TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 918/2023 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2 [...]
CP_3 [...]
CP_4 [...]
CP_5 CP_3
CP_6 [...]
CP_7 [...]
CP_8 CP_1
CP_9 CP_1
CP_10 [...]
CP_11 [...]
CP_12 [...]
CP_13
[...] CP_14
[...] CP_1
CP_2 [...]
CP_15 CP_16
[...] CP_17
[...] CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 settembre 2025 ad ore 12.20 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per e l'avv. CHISU MARCO ROCCO. Parte_1 Pt_2 Parte_2
Per i convenuti Nessuno.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto di citazione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), coniugi in regime di comunione dei beni,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Orosei, Via Michelangelo B. 12, nello studio dell'Avv. Marco Chisu che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
e
[...]
Controparte_18
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] CP_11
[...] CP_12
[...] [...]
CP_13
[...] CP_14
[...] [...]
Controparte_19
[...] CP_16
[...] [...]
Controparte_17
Convenuti – Contumaci
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/9/2025
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, davanti l'intestato Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe affinchè venisse loro dichiarata la usucapione del bene indicato in atto di citazione per averlo posseduto pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente per oltre 20 anni.
A fondamento della propria domanda gli attori hanno dedotto che :
- il compendio patrimoniale a loro facente capo comprende un fabbricato abitativo, posto al livello terra, di vecchia costruzione e con annessa corte, sito nel centro storico del Comune di Orosei, composto da due separate unità immobiliari riportate nel catasto fabbricati al F.34, particella 514 sub 1 (ex particella 511 e 515) piano T di
2,5 vani di mq. 59 con rendita di euro 99/42 e sub 3 piano T quale locale magazzino di pertinenza di mq. 7 con rendita di euro 19/63, per averlo acquistato a non domino con scrittura privata autenticata dal Notaio Per_1
di Nuoro, in data 21.7.2022, parte venditrice, i coniugi , nata a [...] il [...], e
[...] CP_14 [...]
, nato a [...] il [...], res.ti in Roma nella Via Delle Gondole 35, nonché la Sig.ra CP_18 [...]
, nata a [...] il [...] e res.te in Ischia nella Via Vittoria Colonna 244; CP_18
- unitamente al detto fabbricato acquisivano l'area di sedime, comprensiva della esclusiva corte, attualmente qualificata al catasto fabbricati al F. 34 particella 514 sub 4 come bene comune non censibile e già correlata, come ente urbano, in catasto terreni al F. 34 particella 514, di ha 00.03.21, originata dalla fusione delle ex particelle 514, 511, 512, 515 e 1261:
-del compendio, confinante con le proprietà e con le pubbliche Vie Zaramonte e CP_20 Controparte_21
Angioy, i venditori erano al possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sin dal 1986, allorchè lo acquistavano senza formalità da propri congiunti, sino a che non lo cedevano con l'anzidetta scrittura agli odierni attori, i quali ex art. 1146 comma 2 c.c. succedevano quindi ai propri dante causa nel possesso ultra- ventennale dei cespiti alienati, privi di idoneo e formale atto di provenienza.
- il bene risulta catastalmente intestato a terzi e pertanto di aver interesse a far accertare giudizialmente l'acquisto in loro favore a titolo originario per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. al fine di procedere alla trascrizione e volturazione presso i pubblici uffici.
La causa, riassegnata a questo giudice nella contumacia dei convenuti, è stata istruita con la produzione di documenti e prova testimoniale. Sulle conclusioni precisate viene oggi per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°° La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo (visure storiche catastali, certificato ipotecario speciale, scrittura privata, ecc.), gli odierni convenuti risultano essere citati in qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi oramai deceduti. I convenuti risultano pertanto esaurire l'ambito dei soggetti potenzialmente controinteressati all'accoglimento della domanda, ragione per cui il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato. Con Tes_ Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (testi: , assunte nel Tes_2 Tes_3 corso del giudizio hanno confermato il possesso dei danti causa (il possesso dei sigg. , CP_14
e per oltre vent'anni precedenti l'anno 2022 degli odierni attori e CP_18 Controparte_18 successivamente all'attualità da parte dei coniugi – Pt_1 Pt_2 Si riporta qui di seguito uno stralcio delle dichiarazioni testimoniali “…dal febbraio 1986 quando mi sono congedato da militare ho iniziato a curare la pulizia e la manutenzione per conto e su incarico di mie zie
e del marito nonché mia zia del fabbricato e del cortile eseguendo CP_14 CP_18 CP_18 personalmente i lavori di piccole manutenzioni, quelle che si fanno in una casa. Mie zie , e CP_14 CP_18 zio pagavano le bollette delle utenze e il materiale che necessitava per fare piccole CP_18 pagina 3 di 4 manutenzioni, ho fatto i lavori senza compenso in quanto legato da rapporti di parentela. Preciso che mia zia
e zio abitavano a Ostia mentre zia a Ischia e per questo mi hanno incaricato della CP_14 CP_18 CP_18 Con manutenzione della casa e del cortile che ho eseguito fino all'estate (teste ; “Dalla stessa estate del 2022 ricordo che e hanno eseguito dei lavori di ristrutturazione che ancora oggi non sono finiti ,,,” Pt_1 Pt_2 Con (teste ; “… dal 1986 anno in cui è morto il padre di e e loro unitamente al CP_14 CP_18 marito di tale hanno iniziato a utilizzare in via esclusiva la casa, il magazzino e il CP_14 CP_18 cortile e cio' sino all'estate del 2022 non riesco ad essere più preciso […] Loro curavano la casa e loro incaricati facevano lavori di manutenzione, certe volte ho visto fare dei lavori al fratello , è un CP_11 muratore. Riconosco la casa e il cortile nelle fotografie che mi vengono esibite. Dall'esatte del 2022 vedo nella casa e nel cortile il dott. e la moglie dott.ssa , non vedo più nella casa Parte_1 Parte_2 CP_14 Tes_
, , .” (teste ) ; “… circa due anni e mezzo fa sono andato con
[...] Controparte_18 CP_18
a vedere la casa di cui mi si chiede, siamo arrivati e lui ha aperto con le chiavi e ho visitato la casa[…].” Pt_1 (teste . Tes_2
Dall'istruttoria espletata è risultato, quindi, il possesso in capo ai danti causa degli attori, possesso al quale, ai sensi dell'art. 1146, 2^comma, c.c. si è unito, senza soluzione di continuità, il possesso di quest' ultimi. Pertanto e hanno provato la sussistenza dei presupposti Parte_1 Pt_2 Parte_2 previsti dall'art. 1158 c.c per intervenuta usucapione in capo al soggetto alienante del bene compravenduto con scrittura privata del 21/7/ 2022 oggetto della presente causa.
Il comportamento dei convenuti che seppur regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio è indice sintomatico che non avevano ragione di contestare le allegazioni di cui alla citazione. Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
e devono pertanto essere dichiarati comproprietari dell'immobile Parte_1 Parte_2 per cui è causa a titolo originario in forza del possesso ultraventennale, per intervenuta usucapione ai sensi dell' art. 1158 codice civile. Le spese del giudizio, tenuto conto che non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.dichiara (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._3 Parte_2
), comproprietari per intervenuta usucapione del fabbricato con annessa corte, sito nel C.F._2 centro storico del Comune di Orosei, composto da due separate unità immobiliari riportate nel Catasto Fabbricati al F.34, particela 514 sub 1 (ex particella 511 e 515), sub 3, e dell'area di sedime comprensiva della corte attualmente qualificata al catasto fabbricati al F. 34 particella 514 sub 4 in Catasto Terreni al F. 34 particella 514.
2.Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, il difensore di parte attrice presente, ed allegazione al verbale.
Nuoro, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 4 di 4