TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2117/2024 R.G. promossa da
(C.F. ),rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VASILE FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate nel verbale di udienza da entrambe le parti, chiedendo la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 16/12/2024, ha evocato in giudizio proponendo opposizione avverso le Deliberazioni n. Controparte_1
1310 e n. 1311, notificate il 05.06.2024, con le quali il Comitato Amministratore del
Lavoratori dell' ha rigettato i ricorsi promossi in via CP_2 CP_3 CP_1
amministrativa dall'Ente in data 07.09.2023.
Parte ricorrente all'odierna udienza ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese . Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, aderendo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere di parte ricorrente .
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto del comportamento conciliativo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2117/2024 R.G. promossa da
(C.F. ),rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VASILE FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate nel verbale di udienza da entrambe le parti, chiedendo la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 16/12/2024, ha evocato in giudizio proponendo opposizione avverso le Deliberazioni n. Controparte_1
1310 e n. 1311, notificate il 05.06.2024, con le quali il Comitato Amministratore del
Lavoratori dell' ha rigettato i ricorsi promossi in via CP_2 CP_3 CP_1
amministrativa dall'Ente in data 07.09.2023.
Parte ricorrente all'odierna udienza ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese . Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, aderendo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere di parte ricorrente .
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto del comportamento conciliativo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco