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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 358 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 28/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PETRUZZELLI SERENA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSAFRA PAOLA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “- Ammettere la relazione Parte_1
del CTU, Dott.ssa , depositata in data 29.04.2025, dalla quale si evince che il sig. Per_1 Pt_1
è condizionato da una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di novembre
2024.
- Accertare e dichiarare che le condizioni di salute del sig. , nato a [...]
Corleone il 07.05.1973 e residente in [...] (CF
) sono tali da ridurre in modo permanente la capacità lavorativa dello C.F._1
stessa in misura superiore al 73%, con il conseguente riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 1 e 13 della legge 30/3/1971 n. 118 e succ mod. e int., a far data dal mese di novembre 2024.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi come da allegata nota spese stante
l'ammissione del sottoscritto Avvocato al patrocinio a spese dello Stato. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta alla
[...]
memoria difensiva del 7/6/24 ed ai relativi documenti allegati, alle note di trattazione scritta del
15/7/24 e 14/1/25, nonché alle note autorizzate 13/5/25 ed insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni qui di seguito riportate e trascritte: “Per tutto quanto sopra esposto - comunque contestando in toto le risultanze della relazione integrativa del 29/4/25 - si chiede che, in accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria del 7/6/24, venga dichiarato inammissibile/rigettato il ricorso ex adverso proposto con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio”. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
11/03/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, e disposta una integrazione alla luce della documentazione successivamente prodotta, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
–è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Diabete mellito tipo II associato a micro-macroangiopatie, in soggetto obeso con artrosi polidistrettuale.
Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica da me effettuata in questa sede peritale al Sig. emerge Parte_1
che il periziato è affetto da Diabete mellito tipo II associato a micro-macroangiopatie, in soggetto obeso con artrosi polidistrettuale. Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio.
Il complesso patologico sopra citato condiziona una:invalidità lavorativa del 74 (settantaquattro) %.
Tale percentuale viene ricavata applicando la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M. 05/02/1992.
In particolare: - Diabete mellito tipo II associato a micro-macroangiopatie: 45%. Applicando la voce tabellata cod.
9309 “Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) - Soggetto obeso con artrosi polidistrettuale: 31%. Applicando la voce tabellata cod. 7105 “Obesità – indice di massa corporea compreso fra 35 e 40 - con complicanze artrosiche” - Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio: 25%. Applicando la voce tabellata cod. 2205 “Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”.
E' stato poi effettuato il calcolo riduzionistico secondo la formula espressa in decimali IT= (IP1 +
IP2) – (IP1 x IP2) tra le menomazioni coesistenti superiori al 10% ed il risultato è stato pari al 74%.
La decorrenza di tale valutazione deve essere individuata a partire dal mese di novembre del 2024, epoca della visita specialistiche che attestano le condizioni cliniche del periziato.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
nato a [...] il [...] e residente ad Alessandria della Rocca Parte_1
(AG) in via Gioeni, 41, soggetto di 51 anni in discrete condizioni generali è affetto da: Diabete mellito tipo II associato a micro macroangiopatie, in soggetto obeso con artrosi polidistrettuale. Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio.
Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di novembre del 2024 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal novembre 2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che resenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal novembre 2024.
- compensa integralmente le spese legali;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato (con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
– liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 30/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 28/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PETRUZZELLI SERENA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSAFRA PAOLA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “- Ammettere la relazione Parte_1
del CTU, Dott.ssa , depositata in data 29.04.2025, dalla quale si evince che il sig. Per_1 Pt_1
è condizionato da una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di novembre
2024.
- Accertare e dichiarare che le condizioni di salute del sig. , nato a [...]
Corleone il 07.05.1973 e residente in [...] (CF
) sono tali da ridurre in modo permanente la capacità lavorativa dello C.F._1
stessa in misura superiore al 73%, con il conseguente riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 1 e 13 della legge 30/3/1971 n. 118 e succ mod. e int., a far data dal mese di novembre 2024.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi come da allegata nota spese stante
l'ammissione del sottoscritto Avvocato al patrocinio a spese dello Stato. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta alla
[...]
memoria difensiva del 7/6/24 ed ai relativi documenti allegati, alle note di trattazione scritta del
15/7/24 e 14/1/25, nonché alle note autorizzate 13/5/25 ed insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni qui di seguito riportate e trascritte: “Per tutto quanto sopra esposto - comunque contestando in toto le risultanze della relazione integrativa del 29/4/25 - si chiede che, in accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria del 7/6/24, venga dichiarato inammissibile/rigettato il ricorso ex adverso proposto con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio”. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
11/03/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, e disposta una integrazione alla luce della documentazione successivamente prodotta, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
–è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Diabete mellito tipo II associato a micro-macroangiopatie, in soggetto obeso con artrosi polidistrettuale.
Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica da me effettuata in questa sede peritale al Sig. emerge Parte_1
che il periziato è affetto da Diabete mellito tipo II associato a micro-macroangiopatie, in soggetto obeso con artrosi polidistrettuale. Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio.
Il complesso patologico sopra citato condiziona una:invalidità lavorativa del 74 (settantaquattro) %.
Tale percentuale viene ricavata applicando la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M. 05/02/1992.
In particolare: - Diabete mellito tipo II associato a micro-macroangiopatie: 45%. Applicando la voce tabellata cod.
9309 “Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) - Soggetto obeso con artrosi polidistrettuale: 31%. Applicando la voce tabellata cod. 7105 “Obesità – indice di massa corporea compreso fra 35 e 40 - con complicanze artrosiche” - Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio: 25%. Applicando la voce tabellata cod. 2205 “Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”.
E' stato poi effettuato il calcolo riduzionistico secondo la formula espressa in decimali IT= (IP1 +
IP2) – (IP1 x IP2) tra le menomazioni coesistenti superiori al 10% ed il risultato è stato pari al 74%.
La decorrenza di tale valutazione deve essere individuata a partire dal mese di novembre del 2024, epoca della visita specialistiche che attestano le condizioni cliniche del periziato.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI
nato a [...] il [...] e residente ad Alessandria della Rocca Parte_1
(AG) in via Gioeni, 41, soggetto di 51 anni in discrete condizioni generali è affetto da: Diabete mellito tipo II associato a micro macroangiopatie, in soggetto obeso con artrosi polidistrettuale. Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio.
Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di novembre del 2024 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal novembre 2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che resenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal novembre 2024.
- compensa integralmente le spese legali;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato (con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
– liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 30/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini