ed arbusti”.
Orbene, al di là delle risultanze delle prove testimoniali espletate, occorre sottolineare che le attività che parte convenuta ritiene di aver posto in essere quale “proprietario”, rivendicando l'usucapione per il possesso pacifico e pubblico per oltre 20 anni, non sono compatibili, come sottolineato dalla giurisprudenza, con il possesso ad usucapionem.
In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus; occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene (ex multis, Cass., 23/02/2024,
n. 4819; C. App. Taranto, 07/02/2024, n. 50).
Pag. 6 Sempre in tema, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il taglio in un fondo di natura boschiva, nelle sue diverse modalità di svolgimento, costituisce una attività di coltivazione che, tuttavia, non può per sé sola costituire prova dell'esercizio del possesso utile ad usucapire
(ex multis, Cass., 30 aprile 2024, n. 11600). Inoltre, non può valere come prova di esercizio del possesso ad usucapionem il fatto che la
[...]
abbia autorizzato (autorizzazione n. 486/10 del Parte_2
18 giugno 2010 versata in atti da parte convenuta) all'abbattimento ed esbosco di talune piante deperienti, piegate e pericolosamente protendenti sulla strada provinciale Ponte Calore Lagonegro. Invero, si tratta di attività specifica e sporadica e, come specificato nel provvedimento versato in atti, “fatti salvi i diritti di terzi”.
Non si rinvengono, pertanto, gli elementi per ritenere sussistenti i presupposti per la invocata usucapione in riconvenzionale e tanto anche a voler ricorrere alle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.
In vero, il teste , escusso all'udienza del 12.11.2019, Testimone_1 ha specificato: 1) “posso riferire che so che lo ha un fondo Per_1
sito in Lagonegro alla contrada Pietrebianche, lo stesso si occupava della coltivazione, non posso riferire tuttavia della precisa individuazione catastale”; 2) “posso riferire comunque che già il padre dello si occupava del medesimo terreno e ciò da almeno 40 Per_1 anni”; 3) “ricordo che era il 2010, e in quella occasione ho provveduto
a tagliare degli alberi nel terreno che era solito coltivare e la legna fu poi portata via dello stesso per i bisogni della propria Per_1 famiglia”.
Le dichiarazioni del teste non individuano con esattezza se il fondo fosse davvero quello per cui è causa e, comunque, confermano esclusivamente la coltivazione e il taglio degli alberi che, tra l'altro, ha visto eseguire esclusivamente nel corso dell'anno 2010. Pertanto, nessun elemento atto
Pag. 7 a dimostrare il possesso ad usucapionem da parte del convenuto può ricavarsi dalle sopra riportate dichiarazioni.
L'altro teste escusso all'udienza del 4 marzo 2021, Testimone_2 ha dichiarato: 1) “conosco anche da prima del 1998 Controparte_1
ed ho provveduto su suo incarico al riconfinamento del terreno di sua proprietà sito in località Vaieto o Pietrebianche di Lagonegro, terreni siti al foglio 56 composto da quattro particelle 326, 327, 328, 329, che formano unico appezzamento di terreno, ho provveduto alla misurazione dei confini ed ho apposto i picchetti, poi nel 2010 ho preparato al signor
richiesta di taglio su tutte le particelle”; 2) “Ho utilizzato per Per_1 il mio lavoro il foglio di mappa che ho preso dall'Ufficio del Territorio.
Ricordo che erano due particelle, una era intestata a CP_1 ma non ricordo quale”.
[...]
Anche il teste nulla dice rispetto a possibili attività tali da Tes_2 dimostrare l'esistenza di un possesso ad usucapionem, anzi non riesce neanche a ricordare quale particella fosse intestata a Per_1
specificando che le particelle erano due.
Quanto alla domanda di parte attrice, giova preliminarmente precisare che non si rinviene, in giurisprudenza, un principio in base al quale la domanda riconvenzionale o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte.
È fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass., n. 10576/1994; Cass., n. 1634/1996; Cass., n. 5487/2002).
Ciò si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene
Pag. 8 all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (ex multis, Cass., n.
8246/1997; Cass., n. 1250/2000; Cass., n. 7264/2003).
Orbene, dall'esame degli atti e dell'istruttoria emerge che il convenuto riconosce parte rivendicante proprietario del bene quanto meno all'anno
1984, data dalla scrittura privata versata in atti ed espressamente richiamata da parte convenuta nelle proprie difese.
Ne deriva che successivamente all'anno 1984 non sono emerse attività che abbiamo fatto maturare l'usucapione in favore del convenuto, mentre risultano dimostrate attività di esercizio del potere sulla cosa da parte dell'attrice. In particolare, dalle dichiarazioni del teste ST
, escusso all'udienza del 12.11.2019, emerge: 1) “conosco la
[...]
da quando eravamo bambini;
preciso che in contrada Parte_1
Pietrebianche vi era un terreno con degli alberi, che io sapevo essere di proprietà della . Ricordo che vi era un cancello di ingresso che Parte_1 conduceva nel predetto terreno”; 2) “Ricordo che la si receva Parte_1
in agosto nel predetto fondo e ivi eseguiva alcune pulizie, in particolare tagliava l'erba. Ciò si verificava ogni anno. Ciò avveniva da circa 20 anni e forse anche di più”.
L'altro teste di parte attrice , escusso all'udienza del 4 Testimone_4 marzo 2021, ha dichiarato: 1) “Conosco questi fatti perché quando veniva in ferie mia cugina io mi recavo con lei in Parte_1 contrada Pietrebianche di Lagonegro”; 2) “Questo è accaduto per più di trent'anni, sono due o tre anni che per motivi di lavoro non vado più”;
3) “Quando sonno stato sul posto con la ZO non ho mai visto in contrada Pietrebianche”; 4) “io Controparte_1
l'accompagnavo e anche io tagliavo arbusti secchi. Questo accadeva di solito a gennaio ed agosto, quando lei veniva in ferie, abbiamo sempre fatto così”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, oltre che da quanto scaturisce dalla espletata istruttoria, risulta provato che l'attrice ha
Pag. 9 esercitato una situazione di fatto senza interruzioni sui terreni in agro del
Comune di Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto
Terreni di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e 329 e che tale situazione di fatto è anche supportata da atti di acquisto della proprietà in suo favore e dei suoi danti causa e dal fatto che all'anno 1984, come riconosciuto anche da parte del convenuto, la proprietà risultava in capo all'attrice.
La domanda di parte attrice, quindi, risulta fondata e va accolta, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione di valore da
€.1.101,00 a €.5.200,00 in virtù del valore del giudizio come dichiarato e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 792/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda di parte attrice, accerta che i terreni in agro del
Comune di Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto
Terreni di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e 329 sono di proprietà di ( ); Parte_1 C.F._1
- rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
- per l'effetto, condanna al rilascio dei predetti Controparte_1
terreni in agro del Comune di Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto Terreni di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e
329 in favore dell'attrice ; Parte_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza (Agenzia
Entrate – Ufficio Provinciale di Potenza Territorio), con esonero di responsabilità, di eseguire le prescritte trascrizioni e/o annotazioni in
Pag. 10 favore dell'attrice previa esibizione della sentenza da parte dell'avente diritto;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice, in particolare quella di risarcimento danni, perché non provate;
- condanna, infine, parte convenuta al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in Parte_1
€.98,00 per esborsi ed in €.2.552,00, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro il 27 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 11
SEZIONE CIVILE
R.G. 792/2018
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 24 febbraio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 27 marzo 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2018 R.G. avente ad oggetto: azione di rivendicazione e/o accertamento di proprietà a mezzo usucapione
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo C.F._1
Mastroianni ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Padula C.F._2
ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto in riconvenzionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
esponeva di essere proprietaria di terreni in agro del Comune di
Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto Terreni
Comune di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e 329. Sottolineava che da visure catastali effettuate aveva appurato che in data 08.06.2009 era stata disposta trascrizione a favore di in riferimento Controparte_1
ai suddetti terreni, in seguito alla presentazione nel Gennaio 2009 di
Pag. 2 Dichiarazione di Successione del de cuius deceduto Persona_1
nel Luglio 1997 e che all'interno della denunzia di successione erano state erroneamente ed illegittimamente inseriti i terreni di sua proprietà.
Nello specificare di aver ereditato, unitamente alla madre CP_2
i terreni di cui è causa dal padre , deceduto in data Persona_2
23.04.1967, evidenziava di aver esercitato da questa ultima data un possesso ininterrotto ultra-ventennale e sino alla data di introduzione del giudizio.
A sostegno della domanda produceva documentazione relativa ai titoli di provenienza a ritroso nel tempo sino al 1910.
Rivendicava, pertanto, la proprietà dei terreni e, in via subordinata, il riconoscimento dell'usucapione rispetto agli stessi.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che si dichiarava proprietario, nonchè possessore del terreno di cui alle citate particelle 328
e 329 fg.56 agro di Lagonegro in quanto suo padre, Persona_1 aveva acquistato dall'attrice il terreno in Parte_1 questione, pagandolo due milioni di lire e sottolineava che l'acquisto era documentato da una scrittura privata, redatta a mano e sottoscritta anche da due testimoni, che produceva.
Evidenziava il possesso, pacifico e pubblico ultra ventennale iniziato dal proprio defunto genitore, ancor prima del 1984, e da esso medesimo continuato in maniera ininterrotta sino alla introduzione del giudizio, possesso estrinsecato non solo con assidua, necessaria coltivazione del bosco ma anche con interventi conservativi consistenti, per la parte boschiva, nello sfoltire, portare via il legno marcio e fare tutto quant'altro necessario per favorire la ricrescita ottimale delle piante, anche su autorizzazione di enti locali.
Alla luce di tanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, comunque, spiegava domanda riconvenzionale al fine di sentir dichiarare l'avvenuta
Pag. 3 usucapione del terreno distinto in catasto al foglio 56 particelle 328 e 329 agro di Lagonegro in suo favore.
All'udienza del 25/9/2018, l'attrice disconosceva formalmente la scrittura privata depositata dal convenuto e lo stesso convenuto, dichiarando di volersene avvalere, proponeva istanza di verificazione.
In seguito alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e al deposito delle relative memorie, all'udienza del 12 marzo 2019 parte convenuta dichiarava di non volersi avvalere della scrittura privata prodotta in atti.
La causa, pertanto, veniva istruita a mezzo di prova per testimoni.
Terminata la fase istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed in conseguenza fissata udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 24 febbraio 2025, lette le note di trattazione delle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
Occorre, innanzitutto, evidenziare la procedibilità della domanda essendo documentato in atti l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, quanto alla domanda di rivendicazione, occorre specificare, come sottolineato da costante giurisprudenza di legittimità, che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, pertanto, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, in quanto egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di
Pag. 4 dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (ex multis, Cass., 29 novembre 2023, n. 33190Cass., 28865 del 2021; Cass.,
n. 21940 del 2018; Cass., n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Parte attrice ha depositato in giudizio atti di acquisto della proprietà rivendicata risalenti sino all'anno 1910. Detto aspetto, nel rigore della norma codicistica quanto strettamente agli atti di acquisto, non è sufficiente a dimostrare la proprietà in assenza di prova della usucapione nell'arco temporale seppur molto lungo.
Invero, è la stessa attrice che invoca, in via subordinata a sostegno della domanda, l'accertamento dell'usucapione relativamente al bene oggetto di rivendicazione.
Dall'altro lato, parte convenuta ritiene di aver usucapito il bene tanto è vero che ha spiegato domanda riconvenzionale.
Entrambe le parti ritengono di aver diritto a vedersi riconosciuta la proprietà del bene in ragione della maturata usucapione e ritengono essere intervenuta la prova delle rispettive pretese a mezzo delle prove testimoniali espletate e delle prove documentali.
Partendo dalla domanda riconvenzionale, occorre specificare che il convenuto all'atto della costituzione in giudizio aveva invocato, a sostegno della propria pretesa, una scrittura privata del 5 settembre 1984 con la quale aveva ceduto a Parte_1 Persona_1
per lire due milioni il terreno oggetto di causa.
Detta scrittura era stata ritualmente disconosciuta dall'attrice. In un primo momento, il convenuto aveva dichiarato di volersene valere avanzando istanza di verificazione. Successivamente, lo stesso
(precisamente all'udienza del 12.03.2019) rinunciava ad avvalersene.
Pag. 5 Al di là dell'aspetto appena richiamato, il convenuto ritiene di aver maturato l'usucapione avendo esercitato per oltre venti anni il possesso pacifico e pubblico sul fondo e tanto ancor prima del 1984 (data della scrittura privata di acquisto), ciò anche attraverso il possesso del suo dante causa, il padre Persona_1
Ritiene che il possesso si sia “estrinsecato non solo con assidua, necessaria coltivazione del bosco ma anche con interventi conservativi consistenti, per la parte boschiva, nello sfoltire, portare via il legno marcio e fare tutto quant'altro necessario per favorire la ricrescita ottimale delle piante”.
Dall'altra parte l'attrice evidenzia “di aver esercitato il suo legittimo diritto ed al contempo ottemperando ai doveri che ne derivano, almeno
2 volte l'anno, in occasione delle vacanze invernali ed estive trascorse a
Lagonegro, si recava sui terreni oggetto di causa per effettuarvi pulizie da erbacce ed arbusti”.
Orbene, al di là delle risultanze delle prove testimoniali espletate, occorre sottolineare che le attività che parte convenuta ritiene di aver posto in essere quale “proprietario”, rivendicando l'usucapione per il possesso pacifico e pubblico per oltre 20 anni, non sono compatibili, come sottolineato dalla giurisprudenza, con il possesso ad usucapionem.
In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus; occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene (ex multis, Cass., 23/02/2024,
n. 4819; C. App. Taranto, 07/02/2024, n. 50).
Pag. 6 Sempre in tema, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il taglio in un fondo di natura boschiva, nelle sue diverse modalità di svolgimento, costituisce una attività di coltivazione che, tuttavia, non può per sé sola costituire prova dell'esercizio del possesso utile ad usucapire
(ex multis, Cass., 30 aprile 2024, n. 11600). Inoltre, non può valere come prova di esercizio del possesso ad usucapionem il fatto che la
[...]
abbia autorizzato (autorizzazione n. 486/10 del Parte_2
18 giugno 2010 versata in atti da parte convenuta) all'abbattimento ed esbosco di talune piante deperienti, piegate e pericolosamente protendenti sulla strada provinciale Ponte Calore Lagonegro. Invero, si tratta di attività specifica e sporadica e, come specificato nel provvedimento versato in atti, “fatti salvi i diritti di terzi”.
Non si rinvengono, pertanto, gli elementi per ritenere sussistenti i presupposti per la invocata usucapione in riconvenzionale e tanto anche a voler ricorrere alle dichiarazioni dei testi di parte convenuta.
In vero, il teste , escusso all'udienza del 12.11.2019, Testimone_1 ha specificato: 1) “posso riferire che so che lo ha un fondo Per_1
sito in Lagonegro alla contrada Pietrebianche, lo stesso si occupava della coltivazione, non posso riferire tuttavia della precisa individuazione catastale”; 2) “posso riferire comunque che già il padre dello si occupava del medesimo terreno e ciò da almeno 40 Per_1 anni”; 3) “ricordo che era il 2010, e in quella occasione ho provveduto
a tagliare degli alberi nel terreno che era solito coltivare e la legna fu poi portata via dello stesso per i bisogni della propria Per_1 famiglia”.
Le dichiarazioni del teste non individuano con esattezza se il fondo fosse davvero quello per cui è causa e, comunque, confermano esclusivamente la coltivazione e il taglio degli alberi che, tra l'altro, ha visto eseguire esclusivamente nel corso dell'anno 2010. Pertanto, nessun elemento atto
Pag. 7 a dimostrare il possesso ad usucapionem da parte del convenuto può ricavarsi dalle sopra riportate dichiarazioni.
L'altro teste escusso all'udienza del 4 marzo 2021, Testimone_2 ha dichiarato: 1) “conosco anche da prima del 1998 Controparte_1
ed ho provveduto su suo incarico al riconfinamento del terreno di sua proprietà sito in località Vaieto o Pietrebianche di Lagonegro, terreni siti al foglio 56 composto da quattro particelle 326, 327, 328, 329, che formano unico appezzamento di terreno, ho provveduto alla misurazione dei confini ed ho apposto i picchetti, poi nel 2010 ho preparato al signor
richiesta di taglio su tutte le particelle”; 2) “Ho utilizzato per Per_1 il mio lavoro il foglio di mappa che ho preso dall'Ufficio del Territorio.
Ricordo che erano due particelle, una era intestata a CP_1 ma non ricordo quale”.
[...]
Anche il teste nulla dice rispetto a possibili attività tali da Tes_2 dimostrare l'esistenza di un possesso ad usucapionem, anzi non riesce neanche a ricordare quale particella fosse intestata a Per_1
specificando che le particelle erano due.
Quanto alla domanda di parte attrice, giova preliminarmente precisare che non si rinviene, in giurisprudenza, un principio in base al quale la domanda riconvenzionale o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte.
È fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass., n. 10576/1994; Cass., n. 1634/1996; Cass., n. 5487/2002).
Ciò si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene
Pag. 8 all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (ex multis, Cass., n.
8246/1997; Cass., n. 1250/2000; Cass., n. 7264/2003).
Orbene, dall'esame degli atti e dell'istruttoria emerge che il convenuto riconosce parte rivendicante proprietario del bene quanto meno all'anno
1984, data dalla scrittura privata versata in atti ed espressamente richiamata da parte convenuta nelle proprie difese.
Ne deriva che successivamente all'anno 1984 non sono emerse attività che abbiamo fatto maturare l'usucapione in favore del convenuto, mentre risultano dimostrate attività di esercizio del potere sulla cosa da parte dell'attrice. In particolare, dalle dichiarazioni del teste ST
, escusso all'udienza del 12.11.2019, emerge: 1) “conosco la
[...]
da quando eravamo bambini;
preciso che in contrada Parte_1
Pietrebianche vi era un terreno con degli alberi, che io sapevo essere di proprietà della . Ricordo che vi era un cancello di ingresso che Parte_1 conduceva nel predetto terreno”; 2) “Ricordo che la si receva Parte_1
in agosto nel predetto fondo e ivi eseguiva alcune pulizie, in particolare tagliava l'erba. Ciò si verificava ogni anno. Ciò avveniva da circa 20 anni e forse anche di più”.
L'altro teste di parte attrice , escusso all'udienza del 4 Testimone_4 marzo 2021, ha dichiarato: 1) “Conosco questi fatti perché quando veniva in ferie mia cugina io mi recavo con lei in Parte_1 contrada Pietrebianche di Lagonegro”; 2) “Questo è accaduto per più di trent'anni, sono due o tre anni che per motivi di lavoro non vado più”;
3) “Quando sonno stato sul posto con la ZO non ho mai visto in contrada Pietrebianche”; 4) “io Controparte_1
l'accompagnavo e anche io tagliavo arbusti secchi. Questo accadeva di solito a gennaio ed agosto, quando lei veniva in ferie, abbiamo sempre fatto così”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, oltre che da quanto scaturisce dalla espletata istruttoria, risulta provato che l'attrice ha
Pag. 9 esercitato una situazione di fatto senza interruzioni sui terreni in agro del
Comune di Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto
Terreni di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e 329 e che tale situazione di fatto è anche supportata da atti di acquisto della proprietà in suo favore e dei suoi danti causa e dal fatto che all'anno 1984, come riconosciuto anche da parte del convenuto, la proprietà risultava in capo all'attrice.
La domanda di parte attrice, quindi, risulta fondata e va accolta, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo i compensi medi sullo scaglione di valore da
€.1.101,00 a €.5.200,00 in virtù del valore del giudizio come dichiarato e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 792/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie la domanda di parte attrice, accerta che i terreni in agro del
Comune di Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto
Terreni di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e 329 sono di proprietà di ( ); Parte_1 C.F._1
- rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
- per l'effetto, condanna al rilascio dei predetti Controparte_1
terreni in agro del Comune di Lagonegro alla Contrada Pietrebianche, identificati al Catasto Terreni di Lagonegro al foglio 56 particelle 328 e
329 in favore dell'attrice ; Parte_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza (Agenzia
Entrate – Ufficio Provinciale di Potenza Territorio), con esonero di responsabilità, di eseguire le prescritte trascrizioni e/o annotazioni in
Pag. 10 favore dell'attrice previa esibizione della sentenza da parte dell'avente diritto;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice, in particolare quella di risarcimento danni, perché non provate;
- condanna, infine, parte convenuta al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in Parte_1
€.98,00 per esborsi ed in €.2.552,00, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro il 27 marzo 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 11