Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 783 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rita Rigoni Presidente dott. Barbara Gallo Consigliere dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 783 2023 r.g. promossa da:
P.IVA. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, come da mandato in atti, dagli Avv.ti MARIA LUCIA PIAZZA e GIULIA VOLPONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Pesaro, via O. Flacco n. 45
APPELLANTE contro
P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. ANDREA CHIAMENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Colognola ai Colli (VR), via Strà n. 67
APPELLATA
Oggetto: Contratti d'opera – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 384/2023, pubblicata il 27.02.2023, nel procedimento di primo grado R.G. 3157/2020.
Conclusioni di parte appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in atto introduttivo, il proposto appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 384/2023, emessa dal Tribunale di Verona il 27/02/2023, notificata il 23/03/2023, accogliere integralmente la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e precisamente accertare e dichiarare l'inadempimento della TA
[...]
accordo di conclusione del rapporto del 20/7/2020;
-Conseguentemente, condannare la TA in persona del legale rapp. pt , Controparte_1
al risarcimento del danno, quale conseguenza dell'inadempimento perpetrato a seguito della definizione concordata dei rapporti, per mancata restituzione del materiale e per materiale deteriorato nella misura di € 27.402, 28 già detratta la somma di € 5.752,95, come riconosciuta dal Giudice di 1° grado per i faretti, oltre €119,45 per interessi legali (così determinata: 33.274,68 oltre IVA, come da relazione peritale, per rifacimento degli elementi mancanti, ammalorati e deteriorati,- (meno) €
5.752,95 somma riconosciuta dal Giudice di 1° grado – (meno) €119.45 interessi) o, in via subordinata, nella somma di 12.872,43 (così determinata: € 18.744,83 oltre IVA, richiesta in sede stra
-giudiziale anche con pec 11/9/2020 – (meno) € 5.752,95 riconosciuta dal Giudice di 1° grado per i faretti –(meno) € 119,45 per interessi) o in quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà di
Giustizia o da valutarsi anche secondo equo apprezzamento del Giudicante, oltre interessi;
- Sempre nel merito: condannare la TA in persona del legale rapp. pt, a Controparte_1
rifondere i costi anticipati a suo favore da in occasione della Fiera di Stoccolma, per Parte_1 tutti i motivi esposti in atto di citazione in appello, e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 740,54 di cui alla fattura 26/2020, oltre interessi dalla data di emissione o, in via subordinata, dalla data della sentenza di 1° grado o senza interessi;
Sempre in via principale: alla luce dell'invocato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, riformare la sentenza impugnata anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la TA a rifondere a integralmente Controparte_1 Parte_1
le spese di giudizio di 1° e 2° grado, oltre alla restituzione di quanto nelle more versato, oltre interessi dai singoli esborsi;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale di Verona.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede, se del caso e se ritenute, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, limitatamente ai due motivi di appello (domanda danni per materiale e rimborso fattura n.26/2020), per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e nello specifico:
Sulla legittima richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto e sulla domanda riconvenzionale spiegata, in particolare, così si capitola, richiamando integralmente il foglio di precisazione delle conclusioni con i soli capitoli relativi ai motivi del presente appello: 11) Vero che consigliava ad , stante il ritardo nella preparazione Parte_1 Controparte_1
e successiva consegna dello stand, di avvalersi di un soggetto specializzato, indicato in Mustapha
Lamdaoir, residente in [...], che effettivamente, si portava in Stoccolma in supporto del montaggio dello stand?
12) Vero che, in occasione della medesima manifestazione fieristica, a Stoccolma, , su Parte_1
richiesta di che era in ritardo, incaricava anche per Controparte_1 Testimone_1
terminare il montaggio dello stand in quanto il sig si Parte_2 Controparte_1
allontanava dal cantiere, con il rischio di omettere la consegna, in quanto vi era un'unità in meno a lavorare?
13) Vero che si portava appositamente in Stoccolma, coadiuvando il montaggio Testimone_1
dello stand, le cui spese per spostamento ed alloggio sono state anticipate, da per Parte_1
e , come da fattura n. 26/2020 che si rammostra (cfr.DOC.25)? CP_1 CP_1
18) Vero che, a seguito di tali inadempimenti ( Cliente finale Parte_3
BC) le parti addivenivano ad un accordo per la chiusura dei rapporti tra loro, dopo le ulteriori contestazione per vizi anche della fiera di febbraio 2020?
19) Vero che l'accordo di cui al precedente capitolo, prevedeva la consegna a Parte_1
del materiale di allestimento di BC da portare a fine luglio 2020 in Senigallia, presso un magazzino, individuato dalla stessa ? Parte_1
20) Vero che il materiale di allestimento della BC (in parte di proprietà direttamente del cliente finale BC, quali fari, monitor, sedie, sgabelli, pavimento) e di cui al superiore punto sarebbe rimasto inutilizzabile per la con conseguente costi di smaltimento a suo carico? Controparte_1
21) Vero che il materiale di ritorno afferente lo stand BC, di cui al precedente capitolo, è stato imballato e caricato su tre bilici, di cui due in data 20/07/2020 e uno in data 23/07/2020, a cura del personale di e come da foto che si rammostrano cfr. DOC 44 Controparte_1
n. 14 riproduzioni fotografiche su 9 pagine?
22) Vero che il personale di ha provveduto allo scarico dei tre bilici, stante il Parte_1
numero elevato di beni, arredi e accessori, distribuendolo, una volta sballato, sul pavimento del magazzino per la verifica, eseguita l'8 agosto 2020 al termine del disimballaggio e apertura delle confezioni?
23) Vero che in occasione della verifica si riscontrava la mancanza di n. 41 faretti, di proprietà della BC, come da fattura Elettroveneta che si rammostra (cfr. DOC.35 allegato alla 1° memoria 183 cpc) e materiale rovinato e deteriorato, anche nell'imballaggio, come da n. 10 riproduzioni fotografiche su n.7 pagine cfr. DOC.45, che si rammostrano, scattate nella medesima occasione, nonché la mancanza di beni e arredi? 24) Vero che la TA , in occasione del rientro del materiale in Senigallia, Parte_1 richiedeva l'intervento del Geom. con Studio in Senigallia per la verifica del Controparte_2
materiale mancante e deteriorato?
25) Vero che il Geom redigeva elaborato peritale per l'individuazione dei vizi e la Controparte_2
quantificazione dei danni, come da DOC. 34 allegato alla 1° memoria ex art. 183 cpc, che si rammostra e di cui si chiede conferma?
26) Vero che la TA avvisava telefonicamente, per messaggio e per mail Parte_1
(cfr. DOC. 8-9-10-15 allegati all'atto introduttivo) la TA , invitandola Controparte_1
alla verifica in loco a cui seguivano ulteriori missive, tutti contatti rimasti privi di riscontro?
27) Vero che i materiali mancanti, individuati tramite raffronto con elenco scritto e firmato da
[...]
, come da documento che si rammostra (cfr. DOC. 16 allegato atto introduttivo) erano: CP_1
Pareti perimetrali box magazzino-cucina /box ufficio e box sala meeting
(3) per porte struttura + GL MA (9) banco reception Controparte_3
nr. 41 (29 del modello MN53701 e n. 12 del Modello MU677101) Persona_1
Libreria laccata cm 215x36,8xh200 cm
Cassapanca laccata cm 230x50xh52 cm
Espositore Cilindrico diam.cm 70xh200 laccato + fari e mensole in vetro
Punto reception cilindrico laccato diam. Cm 60xh120
Ferri di supporto/sostegno vetrine appese
Tavolo box cucina scatolato in nobilitato bianco da cm.60x170x80
Tavolo box cucina in nobilitato bianco da cm.60x210x80
Mensole scatolate box cucina da cm.30x170
Dissuasori per ingressi
Subwoofer per impianto audio
Pedana tecnica h 8cm circa in legno per sottopavimento (mq 192)?
28) Vero che i seguenti materiali presentavano crepe e difetti, risultando instabili strutturalmente con obbligo di rifacimento:
Strutture verticali (portali) in legno truciolare/multistrato sp.2 completi di traversi e rinforzi interni, nr° 10 dim. 230 x h 270cm
Strutture orizzontali/controsoffitti (portali) in legno multistrato sagomato sp.
1.5 cm, nr° 5 dim. 230
x h 710
Soffitto quadrato con foro centrale per zona espositiva, nr° 1 dim. 450 x h 410
Ripristino laccature Arredi laccati
8 vetrine espositive 2 Tavoli Laccati ral 9010 dim. 450x90xh106 cm
1 Reception 90x200x120h,
Espositori in ferro vivo da smerigliare e su cui stendere trasparente
Sgabello di design ? Parte_4
29) Vero che la si è rivolta alla falegnameria di Senigallia per il rifacimento Parte_1 Pt_5
dei materiali rovinati come da preventivi che si rammostrano (cfr. DOC.21 – allegati alla pec) e che si confermano nell'ammontare?
Si indicano quali testimoni: Sigg.ri , tecnico, residente in [...], Testimone_2 [...]
, tecnico, residente in [...]M.ma, , tecnico, residente in [...], Tes_3 Testimone_4 Tes_5
, residente in [...], Geom residente in [...], Mustapha
[...] Persona_2
Lamdaoir, residente in [...], , residente in [...], , Testimone_1 Testimone_6
domiciliata in Senigallia, della BC, (squadra di montaggio Bcn 2020), Tes_7 Testimone_8
domiciliato in Senigallia;
, legale rapp.te p.t. della TA Bcn o un suo incaricato, Geom CP_4
domiciliato in Senigallia, LI DO e/o LI FR, TA Controparte_2 Pt_5
Si chiede, sin d'ora, che per l'assunzione della prova, possa essere svolta per iscritto ex art. 257 bis cpc per i seguenti testimoni, sulla scorta dei documenti già depositati e per motivi di economia processuale e di contenimento dei costi e degli spostamenti:
- Sig. , Legale rapp. della TA BC o suo incaricato con sede in Via Enrico Fermi n. CP_4
25, 56029 Santa Croce sull'Arno (Pisa);
- Sig. referente BC con sede in Via Enrico Fermi n. 25, 56029 Santa Croce sull'Arno Tes_7
(Pisa), a conferma dello sconto ottenuto da a fronte dei vizi dello stand di Parte_1
settembre/ottobre 2019 e con riferimento ai capitoli 7-8-13-15;
- LI DO e/o o loro incaricato della TA Duev con sede in Senigallia (AN) Via Parte_2
Borgo Catena n. 99/A, a conferma dei preventivi consegnati a ed allegati al documenti Parte_1
21 in merito ai costi di rifacimento del materiale a loro richiesti.
o con prova delegata presso il Tribunale di Pesaro, luogo nel cui circondario sono residenti e domiciliati tutti i testi indicati (Pesaro e Senigallia -Regione Marche), ad esclusione del teste o dei testi della BC per i quali si richiede, in caso di non ammissione della testimonianza scritta ex art.
257 bis cpc la prova delegata in Pisa, luogo nel cui circondario sono residenti o domiciliati”.
Conclusioni di parte appellata: “a) Respingersi l'impugnazione d'appello perché infondato in fatto ed in diritto. Respingersi pertanto le domande proposte.
b) Condannarsi d'ufficio ed in via equitativa ex art. 96 cpc l'appellante al pagamento in favore dell'appellato di una somma di denaro, ulteriore rispetto alle spese processuali. c) Spese e compensi di causa di primo grado rifuse con integrale pagamento di quello di secondo grado”.
FATTO
Premessa in fatto e svolgimento del giudizio di primo grado.
1. (d'ora in poi per brevità ) si opponeva al decreto Controparte_5 Parte_1
ingiuntivo n. 3157/2020 emesso dal Tribunale di Verona in data 15/10/2020 chiesto e ottenuto dalla
(d'ora in poi per brevità ) e con cui era stato intimato Controparte_1 CP_1 all'appellante di pagare alla appellata la somma di €13.324,00 oltre interessi moratori, nonché le spese del procedimento, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 828,00 per compensi e rimborso forfettario, oltre IVA (se dovuta) e CPA ed oltre alle successive occorrende, proponendo anche domanda riconvenzionale.
1.1. L'opposizione a tale decreto ingiuntivo era radicata sulla scorta di un maggior credito vantato dalla medesima nei confronti della a titolo di risarcimento dei danni asseritamente causati da CP_1 quest'ultima nel corso degli anni 2019-2020, risultando il rapporto unico tra le parti.
1.2. In particolare, le somme richieste da con domanda riconvenzionale da porre in Parte_1
compensazione con il credito vantato da , portato dal decreto ingiuntivo erano, così come CP_1 allegati dall'appellante in prime cure:
- € 7.600,00 a titolo di danno emergente sofferto e sostenuto da per lo sconto che si era Parte_1
vista costretta a praticare al cliente finale BC a fronte del grave inadempimento nella manifestazione fieristica di ottobre 2019 causato esclusivamente da;
CP_1
- € 33.274,68 oltre iva (come da relazione peritale) o in subordine la diversa e minor somma di €
18.744,83 (richiesta nella negoziazione assistita) a titolo di risarcimento del danno patito da CP_6
per il materiale danneggiato e mancante (n. 41 faretti) a seguito del rientro dalla Fiera di Milano;
- € 740,54 per spese sostenute da per ultimare lo stand presso la Fiera di Stoccolma Parte_1 nell'interesse di;
CP_1
- € 488,00 quale somma incassata dalla TA . CP_1
1.3. Pertanto sosteneva di vantare un credito di € 42.103,22 da cui detrarre per Parte_1 compensazione la somma di € 13.324,00 per residui € 28.779,22, o, in subordine, nel caso di un riconoscimento del danno nella misura di €18.744,83 un credito di €27.573,37 da cui dedurre per compensazione €13.324,00 per residui €14.249,37.
1.4. Si costituiva allegando che il credito azionato era riferito alla fattura 34/2020 emessa per CP_1
l'allestimento, il montaggio e smontaggio dello stand fieristico IFI Stockholm Forniture presso la fiera di Stoccolma.
1.5. Sosteneva che il credito non solo era stato riconosciuto ma non era stato nemmeno contestato: aveva versato un acconto di € 2.536,00 (doc.10 opposta) e aveva anche chiesto la proroga di un mese per il pagamento residuo.
1.6. Quanto alle riconvenzionali, allega come queste siano infondate atteso che i rapporti contrattuali avevano trovato definitivo reciproco riconoscimento con l'accordo contrattuale del 20/07/2020, nel quale le parti avevano apposto la clausola “vista e piaciuta”, che determina una limitazione alla garanzia per i vizi dato che con essa l'acquirente dichiarava di aver preso visione del bene nello stato in cui si trovava.
1.7. In data 27/02/2023, il Tribunale di Verona ha dichiarato la somma ingiunta dovuta poiché non contestata, rideterminandola nell'importo di €12.836,00, avendo considerato il pagamento di € 488,00 già eseguito dall'odierna attrice.
1.8. In ordine alle domande riconvenzionali, il Giudice di primo grado ha condiviso la tesi dell'attrice in ordine all'unicità del rapporto economico tra le parti, ritenendo che “l'esistenza di un rapporto continuativo tra le due imprese (….), dimostra comunque l'esistenza di una continuità pluriennale di rapporto tra le due società avente per oggetto allestimenti fieristici, il che è confermato anche dal tenore della corrispondenza tra le parti prodotta da entrambe le difese”, dichiarando, dunque,
“ammissibili” le domande riconvenzionali spiegate “proprio in considerazione della continuità e stabilità del rapporto contrattuale tra attrice e convenuta”.
1.10. Tuttavia, rilevava che l'accordo del luglio 2020 (doc. 16 attrice-opponente), qualificato risolutivo anche da parte opponente, aveva definito e risolto il rapporto contrattuale pregresso relativo alla Fiera di Milano, per cui comunque a nulla rilevavano i precedenti adempimenti. Di conseguenza, riteneva che la prima domanda riconvenzionale non meritasse accoglimento e andava esaminata la questione solo relativamente agli adempimenti successivi, relativi al materiale asseritamente danneggiato o non riconsegnato, oggetto della seconda riconvenzionale.
1.11. Con riferimento a questa, rilevava che, considerato il tenore dell'accordo e il prezzo forfettario e ridotto di acquisto del materiale fieristico da parte di , le limitate problematiche come Parte_1
descritte nella relazione del Geom. non avevano rilevanza e la richiesta di un danno pari a CP_2
otto volte superiore al costo di acquisto appariva sproporzionata e illogica.
1.12. A tale conclusione perveniva il Giudice a prescindere dalla clausola “vista e piaciuta”, presente sia nel documento 16 attoreo sia nel doc. 4 e 26 della convenuta, il che dimostrava che comunque non si trattava di un'aggiunta unilaterale successiva alla sottoscrizione da parte di . CP_1
1.13. Quanto alla mancata consegna dei faretti di illuminazione di proprietà della cliente finale BC,
l'onere probatorio di dimostrare l'avvenuta consegna gravava sul soggetto gravato dell'obbligo della consegna ( in questo caso). Tuttavia, tale prova non era stata raggiunta;
pertanto, il Giudice CP_1 accoglieva la seconda domanda riconvenzionale con condanna della convenuta-opposta a corrispondere l'importo di €5.752,95, corrispondente al costo complessivo dei faretti, da non maggiorare dell'IVA che essendo deducibile non costituiva un costo nelle transazioni tra imprese, e che trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento non andava considerata.
1.14. Non accoglieva invece la domanda di rimborso della somma di €740,54 addebitata dalla perché contestata e ingiustificata alla luce del fatto che era la prima la committente Parte_1 dell'allestimento fieristico.
1.15. Infine, dichiarava tenuta e condannava l'attrice-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese processuali nella misura della metà.
1.16. Avverso la sentenza propone appello . Parte_1
I motivi d'appello.
2. L'appellante propone appello solamente avverso il mancato accoglimento della seconda domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di “accertare e dichiarare l'inadempimento della TA
per mancata restituzione del materiale e per materiale deteriorato a seguito di Controparte_1 accordo di conclusione del rapporto”.
2.1. Il Giudice di prime cure, in accoglimento parziale di tale domanda riconvenzionale, ha riconosciuto il materiale mancante (ovvero i faretti) per il complessivo importo di €5.752,95 oltre interessi legali, con condanna alla a rifondare tale importo, rigettando, tuttavia, la CP_7 richiesta avanzata dell'odierna appellante in ordine al risarcimento del danno per l'ulteriore materiale mancante e deteriorato da ricostruire.
2.2. Parte appellante contesta il ragionamento del Giudice di primo grado laddove fonda il rigetto parziale della seconda domanda riconvenzionale sulla sola considerazione che l'importo reclamato dall'attrice appaia sproporzionato ed illogico, configurando quindi una violazione dell'art. 132 cpc in merito all'omessa ed anche contraddittoria motivazione sul punto.
2.3. Ritiene, inoltre, ci sia erronea applicazione degli artt. 115 cpc e 116 cpc in merito ai fatti di causa e violazione di legge in merito all'art. 1341 cc in ordine all'accordo e, dunque, al contratto intercorrente tra le imprese e alla ritenuta operatività della clausola “vista e piaciuta”, oltre che in merito all'art. 1490 cc., essendosi appalesato l'inadempimento di anche in Controparte_1
relazione ai materiali, sia mancanti che rovinati.
2.3. propone appello anche avverso il punto della sentenza che non accoglie la domanda Parte_1 di rimborso della somma di € 740,54.
2.4. Infatti, allega, la somma di € 740,50 ha ad oggetto le spese che l'odierna attrice appellante era stata costretta a sostenere per servizi e costi anticipati a favore di proprio in occasione della CP_1 manifestazione fieristica in Stoccolma, sottesa al decreto ingiuntivo azionato. Ritiene che sul punto vi sia violazione di legge ex art. 132 cpc in merito alla motivazione carente ed omessa.
2.5. Si è costituita allegando come con l'accordo del 20/7/20 l'appellata ha venduto il proprio CP_1 materiale fieristico, che sarebbe dovuto essere riutilizzato per varie fiere, all'appellante al costo complessivo di €4.000,00, a fronte del quale l'appellante chiede un danno di €32.0000,00 per il
“rifacimento degli elementi ammalorati e deteriorati”.
2.6. Evidenzia che se il materiale venduto fosse stato in condizioni ottimali il prezzo sarebbe stato sicuramente maggiore e che la somma di €4.000,00 era di natura forfettaria, avendo preso Parte_1 visione del materiale così come si presentava, tant'è che nel contratto del luglio 2020 avevano apposto la clausola “vista e piaciuta”.
2.7. Quanto alla domanda relativa agli €740, precisa che trattarsi di spese a carico del committente per trasferita del dipendente;
ad ogni modo, allega che la fattura era stata contestata con email del
15/07/2020, in occasione della quale era stata chiesta la nota di credito (doc.19).
2.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1. L'appello è infondato e va dunque rigettato per i motivi che seguono.
1.1. Si discute in questa sede del mancato accoglimento parziale, da parte del Giudice di prime cure, della seconda domanda riconvenzionale proposta da con riguardo agli inadempimenti di Parte_1
Arredo relativi al materiale asseritamente danneggiato o non riconsegnato a seguito dell'accordo del luglio 2020.
1.2. Le parti, a definizione di precedenti rapporti contrattuali, sottoscrivevano l'accordo con cui saldava ad i compensi relativi al montaggio eseguito a febbraio 2020, Parte_1 CP_1
interrompendo il contratto di allestimento dello stand per le edizioni di ottobre 2020, marzo-ottobre
2021 e marzo 2022 del seguente tenore: “Come da intese intercorse siamo giunti di comune accordo alla conclusione di interrompere il contratto di allestimento che vi avrebbe visto impegnati nel rimontaggio dello stand per le edizioni OTT. 2020, MAR-OTT 2021, MAR 2022. Vi sarà riconosciuto
l'importo di €10.000,00+IVA per il montaggio eseguito a febbraio 20202 (ed.2 del contratto), attendiamo pertanto nota di credito di €5.400,00+IVA. Vi sarà riconosciuto l'importo di
€4.000,00+IVA per i materiali di allestimento “visti e piaciuti” che saranno ritirati a nostra cura e spese presso i vostri magazzini entro il mese di luglio 20220 e poi verificati al rientro”.
1.3. Con il medesimo contratto, inoltre, riconosceva ad l'importo di €4.000,00 + Parte_1 CP_1
IVA come corrispettivo per l'acquisto dei materiali di allestimento fieristico.
1.4. allega che tali materiali, realizzati ad hoc per lo stand BC, sarebbero stati acquistati Parte_1
a titolo di favore in quanto per sarebbero stati assolutamente inutilizzabili in ragione CP_1 dell'interruzione del rapporto.
1.5. Ritiene la Corte come ex art. 1362 c.c. possa pervenirsi all'interpretazione della comune volontà delle parti nel senso della vendita del materiale di allestimento per un prezzo forfettario di €4.000,00, oltre IVA.
1.6.Invero l'accordo del 20.7.2020 prodotto da ambo le parti con la postilla a latere “visti e piaciuti” induce a ritenere la condivisione delle parti sul testo contrattuale così modificato e non quanto sostenuto dall'appellante, vale a dire una modifica unilaterale postuma da parte di un terzo sconosciuto.
1.7. Il carattere forfettario di tale somma si ricava anche dal fatto che il materiale venga semplicemente elencato, nelle pagine da 2 a 5 del documento 16 dimesso in primo grado da parte appellante, senza un'indicazione puntuale del prezzo riferibile a ciascun elemento della lista, essendo il valore di mercato degli oggetti presenti nella lista verosimilmente superiore agli €4.000,00 pagati da . Parte_1
Pertanto la fonte negoziale dimessa in atti in primo grado sub doc. 16, contenente appunto la suddetta clausola, così come interpretata, da ritenersi pienamente legittima ed efficace tra le parti, elide la pretesa di parte appellante.
1.14. Correttamente il Tribunale ha asserito che, considerato il tenore dell'accordo e il prezzo forfettario e ridotto di acquisto del materiale, le problematiche descritte dal geom. nella CP_2
relazione tecnica di parte non hanno rilevanza, atteso che la richiesta di un danno pari ad otto volte il costo di acquisto è del tutto sproporzionato e ingiustificato.
1.15. Non sussiste pertanto il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta la somma richiesta in questo grado di giudizio.
2. afferma inoltre di essere creditrice della somma di €740,54 portata dalla fattura n. Parte_1
26/2020, per viaggi che un lavoratore dell'appellante ha dovuto sostenere per recarsi a Stoccolma al fine di porre rimedio ad inadempimenti di Arredo.
2.1. Ebbene, tale documento di formazione unilaterale, privo di ulteriori riscontri probatori, non vale a dimostrare la sussistenza di tale credito in capo all'appellante, in ragione del fatto che , Parte_1 quale committente dell'allestimento fieristico, era tenuta per contratto a sostenerne i rispettivi costi, non avendone dimostrato una diversa imputazione e la loro riconducibilità eziologica all'inadempimento di . CP_1
2.3. Non sussiste pertanto il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuto il rimborso della fattura n.
26/2020 del 13/03/2020 per la somma di €740,54. 3. Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà scaglione di riferimento, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
3.1. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 384/2023 del
27.02.2023;
2. condanna parte appellante in persona del legale rappresentante, Parte_1
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, liquidate in €3.397,00 oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni