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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1949/2024
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento con l'applicativo Teams, compaiono l'avv. Barassi per il ricorrente e l'avv. Scalmanini per il resistente. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti;
peraltro l'avv. Barassi riduce la propria domanda secondo la percentuale indicata dalla c.t.u., in quanto il ricorrente non ritiene di sottoporsi a ulteriori accertamenti che potrebbero confermare la valutazione del proprio c.t.p.. La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1949/2024 R.G., promossa da
CF: con il patrocinio dell'Avv. Alex Barassi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro , C.F , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Paola Scalmanini RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
In via principale: accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 14 marzo 2023 in Parte_1
Pavia ha causato una menomazione dell'integrità psicofisica pari a 25 punti percentuale, o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1 Pt_1 la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa
[...] dell'infortunio del 14 marzo 2023, valutabile in 25 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come segue.
, il 14 marzo 2023, ha subìto un infortunio sul lavoro a seguito della caduta da un carrello Parte_1 elevatore;
a seguito dell'evento, è stato ricoverato all'Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia sino al 22 marzo 2023. Al momento delle dimissioni, la diagnosi fu la seguente: “Trauma da caduta con bilancio lesionale: lesioni lacero- contusive nel parenchima polmonare in sede submantellare al segmento posteriore del LSD associata a falda di pneumotorace;
frattura sostanzialmente composta della porzione posteriore della I costa di destra in prossimità dell'articolazione costo-vertebrale; frattura scomposta della porzione anteriore della prima costa di destra;
frattura composta dell'arco di riflessione della III costa di destra;
infrazione della porzione posteriore della III costa di destra in prossimità dell'articolazione costo- vertebrale;
frattura composta della porzione posteriore della V costa di destra;
infrazione della porzione posteriore della V costa destra;
frattura composta dell'arco di riflessione della V costa destra;
frattura composta dell' arco di riflessione della VI costa destra;
frattura composta della porzione laterale della VII costa destra;
frattura della porzione posteriore della VIII costa di destra in prossimità dell' articolazione costo vertebrale;
sottile componente ematica nel contesto dei solchi corticali della regione fronto temporale sinistra associata a sottile componente lineare lunga la teca cranica per sanguinamento extrassiale … frattura della rocca petrosa destra estesa sino al margine anteriore della cavità timpanica, alla parete anteriore del canale uditivo esterno e superiormente alla squama temporale;
presenza di materiale a densità dei tessuti molli di possibile significato ematico nella cavità timpanica e nel canale uditivo esterno;
focale soluzione di continuità della parete anteriore destra del seno sfenoidale, in presenza di ispessimento della mucosa dei seni paranasali e presenza di materiale fluido nel contesto del seno stesso (reperti di dubbia interpretazione flogistico vs traumatico)…” (v. docc. medici allegati sub 2 al ricorso e doc. 6 di parte resistente). L' , qualificando l'incidente come accaduto sul lavoro, ha riconosciuto l'inabilità temporanea di 171 giorni CP_1 dalla data del sinistro e, con provvedimento del 4 dicembre 2023, a fronte della menomazione per “esiti fratt. craniche con sindrome soggettiva del traumatizzato cranico;
torace: esiti fratture costali multiple con alterato profilo toracico;
cingolo toracico dx;
sfumata limitazione articolare su base antalgica”, ha accertato un danno permanente “per menomazione di integrità psicofisica dell'11%” (v. doc. 1 allegato al ricorso). Il 23 agosto 2024 il ricorrente si è opposto al provvedimento dell' chiedendo una rivalutazione del grado di CP_1 invalidità, anche alla luce delle valutazioni del proprio consulente medico-legale, dott. Massimiliano Sher. Quest'ultimo, infatti, ritiene che “il Sig. a seguito delle lesioni cagionate dall'infortunio sul lavoro in Pt_1 oggetto, abbia riportato le seguenti percentuali di danno temporaneo e permanente: I.p.t al 75% gg 30; I.p.t al 50% gg 30; I.p.t al 25% gg 30. Per la valutazione in ambito tabellare si deve considerare il complesso di CP_1 tutte le lesioni invalidanti descritte a livello somatico, neurologico e psichiatrico che rappresentano una perdita dell'efficienza del soggetto di almeno 25 punti %” (doc. 4 di parte ricorrente). Tuttavia, in data 25 settembre 2024 ha comunicato di non voler sottoporre il ricorrente alla visita collegiale CP_1
“Stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate nel provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica” (doc. 7 allegato al ricorso). Il ricorrente ha quindi introdotto questo giudizio, con il quale ha chiesto il riconoscimento del danno complessivo alla propria integrità psico-fisica nella misura del 25%, con condanna dell'ente all'erogazione delle prestazioni economiche riferite a tale grado di invalidità dalla data del sinistro, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'istituto ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona del ricorrente. All'udienza odierna la difesa del ricorrente ha ridotto la propria domanda aderendo alle conclusioni della c.t.u..
2. La fondatezza del ricorso in misura inferiore alla domanda proposta con il ricorso stesso.
La consulente tecnica d'ufficio ha concluso ritenendo che il quadro menomativo nel suo complesso configuri un danno biologico permanente nella misura del 16%, con riferimento alle previsioni di cui al DM del 12 luglio 2000. A tali conclusioni la consulente è pervenuta, come risulta dalla relazione scritta depositata, dopo accurata valutazione dei documenti medici e dopo attenta visita del ricorrente. In particolare, la c.t.u. ha così osservato:
“allo stato attuale, le lesioni risultano stabilizzate con persistenza di postumi permanenti caratterizzati da lieve asimmetria toracica per deformità morfoscheletrica dell'emitorace destro, toracoalgie meteodipendenti, limitazione algica della spalla destra, cefalee ricorrenti, ipoacusia destra con lieve deficit percettivo sulle frequenze acute, vertigini. Tutto ciò considerato, con riferimento alle tabelle di cui al DM del 12 luglio 2000, CP_1 gli esiti menomativi residuati possono essere inquadrati nell'ambito delle seguenti fattispecie valutative:
- Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico (Codice 182);
- Esiti di fratture costali multiple viziosamente consolidate (Codice 219);
- Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi (Codice 224);
- Deficit uditivo bilaterale parziale (Codice 312). Nel computo complessivo del danno dovranno essere altresì considerate le fratture craniche e l'emorragia subaracnoidea, le lesioni lacero-contusive polmonari, i disturbi vertiginosi. Alla luce dei predetti parametri tabellari, si ritiene che il quadro menomativo nel suo complesso configuri un danno biologico permanente nella misura del 16% (sedici per cento)”. Il giudizio tecnico, ampiamente motivato, è stato oggetto di contestazione da parte del consulente tecnico di parte, dott. Massimiliano Sher, il quale ha ritenuto di non concordare con le conclusioni della CTU che, a suo dire, “…riconosce le multiple lesioni fratturative a livello osteoarticolare (varie coste viziosamente consolidate, limitazione funzionale della spalla destra), ma sottostima gli esiti permanenti a livello neurologico delle lesioni emorragiche encefaliche esitate in deficit del comportamento di tipo sindrome prefrontale… Non trattasi soltanto di sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, bensì di sindrome prefrontale psicorganica severa con deterioramento mentale generale, cagionate dalle lesioni del parenchima encefalico insorte in seguito al sinistro in oggetto. Pertanto, si ribadisce la quantificazione espressa nella relazione di parte con la valutazione di non meno del 25 (venticinque) punti %”. La CTU, riscontrando le osservazioni rappresentate dal CTP ha sottolineato che “…le osservazioni trasmesse dal CTP risultano caratterizzate da affermazioni generiche e arbitrarie, che non trovano alcun riscontro clinico obiettivo e/o documentale. In particolare: all'esame obiettivo svolto in sede di visita consulenziale il paziente si è presentato vigile, orientato, collaborante, consono al contesto;
si è relazionato correttamente con gli esaminatori, ha risposto in maniera adeguata alle domande poste, non ha manifestato alterazioni del contenuto del pensiero, né apprezzabili deficit mnesici o cognitivi, né anomalie comportamentali di alcun tipo. In atti non risulta prodotto alcun documento di rilievo clinico che attesti l'effettiva sussistenza di disturbi di carattere neurologico, cognitivo o psico-comportamentale, né risulta mai posta indicazione ad approfondimenti specialistici o indagini psico-testistiche. La descrizione riportata dal Dott. Sher (“deficit cognitivo, rallentamento psico-motorio, ripetitività ossessiva, difficile comprensione del dialogo, deterioramento mentale generale”) è quindi del tutto incongruente rispetto alla reale condizione clinica del Ricorrente e ampiamente smentita dai dati clinici obiettivi e documentali”. Questa giudice ritiene di condividere le argomentazioni della CTU in replica alle osservazioni del consulente tecnico di parte, considerata la condizione in cui il paziente si è presentato alla visita consulenziale (definito come “vigile, orientato, collaborante, consono al contesto” senza che il CTP abbia smentito queste valutazioni) e considerata, altresì, l'assenza di documenti clinici a riprova del deterioramento mentale e cognitivo o psico- comportamentale asserito. Peraltro, la stessa difesa del ricorrente, come s'è visto, ha, durante l'udienza odierna, ridotto la propria domanda aderendo alle conclusioni della CTU, precisando che il ricorrente non ha ritenuto di volersi sottoporre a nuovi accertamenti che potrebbero confortare il giudizio espresso dal proprio CTP. Pertanto, deve accertarsi il danno biologico del ricorrente nella predetta misura del 16%, con conseguente condanna di a corrispondere la prestazione dovuta parametrata a tale percentuale. CP_1
3. Le spese di lite
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese di lite, considerando che la domanda del ricorrente viene accolta in misura sensibilmente inferiore alla richiesta originariamente proposta. Pur dandosi atto che v'è stata la riduzione della domanda all'udienza odierna, non può non rilevarsi che con il ricorso erano stati indicati ben 9 punti percentuali in più rispetto a quelli accertati dalla CTU, mentre ne aveva riconosciuti 4 in meno. CP_1 La restante quota della metà deve essere posta a carico dell' secondo il criterio di soccombenza. Le CP_1 spese sono liquidate, come indicato nel dispositivo, con riferimento ai valori minimi, tenendo conto della modesta attività difensiva necessaria. Infine, a carico di parte resistente devono essere poste le spese di C.T.U. che vengono liquidate con separato decreto. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo . Parte_2
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 18 dicembre 2024: 1) accerta e dichiara che il ricorrente, a seguito dell'infortunio subìto il 14 marzo 2023, ha riportato un danno biologico permanente secondo le tabelle nella misura del 16%; CP_1
2) condanna l a corrispondere al ricorrente la prestazione dovuta, riferita al danno biologico CP_1 determinato nella predetta misura del 16%, con decorrenza dalla prima rata successiva al 14 marzo 2023, detratto quanto già corrisposto, con interessi legali sui ratei arretrati;
3) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante metà; liquida tale quota in € 2.319,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Alex Barassi, dichiaratosi anticipatario;
4) pone a carico dell' le spese di c.t.u. che liquida con separato provvedimento. CP_1
Deciso all'udienza del 25 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
VERBALE DELLA CAUSA N. 1949/2024
Oggi 25 settembre 2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento con l'applicativo Teams, compaiono l'avv. Barassi per il ricorrente e l'avv. Scalmanini per il resistente. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti;
peraltro l'avv. Barassi riduce la propria domanda secondo la percentuale indicata dalla c.t.u., in quanto il ricorrente non ritiene di sottoporsi a ulteriori accertamenti che potrebbero confermare la valutazione del proprio c.t.p.. La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1949/2024 R.G., promossa da
CF: con il patrocinio dell'Avv. Alex Barassi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro , C.F , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Paola Scalmanini RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
In via principale: accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 14 marzo 2023 in Parte_1
Pavia ha causato una menomazione dell'integrità psicofisica pari a 25 punti percentuale, o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; condannare, per l'effetto, l in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_1 Pt_1 la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa
[...] dell'infortunio del 14 marzo 2023, valutabile in 25 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come segue.
, il 14 marzo 2023, ha subìto un infortunio sul lavoro a seguito della caduta da un carrello Parte_1 elevatore;
a seguito dell'evento, è stato ricoverato all'Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia sino al 22 marzo 2023. Al momento delle dimissioni, la diagnosi fu la seguente: “Trauma da caduta con bilancio lesionale: lesioni lacero- contusive nel parenchima polmonare in sede submantellare al segmento posteriore del LSD associata a falda di pneumotorace;
frattura sostanzialmente composta della porzione posteriore della I costa di destra in prossimità dell'articolazione costo-vertebrale; frattura scomposta della porzione anteriore della prima costa di destra;
frattura composta dell'arco di riflessione della III costa di destra;
infrazione della porzione posteriore della III costa di destra in prossimità dell'articolazione costo- vertebrale;
frattura composta della porzione posteriore della V costa di destra;
infrazione della porzione posteriore della V costa destra;
frattura composta dell'arco di riflessione della V costa destra;
frattura composta dell' arco di riflessione della VI costa destra;
frattura composta della porzione laterale della VII costa destra;
frattura della porzione posteriore della VIII costa di destra in prossimità dell' articolazione costo vertebrale;
sottile componente ematica nel contesto dei solchi corticali della regione fronto temporale sinistra associata a sottile componente lineare lunga la teca cranica per sanguinamento extrassiale … frattura della rocca petrosa destra estesa sino al margine anteriore della cavità timpanica, alla parete anteriore del canale uditivo esterno e superiormente alla squama temporale;
presenza di materiale a densità dei tessuti molli di possibile significato ematico nella cavità timpanica e nel canale uditivo esterno;
focale soluzione di continuità della parete anteriore destra del seno sfenoidale, in presenza di ispessimento della mucosa dei seni paranasali e presenza di materiale fluido nel contesto del seno stesso (reperti di dubbia interpretazione flogistico vs traumatico)…” (v. docc. medici allegati sub 2 al ricorso e doc. 6 di parte resistente). L' , qualificando l'incidente come accaduto sul lavoro, ha riconosciuto l'inabilità temporanea di 171 giorni CP_1 dalla data del sinistro e, con provvedimento del 4 dicembre 2023, a fronte della menomazione per “esiti fratt. craniche con sindrome soggettiva del traumatizzato cranico;
torace: esiti fratture costali multiple con alterato profilo toracico;
cingolo toracico dx;
sfumata limitazione articolare su base antalgica”, ha accertato un danno permanente “per menomazione di integrità psicofisica dell'11%” (v. doc. 1 allegato al ricorso). Il 23 agosto 2024 il ricorrente si è opposto al provvedimento dell' chiedendo una rivalutazione del grado di CP_1 invalidità, anche alla luce delle valutazioni del proprio consulente medico-legale, dott. Massimiliano Sher. Quest'ultimo, infatti, ritiene che “il Sig. a seguito delle lesioni cagionate dall'infortunio sul lavoro in Pt_1 oggetto, abbia riportato le seguenti percentuali di danno temporaneo e permanente: I.p.t al 75% gg 30; I.p.t al 50% gg 30; I.p.t al 25% gg 30. Per la valutazione in ambito tabellare si deve considerare il complesso di CP_1 tutte le lesioni invalidanti descritte a livello somatico, neurologico e psichiatrico che rappresentano una perdita dell'efficienza del soggetto di almeno 25 punti %” (doc. 4 di parte ricorrente). Tuttavia, in data 25 settembre 2024 ha comunicato di non voler sottoporre il ricorrente alla visita collegiale CP_1
“Stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate nel provvedimento dell'istituto e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica” (doc. 7 allegato al ricorso). Il ricorrente ha quindi introdotto questo giudizio, con il quale ha chiesto il riconoscimento del danno complessivo alla propria integrità psico-fisica nella misura del 25%, con condanna dell'ente all'erogazione delle prestazioni economiche riferite a tale grado di invalidità dalla data del sinistro, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'istituto ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona del ricorrente. All'udienza odierna la difesa del ricorrente ha ridotto la propria domanda aderendo alle conclusioni della c.t.u..
2. La fondatezza del ricorso in misura inferiore alla domanda proposta con il ricorso stesso.
La consulente tecnica d'ufficio ha concluso ritenendo che il quadro menomativo nel suo complesso configuri un danno biologico permanente nella misura del 16%, con riferimento alle previsioni di cui al DM del 12 luglio 2000. A tali conclusioni la consulente è pervenuta, come risulta dalla relazione scritta depositata, dopo accurata valutazione dei documenti medici e dopo attenta visita del ricorrente. In particolare, la c.t.u. ha così osservato:
“allo stato attuale, le lesioni risultano stabilizzate con persistenza di postumi permanenti caratterizzati da lieve asimmetria toracica per deformità morfoscheletrica dell'emitorace destro, toracoalgie meteodipendenti, limitazione algica della spalla destra, cefalee ricorrenti, ipoacusia destra con lieve deficit percettivo sulle frequenze acute, vertigini. Tutto ciò considerato, con riferimento alle tabelle di cui al DM del 12 luglio 2000, CP_1 gli esiti menomativi residuati possono essere inquadrati nell'ambito delle seguenti fattispecie valutative:
- Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico (Codice 182);
- Esiti di fratture costali multiple viziosamente consolidate (Codice 219);
- Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi (Codice 224);
- Deficit uditivo bilaterale parziale (Codice 312). Nel computo complessivo del danno dovranno essere altresì considerate le fratture craniche e l'emorragia subaracnoidea, le lesioni lacero-contusive polmonari, i disturbi vertiginosi. Alla luce dei predetti parametri tabellari, si ritiene che il quadro menomativo nel suo complesso configuri un danno biologico permanente nella misura del 16% (sedici per cento)”. Il giudizio tecnico, ampiamente motivato, è stato oggetto di contestazione da parte del consulente tecnico di parte, dott. Massimiliano Sher, il quale ha ritenuto di non concordare con le conclusioni della CTU che, a suo dire, “…riconosce le multiple lesioni fratturative a livello osteoarticolare (varie coste viziosamente consolidate, limitazione funzionale della spalla destra), ma sottostima gli esiti permanenti a livello neurologico delle lesioni emorragiche encefaliche esitate in deficit del comportamento di tipo sindrome prefrontale… Non trattasi soltanto di sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, bensì di sindrome prefrontale psicorganica severa con deterioramento mentale generale, cagionate dalle lesioni del parenchima encefalico insorte in seguito al sinistro in oggetto. Pertanto, si ribadisce la quantificazione espressa nella relazione di parte con la valutazione di non meno del 25 (venticinque) punti %”. La CTU, riscontrando le osservazioni rappresentate dal CTP ha sottolineato che “…le osservazioni trasmesse dal CTP risultano caratterizzate da affermazioni generiche e arbitrarie, che non trovano alcun riscontro clinico obiettivo e/o documentale. In particolare: all'esame obiettivo svolto in sede di visita consulenziale il paziente si è presentato vigile, orientato, collaborante, consono al contesto;
si è relazionato correttamente con gli esaminatori, ha risposto in maniera adeguata alle domande poste, non ha manifestato alterazioni del contenuto del pensiero, né apprezzabili deficit mnesici o cognitivi, né anomalie comportamentali di alcun tipo. In atti non risulta prodotto alcun documento di rilievo clinico che attesti l'effettiva sussistenza di disturbi di carattere neurologico, cognitivo o psico-comportamentale, né risulta mai posta indicazione ad approfondimenti specialistici o indagini psico-testistiche. La descrizione riportata dal Dott. Sher (“deficit cognitivo, rallentamento psico-motorio, ripetitività ossessiva, difficile comprensione del dialogo, deterioramento mentale generale”) è quindi del tutto incongruente rispetto alla reale condizione clinica del Ricorrente e ampiamente smentita dai dati clinici obiettivi e documentali”. Questa giudice ritiene di condividere le argomentazioni della CTU in replica alle osservazioni del consulente tecnico di parte, considerata la condizione in cui il paziente si è presentato alla visita consulenziale (definito come “vigile, orientato, collaborante, consono al contesto” senza che il CTP abbia smentito queste valutazioni) e considerata, altresì, l'assenza di documenti clinici a riprova del deterioramento mentale e cognitivo o psico- comportamentale asserito. Peraltro, la stessa difesa del ricorrente, come s'è visto, ha, durante l'udienza odierna, ridotto la propria domanda aderendo alle conclusioni della CTU, precisando che il ricorrente non ha ritenuto di volersi sottoporre a nuovi accertamenti che potrebbero confortare il giudizio espresso dal proprio CTP. Pertanto, deve accertarsi il danno biologico del ricorrente nella predetta misura del 16%, con conseguente condanna di a corrispondere la prestazione dovuta parametrata a tale percentuale. CP_1
3. Le spese di lite
È corretta la compensazione per un mezzo delle spese di lite, considerando che la domanda del ricorrente viene accolta in misura sensibilmente inferiore alla richiesta originariamente proposta. Pur dandosi atto che v'è stata la riduzione della domanda all'udienza odierna, non può non rilevarsi che con il ricorso erano stati indicati ben 9 punti percentuali in più rispetto a quelli accertati dalla CTU, mentre ne aveva riconosciuti 4 in meno. CP_1 La restante quota della metà deve essere posta a carico dell' secondo il criterio di soccombenza. Le CP_1 spese sono liquidate, come indicato nel dispositivo, con riferimento ai valori minimi, tenendo conto della modesta attività difensiva necessaria. Infine, a carico di parte resistente devono essere poste le spese di C.T.U. che vengono liquidate con separato decreto. Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo . Parte_2
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 18 dicembre 2024: 1) accerta e dichiara che il ricorrente, a seguito dell'infortunio subìto il 14 marzo 2023, ha riportato un danno biologico permanente secondo le tabelle nella misura del 16%; CP_1
2) condanna l a corrispondere al ricorrente la prestazione dovuta, riferita al danno biologico CP_1 determinato nella predetta misura del 16%, con decorrenza dalla prima rata successiva al 14 marzo 2023, detratto quanto già corrisposto, con interessi legali sui ratei arretrati;
3) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante metà; liquida tale quota in € 2.319,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Alex Barassi, dichiaratosi anticipatario;
4) pone a carico dell' le spese di c.t.u. che liquida con separato provvedimento. CP_1
Deciso all'udienza del 25 settembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani