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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2231/2022 + R.G.N. 2608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili iscritte al R.G.N. 2231/2022 e R.G.N. 2608/2022, riunite con provvedimento dell'11/7/2023, promosse da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Concetti
- attori/opponenti
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Bertagni
- convenuta/opposta
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_2 C.F._3
Marinai e dall'Avv. Simone Marinai
- terzo chiamato
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pinzauti
- terza chiamata
e
1 (P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri e dall'Avv. Furio De Palma
- terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente : come da note scritte depositate in data 24/1/2025, “voglia Parte_1
dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 597/2022 emesso dal Tribunale di Pisa, e conseguentemente revocarlo. Condannare e per essa il suo legale rappresentante ing. CP_1
ed il terzo chiamato a risarcire i danni patrimoniali e non, tutti Controparte_5 Controparte_2 dovuti all'attrice opponente che si quantificano in € 7.537,60 o nella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare equa e giusta. Con vittoria di compensi e spese di giudizio”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.; per l'attore/opponente come da note scritte depositate in data 24/1/2025, “voglia Parte_2
dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 768/2022 emesso dal Tribunale di Pisa, e conseguentemente revocarlo. Condannare e per essa il suo legale rappresentante ing. CP_1
ed il terzo chiamato a risarcire i danni patrimoniali e non, tutti Controparte_5 Controparte_2 dovuti all'attore opponente che si quantificano in € 17.537,60 o nella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare equa e giusta. Con vittoria di compensi e spese di giudizio.”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.; per la convenuta/opposta: come da note scritte depositate in data 23/1/2025, “- In via principale, rigettare le opposizioni promosse per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando, in tesi, la quantificazione del credito contenuta nel decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, rideterminando
l'importo dovuto alla alla luce dell'importo pattuito nel contratto e degli altri criteri di cui CP_1 all'art. 2233 c.c. In via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande riconvenzionali formulate dalle due parti opponenti, condannare la Controparte_6
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), P.IVA_3
Via dei Valtorta n. 48 – di cui si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa – a tenere indenne la da tutte le pretese risarcitorie formulate dal sig. e dalla sig.ra ; In Controparte_1 Pt_2 Pt_1
ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da quantificare ai sensi del D.M.
55/2014”; in via istruttoria, insiste nei capitoli di prova orale formulati nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; per il terzo chiamato come da note scritte depositate in data 24/1/2025, “Ribadito Controparte_2 quindi, in ogni caso, di non accettare il contradditorio rispetto all'oggetto e alle domande proposte
2 nella causa riunita RG 2608/2022, conclude perché - in accoglimento di tutte le eccezioni proposte, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e l'eccezione di illegittima modifica delle conclusioni formulate dalla sig.ra nell'atto di citazione per chiamata in causa del 13.12.2022 Pt_1
rispetto a quelle prese in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 6.6.2022 - il P.I. enga estromesso dal presente giudizio e comunque perché le domande rivolte nei suoi confronti CP_2
vengano respinte anche nel merito perché infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque per i motivi indicati in comparsa di costituzione e nei successivi atti difensivi. In caso di denegato accoglimento della domanda di parte attrice opponente, accertato il concorso di colpa di quest'ultima nella causazione del danno, venga accertato ex art. 1227 c.c. che il risarcimento non è dovuto avendo l'attrice potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza o, comunque, il risarcimento venga diminuito ex art. 1227 I comma qualora il danno venga eventualmente posto a carico del P.I. Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento di tutto o in parte della domanda CP_2
di parte attrice, condannare la a tenere indenne e manlevare il Controparte_7
comparente da quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare a favore dell'attrice, previa reiezione delle eccezioni da quest'ultima sollevate”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; per la terza chiamata come da note scritte depositate in data Controparte_8
11/1/2025, “in via preliminare o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della citazione di ex artt. 163 n. 7) c.p.c. - 164 I c. c.p.c. nella formulazione vigente al momento Controparte_3
della introduzione della presente causa, per erroneo avviso a costituirsi entro 70 giorni dall'udienza indicata nell'atto di citazione per chiamata in causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- in via pregiudiziale di merito in tesi: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della signora e la conseguente carenza di legittimazione passiva del P.I. Parte_1 Controparte_2
in relazione alle domande proposte dalla attrice opponente con l'atto di citazione per chiamata in causa dalla stessa notificato a quest'ultimo in data 13.12.2022, rigettando qualsivoglia domanda e rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- Nel Merito in tesi: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice signora nei confronti del P.I. in quanto Parte_1 Controparte_2
inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nonché, comunque ed in ogni caso, anche in via conseguenziale, le domande, anche di garanzia e manleva, spiegate dal P.I. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti Controparte_2
di perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i Controparte_3
motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e/o deducendi in corso di causa;
con condanna l'attrice a rifondere a le spese e le competenze Parte_1 Controparte_3
professionali, anche di CTU e CTP, da liquidarsi ai sensi del Dm. 147/2022, oltre 15% per spese
3 generali, IVA e CAP di legge;
-Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice e/o di qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del P.I.
rigettare comunque le domande di garanzia e di manleva così come proposte da Controparte_2
quest'ultimo e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di perché Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, anche in considerazione dell'oggetto e dei limiti della garanzia prestata, della scopertura assicurativa eccepita e/o della inoperatività della invocata copertura assicurativa invocata, per tutti i motivi dedotti e meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con condanna del P.I. alla Controparte_2
rifusione in favore della terza chiamata in causa delle spese e delle competenze Controparte_3
professionali da liquidarsi ex Dm. 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge, nonché delle spese e competenze di CTU e CTP;
- Nel Merito In Gradata Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dedotta dall'attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del P.I. e di ritenuta sussistenza ed operatività della Controparte_2
garanzia assicurativa prestata da parte di in forza della polizza n. 764400827: Controparte_3
- ritenere l'attrice stessa corresponsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. per i fatti dedotti in causa ed in ogni caso ridurre la entità delle somme ex adverso pretese e richieste nell'atto di citazione a titolo di danno, in quanto eccessive, incongrue ed esorbitanti, liquidando il danno nella minore misura che risulterà provata all'esito della espletanda istruttoria o che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia;
- accertare ex art. 1298, 1299 e/o 2055 c.c. quali siano i soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili per i fatti oggetto di causa, compreso la stessa attrice, la l'ing. Controparte_1 [...]
ed il geom. (questi ultimi anche se non evocati nella presente causa) CP_9 CP_10
determinando i rispettivi gradi di corresponsabilità concretamente ascrivibili a ciascuno di essi, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia ai fini dell'esercizio della azione di regresso tra di loro, sia in relazione alla limitazione della garanzia assicurativa di alla sola quota di corresponsabilità Controparte_3
concretamente ascritta ed attribuita al P.I. - limitare l'accoglimento della domanda Controparte_2
di manleva e garanzia proposta dal Geom. nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
nei soli limiti eccepiti di operatività temporale e di garanzia che risultano pattuiti nella polizza n.
764400827, nei limiti della sola quota di corresponsabilità concretamente attribuibile al P.I.
nei limiti del massimale generale e dei sotto – massimali previsti in polizza ed Controparte_2
eccepiti dalla Compagnia con applicazione degli scoperti e delle franchigie a Controparte_3
carico dell'assicurato previste in polizza e ritualmente eccepite, escludendo dalla garanzia le somme richieste dall'attrice a titolo di restituzione di onorari per l'inadempimento contrattuale contestato a
- in ogni caso con integrale compensazione di spese ed onorari tra il P.I. Controparte_1 CP_2
4 e per la violazione del patto di gestione della lite;
con compensazione CP_2 Controparte_3
delle spese ed onorari anche nei confronti dell'attrice, in considerazione della soccombenza reciproca, determinata dal limitato accoglimento della domanda rispetto al maggiore petitum domandato”; per la terza chiamata come da note scritte depositate in data 22/1/2025, Controparte_4
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE -rigettare tutte le domande formulate a qualsivoglia titolo nei confronti della poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, Controparte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla Controparte_4
domanda di manleva svolta dalla nei suoi confronti, con ogni conseguente pronuncia. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della - accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla nei confronti della scrivente IN VIA DI ULTERIORE Controparte_1
SUBORDINE: -limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla CP_1
nei confronti della scrivente compagnia secondo quanto emerso dall'esperita istruttoria, tenuto
[...]
conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza, con esclusione delle spese legali, detratta la franchigia applicabile. Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto al ruolo R.G.N. 2231/2022, la Sig.ra ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 597/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Pisa in data 28/4/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
9.024,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della società a Controparte_1
titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in esecuzione del contratto sottoscritto in data
21/12/2021, avente ad oggetto il progetto di ristrutturazione edilizia relativo all'immobile di sua proprietà sito in Cascina, via Modda n. 87 e n. 89, nonché la verifica per l'ottenimento del Superbonus
110% (doc. 1, fascicolo monitorio).
A fondamento della sua opposizione, l'attrice ha eccepito:
- preliminarmente, la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, eseguita presso la PEC professionale, nonostante si trattasse di vicenda estranea all'attività professionale della destinataria;
- nel merito, l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, in particolare per errore sulla persona del contraente, avendo la committente intrattenuto rapporti esclusivamente con il Sig. CP_2
5 che avrebbe agito “sotto le insegne della , e non con l'Ing. CP_2 Controparte_1 Controparte_9
legale rappresentante della convenuta;
- la nullità del contratto per difetto di informazione circa la natura e le conseguenze dell'incarico, per la vessatorietà di clausole non oggetto di trattativa individuale, per l'assenza di sottoscrizione da parte del professionista e per la mancata indicazione dei termini di esecuzione;
- l'inadempimento della società opposta consistente nel ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, nell'aumento dei costi riferibili al secondo progetto rispetto a quanto originariamente preventivato e nella presenza di plurimi errori nei progetti tecnici consegnati, ragioni che avevano giustificato il recesso per giusta causa da parte della committenza.
L'attrice ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da inadempimento, pari all'importo corrisposto per lo studio di fattibilità (€ 2.537,60), e per i disagi subiti “per aver dovuto svuotare e mantenere vuoto da persone e cose l'immobile da settembre a oggi” (cfr. p. 10, atto di citazione ), quantificati in via equitativa in € 5.000,00; ha poi formulato Pt_1
istanza di chiamata in causa del terzo Sig. estendendo nei suoi confronti la richiesta Controparte_2
risarcitoria.
1.2. Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta ha eccepito: la piena consapevolezza delle parti di aver sempre intrattenuto rapporti contrattuali con essendo il Sig. un collaboratore della medesima;
Controparte_1 CP_2
l'inesistenza, nei contratti sottoscritti, di pattuizioni relative a termini di esecuzione e costi preventivati;
la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali fino al momento in cui la committenza aveva esercitato il proprio recesso. Ha, inoltre, formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevata in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il Sig. eccependo, in via Controparte_2
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero collaboratore della società
unica parte contrattuale del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
nel merito, ha Controparte_1
contestato la sussistenza di qualsivoglia inadempimento e, in ogni caso, ha eccepito il concorso di colpa dell'opponente nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.; ha chiesto, a sua volta,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa.
1.4. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita compagnia assicurativa Controparte_4 di eccependo l'inoperatività e le limitazioni della polizza assicurativa e, comunque, Controparte_1
aderendo alle difese del proprio assicurato.
6 1.5. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la compagnia compagnia Controparte_3 assicurativa del Sig. eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione nei suoi CP_2 confronti;
nel merito, l'inoperatività della polizza assicurativa, aderendo per il resto alle difese del proprio assicurato.
1.6. Con provvedimento dell'11/7/2021, il giudizio incardinato dalla Sig.ra è stato riunito con Pt_1
quello successivamente introdotto dal Sig. (R.G.N. 2608/2022), opponente avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 768/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 23/5/2022, per il pagamento della somma di € 18.667,57, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della società
in relazione al medesimo contratto, il quale ha sollevato analoghe eccezioni e domanda Controparte_1 riconvenzionale per il risarcimento del danno (€ 2.537,60 per lo studio di fattibilità e € 15.000,00 per i disagi subiti).
1.7. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 29/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
L'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto sollevata dalla Sig.ra deve Pt_1
essere rigettata, avuto riguardo del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di domicilio digitale, secondo cui “l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(cfr. Cass. civ. n. 1615/2025).
Ad ogni modo, la tempestiva proposizione dell'opposizione all'ingiunzione consacra, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., il raggiungimento dello scopo dell'attività notificatoria, sanando qualsivoglia eventuale vizio della medesima.
2.2. Nel merito
L'opposizione proposta dai Sig.ri e è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1 Pt_2
2.2.1. Giova preliminarmente osservare che la domanda monitoria avanzata da trova Controparte_1
fondamento nei contratti stipulati tra le parti in data 21/12/2021, le cui sottoscrizioni non sono state oggetto di formale disconoscimento nel presente giudizio. 7 Tali contratti avevano ad oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali relative “alle opere di
Ristrutturazione edilizia di abitazione funzionalmente indipendente, il tutto finalizzato all'ottenimento del Superbonus 100%” (p. 2, doc. 1, fascicolo parte opponente), e risultano preceduti da incarichi conferiti dagli opponenti medesimi, relativi a “prestazioni tecniche finalizzate all'ottenimento del Super Bonus 100%” (docc. 4 e 5).
2.2.2. Venendo ai motivi di opposizione, l'eccezione di annullabilità del contratto per errore essenziale sull'identità del contraente, sollevata ai sensi dell'art. 1429, n. 3 c.c., è priva di fondamento.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che i Sig.ri e erano pienamente Pt_1 CP_11 consapevoli di contrattare con la società rendendo così superflua l'ammissione Controparte_1 dell'istruttoria orale richiesta dagli opponenti sul punto nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Tale consapevolezza si evince dalle seguenti circostanze:
- i contratti sottoscritti in data 21/12/2021 recano l'indicazione del Sig. in qualità Controparte_9
di amministratore unico della società quale parte contrattuale (cfr. p. 2, doc. 1), nonché Controparte_1
la denominazione sociale e il timbro della società in calce agli atti (pp. 11-12, doc. 1);
- le lettere di incarico del 20/7/2021 risultano indirizzate alla società e da questa Controparte_1
sottoscritte;
- il pagamento dell'acconto è stato effettuato in favore della società (doc. 8, fascicolo parte opposta).
Inoltre, l'art.
3.2 dei contratti prevede espressamente la facoltà per di avvalersi di Controparte_1
collaboratori, facoltà che deve ritenersi estesa anche alla gestione dei rapporti con la clientela. In tale contesto, il Sig. con cui è pacifico che gli opponenti abbiano interagito – ha sempre operato in CP_2 nome e per conto di come comprovato dall'utilizzo del logo aziendale nelle Controparte_1
comunicazioni, dall'impiego di un indirizzo e-mail riconducibile alla società, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dagli opponenti nei propri atti introduttivi, nei quali si afferma che il perito industriale agiva “sotto le insegne della (cfr. p. 3, atto di citazione). CP_1
Tanto premesso, non sussistono i presupposti per configurare alcun errore essenziale sull'identità del contraente, atteso che non solo le parti avevano piena contezza dell'identità del legale rappresentante della società al momento della stipula dei contratti e del fatto che la società potesse avvalersi di collaboratori, ma risulta del tutto irrilevante – trattandosi di persona giuridica – l'identità della persona fisica con la quale si siano concretamente relazionati, purché il suo operato risulti, come nella specie, chiaramente riferibile alla società.
2.2.3. L'accertata qualità di unica parte contrattuale in capo alla società opposta comporta l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Sig. con la CP_2 conseguenza che, non essendo quest'ultimo parte del rapporto dedotto in giudizio, alcuna pretesa risarcitoria per inadempimento può essere legittimamente avanzata dagli opponenti nei suoi confronti.
8 Al più, questi avrebbero potuto prospettare una responsabilità di natura extracontrattuale in capo al terzo chiamato, profilo che tuttavia non risulta né provato né – ancora prima – dedotto in giudizio.
Il rigetto della domanda attorea nei confronti del Sig. comporta, conseguentemente, CP_2
l'assorbimento di ogni ulteriore domanda da lui proposta nei confronti della propria compagnia assicurativa, Controparte_12
. Non può poi trovare accoglimento l'eccezione di nullità dei contratti stipulati, fondata
[...] sull'utilizzo di moduli e formulari, sull'omessa informazione circa la natura e le conseguenze dell'incarico, nonché sull'asserita vessatorietà delle condizioni pattuite.
In primis, si rileva che l'utilizzo di condizioni generali di contratto, nonché di moduli e formulari, da parte del professionista, è pienamente legittimo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c. Nel caso di specie, risulta che gli opponenti abbiano espressamente approvato per iscritto le clausole contrattuali ritenute onerose, contenute agli artt. 4, 7, 9 e 13 del contratto (cfr. doc.
1, p. 12), con ciò integrando i requisiti di validità previsti dalla normativa codicistica.
Quanto all'asserita carenza informativa, si rileva che la sottoscrizione del contratto da parte dei Sig.ri e contenente l'esplicita indicazione delle condizioni pattuite, comporta una Pt_1 Pt_2
presunzione di conoscenza delle stesse, che non può ritenersi superata dalla generica affermazione di non averne preso visione “fidandosi delle parole del Sig. (cfr. p. 5, atto di citazione ). CP_2 Pt_1
Parimenti infondata risulta l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, non essendo stata fornita alcuna allegazione o prova idonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo squilibrio normativo o giuridico tra le posizioni delle parti. Le doglianze degli opponenti appaiono piuttosto riferibili alla mancata previsione di termini e costi per l'esecuzione delle prestazioni, circostanza che, tuttavia, rientra nella libera facoltà di autodeterminazione delle parti e che, di per sé considerata, non è idonea a generare uno squilibrio contrattuale tale da giustificare la declaratoria di vessatorietà.
Si evidenzia, infine, che anche nell'ipotesi in cui si accertasse la vessatorietà di una singola clausola
– che nella specie non risulta proprio pattuita, richiedendo dunque gli opponenti una non consentita eterointegrazione alla volontà delle parti –, la dichiarazione della sua nullità non si estenderebbe alle restanti clausole né all'intero contratto, in conformità al principio di conservazione del negozio giuridico (ex multis, Trib. Roma n. 22621/2017)
2.2.5. Deve infine rigettarsi anche l'eccezione di inadempimento nell'esecuzione dell'incarico professionale sollevata dagli opponenti nei confronti della società opposta.
Preliminarmente, si osserva che ha agito in via monitoria per il pagamento delle sole Controparte_1
prestazioni effettivamente eseguite sino al momento del recesso da parte della committenza, come dettagliatamente indicate nelle fatture n. 1C e n. 2 C, entrambe datata 11/4/2022. Segnatamente, le prestazioni oggetto di fatturazione sono consistite nello studio di interventi di miglioramento
9 dell'efficienza energetica finalizzati all'accesso al Superbonus, nonché nell'espletamento di attività tecniche e professionali propedeutiche al concreto ottenimento dell'agevolazione fiscale.
Tali attività risultano regolarmente adempiute da come comprovato dalla Controparte_1
documentazione prodotta in atti, inclusa la consegna degli elaborati progettuali esecutivi.
Di contro, gli opponenti, a fondamento dell'eccezione di inadempimento, hanno dedotto: il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, l'incremento dei costi rispetto a quanto inizialmente prospettato e la presenza di errori nei progetti redatti.
Orbene, come peraltro riconosciuto dagli stessi opponenti in sede di contestazione della presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, emerge per tabulas che le parti non avevano convenuto alcun termine specifico per l'esecuzione delle prestazioni, fatta eccezione per le scadenze normative previste per l'accesso al Superbonus. Tuttavia, il superamento di tali scadenze non è stato né allegato né provato dagli opponenti, i quali non hanno indicato alcuna data di riferimento. Ne consegue che non può imputarsi alcun ritardo alla società opposta, la quale ha, invece, dimostrato di essersi attivata tempestivamente per adempiere all'incarico (doc. 18).
Del pari, il contratto stipulato tra le parti non prevedeva alcun vincolo in ordine al contenimento delle spese, ma, al contrario, l'oggetto dell'incarico concerneva proprio l'attività di studio e progettazione definitiva volta alla loro individuazione ed esecuzione, fasi in cui è fisiologica la possibilità di variazione rispetto alle stime iniziali: la mera circostanza che, nel corso dell'esecuzione del contratto, si sia verificato un aumento dei costi non può, di per sé, integrare un inadempimento imputabile alla parte esecutrice, potendo al più giustificare l'esercizio del diritto di recesso da parte della committenza – come, nella specie, effettivamente avvenuto – ovvero l'attivazione di altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
Da parte sua, la società opposta ha fornito prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che informano l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., predisponendo quattro diverse varianti progettuali (doc. 7, fascicolo di parte opposta), al fine di offrire soluzioni alternative alla committenza. Di contro, l'interruzione del rapporto contrattuale, determinata dal recesso esercitato dalla committente, ha impedito la prosecuzione dell'attività e la definizione di una soluzione progettuale condivisa, rendendo irrilevante, ai fini dell'inadempimento, l'eventuale divergenza tra costi prospettati e costi effettivi.
Quanto agli asseriti errori nell'esecuzione delle prestazioni, evidenziati nella consulenza tecnica di parte (doc. 13, fascicolo di parte opponente), si osserva che le criticità segnalate dal perito si riferiscono, in sostanza, alla differenza economica a carico della committenza tra le due fasi progettuali, con un incremento dei costi stimato in misura pari al 325%.
10 Tuttavia, si ribadisce che tali valutazioni, pur rilevanti sotto il profilo economico, non risultano idonee a inficiare la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, la quale ha adempiuto agli obblighi contrattuali assunti, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti.
Inoltre, l'aumento dei costi nella misura indicata dagli opponenti non risulta nemmeno provato nel presente giudizio;
a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte, gli opponenti si sono limitati a formulare capitoli di prova testimoniale inidonei a fornire riscontro su elementi di natura tecnica, risultando gli stessi generici e/o valutativi, non provvedendo a richiedere l'espletamento di alcun accertamento tecnico in tal senso.
2.2.6. L'assenza di profili di inadempimento imputabili a assorbe la disamina della Controparte_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dagli opponenti, determinandone il rigetto, così come di ogni domanda spiegata dalla società opposta nei confronti della propria società assicuratrice, Controparte_4
2.2.7. In definitiva, considerato che l'esercizio del diritto di recesso, previsto contrattualmente all'art. 9.3, non esonera la parte recedente dall'obbligo di corrispondere il compenso per le prestazioni già eseguite, e rilevato che non è stata sollevata alcuna contestazione specifica in ordine al quantum richiesto, l'opposizione proposta dai Sig.ri e deve essere rigettata, con conseguente Pt_1 Pt_2
conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti, tenuto conto dell'identità dell'attività difensiva svolta, come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), applicando una riduzione per la fase istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
3.2. In forza del principio di causalità, le spese di lite sostenute dalle compagne assicurative chiamate in causa dai rispettivi assicurati sono poste in capo agli opponenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di e e, per l'effetto, conferma i Parte_1 Parte_2
decreti ingiuntivi n. 597/2022 e n. 768/2022 emessi dal Tribunale di Pisa, dichiarandoli esecutivi;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a rifondere a nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
11 - condanna e a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge;
- condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_4
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in €
[...]
4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 26/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili iscritte al R.G.N. 2231/2022 e R.G.N. 2608/2022, riunite con provvedimento dell'11/7/2023, promosse da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Concetti
- attori/opponenti
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Bertagni
- convenuta/opposta
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_2 C.F._3
Marinai e dall'Avv. Simone Marinai
- terzo chiamato
e
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pinzauti
- terza chiamata
e
1 (P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri e dall'Avv. Furio De Palma
- terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice/opponente : come da note scritte depositate in data 24/1/2025, “voglia Parte_1
dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 597/2022 emesso dal Tribunale di Pisa, e conseguentemente revocarlo. Condannare e per essa il suo legale rappresentante ing. CP_1
ed il terzo chiamato a risarcire i danni patrimoniali e non, tutti Controparte_5 Controparte_2 dovuti all'attrice opponente che si quantificano in € 7.537,60 o nella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare equa e giusta. Con vittoria di compensi e spese di giudizio”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.; per l'attore/opponente come da note scritte depositate in data 24/1/2025, “voglia Parte_2
dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 768/2022 emesso dal Tribunale di Pisa, e conseguentemente revocarlo. Condannare e per essa il suo legale rappresentante ing. CP_1
ed il terzo chiamato a risarcire i danni patrimoniali e non, tutti Controparte_5 Controparte_2 dovuti all'attore opponente che si quantificano in € 17.537,60 o nella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare equa e giusta. Con vittoria di compensi e spese di giudizio.”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.; per la convenuta/opposta: come da note scritte depositate in data 23/1/2025, “- In via principale, rigettare le opposizioni promosse per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando, in tesi, la quantificazione del credito contenuta nel decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, rideterminando
l'importo dovuto alla alla luce dell'importo pattuito nel contratto e degli altri criteri di cui CP_1 all'art. 2233 c.c. In via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande riconvenzionali formulate dalle due parti opponenti, condannare la Controparte_6
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI), P.IVA_3
Via dei Valtorta n. 48 – di cui si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa – a tenere indenne la da tutte le pretese risarcitorie formulate dal sig. e dalla sig.ra ; In Controparte_1 Pt_2 Pt_1
ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da quantificare ai sensi del D.M.
55/2014”; in via istruttoria, insiste nei capitoli di prova orale formulati nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; per il terzo chiamato come da note scritte depositate in data 24/1/2025, “Ribadito Controparte_2 quindi, in ogni caso, di non accettare il contradditorio rispetto all'oggetto e alle domande proposte
2 nella causa riunita RG 2608/2022, conclude perché - in accoglimento di tutte le eccezioni proposte, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e l'eccezione di illegittima modifica delle conclusioni formulate dalla sig.ra nell'atto di citazione per chiamata in causa del 13.12.2022 Pt_1
rispetto a quelle prese in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 6.6.2022 - il P.I. enga estromesso dal presente giudizio e comunque perché le domande rivolte nei suoi confronti CP_2
vengano respinte anche nel merito perché infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque per i motivi indicati in comparsa di costituzione e nei successivi atti difensivi. In caso di denegato accoglimento della domanda di parte attrice opponente, accertato il concorso di colpa di quest'ultima nella causazione del danno, venga accertato ex art. 1227 c.c. che il risarcimento non è dovuto avendo l'attrice potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza o, comunque, il risarcimento venga diminuito ex art. 1227 I comma qualora il danno venga eventualmente posto a carico del P.I. Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento di tutto o in parte della domanda CP_2
di parte attrice, condannare la a tenere indenne e manlevare il Controparte_7
comparente da quanto lo stesso dovesse essere condannato a pagare a favore dell'attrice, previa reiezione delle eccezioni da quest'ultima sollevate”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; per la terza chiamata come da note scritte depositate in data Controparte_8
11/1/2025, “in via preliminare o pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della citazione di ex artt. 163 n. 7) c.p.c. - 164 I c. c.p.c. nella formulazione vigente al momento Controparte_3
della introduzione della presente causa, per erroneo avviso a costituirsi entro 70 giorni dall'udienza indicata nell'atto di citazione per chiamata in causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- in via pregiudiziale di merito in tesi: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della signora e la conseguente carenza di legittimazione passiva del P.I. Parte_1 Controparte_2
in relazione alle domande proposte dalla attrice opponente con l'atto di citazione per chiamata in causa dalla stessa notificato a quest'ultimo in data 13.12.2022, rigettando qualsivoglia domanda e rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- Nel Merito in tesi: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice signora nei confronti del P.I. in quanto Parte_1 Controparte_2
inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, nonché, comunque ed in ogni caso, anche in via conseguenziale, le domande, anche di garanzia e manleva, spiegate dal P.I. e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti Controparte_2
di perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i Controparte_3
motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e/o deducendi in corso di causa;
con condanna l'attrice a rifondere a le spese e le competenze Parte_1 Controparte_3
professionali, anche di CTU e CTP, da liquidarsi ai sensi del Dm. 147/2022, oltre 15% per spese
3 generali, IVA e CAP di legge;
-Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice e/o di qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del P.I.
rigettare comunque le domande di garanzia e di manleva così come proposte da Controparte_2
quest'ultimo e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di perché Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, anche in considerazione dell'oggetto e dei limiti della garanzia prestata, della scopertura assicurativa eccepita e/o della inoperatività della invocata copertura assicurativa invocata, per tutti i motivi dedotti e meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con condanna del P.I. alla Controparte_2
rifusione in favore della terza chiamata in causa delle spese e delle competenze Controparte_3
professionali da liquidarsi ex Dm. 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge, nonché delle spese e competenze di CTU e CTP;
- Nel Merito In Gradata Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dedotta dall'attrice e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti del P.I. e di ritenuta sussistenza ed operatività della Controparte_2
garanzia assicurativa prestata da parte di in forza della polizza n. 764400827: Controparte_3
- ritenere l'attrice stessa corresponsabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. per i fatti dedotti in causa ed in ogni caso ridurre la entità delle somme ex adverso pretese e richieste nell'atto di citazione a titolo di danno, in quanto eccessive, incongrue ed esorbitanti, liquidando il danno nella minore misura che risulterà provata all'esito della espletanda istruttoria o che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia;
- accertare ex art. 1298, 1299 e/o 2055 c.c. quali siano i soggetti ritenuti responsabili e/o corresponsabili per i fatti oggetto di causa, compreso la stessa attrice, la l'ing. Controparte_1 [...]
ed il geom. (questi ultimi anche se non evocati nella presente causa) CP_9 CP_10
determinando i rispettivi gradi di corresponsabilità concretamente ascrivibili a ciascuno di essi, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia ai fini dell'esercizio della azione di regresso tra di loro, sia in relazione alla limitazione della garanzia assicurativa di alla sola quota di corresponsabilità Controparte_3
concretamente ascritta ed attribuita al P.I. - limitare l'accoglimento della domanda Controparte_2
di manleva e garanzia proposta dal Geom. nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
nei soli limiti eccepiti di operatività temporale e di garanzia che risultano pattuiti nella polizza n.
764400827, nei limiti della sola quota di corresponsabilità concretamente attribuibile al P.I.
nei limiti del massimale generale e dei sotto – massimali previsti in polizza ed Controparte_2
eccepiti dalla Compagnia con applicazione degli scoperti e delle franchigie a Controparte_3
carico dell'assicurato previste in polizza e ritualmente eccepite, escludendo dalla garanzia le somme richieste dall'attrice a titolo di restituzione di onorari per l'inadempimento contrattuale contestato a
- in ogni caso con integrale compensazione di spese ed onorari tra il P.I. Controparte_1 CP_2
4 e per la violazione del patto di gestione della lite;
con compensazione CP_2 Controparte_3
delle spese ed onorari anche nei confronti dell'attrice, in considerazione della soccombenza reciproca, determinata dal limitato accoglimento della domanda rispetto al maggiore petitum domandato”; per la terza chiamata come da note scritte depositate in data 22/1/2025, Controparte_4
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE -rigettare tutte le domande formulate a qualsivoglia titolo nei confronti della poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, Controparte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta dalla Controparte_4
domanda di manleva svolta dalla nei suoi confronti, con ogni conseguente pronuncia. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della - accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa Controparte_1
per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dalla nei confronti della scrivente IN VIA DI ULTERIORE Controparte_1
SUBORDINE: -limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla CP_1
nei confronti della scrivente compagnia secondo quanto emerso dall'esperita istruttoria, tenuto
[...]
conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza, con esclusione delle spese legali, detratta la franchigia applicabile. Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto al ruolo R.G.N. 2231/2022, la Sig.ra ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 597/2022, emesso dal Parte_1
Tribunale di Pisa in data 28/4/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
9.024,46, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della società a Controparte_1
titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in esecuzione del contratto sottoscritto in data
21/12/2021, avente ad oggetto il progetto di ristrutturazione edilizia relativo all'immobile di sua proprietà sito in Cascina, via Modda n. 87 e n. 89, nonché la verifica per l'ottenimento del Superbonus
110% (doc. 1, fascicolo monitorio).
A fondamento della sua opposizione, l'attrice ha eccepito:
- preliminarmente, la nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, eseguita presso la PEC professionale, nonostante si trattasse di vicenda estranea all'attività professionale della destinataria;
- nel merito, l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, in particolare per errore sulla persona del contraente, avendo la committente intrattenuto rapporti esclusivamente con il Sig. CP_2
5 che avrebbe agito “sotto le insegne della , e non con l'Ing. CP_2 Controparte_1 Controparte_9
legale rappresentante della convenuta;
- la nullità del contratto per difetto di informazione circa la natura e le conseguenze dell'incarico, per la vessatorietà di clausole non oggetto di trattativa individuale, per l'assenza di sottoscrizione da parte del professionista e per la mancata indicazione dei termini di esecuzione;
- l'inadempimento della società opposta consistente nel ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, nell'aumento dei costi riferibili al secondo progetto rispetto a quanto originariamente preventivato e nella presenza di plurimi errori nei progetti tecnici consegnati, ragioni che avevano giustificato il recesso per giusta causa da parte della committenza.
L'attrice ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da inadempimento, pari all'importo corrisposto per lo studio di fattibilità (€ 2.537,60), e per i disagi subiti “per aver dovuto svuotare e mantenere vuoto da persone e cose l'immobile da settembre a oggi” (cfr. p. 10, atto di citazione ), quantificati in via equitativa in € 5.000,00; ha poi formulato Pt_1
istanza di chiamata in causa del terzo Sig. estendendo nei suoi confronti la richiesta Controparte_2
risarcitoria.
1.2. Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta ha eccepito: la piena consapevolezza delle parti di aver sempre intrattenuto rapporti contrattuali con essendo il Sig. un collaboratore della medesima;
Controparte_1 CP_2
l'inesistenza, nei contratti sottoscritti, di pattuizioni relative a termini di esecuzione e costi preventivati;
la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali fino al momento in cui la committenza aveva esercitato il proprio recesso. Ha, inoltre, formulato istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, al fine di essere manlevata in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il Sig. eccependo, in via Controparte_2
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero collaboratore della società
unica parte contrattuale del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
nel merito, ha Controparte_1
contestato la sussistenza di qualsivoglia inadempimento e, in ogni caso, ha eccepito il concorso di colpa dell'opponente nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.; ha chiesto, a sua volta,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa.
1.4. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita compagnia assicurativa Controparte_4 di eccependo l'inoperatività e le limitazioni della polizza assicurativa e, comunque, Controparte_1
aderendo alle difese del proprio assicurato.
6 1.5. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la compagnia compagnia Controparte_3 assicurativa del Sig. eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione nei suoi CP_2 confronti;
nel merito, l'inoperatività della polizza assicurativa, aderendo per il resto alle difese del proprio assicurato.
1.6. Con provvedimento dell'11/7/2021, il giudizio incardinato dalla Sig.ra è stato riunito con Pt_1
quello successivamente introdotto dal Sig. (R.G.N. 2608/2022), opponente avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 768/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 23/5/2022, per il pagamento della somma di € 18.667,57, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della società
in relazione al medesimo contratto, il quale ha sollevato analoghe eccezioni e domanda Controparte_1 riconvenzionale per il risarcimento del danno (€ 2.537,60 per lo studio di fattibilità e € 15.000,00 per i disagi subiti).
1.7. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 29/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
L'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto sollevata dalla Sig.ra deve Pt_1
essere rigettata, avuto riguardo del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di domicilio digitale, secondo cui “l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(cfr. Cass. civ. n. 1615/2025).
Ad ogni modo, la tempestiva proposizione dell'opposizione all'ingiunzione consacra, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., il raggiungimento dello scopo dell'attività notificatoria, sanando qualsivoglia eventuale vizio della medesima.
2.2. Nel merito
L'opposizione proposta dai Sig.ri e è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1 Pt_2
2.2.1. Giova preliminarmente osservare che la domanda monitoria avanzata da trova Controparte_1
fondamento nei contratti stipulati tra le parti in data 21/12/2021, le cui sottoscrizioni non sono state oggetto di formale disconoscimento nel presente giudizio. 7 Tali contratti avevano ad oggetto l'esecuzione di prestazioni professionali relative “alle opere di
Ristrutturazione edilizia di abitazione funzionalmente indipendente, il tutto finalizzato all'ottenimento del Superbonus 100%” (p. 2, doc. 1, fascicolo parte opponente), e risultano preceduti da incarichi conferiti dagli opponenti medesimi, relativi a “prestazioni tecniche finalizzate all'ottenimento del Super Bonus 100%” (docc. 4 e 5).
2.2.2. Venendo ai motivi di opposizione, l'eccezione di annullabilità del contratto per errore essenziale sull'identità del contraente, sollevata ai sensi dell'art. 1429, n. 3 c.c., è priva di fondamento.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che i Sig.ri e erano pienamente Pt_1 CP_11 consapevoli di contrattare con la società rendendo così superflua l'ammissione Controparte_1 dell'istruttoria orale richiesta dagli opponenti sul punto nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Tale consapevolezza si evince dalle seguenti circostanze:
- i contratti sottoscritti in data 21/12/2021 recano l'indicazione del Sig. in qualità Controparte_9
di amministratore unico della società quale parte contrattuale (cfr. p. 2, doc. 1), nonché Controparte_1
la denominazione sociale e il timbro della società in calce agli atti (pp. 11-12, doc. 1);
- le lettere di incarico del 20/7/2021 risultano indirizzate alla società e da questa Controparte_1
sottoscritte;
- il pagamento dell'acconto è stato effettuato in favore della società (doc. 8, fascicolo parte opposta).
Inoltre, l'art.
3.2 dei contratti prevede espressamente la facoltà per di avvalersi di Controparte_1
collaboratori, facoltà che deve ritenersi estesa anche alla gestione dei rapporti con la clientela. In tale contesto, il Sig. con cui è pacifico che gli opponenti abbiano interagito – ha sempre operato in CP_2 nome e per conto di come comprovato dall'utilizzo del logo aziendale nelle Controparte_1
comunicazioni, dall'impiego di un indirizzo e-mail riconducibile alla società, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dagli opponenti nei propri atti introduttivi, nei quali si afferma che il perito industriale agiva “sotto le insegne della (cfr. p. 3, atto di citazione). CP_1
Tanto premesso, non sussistono i presupposti per configurare alcun errore essenziale sull'identità del contraente, atteso che non solo le parti avevano piena contezza dell'identità del legale rappresentante della società al momento della stipula dei contratti e del fatto che la società potesse avvalersi di collaboratori, ma risulta del tutto irrilevante – trattandosi di persona giuridica – l'identità della persona fisica con la quale si siano concretamente relazionati, purché il suo operato risulti, come nella specie, chiaramente riferibile alla società.
2.2.3. L'accertata qualità di unica parte contrattuale in capo alla società opposta comporta l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Sig. con la CP_2 conseguenza che, non essendo quest'ultimo parte del rapporto dedotto in giudizio, alcuna pretesa risarcitoria per inadempimento può essere legittimamente avanzata dagli opponenti nei suoi confronti.
8 Al più, questi avrebbero potuto prospettare una responsabilità di natura extracontrattuale in capo al terzo chiamato, profilo che tuttavia non risulta né provato né – ancora prima – dedotto in giudizio.
Il rigetto della domanda attorea nei confronti del Sig. comporta, conseguentemente, CP_2
l'assorbimento di ogni ulteriore domanda da lui proposta nei confronti della propria compagnia assicurativa, Controparte_12
. Non può poi trovare accoglimento l'eccezione di nullità dei contratti stipulati, fondata
[...] sull'utilizzo di moduli e formulari, sull'omessa informazione circa la natura e le conseguenze dell'incarico, nonché sull'asserita vessatorietà delle condizioni pattuite.
In primis, si rileva che l'utilizzo di condizioni generali di contratto, nonché di moduli e formulari, da parte del professionista, è pienamente legittimo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c. Nel caso di specie, risulta che gli opponenti abbiano espressamente approvato per iscritto le clausole contrattuali ritenute onerose, contenute agli artt. 4, 7, 9 e 13 del contratto (cfr. doc.
1, p. 12), con ciò integrando i requisiti di validità previsti dalla normativa codicistica.
Quanto all'asserita carenza informativa, si rileva che la sottoscrizione del contratto da parte dei Sig.ri e contenente l'esplicita indicazione delle condizioni pattuite, comporta una Pt_1 Pt_2
presunzione di conoscenza delle stesse, che non può ritenersi superata dalla generica affermazione di non averne preso visione “fidandosi delle parole del Sig. (cfr. p. 5, atto di citazione ). CP_2 Pt_1
Parimenti infondata risulta l'eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali, non essendo stata fornita alcuna allegazione o prova idonea a dimostrare l'esistenza di un effettivo squilibrio normativo o giuridico tra le posizioni delle parti. Le doglianze degli opponenti appaiono piuttosto riferibili alla mancata previsione di termini e costi per l'esecuzione delle prestazioni, circostanza che, tuttavia, rientra nella libera facoltà di autodeterminazione delle parti e che, di per sé considerata, non è idonea a generare uno squilibrio contrattuale tale da giustificare la declaratoria di vessatorietà.
Si evidenzia, infine, che anche nell'ipotesi in cui si accertasse la vessatorietà di una singola clausola
– che nella specie non risulta proprio pattuita, richiedendo dunque gli opponenti una non consentita eterointegrazione alla volontà delle parti –, la dichiarazione della sua nullità non si estenderebbe alle restanti clausole né all'intero contratto, in conformità al principio di conservazione del negozio giuridico (ex multis, Trib. Roma n. 22621/2017)
2.2.5. Deve infine rigettarsi anche l'eccezione di inadempimento nell'esecuzione dell'incarico professionale sollevata dagli opponenti nei confronti della società opposta.
Preliminarmente, si osserva che ha agito in via monitoria per il pagamento delle sole Controparte_1
prestazioni effettivamente eseguite sino al momento del recesso da parte della committenza, come dettagliatamente indicate nelle fatture n. 1C e n. 2 C, entrambe datata 11/4/2022. Segnatamente, le prestazioni oggetto di fatturazione sono consistite nello studio di interventi di miglioramento
9 dell'efficienza energetica finalizzati all'accesso al Superbonus, nonché nell'espletamento di attività tecniche e professionali propedeutiche al concreto ottenimento dell'agevolazione fiscale.
Tali attività risultano regolarmente adempiute da come comprovato dalla Controparte_1
documentazione prodotta in atti, inclusa la consegna degli elaborati progettuali esecutivi.
Di contro, gli opponenti, a fondamento dell'eccezione di inadempimento, hanno dedotto: il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, l'incremento dei costi rispetto a quanto inizialmente prospettato e la presenza di errori nei progetti redatti.
Orbene, come peraltro riconosciuto dagli stessi opponenti in sede di contestazione della presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, emerge per tabulas che le parti non avevano convenuto alcun termine specifico per l'esecuzione delle prestazioni, fatta eccezione per le scadenze normative previste per l'accesso al Superbonus. Tuttavia, il superamento di tali scadenze non è stato né allegato né provato dagli opponenti, i quali non hanno indicato alcuna data di riferimento. Ne consegue che non può imputarsi alcun ritardo alla società opposta, la quale ha, invece, dimostrato di essersi attivata tempestivamente per adempiere all'incarico (doc. 18).
Del pari, il contratto stipulato tra le parti non prevedeva alcun vincolo in ordine al contenimento delle spese, ma, al contrario, l'oggetto dell'incarico concerneva proprio l'attività di studio e progettazione definitiva volta alla loro individuazione ed esecuzione, fasi in cui è fisiologica la possibilità di variazione rispetto alle stime iniziali: la mera circostanza che, nel corso dell'esecuzione del contratto, si sia verificato un aumento dei costi non può, di per sé, integrare un inadempimento imputabile alla parte esecutrice, potendo al più giustificare l'esercizio del diritto di recesso da parte della committenza – come, nella specie, effettivamente avvenuto – ovvero l'attivazione di altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
Da parte sua, la società opposta ha fornito prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che informano l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c., predisponendo quattro diverse varianti progettuali (doc. 7, fascicolo di parte opposta), al fine di offrire soluzioni alternative alla committenza. Di contro, l'interruzione del rapporto contrattuale, determinata dal recesso esercitato dalla committente, ha impedito la prosecuzione dell'attività e la definizione di una soluzione progettuale condivisa, rendendo irrilevante, ai fini dell'inadempimento, l'eventuale divergenza tra costi prospettati e costi effettivi.
Quanto agli asseriti errori nell'esecuzione delle prestazioni, evidenziati nella consulenza tecnica di parte (doc. 13, fascicolo di parte opponente), si osserva che le criticità segnalate dal perito si riferiscono, in sostanza, alla differenza economica a carico della committenza tra le due fasi progettuali, con un incremento dei costi stimato in misura pari al 325%.
10 Tuttavia, si ribadisce che tali valutazioni, pur rilevanti sotto il profilo economico, non risultano idonee a inficiare la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, la quale ha adempiuto agli obblighi contrattuali assunti, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti.
Inoltre, l'aumento dei costi nella misura indicata dagli opponenti non risulta nemmeno provato nel presente giudizio;
a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte, gli opponenti si sono limitati a formulare capitoli di prova testimoniale inidonei a fornire riscontro su elementi di natura tecnica, risultando gli stessi generici e/o valutativi, non provvedendo a richiedere l'espletamento di alcun accertamento tecnico in tal senso.
2.2.6. L'assenza di profili di inadempimento imputabili a assorbe la disamina della Controparte_1
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dagli opponenti, determinandone il rigetto, così come di ogni domanda spiegata dalla società opposta nei confronti della propria società assicuratrice, Controparte_4
2.2.7. In definitiva, considerato che l'esercizio del diritto di recesso, previsto contrattualmente all'art. 9.3, non esonera la parte recedente dall'obbligo di corrispondere il compenso per le prestazioni già eseguite, e rilevato che non è stata sollevata alcuna contestazione specifica in ordine al quantum richiesto, l'opposizione proposta dai Sig.ri e deve essere rigettata, con conseguente Pt_1 Pt_2
conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti, tenuto conto dell'identità dell'attività difensiva svolta, come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), applicando una riduzione per la fase istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
3.2. In forza del principio di causalità, le spese di lite sostenute dalle compagne assicurative chiamate in causa dai rispettivi assicurati sono poste in capo agli opponenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di e e, per l'effetto, conferma i Parte_1 Parte_2
decreti ingiuntivi n. 597/2022 e n. 768/2022 emessi dal Tribunale di Pisa, dichiarandoli esecutivi;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e a rifondere a nella Parte_1 Parte_2 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
11 - condanna e a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
- condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_3 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge;
- condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_4
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in €
[...]
4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 26/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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