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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14737/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14737/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Calafiore Gianluca, presso il cui studio sito in Parte_1
Via Marchese di Villabianca n. 98 (PA) elettivamente domicilia;
Appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Comunale sita in Piazza Marina n. 39 (PA);
Appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto tempestivamente appello avverso la sentenza nr. 1212/2022 con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di ha rigettato la domanda risarcitoria volta ad ottenere il ristoro dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni riportate nella caduta in cui è incorsa la Pt_1 in data 2.09.2018 nella cittadina via Antilope a causa del dissesto del marciapiede che stava nel frangente percorrendo.
L'appellante ha contestato la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale di - Testimone_1 coniuge della ricorrente – nonché la valutazione dei fatti operata dal giudice di prime cure che ha ritenuto non provato il sinistro e che ha escluso l'insidiosità del dissesto alla luce della circostanza che la buca fosse conosciuta dalla danneggiata poiché localizzata dinanzi alla sua abitazione.
Il , benché destinatario di rituale notifica, risulta contumace nel presente grado di Controparte_1 giudizio.
L'appello è fondato e va accolto.
In primo luogo, deve rilevarsi che la fattispecie de quo rientra nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. che delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al soggetto tenuto alla custodia della cosa che ha prodotto il danno, salva la prova del caso fortuito. Il danneggiato, per parte sua, non può esimersi dall'onere di provare la verificazione dell'evento e la sua rilevanza eziologica nella causazione del danno patito.
pagina 1 di 3 Nel procedimento di primo grado la ha in effetti provato il verificarsi del sinistro e la Pt_1 riconducibilità causale al dissesto del marciapiede (fortemente fessurato e sconnesso, come si può evincere dalle foto in atti): il teste sentito, , marito dell'attrice, ha infatti descritto la Testimone_1 caduta avvenuta proprio davanti a casa a causa del marciapiede fortemente dissestato.
Al riguardo, giova sottolineare che non sussiste l'incapacità a testimoniare del coniuge della parte nel giudizio, poiché la circostanza che i coniugi si trovino in comunione legale dei beni di per sé non rappresenta motivo di incapacità: nel caso di specie, poi, non è stato rappresentato alcun ulteriore specifico motivo tale da giustificare l'incapacità del testimone.
Viceversa, il non ha affatto fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito quale CP_1 fatto impeditivo del diritto al risarcimento, ossia quale elemento esterno alla sua sfera di controllo che valga ad elidere il nesso causale e che può rintracciarsi nel fatto naturale e di un terzo o della stessa vittima (Cass. S.U., ord. n. 20943/2022; Cass. 39965/2021), né tantomeno risulta dimostrato l'adempimento delle necessarie cautele finalizzate a segnalare il descritto dissesto.
La circostanza, poi, che il marciapiede dissestato si trovasse davanti a casa della appellante, si tratta di circostanza che non elide la responsabilità del quale soggetto titolare della custodia delle CP_1 strade cittadine: l'utente delle vie cittadine deve infatti essere messo in condizione di percorrerle in assoluta sicurezza.
Stante quanto sopra, l'appello va accolto, con conseguente condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno occorso dall'appellante.
Quanto alla quantificazione del risarcimento, vanno condivise le conclusioni della consulenza disposta d'ufficio che ha accertato che la caduta ha provocato la frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero destro, con conseguente necessità di procedere chirurgicamente: è quindi residuato all'appellante un danno biologico permanente in misura del 7%, una ITT di 45 giorni ed una ITP al 50% di 90 giorni. Va quindi liquidato l'importo complessivo di € 13.727,97 di cui € 8.756,37 per il danno biologico permanente;
€ 2.485,00 per l'invalidità temporanea totale ed € 2.485,80 per l'invalidità temporanea parziale al 50%.
L'importo così quantificato va aumentato ad € 15.000,00 per il danno morale subito.
Le somme come sopra quantificate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla loro mancata disponibilità, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della
Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito e su indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data pagina 2 di 3 del sinistro (nella specie pari ad € 12.668,92); questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. La somma complessiva che spetta all'appellante ammonta quindi ad € 16.535,38 (di cui € 2331,08 per rivalutazione ed € 1535,38 per interessi), oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Atteso l'accoglimento dell'appello, va riformata pure la pronuncia sulle spese: spetta quindi all'appellante il ristoro delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vengono liquidate in € 1.621,00, di cui € 98,00 per spese (applicati i medi per tutte le fasi tranne che per l'istruttoria, per la quale sono stati applicati i minimi) per il primo grado di giudizio, ed in € 3986,00, di cui € 147,50 per spese (applicati i medi per la fase di studio e decisione, i minimi per le altre due fasi) per il secondo grado di giudizio, e così complessivamente € 5607,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia del;
Controparte_1 in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza nr. 1212/22 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo, riforma integralmente detta sentenza e per l'effetto condanna il CP_1
a versare a il complessivo importo di € 16.535,38, oltre interessi al saggio
[...] Parte_1 legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi del giudizio in favore della parte attrice, liquidate complessivamente in € 5607,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. pone le spese di consulenza disposta d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_1 soccombente.
Palermo, 16 giugno 2025 la Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14737/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Calafiore Gianluca, presso il cui studio sito in Parte_1
Via Marchese di Villabianca n. 98 (PA) elettivamente domicilia;
Appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Comunale sita in Piazza Marina n. 39 (PA);
Appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto tempestivamente appello avverso la sentenza nr. 1212/2022 con la quale Parte_1 il Giudice di Pace di ha rigettato la domanda risarcitoria volta ad ottenere il ristoro dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle lesioni riportate nella caduta in cui è incorsa la Pt_1 in data 2.09.2018 nella cittadina via Antilope a causa del dissesto del marciapiede che stava nel frangente percorrendo.
L'appellante ha contestato la ritenuta inammissibilità della prova testimoniale di - Testimone_1 coniuge della ricorrente – nonché la valutazione dei fatti operata dal giudice di prime cure che ha ritenuto non provato il sinistro e che ha escluso l'insidiosità del dissesto alla luce della circostanza che la buca fosse conosciuta dalla danneggiata poiché localizzata dinanzi alla sua abitazione.
Il , benché destinatario di rituale notifica, risulta contumace nel presente grado di Controparte_1 giudizio.
L'appello è fondato e va accolto.
In primo luogo, deve rilevarsi che la fattispecie de quo rientra nell'applicazione dell'art. 2051 c.c. che delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al soggetto tenuto alla custodia della cosa che ha prodotto il danno, salva la prova del caso fortuito. Il danneggiato, per parte sua, non può esimersi dall'onere di provare la verificazione dell'evento e la sua rilevanza eziologica nella causazione del danno patito.
pagina 1 di 3 Nel procedimento di primo grado la ha in effetti provato il verificarsi del sinistro e la Pt_1 riconducibilità causale al dissesto del marciapiede (fortemente fessurato e sconnesso, come si può evincere dalle foto in atti): il teste sentito, , marito dell'attrice, ha infatti descritto la Testimone_1 caduta avvenuta proprio davanti a casa a causa del marciapiede fortemente dissestato.
Al riguardo, giova sottolineare che non sussiste l'incapacità a testimoniare del coniuge della parte nel giudizio, poiché la circostanza che i coniugi si trovino in comunione legale dei beni di per sé non rappresenta motivo di incapacità: nel caso di specie, poi, non è stato rappresentato alcun ulteriore specifico motivo tale da giustificare l'incapacità del testimone.
Viceversa, il non ha affatto fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito quale CP_1 fatto impeditivo del diritto al risarcimento, ossia quale elemento esterno alla sua sfera di controllo che valga ad elidere il nesso causale e che può rintracciarsi nel fatto naturale e di un terzo o della stessa vittima (Cass. S.U., ord. n. 20943/2022; Cass. 39965/2021), né tantomeno risulta dimostrato l'adempimento delle necessarie cautele finalizzate a segnalare il descritto dissesto.
La circostanza, poi, che il marciapiede dissestato si trovasse davanti a casa della appellante, si tratta di circostanza che non elide la responsabilità del quale soggetto titolare della custodia delle CP_1 strade cittadine: l'utente delle vie cittadine deve infatti essere messo in condizione di percorrerle in assoluta sicurezza.
Stante quanto sopra, l'appello va accolto, con conseguente condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno occorso dall'appellante.
Quanto alla quantificazione del risarcimento, vanno condivise le conclusioni della consulenza disposta d'ufficio che ha accertato che la caduta ha provocato la frattura scomposta dell'epifisi prossimale dell'omero destro, con conseguente necessità di procedere chirurgicamente: è quindi residuato all'appellante un danno biologico permanente in misura del 7%, una ITT di 45 giorni ed una ITP al 50% di 90 giorni. Va quindi liquidato l'importo complessivo di € 13.727,97 di cui € 8.756,37 per il danno biologico permanente;
€ 2.485,00 per l'invalidità temporanea totale ed € 2.485,80 per l'invalidità temporanea parziale al 50%.
L'importo così quantificato va aumentato ad € 15.000,00 per il danno morale subito.
Le somme come sopra quantificate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla loro mancata disponibilità, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della
Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito e su indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data pagina 2 di 3 del sinistro (nella specie pari ad € 12.668,92); questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. La somma complessiva che spetta all'appellante ammonta quindi ad € 16.535,38 (di cui € 2331,08 per rivalutazione ed € 1535,38 per interessi), oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Atteso l'accoglimento dell'appello, va riformata pure la pronuncia sulle spese: spetta quindi all'appellante il ristoro delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vengono liquidate in € 1.621,00, di cui € 98,00 per spese (applicati i medi per tutte le fasi tranne che per l'istruttoria, per la quale sono stati applicati i minimi) per il primo grado di giudizio, ed in € 3986,00, di cui € 147,50 per spese (applicati i medi per la fase di studio e decisione, i minimi per le altre due fasi) per il secondo grado di giudizio, e così complessivamente € 5607,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia del;
Controparte_1 in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza nr. 1212/22 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Palermo, riforma integralmente detta sentenza e per l'effetto condanna il CP_1
a versare a il complessivo importo di € 16.535,38, oltre interessi al saggio
[...] Parte_1 legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi del giudizio in favore della parte attrice, liquidate complessivamente in € 5607,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. pone le spese di consulenza disposta d'ufficio definitivamente a carico del Controparte_1 soccombente.
Palermo, 16 giugno 2025 la Giudice
Daniela Galazzi
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