TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2575/2023 R.G., avente per oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
, n. a ADRANO (CT) il 04/07/1960, rappr. e dif. dall' avv. Parte_1
PERDICARO GIUSEPPE, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata.
ricorrente
nei confronti di
, n. a ADRANO (CT) il 05/07/1961, Controparte_1
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/02/2023, chiedeva e a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal sig. con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in Adrano il 18.07.1997, trascritto in quel Comune al n. 65, Parte II seria A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 05.03.2023, si presentava personalmente la ricorrente, confermando la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso;
quindi, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. dell'11.03.2023, venivano statuiti i provvedimenti provvisori ed urgenti che qui si trascrivono: “Assegna la casa familiare alla ricorrente.
[...]
di versare a un assegno di € 250,00 mensili, rivalutabili Parte_2 Parte_1 annualmente secondo l'indice Istat, quale contributo per la figlia oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie, a far data dal presente provvedimento.”
All'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in modalità telematica, la ricorrente chiedeva la decisione della causa alle condizioni di cui al ricorso con concessione dei termini. Con ordinanza del 18.12.2024, il G.I. rimetteva la causa al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e investiva il P.M. per le incombenze di rito.
Tuttavia, in seno alla comparsa conclusionale, la difesa della ricorrente depositava una dichiarazione sottoscritta da in cui si attestava l'avvenuto ricongiungimento Parte_1
con il coniuge, e formulava rinuncia alle domande di causa.
Il P.m. esprimeva parere favorevole.
Ciò posto, preso atto della dichiarazione di riconciliazione espressa dalla ricorrente in seno alla comparsa conclusionale e dunque della sopravvenuta carenza di interesse alle domande spiegate in seno al ricorso introduttivo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di separazione personale e alle altre richieste ad essa subordinate. Irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2575/2023
R.G., così statuisce:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale giudiziario dello Stato civile del comune di Adrano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000 (anno 1997, atto n. 65, Parte II, seria A)
Così deciso in Catania, il 04.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu