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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
N. 182/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_3
, tutte residenti in [...] ed C.F._3
elettivamente domiciliate in Siderno (RC), al Corso Garibaldi n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Nicola Enzo Crimeni, C.F. , fax n. C.F._4
0964.402125, PEC: che le rappresenta e Email_1
difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. LÌ SS, C.F. , C.F._2
fax n. 0964.51273, PEC: con studio legale in Email_2
IO CA (RC) alla Via Campania n. 25, che dichiara di stare in giudizio sia personalmente, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., sia a mezzo del ministero del suddetto avvocato;
APPELLANTI
CONTRO , nato a [...] il [...], C.F. P_
e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._5 CP_2
, residenti in [...]
n.158, rappresentati e difesi dall'Avv. IN AG, C.F.
, fax n. 0964.51403, PEC: C.F._7
ed elettivamente domiciliati, ai fini del Email_3
presente giudizio in appello, in Reggio Calabria alla via Crocefisso n. 15/C, presso lo studio dell'Avv. Alessandra BORRUTO, PEC:
Email_4
APPELLATI
Oggetto: affrancamento colonia perpetua - appello sentenza n. 1448/2018 emessa dal
Tribunale Ordinario di Locri il 21.11.2018, pubblicata in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio P_
e Esponeva di aver acquistato da e CP_3 CP_4 CP_5 [...]
la proprietà del suddetto terreno con atto notarile di compravendita del CP_6
30.01.2002 e che, dopo il decesso di in data 13.07.1999, coloni erano Persona_1
diventati e che, in relazione alle annualità 2002, 2003 e CP_3 CP_4
2004, si erano resi morosi del pagamento del canone annuo, consistente nella corresponsione al proprietario di 1/5 dei prodotti del fondo. Chiedeva, quindi, la devoluzione in proprio favore di un fondo gravato da colonia perpetua, distinto al catasto del Comune di IO Jonica al foglio di mappa n. 32, particella n. 60, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione del terreno ed al pagamento del canone relativo agli anni 2002, 2003 e 2004, oltre quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile.
Con comparsa depositata in data 17.11.2005, si costituivano tempestivamente in giudizio e deducendo di essere da tempo immemorabile CP_3 CP_4
nel possesso e godimento esclusivo del terreno oggetto di causa per averlo coltivato e averne raccolto i frutti e che il rapporto di colonia perpetua si era estinto di fatto da oltre vent'anni, allorquando gli stessi avevano iniziato a possedere l'immobile uti dominus, senza corrispondere alcun canone in denaro o in natura né a né ai suoi P_
pag. 2/13 danti causa. Domandavano, pertanto, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e spiegavano domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del terreno per usucapione ventennale, nonché, in via gradata, di affrancazione del fondo in loro favore, provvedendo a tal fine al deposito della somma di € 152,00, quale prezzo di affrancazione.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testimoni indicati dalle parti. All'udienza dell'1.07.2008 venivano sentiti i testi
, e;
all'udienza del 24.02.2009 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
venivano assunte le testimonianze di , e NE Testimone_5 [...]
(la cui ammissione è stata revocata in quanto irrilevante). Veniva Testimone_6 espletata la consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al geom. CP_7
al fine di determinare il capitale di affranco e l'importo in denaro dei canoni
[...]
dovuti in natura.
In seguito alla morte dei NI (14.02.2011) e CP_3 CP_4
(15.08.2017) si costituivano in giudizio , LÌ SS e Parte_1 CP_8
in qualità di eredi, rispettivamente moglie e figlie di con unica comparsa CP_4
di costituzione e risposta del 07.11.2017, e LÌ SS e , in qualità di eredi di Pt_3
per rappresentazione stante la rinuncia all'eredità compiuta dal loro CP_3
padre, fratello del de cuius.
Con ordinanza dell'11.03.2018, la causa era rimessa di nuovo sul ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della moglie dell'attore, in regime CP_2
di comunione legale dei beni, quale litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.06.2018, associandosi a tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte dal coniuge nel corso del giudizio.
Con sentenza n. 1448/2018, pubblicata il 21/11/2018, notificata il 12.02.2019, il
Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di affrancazione del terreno in oggetto e rigettava quella di usucapione, non essendo stato provato alcun atto di interversione nel possesso;
ne dichiarava quindi la devoluzione in favore di e P_ CP_2
e ordinava, per l'effetto, a LÌ SS e di
[...] Parte_1 CP_8
rilasciare il predetto fondo, condannandole al pagamento, in solido tra loro, della pag. 3/13 somma complessiva di € 1.020,00, all'attualità. Poneva a carico delle stesse le spese di lite, quantificate in € 719,60 in favore di e di € 221,00 in favore di P_
oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, nonché, in CP_2
solido tra loro, le spese di C.T.U., come liquidate in favore del geom. CP_7
con separato decreto di liquidazione.
[...]
§
Con atto notificato il 26.2.2019 e iscritto a ruolo il 27/02/2019, Parte_1
, LÌ SS e hanno proposto appello chiedendo la riforma della
[...] CP_8
sentenza appellata, l'accoglimento della domanda di affrancazione e il rigetto di quella di devoluzione avanzata parte attrice-appellata, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, per i motivi in seguito spiegati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/05/2019 gli appellati e si sono costituiti in appello contestando integralmente P_ CP_2
l'impugnazione proposta e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, insistevano nelle proprie eccezioni e richieste. Con ordinanza depositata il 1° agosto
2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti hanno lamentato “1. Violazione di legge in ordine ai requisiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata”.
A loro avviso la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto di non potersi pronunciare in ordine alla domanda riconvenzionale di affrancazione spiegata dalle odierne appellanti, sulla base dell'assunto per cui ciò determinerebbe la commistione, in un unico contesto processuale, di due distinti riti, e, in particolare,
l'innesto, nel giudizio ordinario a cognizione piena, del rito speciale delineato dalla legge 22.07.1966, n. 607. A sostegno, hanno rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza 19.12.2014, n. 27033, nel risolvere un conflitto negativo di competenza tra
Tribunale Ordinario e Sezione Specializzata Agraria, determinato dalla proposizione in via riconvenzionale della domanda di affrancazione all'interno del procedimento instaurato dal concedente al fine di ottenere la devoluzione del fondo enfiteutico, ha pag. 4/13 ritenuto la competenza del Tribunale ordinario, in composizione monocratica sulla fase preliminare per cui è causa.
Gli appellati hanno controdedotto sostenendo l'esattezza della sentenza di primo grado evidenziando che anche la sentenza della Corte di cassazione n. 27033/2014, citata dagli appellanti, non muta i termini della questione confermando la competenza sulla fase preliminare del procedimento in capo al Tribunale in composizione monocratica. (cfr pag. 7 comparsa). Hanno anche aggiunto che, nel caso che ci occupa, i convenuti avevano spiegato una domanda riconvenzionale di usucapione, richiedente anch'essa un giudizio ordinario a cognizione piena ed una decisione da assumersi con sentenza.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La disciplina dell'affrancazione giudiziale è delineata dalla legge 22 luglio 1966, n.
607, emendata dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Ai sensi dell'art. 2 la domanda di affrancazione giudiziale, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al pretore competente per territorio ai sensi dell'art. 21 del codice di procedura civile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “per la procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue la l. 22 luglio 1966 n. 607, applicabile anche all'ipotesi di riscatto prevista dal comma 10 dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965
n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale del pretore, è destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto;
la seconda, che è eventuale avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile è affidata alla sezione specializzata agraria del tribunale e viene decisa con sentenza, sia nel caso in cui l'ordinanza del pretore contenga una deliberazione di merito (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di affrancazione ovvero di riscatto) sia che si esaurisca in una pronuncia di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere per ragioni di diritto o di competenza, giacché anche in quest'ultimo caso il provvedimento del pretore ha pur sempre carattere interlocutorio e non definitivo, di ordinanza, che pone termine ed esaurisce la fase sommaria della procedura, passibile di impugnazione (ex art. 5, comma 5, della l. n. 607 del 1966) davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale in sede di cognizione piena, per il riesame della
pag. 5/13 questione (sostanziale e processuale) già risolta in via di semplice delibazione”
(Cassazione civile, sez. III, 03/05/1990, n. 3637).
La particolarità del rito è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite nell' ordinanza n. 398 dell'8/05/1997 nella quale è stato affermato: “si colloca nella categoria dei procedimenti sommari, di cui al titolo I del libro IV del codice di rito, caratterizzandosi per la successione di due fasi, integrate, tuttavia, in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso: la prima, necessaria e a cognizione sommaria, affidata, inderogabilmente, al pretore e concludentesi con ordinanza, immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva, nel caso di mancata prosecuzione del processo;
la seconda, eventuale, a cognizione piena, affidata, inderogabilmente, alla sezione specializzata agraria, la cui sentenza è di primo grado e può, perciò, essere impugnata con l'appello e non, direttamente, con il ricorso per cassazione (Cass. 29 settembre 1976 n. 3192; Cass. 11 ottobre 1978 n. 4552)”.
Nel regolare un conflitto negativo di competenza (tra Tribunale e sezione Agraria) sottoposto alla cognizione della Suprema Corte, riguardante proprio la domanda di affrancazione proposta in via riconvenzionale nell'originario giudizio di cognizione, la sentenza n. 27033/14 (citata dagli appellanti) ha attribuito la competenza al Tribunale in funzione di giudice unico di prima istanza (ed in quanto subentrato, ai sensi del d.lgs.
51/98, al pretore nella relativa funzionale competenza), in rapporto alla fase preliminare relativa alla domanda di affrancazione proposta “ravvisandosi la persistente configurabilità di una competenza funzionale — necessaria per le peculiarità degli scopi e l'agilità del rito, finalizzate alla potenzialità di una rapida definizione in un rapporto caratterizzato da uno sfruttamento del suolo che voglia essere conforme alla funzione sociale della proprietà fondiaria — proprio del tribunale ordinario sulla fase preliminare per cui è causa”.
Il principio era già rinvenibile nella risalente giurisprudenza di legittimità in questi termini: “La competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie sulle controversie che a queste sono tipicamente proprie, come quella sulla proroga legale di contratti di colonia parziaria miglioratizia, ha carattere esclusivo ed inderogabile e resta perciò separata e distinta rispetto alla competenza funzionale del pretore adito con il procedimento sommario della prima fase del giudizio di affrancazione, alla quale non possono essere attratte questioni sulla natura e sulla durata del rapporto, oggetto
pag. 6/13 del giudizio pendente dinnanzi alla sezione specializzata agraria”. (Cassazione civile, sez. III, 15/06/1976, n. 2237).
In linea con il suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, la sentenza di oggi appellata ha anche spiegato che il procedimento in esame è stato collocato nella categoria dei procedimenti sommari di cui al titolo I del libro IV del codice di rito, posto che, pur con le peculiarità della sua disciplina, non sono pochi né trascurabili i punti di possibile accostamento con alcuni di essi, principalmente il procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. (tra le più recenti, Cass., Sez. III, 03/03/1999,
n. 3039; Cass., SS.UU., ord. 08/05/1997, n. 398).
Tenuto conto di quanto sopra argomentato, dunque, merita conferma la statuizione di primo grado, secondo cui la domanda di affrancazione non è ammissibile, in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio introdotto dal concedente al fine di sentir pronunciata la devoluzione del fondo enfiteutico, in quanto determinerebbe la commistione, in un unico contesto processuale, di due distinti riti e, in particolare,
l'innesto, nel giudizio ordinario a cognizione piena, del rito speciale delineato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, concludendo che “non è concepibile che il giudizio inizialmente introdotto dal concedente come giudizio ordinario a cognizione piena, e destinato ad essere definito con sentenza, possa mutare natura a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di affrancazione, in tal modo trasformandosi in un procedimento bifasico, la cui prima fase a carattere sommario deve essere ex lege definita con un provvedimento avente forma di ordinanza”.
§
Col secondo motivo gli appellanti hanno dedotto “2. Violazione ed erronea interpretazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda di devoluzione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
In particolare, hanno lamentato che il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il rapporto di enfiteusi poiché “l'attore ha dimostrato l'esistenza del rapporto in contestazione allegando il mancato pagamento dei canoni a partire dall'annualità 2008”.
Hanno poi rilevato la contraddittorietà della sentenza appellata per aver ritenuto provato il rapporto originario affermando che “i convenuti nel costituirsi in giudizio non hanno contestato né la propria qualità - quantomeno originaria – di coloni, né il contenuto del rapporto descritto dall'attore nell'atto introduttivo” e facendo quindi applicazione del pag. 7/13 principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., come riformato nel 2009, che ad avviso degli appellanti non sarebbe applicabile nel presente giudizio, iscritto a ruolo in primo grado nel 2005. (pagg. 10-11 atto di appello).
Gli appellati hanno controdedotto rilevando che gli originari convenuti in primo grado, nel costituirsi in giudizio, non solo non hanno contestato il rapporto di colonia dedotto in giudizio, ma ne hanno esplicitamente ammesso la “originaria sussistenza”
(cfr. pag. 2 della compara di costituzione e risposta) limitandosi ad asserire che lo stesso si sarebbe di fatto estinto per mancato pagamento del canone protratto per oltre vent'anni. Gli stessi appellati hanno poi evidenziato che l'onere di contestazione era divenuto principio generale del processo civile ben prima della riforma dell'articolo 115
c.p.c. ad opera della legge n. 69/2009, in virtù dell'elaborazione giurisprudenziale.
Hanno quindi aggiunto che la sussistenza della colonia perpetua è stata pienamente provata a mezzo di produzione documentale versata dalla stessa difesa, come pure il concreto esercizio del diritto del concedente mediante riscossione in natura del relativo canone attraverso l'escussione di testi.
La sentenza di primo grado ha rilevato che i convenuti, nel costituirsi in giudizio, non avevano contestato né la propria qualità – quantomeno originaria – di coloni, né il contenuto del rapporto descritto dall'attore nell'atto introduttivo, né la circostanza, allegata dall'attore, per cui i danti causa dell'odierno attore ( e CP_5 [...]
, avevano incaricato, fin dagli anni '70 del secolo scorso, della riscossione del CP_6
suddetto canone la sorella ed il cognato Controparte_9 Persona_2
(genitori dell'attore); gli stessi avevano replicato che il diritto reale in questione si sarebbe estinto di fatto oltre un ventennio prima della data di instaurazione del giudizio per avere i coloni cessato di versare il canone pattuito, ritenendo provato, alla luce dell'art. 115 c.p.c., che il fondo era originariamente gravato da colonia perpetua in favore dei NI , e . CP_3 CP_4 Per_1
Il motivo di appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
La colonia perpetua, istituto consuetudinario di origine feudale, è caratterizzata dall'occupazione, da parte del colono, tollerata dal proprietario e protratta per un lungo periodo di tempo, di terreni abbandonati e incolti, nonché dall'obbligo, a carico del colono medesimo, del pagamento di un canone, normalmente in natura, al proprietario dei terreni. La sua costituzione, sebbene non più ammessa dall'entrata in vigore del pag. 8/13 codice del 1865 in quanto abolita, è ancora configurabile con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigore di detto codice, dato il principio dell'irretroattività della legge, trovando disciplina nella L. 22 luglio 1966, n. 607 in relazione alla normativa dell'art. 13 per le prestazioni fondiarie perpetue. (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 444 del
28 gennaio 1985)
Nonostante la disciplina sia stata ricondotta nelle norme in materia di enfiteusi,
l'istituto in questione mantiene delle nette differenze rispetto ad essa, come specificate dalla giurisprudenza di legittimità, quali «la longevità del possesso, la mancanza di un documento formale di costituzione, la facoltà di trasferire il godimento del fondo senza il consenso del proprietario, l'esclusione del diritto di prelazione e la natura della prestazione, consistente sempre in una porzione di frutti» (Cass., Sez. III, sent. 5021del
04/03/2014; confr. Cass. civ., 14 febbraio 1951, n. 386).
Con la produzione della nota di trascrizione n. 47, R.G. 2915, datata 26.02.2002, è stata dimostrata la compravendita del fondo, intervenuta con i signori ed CP_5
CP_6
La visura storica sull'immobile (n. 68547, datata 21.6.2007 ora. 21.53.10) catastalmente individuato al foglio 32, particella 60 riporta la proprietà di P_
(in regime di comunione dei beni) e specifica che il fondo è onorato da colonia
[...]
perpetua di , e , il cui canone è quantificato in 1/5 dei CP_3 CP_4 Per_1
prodotti del fondo.
Tenendo conto del consolidato orientamento della Cassazione che riconosce alla mera annotazione di dati contenuti nei registri catastali in merito al diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. Sez. II,
Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984), si dà atto pure del contenuto della prova testimoniale di primo grado di e NE
, determinanti in tal senso nello smentire quanto eccepito dagli Testimone_1
odierni appellanti.
Il primo, ha dichiarato “sono a conoscenza del fatto che per i fondi di cui è causa, terzi incaricati percepiscono annualmente un canone da parte dei coloni di questo fondo, che veniva pagato tramite il conferimento di 1/5 del raccolto;
preciso che, per quanto a mia conoscenza, detto canone veniva percepito prima dal signor Per_2
poi dal signor -figlio di quest'ultimo-. Preciso che talvolta mi
[...] P_
pag. 9/13 sono recato anche personalmente sui luoghi e incontravo il signor e Persona_2 lo aiutavo a caricare le cassette di arance”, aggiungendo era a conoscenza del canone di 1/5 per essergli stato riferito dal signor Ha, infine, aggiunto, che Persona_2
“il rapporto di colonia si è protratto dall'anno 1985 all'anno 2001-2002 perché poi il fondo è stato recintato”. Con
, dopo aver dichiarato di aver sempre visto gli coltivare il Testimone_1
fondo con continuità e fare propri i frutti prodotti dagli alberi e dal terreno, nonché
Con recintare il fondo circa 8-10 anni prima, ha aggiunto “non so se i NI corrispondano ad altri parte dei frutti del fondo” precisando di riferire la propria
“personale conoscenza in quanto abito in una casa immediatamente limitrofa al terreno”.
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado può considerarsi provata sia l'esistenza della colonia perpetua sia l'obbligo del pagamento del canone, non smentito neppure dall'escussione di , teste di parte convenuta. Testimone_1
In merito alle doglianze mosse al regime dell'art. 115 c.p.c., novellato successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, si precisa che il principio era espressione del diritto vivente. Risalente giurisprudenza affermava che “i fatti non controversi o ammessi dalla controparte non hanno bisogno di essere provati” (Cass., 10 febbraio 1968, n. 442) salvo che la legge richieda un atto scritto ad substantiam (Cass.,
29 aprile 1982, n. 2710; Cass., 10 agosto 2001, n. 11054). La Cassazione ha poi specificato che “perché i fatti addotti da una parte possano essere considerati incontroversi e non richiedano, quindi, una prova specifica, non basta che essi non siano contestati dalla controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente o assuma una condotta processuale che presuppone la loro sussistenza, mancando nell'ordinamento processuale un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta ex adverso”. (Cass.,13 ottobre
1999, n.11513)
Anche sotto questo ulteriore aspetto, dunque, le censure degli appellanti non possono trovare accoglimento. Costoro, infatti, con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, hanno riconosciuto un rapporto di colonia perpetua
“originariamente sussistente” (pag. 2 comparsa), pur affermandone l'estinzione per aver posseduto ed usato il predetto fondo come proprietari esclusivi, senza corrispondere pag. 10/13 alcun canone in denaro o in natura né ai Signori né al . Fatte tali CP_5 P_
precisazioni, gli stessi convenuti ed odierni appellanti, dopo aver spiegato domanda di usucapione, hanno dichiarato in via gradata di volersi avvalere del diritto di affrancazione previsto dall'art. 971 c.c., offrendo quale prezzo, mediante assegno bancario intestato n.t. a , € 152,00, presupponendo necessariamente un P_
sottostante rapporto di colonia, adottando una condotta processuale incompatibile con le difese spiegate nell'odierno giudizio.
§
Col terzo motivo gli appellanti hanno lamentato “3. Violazione ed erronea interpretazione di legge derivante dall'accoglimento della domanda di devoluzione del fondo ai sensi dell'art. 972 c.c.”.
Hanno altresì evidenziato l'erroneità della pronuncia per aver il Giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dall'attore in primo grado, dichiarando la devoluzione del fondo enfiteutico. Hanno richiamato l'art. 972 c.c., ultimo comma, ai sensi del quale la domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, nel rispetto delle condizioni di legge, sancendo la prevalenza del diritto potestativo dell'enfiteuta a ottenere l'affrancazione del fondo rispetto al contrapposto diritto del concedente alla riespansione del proprio diritto dominicale.
§
Col quarto motivo, denominato “4. Sulla determinazione del capitale di affranco”. gli appellanti hanno lamentato che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzione di affrancazione spiegata avrebbe comportato, come conseguenza,
l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure circa la determinazione del capitale di affranco e precisato che lo stesso “è stato correttamente determinato dal C.T.U. dott. geom. nella misura complessiva di €. 1.132,65”, per le ragioni ivi spiegate. CP_7
Gli appellati, per converso, hanno contestato contestualmente il terzo e quarto motivo di appello, ritenendoli strettamente e logicamente collegati. In primo luogo, hanno osservato che, una volta dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di affrancazione, la stessa è stata ovviamente considerata insussistente e come tamquam non esset, per cui correttamente il giudice di prime cure ha accolto la domanda di devoluzione. Hanno poi rilevato che, secondo la Corte costituzionale (Sentenze n.
406/1988, n. 143/1997, n. 160/2008) il capitale di affranco non può essere rappresentato pag. 11/13 da una somma simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro per il proprietario.
La sentenza di primo grado ha osservato che “Non sussistendo alcuna domanda di affrancazione, deve essere accolta la domanda di devoluzione del fondo proposta dal
, ai sensi dell'art. 972 c.c., per l'inadempimento, di rilievo assorbente, P_
consistente nel mancato pagamento di oltre due annualità di canone (circostanza non controversa tra le parti)”. Dopo aver specificato che il concedente ha il solo onere di provare il rapporto enfiteutico, mentre è a carico dell'utilista la prova dell'intervenuto adempimento, ha ritenuto pacifica la sussistenza del requisito oggettivo della morosità biennale, non avendo il convenuto provato la corresponsione del canone pattuito, sostenendo, al contrario, che l'inadempimento si protraeva da oltre venti anni, dichiarando la devoluzione del fondo.
Il motivo di appello non può essere accolto, bastando osservare che, essendo stata dichiarata inammissibile la domanda di affrancazione proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado ed odierna appellata, tale statuizione risulta necessariamente assorbente della questione sulla determinazione del capitale di affranco.
§
La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli odierni appellanti.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (10,09 moltiplicato per 100 uguale a ) e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione fino a € 1100, facendo riferimento alla misura media prevista dagli stessi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello.
Le competenze, pertanto, sono liquidate in complessivi € 584,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 142,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00; fase decisionale, valore medio: € 210,00; compenso tabellare € 584,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore degli appellati e P_ CP_2
pag. 12/13 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti LÌ SS e , in solido Parte_1 CP_8
tra loro, al pagamento, in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 584,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
N. 182/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_3
, tutte residenti in [...] ed C.F._3
elettivamente domiciliate in Siderno (RC), al Corso Garibaldi n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Nicola Enzo Crimeni, C.F. , fax n. C.F._4
0964.402125, PEC: che le rappresenta e Email_1
difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. LÌ SS, C.F. , C.F._2
fax n. 0964.51273, PEC: con studio legale in Email_2
IO CA (RC) alla Via Campania n. 25, che dichiara di stare in giudizio sia personalmente, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., sia a mezzo del ministero del suddetto avvocato;
APPELLANTI
CONTRO , nato a [...] il [...], C.F. P_
e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._5 CP_2
, residenti in [...]
n.158, rappresentati e difesi dall'Avv. IN AG, C.F.
, fax n. 0964.51403, PEC: C.F._7
ed elettivamente domiciliati, ai fini del Email_3
presente giudizio in appello, in Reggio Calabria alla via Crocefisso n. 15/C, presso lo studio dell'Avv. Alessandra BORRUTO, PEC:
Email_4
APPELLATI
Oggetto: affrancamento colonia perpetua - appello sentenza n. 1448/2018 emessa dal
Tribunale Ordinario di Locri il 21.11.2018, pubblicata in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio P_
e Esponeva di aver acquistato da e CP_3 CP_4 CP_5 [...]
la proprietà del suddetto terreno con atto notarile di compravendita del CP_6
30.01.2002 e che, dopo il decesso di in data 13.07.1999, coloni erano Persona_1
diventati e che, in relazione alle annualità 2002, 2003 e CP_3 CP_4
2004, si erano resi morosi del pagamento del canone annuo, consistente nella corresponsione al proprietario di 1/5 dei prodotti del fondo. Chiedeva, quindi, la devoluzione in proprio favore di un fondo gravato da colonia perpetua, distinto al catasto del Comune di IO Jonica al foglio di mappa n. 32, particella n. 60, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione del terreno ed al pagamento del canone relativo agli anni 2002, 2003 e 2004, oltre quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile.
Con comparsa depositata in data 17.11.2005, si costituivano tempestivamente in giudizio e deducendo di essere da tempo immemorabile CP_3 CP_4
nel possesso e godimento esclusivo del terreno oggetto di causa per averlo coltivato e averne raccolto i frutti e che il rapporto di colonia perpetua si era estinto di fatto da oltre vent'anni, allorquando gli stessi avevano iniziato a possedere l'immobile uti dominus, senza corrispondere alcun canone in denaro o in natura né a né ai suoi P_
pag. 2/13 danti causa. Domandavano, pertanto, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e spiegavano domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo originario del terreno per usucapione ventennale, nonché, in via gradata, di affrancazione del fondo in loro favore, provvedendo a tal fine al deposito della somma di € 152,00, quale prezzo di affrancazione.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione dei testimoni indicati dalle parti. All'udienza dell'1.07.2008 venivano sentiti i testi
, e;
all'udienza del 24.02.2009 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
venivano assunte le testimonianze di , e NE Testimone_5 [...]
(la cui ammissione è stata revocata in quanto irrilevante). Veniva Testimone_6 espletata la consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico al geom. CP_7
al fine di determinare il capitale di affranco e l'importo in denaro dei canoni
[...]
dovuti in natura.
In seguito alla morte dei NI (14.02.2011) e CP_3 CP_4
(15.08.2017) si costituivano in giudizio , LÌ SS e Parte_1 CP_8
in qualità di eredi, rispettivamente moglie e figlie di con unica comparsa CP_4
di costituzione e risposta del 07.11.2017, e LÌ SS e , in qualità di eredi di Pt_3
per rappresentazione stante la rinuncia all'eredità compiuta dal loro CP_3
padre, fratello del de cuius.
Con ordinanza dell'11.03.2018, la causa era rimessa di nuovo sul ruolo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti della moglie dell'attore, in regime CP_2
di comunione legale dei beni, quale litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.06.2018, associandosi a tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte dal coniuge nel corso del giudizio.
Con sentenza n. 1448/2018, pubblicata il 21/11/2018, notificata il 12.02.2019, il
Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di affrancazione del terreno in oggetto e rigettava quella di usucapione, non essendo stato provato alcun atto di interversione nel possesso;
ne dichiarava quindi la devoluzione in favore di e P_ CP_2
e ordinava, per l'effetto, a LÌ SS e di
[...] Parte_1 CP_8
rilasciare il predetto fondo, condannandole al pagamento, in solido tra loro, della pag. 3/13 somma complessiva di € 1.020,00, all'attualità. Poneva a carico delle stesse le spese di lite, quantificate in € 719,60 in favore di e di € 221,00 in favore di P_
oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, nonché, in CP_2
solido tra loro, le spese di C.T.U., come liquidate in favore del geom. CP_7
con separato decreto di liquidazione.
[...]
§
Con atto notificato il 26.2.2019 e iscritto a ruolo il 27/02/2019, Parte_1
, LÌ SS e hanno proposto appello chiedendo la riforma della
[...] CP_8
sentenza appellata, l'accoglimento della domanda di affrancazione e il rigetto di quella di devoluzione avanzata parte attrice-appellata, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, per i motivi in seguito spiegati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/05/2019 gli appellati e si sono costituiti in appello contestando integralmente P_ CP_2
l'impugnazione proposta e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con successive note e comparse conclusionali parte appellante ed appellati, insistevano nelle proprie eccezioni e richieste. Con ordinanza depositata il 1° agosto
2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti hanno lamentato “1. Violazione di legge in ordine ai requisiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata”.
A loro avviso la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto di non potersi pronunciare in ordine alla domanda riconvenzionale di affrancazione spiegata dalle odierne appellanti, sulla base dell'assunto per cui ciò determinerebbe la commistione, in un unico contesto processuale, di due distinti riti, e, in particolare,
l'innesto, nel giudizio ordinario a cognizione piena, del rito speciale delineato dalla legge 22.07.1966, n. 607. A sostegno, hanno rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza 19.12.2014, n. 27033, nel risolvere un conflitto negativo di competenza tra
Tribunale Ordinario e Sezione Specializzata Agraria, determinato dalla proposizione in via riconvenzionale della domanda di affrancazione all'interno del procedimento instaurato dal concedente al fine di ottenere la devoluzione del fondo enfiteutico, ha pag. 4/13 ritenuto la competenza del Tribunale ordinario, in composizione monocratica sulla fase preliminare per cui è causa.
Gli appellati hanno controdedotto sostenendo l'esattezza della sentenza di primo grado evidenziando che anche la sentenza della Corte di cassazione n. 27033/2014, citata dagli appellanti, non muta i termini della questione confermando la competenza sulla fase preliminare del procedimento in capo al Tribunale in composizione monocratica. (cfr pag. 7 comparsa). Hanno anche aggiunto che, nel caso che ci occupa, i convenuti avevano spiegato una domanda riconvenzionale di usucapione, richiedente anch'essa un giudizio ordinario a cognizione piena ed una decisione da assumersi con sentenza.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La disciplina dell'affrancazione giudiziale è delineata dalla legge 22 luglio 1966, n.
607, emendata dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Ai sensi dell'art. 2 la domanda di affrancazione giudiziale, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al pretore competente per territorio ai sensi dell'art. 21 del codice di procedura civile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “per la procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue la l. 22 luglio 1966 n. 607, applicabile anche all'ipotesi di riscatto prevista dal comma 10 dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965
n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla competenza funzionale del pretore, è destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto;
la seconda, che è eventuale avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizione avverso il provvedimento pretorile è affidata alla sezione specializzata agraria del tribunale e viene decisa con sentenza, sia nel caso in cui l'ordinanza del pretore contenga una deliberazione di merito (di accoglimento o di rigetto dell'istanza di affrancazione ovvero di riscatto) sia che si esaurisca in una pronuncia di carattere meramente processuale di non luogo a provvedere per ragioni di diritto o di competenza, giacché anche in quest'ultimo caso il provvedimento del pretore ha pur sempre carattere interlocutorio e non definitivo, di ordinanza, che pone termine ed esaurisce la fase sommaria della procedura, passibile di impugnazione (ex art. 5, comma 5, della l. n. 607 del 1966) davanti alla sezione specializzata agraria del tribunale in sede di cognizione piena, per il riesame della
pag. 5/13 questione (sostanziale e processuale) già risolta in via di semplice delibazione”
(Cassazione civile, sez. III, 03/05/1990, n. 3637).
La particolarità del rito è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite nell' ordinanza n. 398 dell'8/05/1997 nella quale è stato affermato: “si colloca nella categoria dei procedimenti sommari, di cui al titolo I del libro IV del codice di rito, caratterizzandosi per la successione di due fasi, integrate, tuttavia, in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso: la prima, necessaria e a cognizione sommaria, affidata, inderogabilmente, al pretore e concludentesi con ordinanza, immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva, nel caso di mancata prosecuzione del processo;
la seconda, eventuale, a cognizione piena, affidata, inderogabilmente, alla sezione specializzata agraria, la cui sentenza è di primo grado e può, perciò, essere impugnata con l'appello e non, direttamente, con il ricorso per cassazione (Cass. 29 settembre 1976 n. 3192; Cass. 11 ottobre 1978 n. 4552)”.
Nel regolare un conflitto negativo di competenza (tra Tribunale e sezione Agraria) sottoposto alla cognizione della Suprema Corte, riguardante proprio la domanda di affrancazione proposta in via riconvenzionale nell'originario giudizio di cognizione, la sentenza n. 27033/14 (citata dagli appellanti) ha attribuito la competenza al Tribunale in funzione di giudice unico di prima istanza (ed in quanto subentrato, ai sensi del d.lgs.
51/98, al pretore nella relativa funzionale competenza), in rapporto alla fase preliminare relativa alla domanda di affrancazione proposta “ravvisandosi la persistente configurabilità di una competenza funzionale — necessaria per le peculiarità degli scopi e l'agilità del rito, finalizzate alla potenzialità di una rapida definizione in un rapporto caratterizzato da uno sfruttamento del suolo che voglia essere conforme alla funzione sociale della proprietà fondiaria — proprio del tribunale ordinario sulla fase preliminare per cui è causa”.
Il principio era già rinvenibile nella risalente giurisprudenza di legittimità in questi termini: “La competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie sulle controversie che a queste sono tipicamente proprie, come quella sulla proroga legale di contratti di colonia parziaria miglioratizia, ha carattere esclusivo ed inderogabile e resta perciò separata e distinta rispetto alla competenza funzionale del pretore adito con il procedimento sommario della prima fase del giudizio di affrancazione, alla quale non possono essere attratte questioni sulla natura e sulla durata del rapporto, oggetto
pag. 6/13 del giudizio pendente dinnanzi alla sezione specializzata agraria”. (Cassazione civile, sez. III, 15/06/1976, n. 2237).
In linea con il suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, la sentenza di oggi appellata ha anche spiegato che il procedimento in esame è stato collocato nella categoria dei procedimenti sommari di cui al titolo I del libro IV del codice di rito, posto che, pur con le peculiarità della sua disciplina, non sono pochi né trascurabili i punti di possibile accostamento con alcuni di essi, principalmente il procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. (tra le più recenti, Cass., Sez. III, 03/03/1999,
n. 3039; Cass., SS.UU., ord. 08/05/1997, n. 398).
Tenuto conto di quanto sopra argomentato, dunque, merita conferma la statuizione di primo grado, secondo cui la domanda di affrancazione non è ammissibile, in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio introdotto dal concedente al fine di sentir pronunciata la devoluzione del fondo enfiteutico, in quanto determinerebbe la commistione, in un unico contesto processuale, di due distinti riti e, in particolare,
l'innesto, nel giudizio ordinario a cognizione piena, del rito speciale delineato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, concludendo che “non è concepibile che il giudizio inizialmente introdotto dal concedente come giudizio ordinario a cognizione piena, e destinato ad essere definito con sentenza, possa mutare natura a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di affrancazione, in tal modo trasformandosi in un procedimento bifasico, la cui prima fase a carattere sommario deve essere ex lege definita con un provvedimento avente forma di ordinanza”.
§
Col secondo motivo gli appellanti hanno dedotto “2. Violazione ed erronea interpretazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda di devoluzione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
In particolare, hanno lamentato che il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il rapporto di enfiteusi poiché “l'attore ha dimostrato l'esistenza del rapporto in contestazione allegando il mancato pagamento dei canoni a partire dall'annualità 2008”.
Hanno poi rilevato la contraddittorietà della sentenza appellata per aver ritenuto provato il rapporto originario affermando che “i convenuti nel costituirsi in giudizio non hanno contestato né la propria qualità - quantomeno originaria – di coloni, né il contenuto del rapporto descritto dall'attore nell'atto introduttivo” e facendo quindi applicazione del pag. 7/13 principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., come riformato nel 2009, che ad avviso degli appellanti non sarebbe applicabile nel presente giudizio, iscritto a ruolo in primo grado nel 2005. (pagg. 10-11 atto di appello).
Gli appellati hanno controdedotto rilevando che gli originari convenuti in primo grado, nel costituirsi in giudizio, non solo non hanno contestato il rapporto di colonia dedotto in giudizio, ma ne hanno esplicitamente ammesso la “originaria sussistenza”
(cfr. pag. 2 della compara di costituzione e risposta) limitandosi ad asserire che lo stesso si sarebbe di fatto estinto per mancato pagamento del canone protratto per oltre vent'anni. Gli stessi appellati hanno poi evidenziato che l'onere di contestazione era divenuto principio generale del processo civile ben prima della riforma dell'articolo 115
c.p.c. ad opera della legge n. 69/2009, in virtù dell'elaborazione giurisprudenziale.
Hanno quindi aggiunto che la sussistenza della colonia perpetua è stata pienamente provata a mezzo di produzione documentale versata dalla stessa difesa, come pure il concreto esercizio del diritto del concedente mediante riscossione in natura del relativo canone attraverso l'escussione di testi.
La sentenza di primo grado ha rilevato che i convenuti, nel costituirsi in giudizio, non avevano contestato né la propria qualità – quantomeno originaria – di coloni, né il contenuto del rapporto descritto dall'attore nell'atto introduttivo, né la circostanza, allegata dall'attore, per cui i danti causa dell'odierno attore ( e CP_5 [...]
, avevano incaricato, fin dagli anni '70 del secolo scorso, della riscossione del CP_6
suddetto canone la sorella ed il cognato Controparte_9 Persona_2
(genitori dell'attore); gli stessi avevano replicato che il diritto reale in questione si sarebbe estinto di fatto oltre un ventennio prima della data di instaurazione del giudizio per avere i coloni cessato di versare il canone pattuito, ritenendo provato, alla luce dell'art. 115 c.p.c., che il fondo era originariamente gravato da colonia perpetua in favore dei NI , e . CP_3 CP_4 Per_1
Il motivo di appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
La colonia perpetua, istituto consuetudinario di origine feudale, è caratterizzata dall'occupazione, da parte del colono, tollerata dal proprietario e protratta per un lungo periodo di tempo, di terreni abbandonati e incolti, nonché dall'obbligo, a carico del colono medesimo, del pagamento di un canone, normalmente in natura, al proprietario dei terreni. La sua costituzione, sebbene non più ammessa dall'entrata in vigore del pag. 8/13 codice del 1865 in quanto abolita, è ancora configurabile con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigore di detto codice, dato il principio dell'irretroattività della legge, trovando disciplina nella L. 22 luglio 1966, n. 607 in relazione alla normativa dell'art. 13 per le prestazioni fondiarie perpetue. (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 444 del
28 gennaio 1985)
Nonostante la disciplina sia stata ricondotta nelle norme in materia di enfiteusi,
l'istituto in questione mantiene delle nette differenze rispetto ad essa, come specificate dalla giurisprudenza di legittimità, quali «la longevità del possesso, la mancanza di un documento formale di costituzione, la facoltà di trasferire il godimento del fondo senza il consenso del proprietario, l'esclusione del diritto di prelazione e la natura della prestazione, consistente sempre in una porzione di frutti» (Cass., Sez. III, sent. 5021del
04/03/2014; confr. Cass. civ., 14 febbraio 1951, n. 386).
Con la produzione della nota di trascrizione n. 47, R.G. 2915, datata 26.02.2002, è stata dimostrata la compravendita del fondo, intervenuta con i signori ed CP_5
CP_6
La visura storica sull'immobile (n. 68547, datata 21.6.2007 ora. 21.53.10) catastalmente individuato al foglio 32, particella 60 riporta la proprietà di P_
(in regime di comunione dei beni) e specifica che il fondo è onorato da colonia
[...]
perpetua di , e , il cui canone è quantificato in 1/5 dei CP_3 CP_4 Per_1
prodotti del fondo.
Tenendo conto del consolidato orientamento della Cassazione che riconosce alla mera annotazione di dati contenuti nei registri catastali in merito al diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. Sez. II,
Sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 05/06/1984), si dà atto pure del contenuto della prova testimoniale di primo grado di e NE
, determinanti in tal senso nello smentire quanto eccepito dagli Testimone_1
odierni appellanti.
Il primo, ha dichiarato “sono a conoscenza del fatto che per i fondi di cui è causa, terzi incaricati percepiscono annualmente un canone da parte dei coloni di questo fondo, che veniva pagato tramite il conferimento di 1/5 del raccolto;
preciso che, per quanto a mia conoscenza, detto canone veniva percepito prima dal signor Per_2
poi dal signor -figlio di quest'ultimo-. Preciso che talvolta mi
[...] P_
pag. 9/13 sono recato anche personalmente sui luoghi e incontravo il signor e Persona_2 lo aiutavo a caricare le cassette di arance”, aggiungendo era a conoscenza del canone di 1/5 per essergli stato riferito dal signor Ha, infine, aggiunto, che Persona_2
“il rapporto di colonia si è protratto dall'anno 1985 all'anno 2001-2002 perché poi il fondo è stato recintato”. Con
, dopo aver dichiarato di aver sempre visto gli coltivare il Testimone_1
fondo con continuità e fare propri i frutti prodotti dagli alberi e dal terreno, nonché
Con recintare il fondo circa 8-10 anni prima, ha aggiunto “non so se i NI corrispondano ad altri parte dei frutti del fondo” precisando di riferire la propria
“personale conoscenza in quanto abito in una casa immediatamente limitrofa al terreno”.
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado può considerarsi provata sia l'esistenza della colonia perpetua sia l'obbligo del pagamento del canone, non smentito neppure dall'escussione di , teste di parte convenuta. Testimone_1
In merito alle doglianze mosse al regime dell'art. 115 c.p.c., novellato successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, si precisa che il principio era espressione del diritto vivente. Risalente giurisprudenza affermava che “i fatti non controversi o ammessi dalla controparte non hanno bisogno di essere provati” (Cass., 10 febbraio 1968, n. 442) salvo che la legge richieda un atto scritto ad substantiam (Cass.,
29 aprile 1982, n. 2710; Cass., 10 agosto 2001, n. 11054). La Cassazione ha poi specificato che “perché i fatti addotti da una parte possano essere considerati incontroversi e non richiedano, quindi, una prova specifica, non basta che essi non siano contestati dalla controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente o assuma una condotta processuale che presuppone la loro sussistenza, mancando nell'ordinamento processuale un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta ex adverso”. (Cass.,13 ottobre
1999, n.11513)
Anche sotto questo ulteriore aspetto, dunque, le censure degli appellanti non possono trovare accoglimento. Costoro, infatti, con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, hanno riconosciuto un rapporto di colonia perpetua
“originariamente sussistente” (pag. 2 comparsa), pur affermandone l'estinzione per aver posseduto ed usato il predetto fondo come proprietari esclusivi, senza corrispondere pag. 10/13 alcun canone in denaro o in natura né ai Signori né al . Fatte tali CP_5 P_
precisazioni, gli stessi convenuti ed odierni appellanti, dopo aver spiegato domanda di usucapione, hanno dichiarato in via gradata di volersi avvalere del diritto di affrancazione previsto dall'art. 971 c.c., offrendo quale prezzo, mediante assegno bancario intestato n.t. a , € 152,00, presupponendo necessariamente un P_
sottostante rapporto di colonia, adottando una condotta processuale incompatibile con le difese spiegate nell'odierno giudizio.
§
Col terzo motivo gli appellanti hanno lamentato “3. Violazione ed erronea interpretazione di legge derivante dall'accoglimento della domanda di devoluzione del fondo ai sensi dell'art. 972 c.c.”.
Hanno altresì evidenziato l'erroneità della pronuncia per aver il Giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dall'attore in primo grado, dichiarando la devoluzione del fondo enfiteutico. Hanno richiamato l'art. 972 c.c., ultimo comma, ai sensi del quale la domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, nel rispetto delle condizioni di legge, sancendo la prevalenza del diritto potestativo dell'enfiteuta a ottenere l'affrancazione del fondo rispetto al contrapposto diritto del concedente alla riespansione del proprio diritto dominicale.
§
Col quarto motivo, denominato “4. Sulla determinazione del capitale di affranco”. gli appellanti hanno lamentato che la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzione di affrancazione spiegata avrebbe comportato, come conseguenza,
l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure circa la determinazione del capitale di affranco e precisato che lo stesso “è stato correttamente determinato dal C.T.U. dott. geom. nella misura complessiva di €. 1.132,65”, per le ragioni ivi spiegate. CP_7
Gli appellati, per converso, hanno contestato contestualmente il terzo e quarto motivo di appello, ritenendoli strettamente e logicamente collegati. In primo luogo, hanno osservato che, una volta dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di affrancazione, la stessa è stata ovviamente considerata insussistente e come tamquam non esset, per cui correttamente il giudice di prime cure ha accolto la domanda di devoluzione. Hanno poi rilevato che, secondo la Corte costituzionale (Sentenze n.
406/1988, n. 143/1997, n. 160/2008) il capitale di affranco non può essere rappresentato pag. 11/13 da una somma simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro per il proprietario.
La sentenza di primo grado ha osservato che “Non sussistendo alcuna domanda di affrancazione, deve essere accolta la domanda di devoluzione del fondo proposta dal
, ai sensi dell'art. 972 c.c., per l'inadempimento, di rilievo assorbente, P_
consistente nel mancato pagamento di oltre due annualità di canone (circostanza non controversa tra le parti)”. Dopo aver specificato che il concedente ha il solo onere di provare il rapporto enfiteutico, mentre è a carico dell'utilista la prova dell'intervenuto adempimento, ha ritenuto pacifica la sussistenza del requisito oggettivo della morosità biennale, non avendo il convenuto provato la corresponsione del canone pattuito, sostenendo, al contrario, che l'inadempimento si protraeva da oltre venti anni, dichiarando la devoluzione del fondo.
Il motivo di appello non può essere accolto, bastando osservare che, essendo stata dichiarata inammissibile la domanda di affrancazione proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta nel giudizio di primo grado ed odierna appellata, tale statuizione risulta necessariamente assorbente della questione sulla determinazione del capitale di affranco.
§
La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli odierni appellanti.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (10,09 moltiplicato per 100 uguale a ) e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, scaglione fino a € 1100, facendo riferimento alla misura media prevista dagli stessi parametri, non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione, liquidata nella misura minima, in considerazione del minore impegno richiesto e non essendosi proceduto ad istruzione in appello.
Le competenze, pertanto, sono liquidate in complessivi € 584,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 142,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00; fase decisionale, valore medio: € 210,00; compenso tabellare € 584,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore degli appellati e P_ CP_2
pag. 12/13 L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti LÌ SS e , in solido Parte_1 CP_8
tra loro, al pagamento, in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 584,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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