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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/08/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 463/2023 promossa da:
, , , con il patrocinio dell'avv. Luigi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Salvati
-appellanti- contro
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 CP_2
Graziosi
-appellati-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Bologna del 23/12/2022 e pubblicata il 6/02/2023, assegnata in decisione all'udienza del 3/06/2025
CONCLUSIONI
Per gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna, in riforma della impugnata sentenza n. 215/2023 emessa dal Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi del Tribunale Civile di Bologna, accogliere il presente gravame e tutte le argomentazioni, istanze, eccezioni, domande e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che si reiterano nel presente gravame e così provvedere:
In via principale e nel merito:
1) accertare l'esclusiva responsabilità del SI. nella qualità di proprietario e conducente CP_2 dell'autoveicolo mod. Volvo tg. DH730KN assicurato con la compagnia Controparte_1
pagina 1 di 7 nella causazione del sinistro per cui è causa e, accertati i fatti così come ricostruiti dagli odierni CP_1 appellanti, conseguentemente dichiarare il conducente responsabile nella causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2054 c.c.; 2) condannare il SI. in solido con la compagnia l' CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia che copre la Controparte_1 responsabilità civile del veicolo mod. Volvo tg. DH730KN di proprietà e condotto dal SI. CP_2
al pagamento in favore del SI. , della SI.ra e della SI.ra
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_1
, nella loro qualità di eredi della SI.ra a sua volta erede del defunto SI.
[...] Persona_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da quest'ultima Persona_2 a seguito della morte del figlio ed ogni altra voce di danno direttamente connessa ai fatti per cui è causa, della somma complessiva di €. 168.249,99 (centosessantottomiladuecentoquarantanova//99) (€. 56.083,33 ciascuno (cinquantaseimilaottantatre//33) o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della principale domanda, riconoscere come prevalente la condotta colposa del conducente SI. nella causazione e produzione CP_2 del sinistro de quo rispetto ad una eventuale condotta colposa posta in essere dal pedone SI.
[...]
anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e per l'effetto condannare il SI. Persona_2 CP_2 in solido con l' in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 compagnia che copre la responsabilità civile del veicolo mod. Volvo tg. DH730KN di proprietà e condotto dal SI. al pagamento in favore del SI. , della SI.ra CP_2 Parte_2 Pt_3
e della SI.ra , nella loro qualità di eredi della SI.ra a sua
[...] Parte_1 Persona_1 volta erede del defunto SI. delle somme scaturenti dalla percentuale di Persona_2 concorsualità riconosciuta e attribuita alle parti, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla SI.ra a seguito della morte del figlio ed ogni altra voce di danno Persona_1 direttamente connessa ai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.”
Per gli appellati Controparte_1 CP_2
In via preliminare:
Voglia la Corte adita dichiarare il gravame proposto inammissibile e/o palesemente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e conseguentemente Voglia confermare la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Bologna Dott. ssa Marconi pubblicata il 06.02.2023. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In via principale:
Voglia la Corte adita in ogni caso rigettare l'appello proposto in quanto infondato e/o inammissibile per mancata specificazione dei motivi di impugnazione e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Bologna Dott. ssa Marconi pubblicata il 06.02.2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In via meramente subordinata:
Voglia la Corte, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, limitare il risarcimento in favore degli appellanti a quanto risulterà strettamente dovuto per la sola quota di responsabilità attribuibile al SI. nella causazione del sinistro, fermo quindi il riconoscimento del CP_2 concorso causale del SI. nella causazione del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 Per_2
pagina 2 di 7 1° comma c.c., esclusa ogni personalizzazione del danno in quanto non provata. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, , e , in qualità di figli ed eredi Parte_1 Parte_3 Parte_2 di a sua volta erede del defunto convenivano davanti Persona_1 Persona_2 Persona_3 al Tribunale di Bologna e al fine di ottenere il Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da quest'ultima a seguito della morte del figlio ed ogni altra voce di danno direttamente connessa ai fatti di causa;
in particolare si lamenta il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla madre del de cuius la quale, a seguito della morte del figlio, ha provato un vuoto esistenziale e una alterazione delle proprie abitudini vitali al punto che la stessa è deceduta a solo un anno di distanza dal lutto che l'aveva colpita.
Esponevano gli attori che il giorno 04/04/2012, alle ore 20:00 circa, sulla S.S. Umbro-Laziale Km. 5 nella direzione di marcia Viterbo-Orte, , assicurato alla Controparte_2 Controparte_1 guida del proprio mezzo autoarticolato, marca Volvo, modello FH440, tg. DH730KN, investiva il pedone causandone l'immediato decesso;
sostenevano la esclusiva Persona_4 responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro in oggetto, in quanto CP_2 viaggiava ad elevata velocità così travolgendo il pedone che si trovava sul margine della carreggiata di destra in prossimità dello sportello anteriore sinistro della autovettura ferma in sosta sulla corsia di cortesia.
Si costituiva in giudizio la convenuta che richiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda perché infondata in fatto e in diritto oltre che in difetto di prova;
in via subordinata, richiedeva limitarsi il risarcimento tenendo conto del concorso causale predominante di Per_2
[...]
Non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace . CP_2
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 215/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 7401/2021, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU depositata in sede penale, rilevava che l'incidente era stato causato dal comportamento imprevedibile e sconsiderato del pedone che, nelle immediatezza del sinistro, stava tentando di attraversare la strada extracomunale principale, peraltro munita di barriera centrale di separazione delle carreggiate, senza dare la precedenza ai veicoli in transito, tenendo conto che il conducente del veicolo investitore, pur tentando di evitare l'investimento azionando una manovra di frenata, non riuscì nell'intento.
Il Tribunale pertanto escludeva l'applicazione del principio di presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., in quanto riteneva che “il superamento di soli 6 km/h del limite di 70 km/h non è di tale gravità da consentire di attribuire un contributo eziologicamente rilevante a tale comportamento”, considerando che, nel giudizio controfattuale, la CTU aveva rilevato che l'impatto non si sarebbe potuto evitare con le conseguenze mortali verificatesi nel caso di specie, “presumibili ad una velocità comunque non significativamente inferiore a 50 km/h al momento dell'impatto (non risulta idoneamente provato che l'impatto si sarebbe effettivamente verificato ad una velocità inferiore) tenuto conto della sterzata verso destra che il conducente istintivamente ha ritenuto di effettuare per evitare l'ostacolo.
Ne conseguiva il rigetto della domanda.
***
pagina 3 di 7 La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
, e che hanno richiesto l'integrale riforma della gravata Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza;
in via subordinata, hanno richiesto l'applicazione della disposizione dell'art. 1227 c.c. in tema di concorso di colpa.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno Controparte_1 CP_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne hanno richiesto il rigetto;
in via subordinata, hanno richiesto l'applicazione della disposizione dell'art. 1227 c.c. in tema di concorso di colpa.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” , gli appellanti sostengono che la sentenza del primo giudice sarebbe viziata per omessa valutazione delle risultanze della CTU a firma dell'Ing. resa nel giudizio RG 3842/2013 svoltosi innanzi al Per_5 Tribunale di Viterbo ed avente il medesimo oggetto della presente causa.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. - violazione, falsa applicazione e/o mancata applicazione dell'art. 2054 e 1227 c.c., nonché violazione, falsa applicazione e/o mancata applicazione degli artt. 2, 140, 141, 142 e 153 del CdS”, gli appellanti sostengono che la sentenza del primo giudice sarebbe viziata per omessa valutazione sulla mancata applicazione delle sopra riportate norme in tema di presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo nonché in tema di concorso di colpa, anche in riferimento alle norme del Codice della strada relative al comportamento alla guida dei conducenti di veicoli.
Le doglianze sono infondate.
La Corte preliminarmente rileva che per mero errore il primo giudice riferisce la prodotta CTU dell'ing. al giudizio penale in luogo di quello civile sopra indicato. Per_5
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documentazione, CTU dell'ing. ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è Per_5 emerso che il giorno 04/04/2012, alle ore 20:00 circa, sulla S.S. Umbro-Laziale Km. 5 nella direzione di marcia Viterbo-Orte, mentre era alla guida dell'autoarticolato Volvo modello FH440, CP_2 tg. DH730KN, investiva il pedone causandone l'immediato decesso. Persona_4
La dinamica del sinistro in esame risulta così ricostruita dall'ing. (doc. n. 11 fascicolo Per_5
, CTU nel richiamato giudizio civile RG 3842/2013 svoltosi innanzi al Tribunale di Viterbo CP_1 ed avente il medesimo oggetto del presente (sia pur con parti non perfettamente coincidenti):
“Il 4 aprile 2012, alle ore 20:00 circa l'autoarticolato costituito da trattore stradale Volvo e relativo semirimorchio alla cui guida si trovava il conducente percorreva la SS 675 Umbro- CP_2 Laziale in direzione Viterbo – Orte;
in prossimità della stazione di servizio IES situata nel territorio del Comune di Vitorchiano il conducente del veicolo si accorse della presenza di una vettura in sosta sulla corsia di emergenza;
mentre il conducente si portava sulla corsia di sorpasso per superare la vettura, un pedone sceso da questa, poi identificato come , tentava l'attraversamento Persona_2 trasversale della strada dirigendosi verso la barriera di separazione centrale tra le due carreggiate. Il
pagina 4 di 7 conducente, pur tentando di frenare la marcia del veicolo, non poté evitare di investire il pedone, causandone la morte.
Al momento dell'avvistamento dell'autovettura in sosta, l'autoarticolato condotto dal sig CP_2 marciava ad una velocità di 76 km/h, quindi 6 km/h oltre il limite consentito per quella tipologia di veicoli, e a tale velocità si mantenne finché – negli ultimi secondi prima dell'impatto – non iniziò la frenata finale che però non riuscì ad evitare l'incidente. Tra il momento dell'avvistamento della vettura in sosta da parte del conducente e il momento dell'incidente trascorsero circa 10 secondi.
L'incidente fu causato indubbiamente dal comportamento imprevedibile e sconsiderato del pedone, che tentò l'attraversamento della strada extraurbana principale – peraltro assai difficile da attraversare perché munita di barriera centrale di separazione delle carreggiate – senza dare la precedenza ai veicoli in transito come prescritto dal Codice della Strada (art. 190 comma 5 “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”). Nel momento in cui si avvide che il stava attraversando la strada (3,5 secondi CP_3 prima dell'impatto), il Conducente tentò una frenata che, in base alle posizioni reciproche del veicolo e del pedone, al moto del pedone stesso, alla velocità del veicolo nell'istante in cui la frenata ebbe inizio, ed al tipo di reazione istintiva del Conducente, ebbe purtroppo un esito fatale.
Nondimeno, se all'avvedersi della presenza della vettura in sosta il conducente avesse adeguato l'andatura del veicolo entro il limite di velocità consentito, la dinamica dell'incidente avrebbe potuto svilupparsi con modalità alternative, dato che all'inizio della frenata il conducente si sarebbe trovato a 62 m dal pedone anziché 52 m. È impossibile prevedere come il comportamento del Conducente – comunque dettato dall'istinto – sarebbe stato influenzato dalla maggior distanza iniziale, tuttavia l'esito finale avrebbe potuto variare in un ventaglio di possibilità che spazia tra due estremi:
• nel caso in cui il Conducente avesse ripetuto esattamente gli stessi gesti che effettuò, negli stessi tempi (frenata, sterzata), l'esito sarebbe stato in ogni caso la morte del (impatto a 33 km/h CP_3 anziché a 50 km/h, seguito comunque da trascinamento del corpo sotto il veicolo);
• nel caso in cui invece il Conducente, percepita la possibilità di arrestare il veicolo in virtù della maggior distanza, avesse adottato un comportamento maggiormente focalizzato sull'efficacia della frenata, mantenendo il veicolo sulla traiettoria rettilinea e prolungando quindi la durata dell'azione frenante efficace, l'esito avrebbe potuto essere l'arresto del veicolo prima dell'impatto, il che avrebbe tenuto il Pedone incolume.
Tra questi due estremi, esiste una molteplicità di potenziali esiti che avrebbero potuto verificarsi con conseguenze finali intermedie, di cui non è possibile calcolare la probabilità di accadimento. Si può però affermare in linea generale che il superamento del limite di velocità da parte del Conducente ridusse le probabilità di salvezza del ” CP_3
Osserva la Corte che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all' improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr., Cass. n. 4551/2017). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l' investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo pagina 5 di 7 conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr., Cass., n. 8663/2017; Cass., n. 9856/2022).
Più recentemente, la S.C. ha statuito che “In tema di responsabilità per danni da circolazione stradale, la presunzione di responsabilità ex art. 2054, primo comma, cod. civ. a carico del conducente può essere superata non solo attraverso la prova diretta di aver tenuto un comportamento esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada, ma anche mediante l'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente date le concrete circostanze della circolazione.”
Tale prova liberatoria ricorre quando la condotta del pedone presenti caratteri di anomalia, imprevedibilità e oggettiva inevitabilità, costituendo così un ostacolo non visibile e non evitabile anche per il conducente più diligente.
In tale ipotesi, “l'estrema anomalia della condotta del pedone, non prevedibile neppure da parte dell'automobilista più cauto, interrompe il nesso causale con la condotta degli investitori, assumendo efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso. La valutazione circa l'anomalia e imprevedibilità della condotta del pedone prescinde dall'accertamento delle ragioni concrete per cui questi si trovasse in quel luogo, dovendo ritenersi che, quali che fossero tali ragioni, esse non potrebbero comunque giustificare una condotta oggettivamente così pericolosa e gravemente inosservante delle norme sulla circolazione stradale” (Cass. n. 5962/2024)
In applicazione dei sopra esposti principi, altresì considerando al fine del giudizio controfattuale, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, solo la serie degli eventi effettivamente verificatisi in relazione ai quali, come rilevato dalla richiamata CTU, avrebbero potuto realizzarsi una serie di eventi con conseguenze finali intermedie di cui non può calcolarsi la probabilità di accadimento, il comportamento del pedone risulta imprevedibile ed eccezionale e, come tale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra comportamento del conducente ed evento in esame, ponendosi così come caso fortuito, esonerativo di responsabilità.
Infatti, come condivisibilmente statuito dal primo giudice seguendo la ricostruzione del CTU ing. Per_5 sopra riportata (e confermata altresì dai rilievi delle Autorità intervenute in loco e dalle s.i.t.), deve escludersi la prevedibilità del comportamento del pedone atteso che lo stesso ha del tutto inaspettatamente, sulla base delle caratteristiche e condizioni dei luoghi, attraversato la strada, dopo essere sceso dal lato destro dell'autovettura in sosta sul lato sinistro della carreggiata in prossimità di una stazione di servizio circa 3,5 secondi prima dell'impatto ponendosi oltre la linea di mezzeria al centro della carreggiata in una strada principale con divisione di carreggiata, così che anche il superamento di 6 km/h del limite di velocità non assume alcun contributo causale rilevante ai fini della responsabilità del sinistro in esame, così come puntualmente, precisamente e logicamente indicato nella indicata CTU, che ha concluso escludendo che l'impatto si sarebbe potuto evitare con le mortali conseguenze poi prodottesi, anche con una velocità ben al di sotto del limite di velocità di 70 km/h ivi presente.
Un ulteriore elemento che conferma, sia pur indirettamente la richiamata ricostruzione dei fatti, come rilevato anche in sede di giudizio di primo grado, riguarda l'anomalo comportamento del conducente dell'autovettura da cui la vittima del sinistro in oggetto era sceso, che ripartiva (per cui non risponde al vero che la sua autovettura era ferma per guasto), dileguandosi immediatamente dopo il sinistro, come risulta confermato dai testimoni ascoltati in sede di s.i.t..
Ne consegue il rigetto delle doglianze e la conferma della gravata sentenza in ordine alla dinamica del sinistro e alla esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso in capo alla vittima.
*** pagina 6 di 7 Il terzo e il quarto motivo di impugnazione, con i quali gli appellanti lamentano nullità della sentenza gravata per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione della valutazione della CTU risultano assorbiti dal rigetto dei primo due motivi.
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Controparte_1 215/2023 del Tribunale di Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna gli appellanti, tra di loro in solido, al pagamento in favore degli appellati, tra di loro in solido, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 463/2023 promossa da:
, , , con il patrocinio dell'avv. Luigi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Salvati
-appellanti- contro
, con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 CP_2
Graziosi
-appellati-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Bologna del 23/12/2022 e pubblicata il 6/02/2023, assegnata in decisione all'udienza del 3/06/2025
CONCLUSIONI
Per gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'adita Corte di Appello di Bologna, in riforma della impugnata sentenza n. 215/2023 emessa dal Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi del Tribunale Civile di Bologna, accogliere il presente gravame e tutte le argomentazioni, istanze, eccezioni, domande e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che si reiterano nel presente gravame e così provvedere:
In via principale e nel merito:
1) accertare l'esclusiva responsabilità del SI. nella qualità di proprietario e conducente CP_2 dell'autoveicolo mod. Volvo tg. DH730KN assicurato con la compagnia Controparte_1
pagina 1 di 7 nella causazione del sinistro per cui è causa e, accertati i fatti così come ricostruiti dagli odierni CP_1 appellanti, conseguentemente dichiarare il conducente responsabile nella causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2054 c.c.; 2) condannare il SI. in solido con la compagnia l' CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia che copre la Controparte_1 responsabilità civile del veicolo mod. Volvo tg. DH730KN di proprietà e condotto dal SI. CP_2
al pagamento in favore del SI. , della SI.ra e della SI.ra
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_1
, nella loro qualità di eredi della SI.ra a sua volta erede del defunto SI.
[...] Persona_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da quest'ultima Persona_2 a seguito della morte del figlio ed ogni altra voce di danno direttamente connessa ai fatti per cui è causa, della somma complessiva di €. 168.249,99 (centosessantottomiladuecentoquarantanova//99) (€. 56.083,33 ciascuno (cinquantaseimilaottantatre//33) o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento della principale domanda, riconoscere come prevalente la condotta colposa del conducente SI. nella causazione e produzione CP_2 del sinistro de quo rispetto ad una eventuale condotta colposa posta in essere dal pedone SI.
[...]
anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e per l'effetto condannare il SI. Persona_2 CP_2 in solido con l' in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 compagnia che copre la responsabilità civile del veicolo mod. Volvo tg. DH730KN di proprietà e condotto dal SI. al pagamento in favore del SI. , della SI.ra CP_2 Parte_2 Pt_3
e della SI.ra , nella loro qualità di eredi della SI.ra a sua
[...] Parte_1 Persona_1 volta erede del defunto SI. delle somme scaturenti dalla percentuale di Persona_2 concorsualità riconosciuta e attribuita alle parti, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla SI.ra a seguito della morte del figlio ed ogni altra voce di danno Persona_1 direttamente connessa ai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.”
Per gli appellati Controparte_1 CP_2
In via preliminare:
Voglia la Corte adita dichiarare il gravame proposto inammissibile e/o palesemente infondato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e conseguentemente Voglia confermare la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Bologna Dott. ssa Marconi pubblicata il 06.02.2023. Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In via principale:
Voglia la Corte adita in ogni caso rigettare l'appello proposto in quanto infondato e/o inammissibile per mancata specificazione dei motivi di impugnazione e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 215/2023 del Tribunale di Bologna Dott. ssa Marconi pubblicata il 06.02.2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
In via meramente subordinata:
Voglia la Corte, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, limitare il risarcimento in favore degli appellanti a quanto risulterà strettamente dovuto per la sola quota di responsabilità attribuibile al SI. nella causazione del sinistro, fermo quindi il riconoscimento del CP_2 concorso causale del SI. nella causazione del sinistro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 Per_2
pagina 2 di 7 1° comma c.c., esclusa ogni personalizzazione del danno in quanto non provata. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, , e , in qualità di figli ed eredi Parte_1 Parte_3 Parte_2 di a sua volta erede del defunto convenivano davanti Persona_1 Persona_2 Persona_3 al Tribunale di Bologna e al fine di ottenere il Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da quest'ultima a seguito della morte del figlio ed ogni altra voce di danno direttamente connessa ai fatti di causa;
in particolare si lamenta il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla madre del de cuius la quale, a seguito della morte del figlio, ha provato un vuoto esistenziale e una alterazione delle proprie abitudini vitali al punto che la stessa è deceduta a solo un anno di distanza dal lutto che l'aveva colpita.
Esponevano gli attori che il giorno 04/04/2012, alle ore 20:00 circa, sulla S.S. Umbro-Laziale Km. 5 nella direzione di marcia Viterbo-Orte, , assicurato alla Controparte_2 Controparte_1 guida del proprio mezzo autoarticolato, marca Volvo, modello FH440, tg. DH730KN, investiva il pedone causandone l'immediato decesso;
sostenevano la esclusiva Persona_4 responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro in oggetto, in quanto CP_2 viaggiava ad elevata velocità così travolgendo il pedone che si trovava sul margine della carreggiata di destra in prossimità dello sportello anteriore sinistro della autovettura ferma in sosta sulla corsia di cortesia.
Si costituiva in giudizio la convenuta che richiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda perché infondata in fatto e in diritto oltre che in difetto di prova;
in via subordinata, richiedeva limitarsi il risarcimento tenendo conto del concorso causale predominante di Per_2
[...]
Non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace . CP_2
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 215/2023, pronunciando nella causa R.G. n. 7401/2021, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU depositata in sede penale, rilevava che l'incidente era stato causato dal comportamento imprevedibile e sconsiderato del pedone che, nelle immediatezza del sinistro, stava tentando di attraversare la strada extracomunale principale, peraltro munita di barriera centrale di separazione delle carreggiate, senza dare la precedenza ai veicoli in transito, tenendo conto che il conducente del veicolo investitore, pur tentando di evitare l'investimento azionando una manovra di frenata, non riuscì nell'intento.
Il Tribunale pertanto escludeva l'applicazione del principio di presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., in quanto riteneva che “il superamento di soli 6 km/h del limite di 70 km/h non è di tale gravità da consentire di attribuire un contributo eziologicamente rilevante a tale comportamento”, considerando che, nel giudizio controfattuale, la CTU aveva rilevato che l'impatto non si sarebbe potuto evitare con le conseguenze mortali verificatesi nel caso di specie, “presumibili ad una velocità comunque non significativamente inferiore a 50 km/h al momento dell'impatto (non risulta idoneamente provato che l'impatto si sarebbe effettivamente verificato ad una velocità inferiore) tenuto conto della sterzata verso destra che il conducente istintivamente ha ritenuto di effettuare per evitare l'ostacolo.
Ne conseguiva il rigetto della domanda.
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pagina 3 di 7 La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
, e che hanno richiesto l'integrale riforma della gravata Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza;
in via subordinata, hanno richiesto l'applicazione della disposizione dell'art. 1227 c.c. in tema di concorso di colpa.
Si sono costituiti gli appellati e che hanno Controparte_1 CP_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne hanno richiesto il rigetto;
in via subordinata, hanno richiesto l'applicazione della disposizione dell'art. 1227 c.c. in tema di concorso di colpa.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
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La Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione, per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” , gli appellanti sostengono che la sentenza del primo giudice sarebbe viziata per omessa valutazione delle risultanze della CTU a firma dell'Ing. resa nel giudizio RG 3842/2013 svoltosi innanzi al Per_5 Tribunale di Viterbo ed avente il medesimo oggetto della presente causa.
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. - violazione, falsa applicazione e/o mancata applicazione dell'art. 2054 e 1227 c.c., nonché violazione, falsa applicazione e/o mancata applicazione degli artt. 2, 140, 141, 142 e 153 del CdS”, gli appellanti sostengono che la sentenza del primo giudice sarebbe viziata per omessa valutazione sulla mancata applicazione delle sopra riportate norme in tema di presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo nonché in tema di concorso di colpa, anche in riferimento alle norme del Codice della strada relative al comportamento alla guida dei conducenti di veicoli.
Le doglianze sono infondate.
La Corte preliminarmente rileva che per mero errore il primo giudice riferisce la prodotta CTU dell'ing. al giudizio penale in luogo di quello civile sopra indicato. Per_5
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documentazione, CTU dell'ing. ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è Per_5 emerso che il giorno 04/04/2012, alle ore 20:00 circa, sulla S.S. Umbro-Laziale Km. 5 nella direzione di marcia Viterbo-Orte, mentre era alla guida dell'autoarticolato Volvo modello FH440, CP_2 tg. DH730KN, investiva il pedone causandone l'immediato decesso. Persona_4
La dinamica del sinistro in esame risulta così ricostruita dall'ing. (doc. n. 11 fascicolo Per_5
, CTU nel richiamato giudizio civile RG 3842/2013 svoltosi innanzi al Tribunale di Viterbo CP_1 ed avente il medesimo oggetto del presente (sia pur con parti non perfettamente coincidenti):
“Il 4 aprile 2012, alle ore 20:00 circa l'autoarticolato costituito da trattore stradale Volvo e relativo semirimorchio alla cui guida si trovava il conducente percorreva la SS 675 Umbro- CP_2 Laziale in direzione Viterbo – Orte;
in prossimità della stazione di servizio IES situata nel territorio del Comune di Vitorchiano il conducente del veicolo si accorse della presenza di una vettura in sosta sulla corsia di emergenza;
mentre il conducente si portava sulla corsia di sorpasso per superare la vettura, un pedone sceso da questa, poi identificato come , tentava l'attraversamento Persona_2 trasversale della strada dirigendosi verso la barriera di separazione centrale tra le due carreggiate. Il
pagina 4 di 7 conducente, pur tentando di frenare la marcia del veicolo, non poté evitare di investire il pedone, causandone la morte.
Al momento dell'avvistamento dell'autovettura in sosta, l'autoarticolato condotto dal sig CP_2 marciava ad una velocità di 76 km/h, quindi 6 km/h oltre il limite consentito per quella tipologia di veicoli, e a tale velocità si mantenne finché – negli ultimi secondi prima dell'impatto – non iniziò la frenata finale che però non riuscì ad evitare l'incidente. Tra il momento dell'avvistamento della vettura in sosta da parte del conducente e il momento dell'incidente trascorsero circa 10 secondi.
L'incidente fu causato indubbiamente dal comportamento imprevedibile e sconsiderato del pedone, che tentò l'attraversamento della strada extraurbana principale – peraltro assai difficile da attraversare perché munita di barriera centrale di separazione delle carreggiate – senza dare la precedenza ai veicoli in transito come prescritto dal Codice della Strada (art. 190 comma 5 “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”). Nel momento in cui si avvide che il stava attraversando la strada (3,5 secondi CP_3 prima dell'impatto), il Conducente tentò una frenata che, in base alle posizioni reciproche del veicolo e del pedone, al moto del pedone stesso, alla velocità del veicolo nell'istante in cui la frenata ebbe inizio, ed al tipo di reazione istintiva del Conducente, ebbe purtroppo un esito fatale.
Nondimeno, se all'avvedersi della presenza della vettura in sosta il conducente avesse adeguato l'andatura del veicolo entro il limite di velocità consentito, la dinamica dell'incidente avrebbe potuto svilupparsi con modalità alternative, dato che all'inizio della frenata il conducente si sarebbe trovato a 62 m dal pedone anziché 52 m. È impossibile prevedere come il comportamento del Conducente – comunque dettato dall'istinto – sarebbe stato influenzato dalla maggior distanza iniziale, tuttavia l'esito finale avrebbe potuto variare in un ventaglio di possibilità che spazia tra due estremi:
• nel caso in cui il Conducente avesse ripetuto esattamente gli stessi gesti che effettuò, negli stessi tempi (frenata, sterzata), l'esito sarebbe stato in ogni caso la morte del (impatto a 33 km/h CP_3 anziché a 50 km/h, seguito comunque da trascinamento del corpo sotto il veicolo);
• nel caso in cui invece il Conducente, percepita la possibilità di arrestare il veicolo in virtù della maggior distanza, avesse adottato un comportamento maggiormente focalizzato sull'efficacia della frenata, mantenendo il veicolo sulla traiettoria rettilinea e prolungando quindi la durata dell'azione frenante efficace, l'esito avrebbe potuto essere l'arresto del veicolo prima dell'impatto, il che avrebbe tenuto il Pedone incolume.
Tra questi due estremi, esiste una molteplicità di potenziali esiti che avrebbero potuto verificarsi con conseguenze finali intermedie, di cui non è possibile calcolare la probabilità di accadimento. Si può però affermare in linea generale che il superamento del limite di velocità da parte del Conducente ridusse le probabilità di salvezza del ” CP_3
Osserva la Corte che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all' improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr., Cass. n. 4551/2017). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l' investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo pagina 5 di 7 conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr., Cass., n. 8663/2017; Cass., n. 9856/2022).
Più recentemente, la S.C. ha statuito che “In tema di responsabilità per danni da circolazione stradale, la presunzione di responsabilità ex art. 2054, primo comma, cod. civ. a carico del conducente può essere superata non solo attraverso la prova diretta di aver tenuto un comportamento esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada, ma anche mediante l'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente date le concrete circostanze della circolazione.”
Tale prova liberatoria ricorre quando la condotta del pedone presenti caratteri di anomalia, imprevedibilità e oggettiva inevitabilità, costituendo così un ostacolo non visibile e non evitabile anche per il conducente più diligente.
In tale ipotesi, “l'estrema anomalia della condotta del pedone, non prevedibile neppure da parte dell'automobilista più cauto, interrompe il nesso causale con la condotta degli investitori, assumendo efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento dannoso. La valutazione circa l'anomalia e imprevedibilità della condotta del pedone prescinde dall'accertamento delle ragioni concrete per cui questi si trovasse in quel luogo, dovendo ritenersi che, quali che fossero tali ragioni, esse non potrebbero comunque giustificare una condotta oggettivamente così pericolosa e gravemente inosservante delle norme sulla circolazione stradale” (Cass. n. 5962/2024)
In applicazione dei sopra esposti principi, altresì considerando al fine del giudizio controfattuale, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, solo la serie degli eventi effettivamente verificatisi in relazione ai quali, come rilevato dalla richiamata CTU, avrebbero potuto realizzarsi una serie di eventi con conseguenze finali intermedie di cui non può calcolarsi la probabilità di accadimento, il comportamento del pedone risulta imprevedibile ed eccezionale e, come tale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra comportamento del conducente ed evento in esame, ponendosi così come caso fortuito, esonerativo di responsabilità.
Infatti, come condivisibilmente statuito dal primo giudice seguendo la ricostruzione del CTU ing. Per_5 sopra riportata (e confermata altresì dai rilievi delle Autorità intervenute in loco e dalle s.i.t.), deve escludersi la prevedibilità del comportamento del pedone atteso che lo stesso ha del tutto inaspettatamente, sulla base delle caratteristiche e condizioni dei luoghi, attraversato la strada, dopo essere sceso dal lato destro dell'autovettura in sosta sul lato sinistro della carreggiata in prossimità di una stazione di servizio circa 3,5 secondi prima dell'impatto ponendosi oltre la linea di mezzeria al centro della carreggiata in una strada principale con divisione di carreggiata, così che anche il superamento di 6 km/h del limite di velocità non assume alcun contributo causale rilevante ai fini della responsabilità del sinistro in esame, così come puntualmente, precisamente e logicamente indicato nella indicata CTU, che ha concluso escludendo che l'impatto si sarebbe potuto evitare con le mortali conseguenze poi prodottesi, anche con una velocità ben al di sotto del limite di velocità di 70 km/h ivi presente.
Un ulteriore elemento che conferma, sia pur indirettamente la richiamata ricostruzione dei fatti, come rilevato anche in sede di giudizio di primo grado, riguarda l'anomalo comportamento del conducente dell'autovettura da cui la vittima del sinistro in oggetto era sceso, che ripartiva (per cui non risponde al vero che la sua autovettura era ferma per guasto), dileguandosi immediatamente dopo il sinistro, come risulta confermato dai testimoni ascoltati in sede di s.i.t..
Ne consegue il rigetto delle doglianze e la conferma della gravata sentenza in ordine alla dinamica del sinistro e alla esclusiva responsabilità nella causazione dello stesso in capo alla vittima.
*** pagina 6 di 7 Il terzo e il quarto motivo di impugnazione, con i quali gli appellanti lamentano nullità della sentenza gravata per manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione della valutazione della CTU risultano assorbiti dal rigetto dei primo due motivi.
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In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3 Controparte_1 215/2023 del Tribunale di Bologna, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna gli appellanti, tra di loro in solido, al pagamento in favore degli appellati, tra di loro in solido, delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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