Articolo 9 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 8Articolo 10
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30 dicembre 1999
Art. 9. (Divieto di applicazione o supplenza) 1. Dopo l' articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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