Art. 9. (Divieto di applicazione o supplenza) 1. Dopo l' articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".