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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11254/2022 r.g., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Ge- Parte_1 suito, domiciliatario, giusta procura in atti
-attore- contro
RO
, in persona del legale rappresentante p.t., e
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Ros- RO sella Robles, domiciliataria, giusta procura in atti
-convenuti-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 31/10/2024, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1 cendo in particolare che:
- in data 28/12/2009 conferiva allo
[...] con sede in Bitonto, Parte_2 al corso Vittorio Emanuele n. 40, un incarico di mediazione con proposta di acquisto di un immobile, che non si perfe- zionava a causa della mancata erogazione del finanziamento bancario;
- a seguito di diffida della controparte, versava l'assegno circolare n. 51-0709701204 per la somma di
€4320,00, a titolo di corrispettivo dell'attività di media- zione;
- successivamente agiva dinanzi al Giudice di Pace de- ducendo sia la nullità del contratto di mediazione per ca- renza dei requisiti ex art 1346 c.c., sia l'inadempimento del mediatore per il mancato perfezionamento della compra- vendita, con conseguente diritto alla restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo;
- con sentenza n. 45/2016 il Giudice di Pace dichiara- va la nullità del contratto di mediazione immobiliare e condannava la Controparte_2 alla restituzione della somma di €4.320,00, au-
[...] mentati degli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore del procu-
Il Giudice 2
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ratore antistatario;
- tale sentenza, non impugnata da alcuno, rimaneva inosservata dalla parte soccombente.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha introdotto l'odierno giudizio, chiedendo accertarsi la validità e l'estensione di efficacia delle statuizioni di cui alla sentenza n. 45/2016 nei confronti dei convenuti odierni, atteso che, con delibera di assemblea straordinaria, la so- cietà rimasta soccombente nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace aveva mutato la ragione sociale in
[...]
con la conseguenza Controparte_3 che da tale nuova forma sociale discendeva l'obbligo di re- stituzione delle somme anche in capo al socio accomandata- rio, ai sensi dell'art. 2500-sexies, RO comma 4, c.c.; il tutto con vittoria delle spese di lite
(ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 04/10/2022).
I.2.- Si sono costituiti in giudizio la
[...]
Controparte_4 CP_2
, in proprio, eccependo l'inesistenza e la nullità del
[...] titolo, trattandosi di sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico diverso, sia per denominazione, sia per sede legale. Hanno quindi concluso per il rigetto dell'avversa pretesa, con vittoria di spese e competenze del giudizio (comparsa depositata in data 16/01/2023).
I.3.- Disposto il mutamento del rito in ordinario
(ord. 26/01/2023), von ordinanza del 29/03/2024 è stata ri- gettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c., formulata dall'attore.
I.4.- Rigettate le richieste istruttorie delle parti,
ad eccezione dell'interrogatorio formale di CP_5
Il Giudice 3
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muzzi, assunto all'udienza del 15/02/2024, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 31/10/2024 sulle conclusioni precisate dalle parti, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
II.- Nel merito, va premesso che il tema controverso si incentra sull'accertamento della sussistenza, in capo agli odierni convenuti, dell'obbligazione restitutoria sca- turente dal contratto di mediazione immobiliare menzionato nella parte in fatto, come definitivamente regolata dalla sentenza del Giudice di pace di Bari n. 45/2016, passata in giudicato: accertamento cui l'attore ha interesse per esse- re mutata, da un lato, la forma del soggetto giuridico nei confronti del quale era stata pronunciata la sentenza di condanna (da e, dall'altro lato, detta Controparte_6 trasformazione della parte soccombente aveva comportato la responsabilità illimitata del socio accomandatario.
II.1.- In ordine al primo aspetto, deve muoversi dal principio della continuità dei rapporti giuridici sancito dall'art. 2498 c.c., a norma del quale “con la trasforma- zione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi
e prosegue in tutti i rapporti giuridici, anche processua- li, dell'ente che ha effettuato la trasformazione”.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, il mutamento della ragione sociale non comporta un mutamento del sogget- to giuridico, costituendo una mera vicenda modificativa ed evolutiva di una medesima entità soggettiva, sicché esso non determina alcuna estinzione, né incide sui rapporti
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processuali e sostanziali facenti capo all'originaria orga- nizzazione societaria (cfr. Cass. 22 ottobre 2020 n.
23030).
Dal principio che precede discende innanzitutto la va- lidità della notifica dell'atto di citazione dinanzi al
Giudice di pace eseguita dall'attore in data 2/9/2015 nei confronti della “ , sebbene a quella Controparte_2 data detta compagine avesse mutato la propria forma e ra- gione sociale in “ RO
. In proposito, è il caso di evidenziare che,
[...]
a smentire la contestazione di mancata instaurazione del contraddittorio sollevata dagli odierni convenuti, la noti- fica della citazione dinanzi al Giudice di pace si perfe- zionò, come risulta dalla relata formata dall'Ufficiale giudiziario, mediante consegna a mani di un dipendente del- la società presso la sede in Bitonto, corso Vittorio Ema- nuele n. 40, ove la convenuta, pur avendo mutato denomina- zione, manteneva quanto meno la sua sede di fatto, come può evincersi dalla documentazione fotografica e dalla visura camerale prodotta dall'attore.
Ciò posto, non può esservi dubbio, in forza dell'enunciato principio di continuità, che le statuizioni di cui alla sentenza di condanna pronunciata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace in danno della Parte_3 siano pienamente valide ed efficaci anche nei
[...] confronti della Società come diversamente costituita in s.a.s. e denominata, in virtù della intervenuta trasforma- zione da “ in “ Controparte_2 [...]
”. RO
Né può aversi dubbio, in concreto, circa l'immutata
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identità del soggetto obbligato nei confronti del Pt_1 come accertato dalla citata sentenza del Giudice di pace
(sentenza – mette conto di puntualizzare - della quale, stante il giudicato, non possono in questa sede rivalutarsi in alcun modo le statuizioni), atteso che il dato sostan- ziale della medesimezza soggettiva nel passaggio dalla pri- ma alla seconda forma ben si evince vuoi dalla immutata partita IVA, vuoi dalla identità della composizione e dell'attività svolta con le differenti ragioni sociali.
II.2.- È altresì da accogliere la domanda di accerta- mento dell'estensione delle obbligazioni di pagamento ac- certate dal Giudice di Pace anche alla persona fisica di divenuto socio accomandatario della RO
s.a.s., pertanto illimitatamente responsabile ex art. 2500 sexies, co. 4, c.c. (“I soci che con la trasformazione as- sumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamen- te anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione”).
II.3.- Ne consegue l'accoglimento della domanda atto- rea nei limiti della (duplice) pronuncia di accertamento sopra illustrata.
III.- Le spese di lite, come per norma art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secon- do i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come ag- giornati dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di com- penso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, della modesta difficoltà delle questioni trattate e della prossimità del valore al
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limite inferiore dello scaglione:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_4
919,00 -50% 459,50
[...]
Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Istruttoria 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
TOTALE 2.538,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, disat- tesa ogni diversa istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 04/10/2022, da nei confronti della Parte_1 [...]
e di RO [...]
, così provvede: Controparte_7
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza in capo ai convenu- ti, in solido, delle obbligazioni di pagamento in fa- vore di delle somme oggetto della con- Parte_1 danna pronunciata dal Giudice di Pace di Bari con la sentenza n. 45/2016, depositata in data 11/01/2016;
2) CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento, in fa- vore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in €263,50, a titolo di esborsi, e in €2.538,50, a ti- tolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese gen. (15% compensi), Iva e Cpa come per legge.
Bari, 15/03/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 7
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