Articolo 151 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 151. Unita' e comandi di volo dell'Aeronautica militare 1. I reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo, in:
a) squadriglia, unita' organica fondamentale; b) gruppo; c) stormo; d) brigata aerea; e) divisione aerea; f) squadra aerea. 2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unita' aeree. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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