Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti Paolo De Biasi e Francesco Sallustio Parte_1
- Ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà e
Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata premesso di essere titolare di pensione cat. IO n. 15032816 con decorrenza dal 01.06.2017; di aver presentato in data 27.04.2023 domanda di conferma che veniva respinta dall' con CP_1
provvedimento del 19.07.2023 sostenendo che non permanessero le condizioni che dettero origine al riconoscimento dell'assegno; di aver presentato ricorso giudiziale che veniva definito con decreto di omologa del 24.04.2024 che ripristinava il diritto alla prestazione;
di aver ottenuto dall' la riliquidazione della prestazione in godimento e CP_1
CP_ in data 09.09.2024 gli arretrati spettanti per gli anni 2023 e 2024 sui quali l' tratteneva la somma di € 1.164,32 a titolo trattenute Irpef, operando la tassazione separata.
Dolendosi della illegittimità di tale trattenuta – poiché non sarebbe avvenuta se la ricorrente avesse continuato, così come era nel suo diritto, a percepire la prestazione, non essendo il reddito complessivo della ricorrente assoggettabile a tassazione - ha chiesto al CP_ Giudice del Lavoro di Taranto di condannare l' al pagamento in proprio favore della somma di 1.164,32, oltre interessi.
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corretta applicazione del regime della tassazione separata sulle somme liquidate a titolo di arretrati - e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Questo giudicante ritiene di dover condividere e richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., i principi enunciati da Cassazione n. 10887/2019:
1.1. - Con il proprio motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione Parte_2
o falsa applicazione degli artt. 11, 17, comma 1, lett. b), 21, commi 1 e 3, e 51, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), per aver ritenuto l'impugnata CTR che il ritardo con cui sono state corrisposte alla contribuente le somme relative ai ratei di pensione d'invalidità fosse imputabile all'ente erogante, e che "se gli importi relativi alle annualità 2005 e 2006 fossero stati corrisposti nell'anno di competenza ... sarebbero rientrati nella cosiddetta no tax area ... e quindi non sarebbero stati assoggettati a tassazione" (sent. CTR, p. 2). 2.1. - L'Ente impositore, mediante il suo
Part unico motivo di ricorso, critica la per aver ritenuto che "dovesse applicarsi la disciplina vigente negli anni 2005 e 2006, cui si riferivano gli arretrati pensionistici corrisposti dall con conseguente debenza del rimborso IRPEF chiesto dalla CP_1
contribuente, in quanto per gli anni 2005 e 2006 vigeva il regime della cosiddetta
'no tax area' con esenzione dall'imposizione dei redditi sino alla somma di 7.000,00"
(ric. p. 4). Diversamente, l' sostiene che, trovando applicazione, in relazione CP_2
ai redditi in questione, il regime della tassazione separata, la disciplina relativa alla no tax area non risultava utilizzabile. Invero, ai sensi dell'art. 49, comma 2, TUIR,
"sono redditi da lavoro dipendente ... a) le pensioni di qualsiasi genere", pertanto anche le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità dalla contribuente.
Inoltre, a norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per
2 altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Nel caso di specie gli emolumenti arretrati sono stati conseguiti dalla contribuente per effetto di una sentenza, come si è ricordato in premessa.
1.2. In relazione alle somme percepite dalla odierna controricorrente a titolo di arretrati di pensione d'invalidità, peraltro, trova applicazione il 'principio di cassa' (cfr.
Cass. sez. L., sent. 24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n 5468), con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento, con riferimento, pertanto, all'anno 2007. Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio preceden4 \est\ te, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto degli artt. 21, comma 3, e 11 TUIR, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della di redditi nell'arco del Pt_4
biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della 'no tax area' che attiene a redditi di diversa natura. L'Amministrazione finanziaria, peraltro, con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997, ha condivisibilmente affermato che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati.
L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più)
3 elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva. Nel caso di specie la contribuente in ragione di sue condizioni soggettive, non ha potuto Pt_4
beneficiare delle finalità favorevoli perseguite dal legislatore, ma il mancato prodursi di un vantaggio in suo favore non importa possa negarsi che la condotta dell'Amministrazione sia risultata conforme a legge. L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione 5 degli emolumenti stessi, cfr. Cass. sez. V, sent. 20.08.2004, n. 16467,
e Cass. sez. V, sent. 25.5.2002, n. 7677.
In definitiva, dalla ricostruzione proposta deriva che l'Ente impositore ha correttamente interpretato le disposizioni legislative applicabili alla fattispecie in esame, traendo dalle stesse le giuste conseguenze e negando perciò alla contribuente il rimborso richiesto, che è stato invece erroneamente riconosciuto dal giudice dell'appello”.
Orbene, il caso in esame è perfettamente sovrapponibile a quello esaminato dalla
Suprema Corte, atteso che la liquidazione degli arretrati è stata fatta solo a seguito di omologa (provvedimento giurisdizionale equiparabile, ai fini che ci interessano, alla sentenza) emessa dal Tribunale di Taranto.
L'applicazione del regime della tassazione separata, pertanto, è stata correttamente eseguita.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 3 giugno 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia Viesti
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