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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1668/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesadall'Avvocato Giulio Tatarelli, dell'Avvocatura dell'Ente, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia, in alla Via Costa n. 1 Pt_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Serrecchia e Fabio Serrecchia ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terracina al Viale della Vittoria n. 5
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
11628/2024 (avente ad oggetto la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n. 5200/2017 depositata il 6/12/2017)
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio.
1 1.1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, in data 13.9.2011 deduceva: - di aver svolto, dal marzo 1996 al 30 giugno 2004, presso Controparte_1
la provincia di , attività quale LSU-LPU ex art. 1 segg. D. Lgs. n. 468/1997; - che, nonostante Pt_1 il formale inserimento dapprima nel progetto denominato “Viabilità” e successivamente nel progetto
“Assistenza infanzia, adolescenza e cura dell'ambiente”, il rapporto aveva sempre avuto le caratteristiche del lavoro subordinato;
- dall'1 luglio 2004 era stato assunto a tempo indeterminato, continuando a svolgere le medesime attività poste in essere in precedenza, nello stesso settore e nello stesso ufficio, riconducibili alla categoria B del CCNL Enti locali. Chiedeva, quindi, di “accertare e dichiarare esistente tra le parti, per il periodo 1996 - 2004, un rapporto di lavoro di tipo subordinato riconducibile alla categoria “B” del C.C.N.L. Enti locali e, per l'effetto, provvedendo esclusivamente sull'an, dichiarare dovuti … le eventuali differenze retributive tra quanto percepito come lavoratore
LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire come dipendente che svolgeva le medesime attività e mansioni. Quantum da determinarsi con separato giudizio. Dichiarare altresì dovuto il pagamento delle differenze contributive e previdenziali come per legge …”.
Si costituiva in giudizio la , contestando le avverse pretese in quanto Parte_1 infondate. L'Ente resistente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle pretese vantate;
nel merito, deduceva che il rapporto instauratosi tra le parti negli anni 1996 – 2004 non era riconducibile ad un contratto di lavoro subordinato categoria B del CCNL e che il non era CP_1
mai stato impiegato al di fuori delle previsioni normative, avendo sempre svolto le mansioni previste dai diversi progetti LSU-LPU susseguitisi nel tempo.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1314/2014 del 23 settembre 2014, il Tribunale di
Latina, Sezione Lavoro, così decideva: “accoglie il ricorso e condanna la in Parte_1
persona del Presidente pro tempore e/o al pagamento delle differenze retributive e contributive per il periodo dal luglio 1998 al 2004 tra quanto percepito come lavoratore Lsu-Lpu e quanto avrebbe dovuto percepire come dipendente inquadrato per l'attività espletata. Condanna la Parte_1
a corrispondere le relative contribuzioni previdenziali e al pagamento in favore della parte
[...]
ricorrente e per essa al procuratore antistatario delle spese processuali che si liquidano in Euro
1.900,00 per onorari e competenze”.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello la per i seguenti motivi: Parte_1
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c.”, con il quale l'ente lamentava l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, sebbene il relativo termine fosse stato interrotto solo dalla richiesta di tentativo di conciliazione pervenuta in data 28/11/2006;
2. “Errata ricostruzione del fatto. Omessa e/o errata valutazione del materiale probatorio.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10 del D.Lgs. n. 468/97 e dell'art. 2126 c.c.”, con il
2 quale la Provincia deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il lavoratore era stato utilizzato in modo difforme dai progetti LSU-LPU;
3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 del D.Lgs. n. 468/97 e dell'art. 2126 c.c.”, con il quale lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2126 c.c., che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
In particolare, con il primo motivo di appello la lamentava che il Tribunale Parte_1
aveva, erroneamente, rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione;
evidenziava che: - “il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso sebbene questo abbia carattere provvisorio o temporaneo”; - il aveva rivendicato “il diritto alla CP_1
corresponsione delle differenze retributive per la prima volta in data 21 novembre 2006, con l'invio alla Provincia di della richiesta di tentativo di conciliazione” e l'unico atto interruttivo della Pt_1
prescrizione prodotto nel giudizio di primo grado era proprio la predetta richiesta, “mentre non risultano prodotti gli allegati 5 e 5 bis richiamati nella sentenza appellata”; - nel quinquennio antecedente l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non risultavano posti in essere altri atti interruttivi;
- stante la fondatezza della eccezione formulata, il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitare l'indagine al periodo compreso dal 28.11.2001 all'1.7.2004, sicché indebito era stato il riconoscimento al delle CP_1
differenze retributive tra quanto percepito dal lavoro LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire se il rapporto fosse stato riconosciuto di tipo subordinato, categoria B del CCNL di categoria anche per il periodo dal 1998 al 2001. Viceversa, in accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente formulata dalla , il diritto vantato, ove spettante, doveva essere Parte_1
limitato con decorrenza dal 28.11.2001.
Resisteva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 5200/2017 pubblicata il 6 dicembre 2017, respingeva il gravame: riteneva pacifico e provato il fatto che l'appellato avesse prestato attività quale
LSU-LPU ex art. 1 segg. D. Lgs. n. 468/1997, dapprima nel progetto denominato “manutenzione” e, successivamente nel progetto “assistenza infanzia-adolescenza”; riteneva, sulla scorta delle prove in atti, che l'appellato, da un lato, era stato in concreto adibito per ben quattro anni allo svolgimento di attività che non avevano alcuna attinenza con il primo progetto nel quale era stato inserito e, dall'altro lato, in relazione al secondo progetto, aveva prestato la propria attività per un periodo di tempo e con orari non conformi alle previsioni del progetto, e senza che fosse pervenuta la necessaria autorizzazione regionale per procedere alle integrazioni orarie;
concludeva nel senso
3 dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 2126 c.c. e disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Provincia appellante, ritenendo il rapporto di lavoro in questione non assistito dalla stabilità reale.
1.3. Per la cassazione della suindicata sentenza della Corte d'appello di Roma proponeva ricorso la per tre motivi: Parte_1
- con la prima censura deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 D. Lgs.
n. 468/1997 e dell'art. 2126 c.c.: sosteneva che l'indicazione delle attività che possono essere oggetto dei lavori socialmente utili di cui al D. Lgs. 01/12/1997, n. 468 non può ritenersi tassativa, anche alla luce dell'ampiezza delle locuzioni impiegate dalla legge, riferibili a mere “tipologie”; deduceva, pertanto, che la Corte territoriale aveva errato nell'applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 468/1997 come se le stesse avessero carattere tassativo, così giungendo all'erronea conclusione per cui le attività svolte in concreto dal si ponevano al di fuori dell'ambito dell'attività LSU-LPU; CP_1
- con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs. n.
468/1997, e 2126 c.c.: la Corte capitolina sarebbe incorsa in una contraddizione in quanto, da un lato, avrebbe escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ma, di converso, avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.;
- con il terzo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per avere la Corte d'appello escluso la decorrenza della prescrizione, affermando che il rapporto di lavoro non era assistito dalla stabilità reale, pur affermando, poi, che ci si trovava di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato di fatto cui era applicabile l'art. 2126 c.c.
De BE FE rimaneva intimato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11628/2024, disattendeva il primo e il secondo motivo di ricorso e accoglieva il terzo sulla base della seguente argomentazione:
“La Corte territoriale, …, ha ritenuto di disattendere l'eccezione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti vantati dalla controricorrente, richiamando sul punto l'elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza Corte cost., 10/06/1966, n. 63, in tema, appunto, di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro.
Questa Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non
è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera
4 aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).
È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall'altro lato, il rapporto di pubblico impiego.
Quest'ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del
D. Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
In questo quadro nel quale, pur in presenza dell'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego, emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che precluderebbe l'esercizio dei diritti, paralizzando di conseguenza il decorso della prescrizione.
Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L - Sentenza n. 35676 del
19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e quindi l'assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto.
A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame.
Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto. Il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata si pone in evidente contrasto con i principi qui richiamati da ciò emergendo, conseguentemente, la fondatezza della doglianza formulata nel ricorso”.
In definitiva, il ricorso trovava accoglimento in relazione al solo terzo motivo, disattesi il primo e il secondo, e la decisione impugnata veniva cassata con rinvio a questa Corte territoriale, “la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato – e quindi nel verificare l'incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche della controricorrente - provvederà
a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità”.
5 2. Con ricorso ex art. 392 c.p.c. la riassumeva il giudizio e chiedeva a Parte_1
questa Corte territoriale, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione innanzi riportato, di “verificare l'incidenza del decorrere della prescrizione in costanza del rapporto lavorativo sulle pretese economiche del signor ” e, conseguentemente, “accogliere Controparte_1
l'appello e dichiarare non dovute le differenze retributive e le relative contribuzioni previdenziali per il periodo 1996-2001 essendo maturato il termine di prescrizione quinquennale”, con vittoria delle spese e compensi professionali “del presente giudizio, di quello dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione, di quello dinanzi alla Corte di Appello e di quello dinanzi al Tribunale, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio ed evidenziava che: Controparte_1
- il Tribunale di Latina con la sentenza n. 1314/14 depositata in data 23/09/2014 aveva delimitato la domanda dal giugno 1998 fino all'1/7/2004, sicché la Corte di Appello in sede di riassunzione avrebbe dovuto “limitare il proprio giudizio relativamente alla invocata prescrizione delle pretese del lavoratore, esclusivamente al periodo giugno 1998-21 novembre 2001 (La Parte_1
ha sostenuto nel giudizio di appello r.g.n°5251/14 deciso con Sentenza n°5200/17, poi parzialmente cassata con rinvio dalla Suprema Corte con Ordinanza 11628/2024, di avere ricevuto dal lavoratore quale unico atto interruttivo la richiesta di tentativo di conciliazione del 21 novembre 2006)”;
- l'eccezione di prescrizione quinquennale doveva essere disattesa, in quanto tale termine doveva decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro: assumeva sul punto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 36197 del 28/12/2023, nell'esaminare le questioni prospettate dall'ordinanza di remissione, ne avevano vagliate solo due, “lasciando inevasa la dimensione comunitaria che già sulla materia aveva dato indicazioni”, offrendo una prospettiva diversa in materia di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore;
pertanto, “la Corte d'Appello quale giudice del gravame potrà prendere in considerazione le stesse ed eventualmente farle proprie, stabilendo ed evidenziando che il principio tracciato dalle Sezioni Unite, può trovare applicazione solamente se è stata offerta prova nel giudizio di merito che l'Ente Pubblico ha fornito secondo principi di buona fede, gli strumenti e le informazioni ed abbia messo il lavoratore in grado di esercitare i diritti reclamati;
e che in caso contrario la prescrizione decorra dal momento della cessazione del rapporto”;
- anche in caso di applicazione del termine quinquennale in costanza di rapporto, l'eccezione di prescrizione andava disattesa per la “presenza di atti interruttivi della prescrizione”: il giudice di primo grado aveva stabilito che l'eccezione preliminare di prescrizione era stata rigettata in quanto agli atti vi era “idonea documentazione attestante l'interruzione del termine da parte del lavoratore
e del Sindacato CISL per conto del ricorrente”, sicché, grazie agli atti interruttivi, il diritto alla
6 maggiore retribuzione vantato dal non avrebbe subito alcuna prescrizione per il Controparte_1
periodo dal giugno 1998 al luglio 2004;
- nel caso in cui la Corte di appello in sede di riassunzione avesse ritenuto di applicare l'ordinanza della Corte di Cassazione, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'invocata prescrizione esclusivamente al periodo giugno 1998 - 21 novembre 2001.
Quanto alla richiesta di controparte di condanna al pagamento delle spese di lite, evidenziava che il stesso non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione, e che per quanto CP_1
concerne i vari giudizi di merito la Provincia di era risultata comunque soccombente essendo Pt_1
stato acclarato anche dalla Suprema Corte il diritto del lavoratore a percepire le maggiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali dovute;
peraltro, la soccombenza parziale del ricorrente derivava da una sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2023 (quindi oltre 10 anni dopo il deposito dell'iniziale ricorso ex art. 414 c.p.c.) che aveva mutato la precedente interpretazione giurisprudenziale della norma, ancorata da una risalente pronuncia della Corte Costituzionale.
In definitiva così concludeva: “rigettare il ricorso in riassunzione spiegato dalla Parte_1
, confermando sulla eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente, l'interruzione della stessa
[...]
secondo quanto dedotto e motivato dalla Sentenza Tribunale di Latina Sezione Lavoro n°1314/14; e comunque per la contrarietà del principio sancito dalla Ordinanza della Suprema Corte n°1168/2024
e dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 36197 del 18 dicembre 2023, alla normativa e giurisprudenza comunitaria;
in caso di accoglimento del ricorso limitare la dichiarazione di prescrizione al solo periodo giugno 1998 - 21 novembre 2001, rigettando ogni diversa domanda;
in subordine in caso di accoglimento del ricorso in riassunzione compensare le spese di lite del presente giudizio stante la reciproca soccombenza e di quello di Cassazione, e rigettare le istanze di condanna dei precedenti di giudizi stante la soccombenza prevalente dell'Ente; in ulteriore subordine in caso di accoglimento delle domande di condanna tenere comunque conto della prevalente soccombenza dell'Ente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
3. Come noto, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 28021 del 2024, Sez. 2, Ordinanza n. 15143 del 2021). In tal senso è
7 orientata la giurisprudenza della Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art. 338
c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio così, tra le altre, Cass. 2002 n. 13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n.
5901).
Tanto premesso, occorre dare atto che non rientrano nella materia devoluta a questa Corte, essendo ormai passate in giudicato, le statuizioni con cui è stato accertato che il rapporto intercorso tra le parti - nonostante fosse stato utilizzato dalla Provincia di in virtù di Controparte_1 Pt_1
“progetti LSU-LPU” - configurava un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. ed il diritto “al pagamento delle differenze retributive e contributive
… tra quanto percepito come lavoratore Lsu-Lpu e quanto avrebbe dovuto percepire come dipendente inquadrato per l'attività espletata”.
È, dunque, sub iudice unicamente l'incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche di . Controparte_1
4. Come detto, la Corte di Cassazione, nella pronuncia rescindente, ha affermato che, anche nel caso di specie, vi è stata “la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto”.
In proposito rileva innanzi tutto il Collegio che l'indicazione fornita dai giudici di legittimità segna i limiti entro i quali deve muoversi il giudizio di rinvio, esprimendo una regola di giudizio vincolante, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., a mente del quale il giudice di rinvio “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.
Si è tuttavia osservato (cfr. da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 14624 del 25/05/2023) che tale efficacia, così come è destinata a recedere di fronte ad un eventuale intervento della Corte costituzionale o al sopraggiungere di modificazioni normative (v. Cass. 24/10/2017), non può nemmeno essere invocata a fronte di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dichiari l'incompatibilità di una norma interna con i Trattati UE o con norme di diritto comunitario derivato (Cass. n. 25412/2022; Cass. 12/09/2014, n. 19301; 09/10/1998, n. 10035).
Va a tale riguardo rammentato che costituisce consolidato indirizzo della CGUE quello per cui
8 “il diritto dell'unione osta che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'unione come interpretato dalla Corte” (Corte giustizia, 20 ottobre 2011, Interedil Srl in liquidazione, C-396/09, punto 1 del dispositivo). E costituisce ius receptum che nell'ambito dei rimedi volti ad attenuare la vincolatività decisoria interna al fine di prevenire la formazione di giudicati di merito in contrasto con il diritto europeo, neppure il principio di diritto enunciato dalla
Corte di cassazione ex art. 384 c.p.c., secondo comma vincola il giudice del rinvio a fronte di confliggenti successive pronunce della CGUE aventi efficacia immediata, quale jus superveniens, nell'ordinamento nazionale (Cass. n. 10035/98; 10939/05; 19301/14, richiamate anche da Sez. U,
Sentenza n. 10860mdel 2022).
Ebbene, costituendosi nel presente grado, ha rimesso in discussione la regula Controparte_1 iuris affermata dai giudici di legittimità, sostenendo che “la normativa e la giurisprudenza comunitaria hanno al contrario offerto una prospettiva diversa in materia di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore”.
L'assunto non è condivisibile, donde la piena vincolatività del principio affermato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 11628/2024.
In proposito osserva innanzi tutto il Collegio che tale ultima decisione ha fatto proprio un principio già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36197/2023, secondo cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
La pronuncia in questione, nel negare una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, contiene significative affermazioni sulla assoluta diversità fra i due settori, posto che nel lavoro privato non sussiste alcuna conformazione dell'azione datoriale ai principi costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97 e 98 Cost., essendo la norma di riferimento, invece, l'art. 41 della Carta fondamentale;
chiarisce altresì che il metus rilevante è essenzialmente quello legato ad un diritto, non ad un'aspettativa di mero fatto, e va evidentemente apprezzato rispetto alla fisiologia, non alla patologia, del sistema;
con il corollario dell'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione. Con
9 particolare riguardo ai contratti che, di fatto e non formalmente, sono qualificabili come subordinati le S.U. hanno rilevato, altresì, l'assenza di qualunque possibile aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego: manca il profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato,
è stato ricollegato quel metus che precluderebbe l'esercizio dei diritti, paralizzando di conseguenza il decorso della prescrizione.
È appena il caso di rimarcare l'autorevolezza della pronuncia citata, volta a risolvere una
“questione di massima di particolare importanza”, frutto di un approfondito esame di tutte le questioni rilevanti in materia, tra cui rientrava – così come ha ricordato lo stesso – la compatibilità CP_1
con il diritto comunitario di una soluzione quale quella poi sposata dalle Sezioni Unite.
In proposito giova evidenziare che il non mette in discussione la circostanza - CP_1
ampiamente motivata dalla S.C. - volta ad escludere la sussistenza di un “metus” per i lavoratori pubblici, anche a termine o precari. Piuttosto, sostiene che “il diritto comunitario in materia di tutele del lavoro abbia spostato definitivamente il centro delle proprie attenzioni dal metus alla praticabilità del diritto vantato che non deve essere reso difficile nel proprio esercizio nemmeno da discipline legislative quali quelle in materia di prescrizione”.
Orbene, posta l'assenza di qualsivoglia metus che possa ostacolare il ricorso al giudice, deve rilevarsi che non è configurabile alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto l'esercizio del diritto fatto valere non trova, nella specie, un irragionevole ostacolo nell'istituto della prescrizione. Infatti, ferma la congruità del termine entro cui matura la prescrizione nel caso di specie (cinque anni) e la possibilità per il lavoratore (anche non dipendente a tempo indeterminato) di far valere immediatamente i propri diritti, è evidente che non può essere imputato alla P.A. il mancato esercizio da parte del dei propri diritti entro cinque anni dalla maturazione degli stessi. CP_1
Sotto altro profilo non assume rilievo nella presente fattispecie la direttiva UE 2023/970 del 10 maggio 2023: essa è intesa, espressamente, a “rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne («principio della parità di retribuzione») sancito dall'articolo 157 TFUE e del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione” (art. 1). Ha, dunque, un oggetto specifico e diverso da quello che ci occupa.
Solo ad abundantiam osserva il Collegio che, coerentemente con tale ambito di applicazione,
l'art. 21 della predetta direttiva - richiamato da nel presente grado – riguarda “i Controparte_1
termini di prescrizione per presentare ricorsi in materia di parità di retribuzione” (questione che, nella specie, non assume rilievo), prevedendo che gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali applicabili in materia “stabiliscano quando iniziano a decorrere tali termini, la loro durata e le
10 circostanze in cui possono essere sospesi o interrotti”, precisando che “Gli Stati membri possono decidere che i termini di prescrizione non inizino a decorrere mentre è in corso la violazione o prima della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro. Tali termini di prescrizione non sono inferiori a tre anni”. Come si vede, la direttiva non stabilisce affatto che il termine di prescrizione debba necessariamente decorrere dalla cessazione del contratto o del rapporto e – si badi
– il termine di tre anni stabilito come inderogabile dalla direttiva è ben inferiore a quello
(quinquennale) operante nel caso che ci occupa.
Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea richiamata alla pagina 16 della memoria di costituzione del - che si è espressa in ordine alla normativa tedesca che prevede la CP_1
prescrizione delle ferie del lavoratore entro tre anni dalla data del mancato esercizio del diritto - rileva il Collegio che detta pronuncia, riferita ad un altro ordinamento, riguarda una fattispecie del tutto diversa. E invero, la sentenza della Corte di Giustizia stabilisce che il termine di prescrizione in materia di ferie non può decorrere “qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in grado di esercitare il diritto summenzionato”. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, non è ravvisabile (in assenza di qualsivoglia “metus”) alcun ostacolo per il lavoratore che presti la sua attività in favore della P.A. a far valere, nel corso del rapporto in essere, proprie richieste retributive, in via giudiziale o stragiudiziale, utili a interrompere il corso della prescrizione. Non si tratta, infatti, di pretese che (diversamente dalle ferie) dipendono dall'organizzazione del datore di lavoro.
In definitiva, non sono ravvisabili i profili di contrarietà all'ordinamento europeo delineati dal nel presente grado e questa Corte è tenuta ad applicare il principio di diritto affermato nella CP_1 pronuncia rescindente ed è chiamata a “verificare l'incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche” per cui è causa.
5. Avuto riguardo alla questione devoluta e tenuto conto delle argomentazioni delle parti, deve darsi atto di quanto segue.
Il Tribunale, nella sentenza n. 1314/2014, ha accolto le pretese di – relative Controparte_1 all'attività svolta dal marzo 1996 al 30 giugno 2004 (atteso che dall'1 luglio 2004 vi era stata la stabilizzazione) - con riferimento al solo periodo da luglio 1998 al 2004 (cfr. dispositivo della sentenza), rilevando che per gli “atti asseritamente lesivi … verificati in epoca antecedente al 30 giugno 1998” sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, sicché le “eventuali asserite violazioni da parte della Provincia convenuta” precedenti a tale data esulavano “dalla giurisdizione di questo giudice del lavoro, essendo di competenza dell'autorità giudiziaria amministrativa” (pagina
2 della sentenza citata).
11 In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dalla , si legge nella Parte_1 sentenza di primo grado: “le eccezioni preliminari devono essere respinte siccome agli atti vi è idonea
e tempestiva interruzione della prescrizione da parte del lavoratore e da parte del sindacato CISL per loro conto (2/5/2005 all. 5, +all. 5 bis oltre alla presentazione del tentativo obbligatorio di conciliazione)”.
Nell'atto di appello proposto in data 19.11.2014 la lamentava, in ordine alla Parte_1
prescrizione, che il Tribunale aveva errato nel ritenere utilmente interrotto il termine di prescrizione;
affermava infatti che il aveva rivendicato il diritto alla corresponsione delle differenze CP_1
retributive, per la prima volta, con il tentativo di conciliazione inviato alla Provincia in data
21.11.2006 e questo era l'unico atto interruttivo della prescrizione, “mentre non risultano prodotti gli allegati 5 e 5-bis richiamati nella sentenza appellata”. Pertanto, secondo l'ente, il Tribunale “avrebbe dovuto limitare l'indagine al periodo compreso dal 28.11.2001 al 01.07.2004”.
In proposito il nel costituirsi innanzi alla Corte di appello, si limitava ad affermare: CP_1
“Come anticipato dal giudicante agli atti è presente tutta la documentazione idonea a dimostrare
l'interruzione della stessa e per tale motivo la censura sollevata dalla è destituita Parte_1 di fondamento e pertanto doveva e deve essere respinta”.
La Corte di appello in ordine ad eventuali atti interruttivi non prendeva, invece, posizione, ritenendo che la prescrizione non operasse in costanza di rapporto.
Orbene, rileva il Collegio che effettivamente non vi sono atti interruttivi della prescrizione precedenti a quello rappresentato dal documento di cui all'allegato n. 7 dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. (“richiesta tentativo di conciliazione”). Si tratta della “richiesta di tentativo di conciliazione obbligatorio” datata 21.11.2006 e pervenuta alla Provincia in data 28.11.2006 (come attestato dal timbro di “arrivo” apposto sul documento). Il richiamo del Tribunale ai documenti n. 5 e 5-bis è, evidentemente, frutto di un refuso. Infatti, l'allegato 5 al ricorso è costituito da due determinazioni del dirigente del settore viabilità, datate 2 maggio 2002 e 25 giugno 2002, che prevedono un “impegno di spesa per estensione orario di lavoro lavorati LPU”, evidentemente prive di effetti interruttivi della prescrizione in quanto non provenienti dal lavoratore, non contenenti alcun riferimento a richieste dello stesso e, comunque, del tutto estranee alle rivendicazioni economiche per cui è causa
(chiaramente prodotte dal al solo fine di dimostrare l'aumento dell'orario di lavoro nel CP_1 corso del rapporto). Non vi è in atti alcun “allegato 5-bis”: esso non è indicato nell'indice degli allegati al ricorso né è inserito tra i documenti prodotti.
Vi è, poi, da aggiungere, a conferma dell'erroneità della indicazione fornita dal Tribunale in ordine alla interruzione della prescrizione, che l'unico “atto di diffida” proveniente dalla CISL nell'interesse di una pluralità di lavoratori, tra cui , corrisponde all'allegato n. 8 al Controparte_1
12 ricorso ex art. 414 c.p.c. Esso è datato 16.12.2010 ed è pervenuto alla Provincia in data 17.12.2010.
Si tratta, pertanto, di atto successivo - e non precedente - alla richiesta di tentativo di conciliazione innanzi indicata e comunque irrilevante posto che nei cinque anni successivi alla “richiesta di tentativo di conciliazione” è stato notificato alla (in data 18.11.2011) il ricorso ex art. 414 Parte_1
c.p.c.
A fronte di tali dati obiettivi prive di pregio sono le osservazioni svolte sul punto nell'atto di costituzione del nel presente grado, ove si afferma, in relazione ai predetti documenti 5 e CP_1
5-bis citati nella sentenza n. 1314/2014, che: - “il Tribunale dà atto della loro acquisizione, e della loro capacità interruttiva della prescrizione”; - l'art. 421 c.p.c. consente al giudice del lavoro di acquisire di ufficio eventuali atti;
- “il Giudice di primo grado, può quindi avere acquisito d'ufficio i documenti interruttivi citati nella sentenza, essendone venuto a conoscenza in quanto depositati in diverso giudizio con il medesimo oggetto ( la CISL con ogni probabilità avrà inviato un unico documento interruttivo per una pluralità di lavoratori LSU)”. Come si vede, il esprime una CP_1
mera ipotesi.
Senonché, il Tribunale nella sentenza suindicata non dà atto di aver acquisito d'ufficio i predetti documenti, limitandosi a citarli (cfr. pagina 2 della pronuncia in esame). E se è vero che, in generale, il giudice del lavoro può esercitare poteri officiosi, deve escludersi che, nella specie, gli stessi siano stati in concreto esercitati, non essendovene traccia né nei verbali di causa, né nella sentenza n.
1314/2014, né nella documentazione presente nei fascicoli delle parti. Ciò detto, è evidente che non sarebbe stato né sarebbe possibile utilizzare atti per ipotesi presenti in altro giudizio e non acquisiti agli atti della presente causa, nel contraddittorio delle parti.
In definitiva, avuto riguardo al principio affermato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza rescindente ed all'assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 28.11.2006 (rilevando, come noto, il momento della ricezione della richiesta, non già quello dell'invio), devono dichiararsi prescritte tutte le somme antecedenti al 28.11.2001. Ne segue che sono dovute le differenze retributive relative al periodo dal 28.11.2001 al 30.6.2004 (posto che dall'1.7.2004 vi è stata la stabilizzazione di ). Controparte_1
In definitiva, avuto riguardo all'originaria domanda e ai limiti del presente giudizio, la
, in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannata al pagamento in Parte_1
favore di delle differenze retributive, e correlate differenze contributive, per il Controparte_1
periodo compreso tra il 28.11.2001 e il 30.6.2004 tra quanto percepito come lavoratore LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire come lavoratore subordinato inquadrato in relazione all'attività espletata.
13 6. Venendo alla regolamentazione delle spese, deve rilevarsi che, pacificamente, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che il giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, – tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte
(Sez. 2, Ordinanza n. 18005 del 2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024).
Nella specie, l'esito complessivo della lite consente, avuto riguardo ai limiti di accoglimento della pretesa di e all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Controparte_1
materia di prescrizione nel corso del giudizio di legittimità, di compensare le spese di lite dei precedenti gradi di merito e del presente giudizio di rinvio nella misura di metà; per la restante quota le spese stesse vanno poste a carico della , soccombente. Parte_1
Nulla va disposto per le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in cui CP_1
è rimasto solo intimato.
[...]
Con riferimento alla quantificazione delle spese nella misura intera, resta ferma quella effettuata nella sentenza del Tribunale di Latina n. 1314/2014 e nella sentenza della Corte di appello n.
5200/2017, avuto riguardo alla circostanza che dette decisioni sono state impugnate solo dalla
. In proposito giova evidenziare (v. Cass. n. 23985 del 26/09/2019, in motivazione) che Parte_1
l'unitarietà, come principio regolante le spese attraverso il percorso dei gradi di giudizio, non può non essere incastonata nelle ulteriori regole che governano il processo. Sul punto si vedano, tra le tante, Cass. n. 58 del 7/01/2004, soprattutto in motivazione, nonché Cass. n. 19937 del 6/10/2004 e, in senso conforme, Cass. n. 4739 del 30/03/2001, che ha espressamente affermato che l'impugnazione può giovare solo a chi la propone, esercitandone il diritto, il che è proprio l'esatto principio regolatore del rapporto questioni principali/questioni spese.
È stato, altresì, precisato che la decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto “effetto espansivo interno” anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale “modificabilità” dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente,
14 posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima (Cass. n. 23985 del 26/09/2019).
Sul punto si richiama anche Sez. 3, Ordinanza n. 28136 del 2023, che ha cassato la sentenza della Corte di appello che, con riferimento, in particolare, alla liquidazione delle spese del primo grado, rispetto alla posizione dell'unica appellante, pur compensando, nell'esercizio del suo potere discrezionale sul punto, per un terzo le spese di primo grado, che ha posto, per il resto, a carico della stessa parte, le ha rideterminate nel resto in aumento rispetto alla decisione del Tribunale, pur in difetto di appello incidentale della parte interessata in punto di liquidazione delle spese, e della conseguente preclusione derivata su detta questione in assenza di alcuna concreta dipendenza, del capo sulle spese (nel senso preteso dal giudice a quo), dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale, in tal modo violando l'art. 336 c.p.c.
Le spese del presente grado vengono determinate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate, dei parametri vigenti.
Da ultimo va precisato che le spese devono essere distratte in favore degli attuali difensori di
, dichiaratisi antistatari, anche con riguardo all'attività prestata dal precedente Controparte_1
difensore - che ne aveva fatto richiesta - nei gradi di merito. In proposito giova rammentare (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16244 del 18/06/2019) che l'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori;
naturalmente, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado (come accaduto nel caso di specie), dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, nei limiti del devoluto, così provvede:
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
15 delle differenze retributive e contributive per il periodo compreso tra il 28.11.2001 Controparte_1
e il 30.6.2004 tra quanto percepito come lavoratore LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire come lavoratore subordinato inquadrato in relazione all'attività espletata;
- previa compensazione delle spese di lite in ragione di metà, condanna la , in Parte_1
persona del Presidente pro tempore, a pagare a la metà delle spese processuali dei Controparte_1
diversi gradi cui il ha partecipato, che si liquidano - per l'intero - in euro 1.900,00 per il CP_1
primo grado, in euro 3.310,00 per il giudizio innanzi alla Corte di appello definito con la sentenza n.
5200/2017, in euro 4.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore Avv.ti Paolo Serrecchia e Fabio Serrecchia, antistatari.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1668/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesadall'Avvocato Giulio Tatarelli, dell'Avvocatura dell'Ente, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia, in alla Via Costa n. 1 Pt_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Serrecchia e Fabio Serrecchia ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terracina al Viale della Vittoria n. 5
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
11628/2024 (avente ad oggetto la sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. lavoro n. 5200/2017 depositata il 6/12/2017)
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio.
1 1.1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, in data 13.9.2011 deduceva: - di aver svolto, dal marzo 1996 al 30 giugno 2004, presso Controparte_1
la provincia di , attività quale LSU-LPU ex art. 1 segg. D. Lgs. n. 468/1997; - che, nonostante Pt_1 il formale inserimento dapprima nel progetto denominato “Viabilità” e successivamente nel progetto
“Assistenza infanzia, adolescenza e cura dell'ambiente”, il rapporto aveva sempre avuto le caratteristiche del lavoro subordinato;
- dall'1 luglio 2004 era stato assunto a tempo indeterminato, continuando a svolgere le medesime attività poste in essere in precedenza, nello stesso settore e nello stesso ufficio, riconducibili alla categoria B del CCNL Enti locali. Chiedeva, quindi, di “accertare e dichiarare esistente tra le parti, per il periodo 1996 - 2004, un rapporto di lavoro di tipo subordinato riconducibile alla categoria “B” del C.C.N.L. Enti locali e, per l'effetto, provvedendo esclusivamente sull'an, dichiarare dovuti … le eventuali differenze retributive tra quanto percepito come lavoratore
LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire come dipendente che svolgeva le medesime attività e mansioni. Quantum da determinarsi con separato giudizio. Dichiarare altresì dovuto il pagamento delle differenze contributive e previdenziali come per legge …”.
Si costituiva in giudizio la , contestando le avverse pretese in quanto Parte_1 infondate. L'Ente resistente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle pretese vantate;
nel merito, deduceva che il rapporto instauratosi tra le parti negli anni 1996 – 2004 non era riconducibile ad un contratto di lavoro subordinato categoria B del CCNL e che il non era CP_1
mai stato impiegato al di fuori delle previsioni normative, avendo sempre svolto le mansioni previste dai diversi progetti LSU-LPU susseguitisi nel tempo.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1314/2014 del 23 settembre 2014, il Tribunale di
Latina, Sezione Lavoro, così decideva: “accoglie il ricorso e condanna la in Parte_1
persona del Presidente pro tempore e/o al pagamento delle differenze retributive e contributive per il periodo dal luglio 1998 al 2004 tra quanto percepito come lavoratore Lsu-Lpu e quanto avrebbe dovuto percepire come dipendente inquadrato per l'attività espletata. Condanna la Parte_1
a corrispondere le relative contribuzioni previdenziali e al pagamento in favore della parte
[...]
ricorrente e per essa al procuratore antistatario delle spese processuali che si liquidano in Euro
1.900,00 per onorari e competenze”.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello la per i seguenti motivi: Parte_1
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c.”, con il quale l'ente lamentava l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, sebbene il relativo termine fosse stato interrotto solo dalla richiesta di tentativo di conciliazione pervenuta in data 28/11/2006;
2. “Errata ricostruzione del fatto. Omessa e/o errata valutazione del materiale probatorio.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 10 del D.Lgs. n. 468/97 e dell'art. 2126 c.c.”, con il
2 quale la Provincia deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il lavoratore era stato utilizzato in modo difforme dai progetti LSU-LPU;
3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 del D.Lgs. n. 468/97 e dell'art. 2126 c.c.”, con il quale lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2126 c.c., che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
In particolare, con il primo motivo di appello la lamentava che il Tribunale Parte_1
aveva, erroneamente, rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione;
evidenziava che: - “il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso sebbene questo abbia carattere provvisorio o temporaneo”; - il aveva rivendicato “il diritto alla CP_1
corresponsione delle differenze retributive per la prima volta in data 21 novembre 2006, con l'invio alla Provincia di della richiesta di tentativo di conciliazione” e l'unico atto interruttivo della Pt_1
prescrizione prodotto nel giudizio di primo grado era proprio la predetta richiesta, “mentre non risultano prodotti gli allegati 5 e 5 bis richiamati nella sentenza appellata”; - nel quinquennio antecedente l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non risultavano posti in essere altri atti interruttivi;
- stante la fondatezza della eccezione formulata, il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitare l'indagine al periodo compreso dal 28.11.2001 all'1.7.2004, sicché indebito era stato il riconoscimento al delle CP_1
differenze retributive tra quanto percepito dal lavoro LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire se il rapporto fosse stato riconosciuto di tipo subordinato, categoria B del CCNL di categoria anche per il periodo dal 1998 al 2001. Viceversa, in accoglimento della eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente formulata dalla , il diritto vantato, ove spettante, doveva essere Parte_1
limitato con decorrenza dal 28.11.2001.
Resisteva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 5200/2017 pubblicata il 6 dicembre 2017, respingeva il gravame: riteneva pacifico e provato il fatto che l'appellato avesse prestato attività quale
LSU-LPU ex art. 1 segg. D. Lgs. n. 468/1997, dapprima nel progetto denominato “manutenzione” e, successivamente nel progetto “assistenza infanzia-adolescenza”; riteneva, sulla scorta delle prove in atti, che l'appellato, da un lato, era stato in concreto adibito per ben quattro anni allo svolgimento di attività che non avevano alcuna attinenza con il primo progetto nel quale era stato inserito e, dall'altro lato, in relazione al secondo progetto, aveva prestato la propria attività per un periodo di tempo e con orari non conformi alle previsioni del progetto, e senza che fosse pervenuta la necessaria autorizzazione regionale per procedere alle integrazioni orarie;
concludeva nel senso
3 dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 2126 c.c. e disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Provincia appellante, ritenendo il rapporto di lavoro in questione non assistito dalla stabilità reale.
1.3. Per la cassazione della suindicata sentenza della Corte d'appello di Roma proponeva ricorso la per tre motivi: Parte_1
- con la prima censura deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 D. Lgs.
n. 468/1997 e dell'art. 2126 c.c.: sosteneva che l'indicazione delle attività che possono essere oggetto dei lavori socialmente utili di cui al D. Lgs. 01/12/1997, n. 468 non può ritenersi tassativa, anche alla luce dell'ampiezza delle locuzioni impiegate dalla legge, riferibili a mere “tipologie”; deduceva, pertanto, che la Corte territoriale aveva errato nell'applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 468/1997 come se le stesse avessero carattere tassativo, così giungendo all'erronea conclusione per cui le attività svolte in concreto dal si ponevano al di fuori dell'ambito dell'attività LSU-LPU; CP_1
- con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D. Lgs. n.
468/1997, e 2126 c.c.: la Corte capitolina sarebbe incorsa in una contraddizione in quanto, da un lato, avrebbe escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato ma, di converso, avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.;
- con il terzo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per avere la Corte d'appello escluso la decorrenza della prescrizione, affermando che il rapporto di lavoro non era assistito dalla stabilità reale, pur affermando, poi, che ci si trovava di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato di fatto cui era applicabile l'art. 2126 c.c.
De BE FE rimaneva intimato.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11628/2024, disattendeva il primo e il secondo motivo di ricorso e accoglieva il terzo sulla base della seguente argomentazione:
“La Corte territoriale, …, ha ritenuto di disattendere l'eccezione di decorrenza del termine di prescrizione dei crediti vantati dalla controricorrente, richiamando sul punto l'elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza Corte cost., 10/06/1966, n. 63, in tema, appunto, di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro.
Questa Corte a Sezioni Unite, tuttavia, ha anche recentemente ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non
è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera
4 aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. Sez. U - Sentenza n. 36197 del 28/12/2023).
È stata, infatti, ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall'altro lato, il rapporto di pubblico impiego.
Quest'ultimo, infatti, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del
D. Lgs. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
In questo quadro nel quale, pur in presenza dell'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego, emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che precluderebbe l'esercizio dei diritti, paralizzando di conseguenza il decorso della prescrizione.
Da ciò deriva, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L - Sentenza n. 35676 del
19/11/2021), la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e quindi l'assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto.
A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame.
Se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto. Il percorso argomentativo seguito dalla decisione impugnata si pone in evidente contrasto con i principi qui richiamati da ciò emergendo, conseguentemente, la fondatezza della doglianza formulata nel ricorso”.
In definitiva, il ricorso trovava accoglimento in relazione al solo terzo motivo, disattesi il primo e il secondo, e la decisione impugnata veniva cassata con rinvio a questa Corte territoriale, “la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato – e quindi nel verificare l'incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche della controricorrente - provvederà
a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità”.
5 2. Con ricorso ex art. 392 c.p.c. la riassumeva il giudizio e chiedeva a Parte_1
questa Corte territoriale, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione innanzi riportato, di “verificare l'incidenza del decorrere della prescrizione in costanza del rapporto lavorativo sulle pretese economiche del signor ” e, conseguentemente, “accogliere Controparte_1
l'appello e dichiarare non dovute le differenze retributive e le relative contribuzioni previdenziali per il periodo 1996-2001 essendo maturato il termine di prescrizione quinquennale”, con vittoria delle spese e compensi professionali “del presente giudizio, di quello dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione, di quello dinanzi alla Corte di Appello e di quello dinanzi al Tribunale, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge e degli oneri accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio ed evidenziava che: Controparte_1
- il Tribunale di Latina con la sentenza n. 1314/14 depositata in data 23/09/2014 aveva delimitato la domanda dal giugno 1998 fino all'1/7/2004, sicché la Corte di Appello in sede di riassunzione avrebbe dovuto “limitare il proprio giudizio relativamente alla invocata prescrizione delle pretese del lavoratore, esclusivamente al periodo giugno 1998-21 novembre 2001 (La Parte_1
ha sostenuto nel giudizio di appello r.g.n°5251/14 deciso con Sentenza n°5200/17, poi parzialmente cassata con rinvio dalla Suprema Corte con Ordinanza 11628/2024, di avere ricevuto dal lavoratore quale unico atto interruttivo la richiesta di tentativo di conciliazione del 21 novembre 2006)”;
- l'eccezione di prescrizione quinquennale doveva essere disattesa, in quanto tale termine doveva decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro: assumeva sul punto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 36197 del 28/12/2023, nell'esaminare le questioni prospettate dall'ordinanza di remissione, ne avevano vagliate solo due, “lasciando inevasa la dimensione comunitaria che già sulla materia aveva dato indicazioni”, offrendo una prospettiva diversa in materia di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore;
pertanto, “la Corte d'Appello quale giudice del gravame potrà prendere in considerazione le stesse ed eventualmente farle proprie, stabilendo ed evidenziando che il principio tracciato dalle Sezioni Unite, può trovare applicazione solamente se è stata offerta prova nel giudizio di merito che l'Ente Pubblico ha fornito secondo principi di buona fede, gli strumenti e le informazioni ed abbia messo il lavoratore in grado di esercitare i diritti reclamati;
e che in caso contrario la prescrizione decorra dal momento della cessazione del rapporto”;
- anche in caso di applicazione del termine quinquennale in costanza di rapporto, l'eccezione di prescrizione andava disattesa per la “presenza di atti interruttivi della prescrizione”: il giudice di primo grado aveva stabilito che l'eccezione preliminare di prescrizione era stata rigettata in quanto agli atti vi era “idonea documentazione attestante l'interruzione del termine da parte del lavoratore
e del Sindacato CISL per conto del ricorrente”, sicché, grazie agli atti interruttivi, il diritto alla
6 maggiore retribuzione vantato dal non avrebbe subito alcuna prescrizione per il Controparte_1
periodo dal giugno 1998 al luglio 2004;
- nel caso in cui la Corte di appello in sede di riassunzione avesse ritenuto di applicare l'ordinanza della Corte di Cassazione, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'invocata prescrizione esclusivamente al periodo giugno 1998 - 21 novembre 2001.
Quanto alla richiesta di controparte di condanna al pagamento delle spese di lite, evidenziava che il stesso non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di Cassazione, e che per quanto CP_1
concerne i vari giudizi di merito la Provincia di era risultata comunque soccombente essendo Pt_1
stato acclarato anche dalla Suprema Corte il diritto del lavoratore a percepire le maggiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali dovute;
peraltro, la soccombenza parziale del ricorrente derivava da una sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2023 (quindi oltre 10 anni dopo il deposito dell'iniziale ricorso ex art. 414 c.p.c.) che aveva mutato la precedente interpretazione giurisprudenziale della norma, ancorata da una risalente pronuncia della Corte Costituzionale.
In definitiva così concludeva: “rigettare il ricorso in riassunzione spiegato dalla Parte_1
, confermando sulla eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente, l'interruzione della stessa
[...]
secondo quanto dedotto e motivato dalla Sentenza Tribunale di Latina Sezione Lavoro n°1314/14; e comunque per la contrarietà del principio sancito dalla Ordinanza della Suprema Corte n°1168/2024
e dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 36197 del 18 dicembre 2023, alla normativa e giurisprudenza comunitaria;
in caso di accoglimento del ricorso limitare la dichiarazione di prescrizione al solo periodo giugno 1998 - 21 novembre 2001, rigettando ogni diversa domanda;
in subordine in caso di accoglimento del ricorso in riassunzione compensare le spese di lite del presente giudizio stante la reciproca soccombenza e di quello di Cassazione, e rigettare le istanze di condanna dei precedenti di giudizi stante la soccombenza prevalente dell'Ente; in ulteriore subordine in caso di accoglimento delle domande di condanna tenere comunque conto della prevalente soccombenza dell'Ente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
3. Come noto, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 28021 del 2024, Sez. 2, Ordinanza n. 15143 del 2021). In tal senso è
7 orientata la giurisprudenza della Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art. 338
c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio così, tra le altre, Cass. 2002 n. 13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n.
5901).
Tanto premesso, occorre dare atto che non rientrano nella materia devoluta a questa Corte, essendo ormai passate in giudicato, le statuizioni con cui è stato accertato che il rapporto intercorso tra le parti - nonostante fosse stato utilizzato dalla Provincia di in virtù di Controparte_1 Pt_1
“progetti LSU-LPU” - configurava un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. ed il diritto “al pagamento delle differenze retributive e contributive
… tra quanto percepito come lavoratore Lsu-Lpu e quanto avrebbe dovuto percepire come dipendente inquadrato per l'attività espletata”.
È, dunque, sub iudice unicamente l'incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche di . Controparte_1
4. Come detto, la Corte di Cassazione, nella pronuncia rescindente, ha affermato che, anche nel caso di specie, vi è stata “la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto”.
In proposito rileva innanzi tutto il Collegio che l'indicazione fornita dai giudici di legittimità segna i limiti entro i quali deve muoversi il giudizio di rinvio, esprimendo una regola di giudizio vincolante, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., a mente del quale il giudice di rinvio “deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”.
Si è tuttavia osservato (cfr. da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 14624 del 25/05/2023) che tale efficacia, così come è destinata a recedere di fronte ad un eventuale intervento della Corte costituzionale o al sopraggiungere di modificazioni normative (v. Cass. 24/10/2017), non può nemmeno essere invocata a fronte di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che dichiari l'incompatibilità di una norma interna con i Trattati UE o con norme di diritto comunitario derivato (Cass. n. 25412/2022; Cass. 12/09/2014, n. 19301; 09/10/1998, n. 10035).
Va a tale riguardo rammentato che costituisce consolidato indirizzo della CGUE quello per cui
8 “il diritto dell'unione osta che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'unione come interpretato dalla Corte” (Corte giustizia, 20 ottobre 2011, Interedil Srl in liquidazione, C-396/09, punto 1 del dispositivo). E costituisce ius receptum che nell'ambito dei rimedi volti ad attenuare la vincolatività decisoria interna al fine di prevenire la formazione di giudicati di merito in contrasto con il diritto europeo, neppure il principio di diritto enunciato dalla
Corte di cassazione ex art. 384 c.p.c., secondo comma vincola il giudice del rinvio a fronte di confliggenti successive pronunce della CGUE aventi efficacia immediata, quale jus superveniens, nell'ordinamento nazionale (Cass. n. 10035/98; 10939/05; 19301/14, richiamate anche da Sez. U,
Sentenza n. 10860mdel 2022).
Ebbene, costituendosi nel presente grado, ha rimesso in discussione la regula Controparte_1 iuris affermata dai giudici di legittimità, sostenendo che “la normativa e la giurisprudenza comunitaria hanno al contrario offerto una prospettiva diversa in materia di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore”.
L'assunto non è condivisibile, donde la piena vincolatività del principio affermato dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 11628/2024.
In proposito osserva innanzi tutto il Collegio che tale ultima decisione ha fatto proprio un principio già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36197/2023, secondo cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
La pronuncia in questione, nel negare una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, contiene significative affermazioni sulla assoluta diversità fra i due settori, posto che nel lavoro privato non sussiste alcuna conformazione dell'azione datoriale ai principi costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97 e 98 Cost., essendo la norma di riferimento, invece, l'art. 41 della Carta fondamentale;
chiarisce altresì che il metus rilevante è essenzialmente quello legato ad un diritto, non ad un'aspettativa di mero fatto, e va evidentemente apprezzato rispetto alla fisiologia, non alla patologia, del sistema;
con il corollario dell'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione. Con
9 particolare riguardo ai contratti che, di fatto e non formalmente, sono qualificabili come subordinati le S.U. hanno rilevato, altresì, l'assenza di qualunque possibile aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego: manca il profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato,
è stato ricollegato quel metus che precluderebbe l'esercizio dei diritti, paralizzando di conseguenza il decorso della prescrizione.
È appena il caso di rimarcare l'autorevolezza della pronuncia citata, volta a risolvere una
“questione di massima di particolare importanza”, frutto di un approfondito esame di tutte le questioni rilevanti in materia, tra cui rientrava – così come ha ricordato lo stesso – la compatibilità CP_1
con il diritto comunitario di una soluzione quale quella poi sposata dalle Sezioni Unite.
In proposito giova evidenziare che il non mette in discussione la circostanza - CP_1
ampiamente motivata dalla S.C. - volta ad escludere la sussistenza di un “metus” per i lavoratori pubblici, anche a termine o precari. Piuttosto, sostiene che “il diritto comunitario in materia di tutele del lavoro abbia spostato definitivamente il centro delle proprie attenzioni dal metus alla praticabilità del diritto vantato che non deve essere reso difficile nel proprio esercizio nemmeno da discipline legislative quali quelle in materia di prescrizione”.
Orbene, posta l'assenza di qualsivoglia metus che possa ostacolare il ricorso al giudice, deve rilevarsi che non è configurabile alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto l'esercizio del diritto fatto valere non trova, nella specie, un irragionevole ostacolo nell'istituto della prescrizione. Infatti, ferma la congruità del termine entro cui matura la prescrizione nel caso di specie (cinque anni) e la possibilità per il lavoratore (anche non dipendente a tempo indeterminato) di far valere immediatamente i propri diritti, è evidente che non può essere imputato alla P.A. il mancato esercizio da parte del dei propri diritti entro cinque anni dalla maturazione degli stessi. CP_1
Sotto altro profilo non assume rilievo nella presente fattispecie la direttiva UE 2023/970 del 10 maggio 2023: essa è intesa, espressamente, a “rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne («principio della parità di retribuzione») sancito dall'articolo 157 TFUE e del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione” (art. 1). Ha, dunque, un oggetto specifico e diverso da quello che ci occupa.
Solo ad abundantiam osserva il Collegio che, coerentemente con tale ambito di applicazione,
l'art. 21 della predetta direttiva - richiamato da nel presente grado – riguarda “i Controparte_1
termini di prescrizione per presentare ricorsi in materia di parità di retribuzione” (questione che, nella specie, non assume rilievo), prevedendo che gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali applicabili in materia “stabiliscano quando iniziano a decorrere tali termini, la loro durata e le
10 circostanze in cui possono essere sospesi o interrotti”, precisando che “Gli Stati membri possono decidere che i termini di prescrizione non inizino a decorrere mentre è in corso la violazione o prima della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro. Tali termini di prescrizione non sono inferiori a tre anni”. Come si vede, la direttiva non stabilisce affatto che il termine di prescrizione debba necessariamente decorrere dalla cessazione del contratto o del rapporto e – si badi
– il termine di tre anni stabilito come inderogabile dalla direttiva è ben inferiore a quello
(quinquennale) operante nel caso che ci occupa.
Quanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea richiamata alla pagina 16 della memoria di costituzione del - che si è espressa in ordine alla normativa tedesca che prevede la CP_1
prescrizione delle ferie del lavoratore entro tre anni dalla data del mancato esercizio del diritto - rileva il Collegio che detta pronuncia, riferita ad un altro ordinamento, riguarda una fattispecie del tutto diversa. E invero, la sentenza della Corte di Giustizia stabilisce che il termine di prescrizione in materia di ferie non può decorrere “qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in grado di esercitare il diritto summenzionato”. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, non è ravvisabile (in assenza di qualsivoglia “metus”) alcun ostacolo per il lavoratore che presti la sua attività in favore della P.A. a far valere, nel corso del rapporto in essere, proprie richieste retributive, in via giudiziale o stragiudiziale, utili a interrompere il corso della prescrizione. Non si tratta, infatti, di pretese che (diversamente dalle ferie) dipendono dall'organizzazione del datore di lavoro.
In definitiva, non sono ravvisabili i profili di contrarietà all'ordinamento europeo delineati dal nel presente grado e questa Corte è tenuta ad applicare il principio di diritto affermato nella CP_1 pronuncia rescindente ed è chiamata a “verificare l'incidenza del decorrere in costanza di rapporto della prescrizione sulle pretese economiche” per cui è causa.
5. Avuto riguardo alla questione devoluta e tenuto conto delle argomentazioni delle parti, deve darsi atto di quanto segue.
Il Tribunale, nella sentenza n. 1314/2014, ha accolto le pretese di – relative Controparte_1 all'attività svolta dal marzo 1996 al 30 giugno 2004 (atteso che dall'1 luglio 2004 vi era stata la stabilizzazione) - con riferimento al solo periodo da luglio 1998 al 2004 (cfr. dispositivo della sentenza), rilevando che per gli “atti asseritamente lesivi … verificati in epoca antecedente al 30 giugno 1998” sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, sicché le “eventuali asserite violazioni da parte della Provincia convenuta” precedenti a tale data esulavano “dalla giurisdizione di questo giudice del lavoro, essendo di competenza dell'autorità giudiziaria amministrativa” (pagina
2 della sentenza citata).
11 In ordine alla eccezione di prescrizione formulata dalla , si legge nella Parte_1 sentenza di primo grado: “le eccezioni preliminari devono essere respinte siccome agli atti vi è idonea
e tempestiva interruzione della prescrizione da parte del lavoratore e da parte del sindacato CISL per loro conto (2/5/2005 all. 5, +all. 5 bis oltre alla presentazione del tentativo obbligatorio di conciliazione)”.
Nell'atto di appello proposto in data 19.11.2014 la lamentava, in ordine alla Parte_1
prescrizione, che il Tribunale aveva errato nel ritenere utilmente interrotto il termine di prescrizione;
affermava infatti che il aveva rivendicato il diritto alla corresponsione delle differenze CP_1
retributive, per la prima volta, con il tentativo di conciliazione inviato alla Provincia in data
21.11.2006 e questo era l'unico atto interruttivo della prescrizione, “mentre non risultano prodotti gli allegati 5 e 5-bis richiamati nella sentenza appellata”. Pertanto, secondo l'ente, il Tribunale “avrebbe dovuto limitare l'indagine al periodo compreso dal 28.11.2001 al 01.07.2004”.
In proposito il nel costituirsi innanzi alla Corte di appello, si limitava ad affermare: CP_1
“Come anticipato dal giudicante agli atti è presente tutta la documentazione idonea a dimostrare
l'interruzione della stessa e per tale motivo la censura sollevata dalla è destituita Parte_1 di fondamento e pertanto doveva e deve essere respinta”.
La Corte di appello in ordine ad eventuali atti interruttivi non prendeva, invece, posizione, ritenendo che la prescrizione non operasse in costanza di rapporto.
Orbene, rileva il Collegio che effettivamente non vi sono atti interruttivi della prescrizione precedenti a quello rappresentato dal documento di cui all'allegato n. 7 dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. (“richiesta tentativo di conciliazione”). Si tratta della “richiesta di tentativo di conciliazione obbligatorio” datata 21.11.2006 e pervenuta alla Provincia in data 28.11.2006 (come attestato dal timbro di “arrivo” apposto sul documento). Il richiamo del Tribunale ai documenti n. 5 e 5-bis è, evidentemente, frutto di un refuso. Infatti, l'allegato 5 al ricorso è costituito da due determinazioni del dirigente del settore viabilità, datate 2 maggio 2002 e 25 giugno 2002, che prevedono un “impegno di spesa per estensione orario di lavoro lavorati LPU”, evidentemente prive di effetti interruttivi della prescrizione in quanto non provenienti dal lavoratore, non contenenti alcun riferimento a richieste dello stesso e, comunque, del tutto estranee alle rivendicazioni economiche per cui è causa
(chiaramente prodotte dal al solo fine di dimostrare l'aumento dell'orario di lavoro nel CP_1 corso del rapporto). Non vi è in atti alcun “allegato 5-bis”: esso non è indicato nell'indice degli allegati al ricorso né è inserito tra i documenti prodotti.
Vi è, poi, da aggiungere, a conferma dell'erroneità della indicazione fornita dal Tribunale in ordine alla interruzione della prescrizione, che l'unico “atto di diffida” proveniente dalla CISL nell'interesse di una pluralità di lavoratori, tra cui , corrisponde all'allegato n. 8 al Controparte_1
12 ricorso ex art. 414 c.p.c. Esso è datato 16.12.2010 ed è pervenuto alla Provincia in data 17.12.2010.
Si tratta, pertanto, di atto successivo - e non precedente - alla richiesta di tentativo di conciliazione innanzi indicata e comunque irrilevante posto che nei cinque anni successivi alla “richiesta di tentativo di conciliazione” è stato notificato alla (in data 18.11.2011) il ricorso ex art. 414 Parte_1
c.p.c.
A fronte di tali dati obiettivi prive di pregio sono le osservazioni svolte sul punto nell'atto di costituzione del nel presente grado, ove si afferma, in relazione ai predetti documenti 5 e CP_1
5-bis citati nella sentenza n. 1314/2014, che: - “il Tribunale dà atto della loro acquisizione, e della loro capacità interruttiva della prescrizione”; - l'art. 421 c.p.c. consente al giudice del lavoro di acquisire di ufficio eventuali atti;
- “il Giudice di primo grado, può quindi avere acquisito d'ufficio i documenti interruttivi citati nella sentenza, essendone venuto a conoscenza in quanto depositati in diverso giudizio con il medesimo oggetto ( la CISL con ogni probabilità avrà inviato un unico documento interruttivo per una pluralità di lavoratori LSU)”. Come si vede, il esprime una CP_1
mera ipotesi.
Senonché, il Tribunale nella sentenza suindicata non dà atto di aver acquisito d'ufficio i predetti documenti, limitandosi a citarli (cfr. pagina 2 della pronuncia in esame). E se è vero che, in generale, il giudice del lavoro può esercitare poteri officiosi, deve escludersi che, nella specie, gli stessi siano stati in concreto esercitati, non essendovene traccia né nei verbali di causa, né nella sentenza n.
1314/2014, né nella documentazione presente nei fascicoli delle parti. Ciò detto, è evidente che non sarebbe stato né sarebbe possibile utilizzare atti per ipotesi presenti in altro giudizio e non acquisiti agli atti della presente causa, nel contraddittorio delle parti.
In definitiva, avuto riguardo al principio affermato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza rescindente ed all'assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti al 28.11.2006 (rilevando, come noto, il momento della ricezione della richiesta, non già quello dell'invio), devono dichiararsi prescritte tutte le somme antecedenti al 28.11.2001. Ne segue che sono dovute le differenze retributive relative al periodo dal 28.11.2001 al 30.6.2004 (posto che dall'1.7.2004 vi è stata la stabilizzazione di ). Controparte_1
In definitiva, avuto riguardo all'originaria domanda e ai limiti del presente giudizio, la
, in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannata al pagamento in Parte_1
favore di delle differenze retributive, e correlate differenze contributive, per il Controparte_1
periodo compreso tra il 28.11.2001 e il 30.6.2004 tra quanto percepito come lavoratore LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire come lavoratore subordinato inquadrato in relazione all'attività espletata.
13 6. Venendo alla regolamentazione delle spese, deve rilevarsi che, pacificamente, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite. Ne consegue che il giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, – tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte
(Sez. 2, Ordinanza n. 18005 del 2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024).
Nella specie, l'esito complessivo della lite consente, avuto riguardo ai limiti di accoglimento della pretesa di e all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Controparte_1
materia di prescrizione nel corso del giudizio di legittimità, di compensare le spese di lite dei precedenti gradi di merito e del presente giudizio di rinvio nella misura di metà; per la restante quota le spese stesse vanno poste a carico della , soccombente. Parte_1
Nulla va disposto per le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in cui CP_1
è rimasto solo intimato.
[...]
Con riferimento alla quantificazione delle spese nella misura intera, resta ferma quella effettuata nella sentenza del Tribunale di Latina n. 1314/2014 e nella sentenza della Corte di appello n.
5200/2017, avuto riguardo alla circostanza che dette decisioni sono state impugnate solo dalla
. In proposito giova evidenziare (v. Cass. n. 23985 del 26/09/2019, in motivazione) che Parte_1
l'unitarietà, come principio regolante le spese attraverso il percorso dei gradi di giudizio, non può non essere incastonata nelle ulteriori regole che governano il processo. Sul punto si vedano, tra le tante, Cass. n. 58 del 7/01/2004, soprattutto in motivazione, nonché Cass. n. 19937 del 6/10/2004 e, in senso conforme, Cass. n. 4739 del 30/03/2001, che ha espressamente affermato che l'impugnazione può giovare solo a chi la propone, esercitandone il diritto, il che è proprio l'esatto principio regolatore del rapporto questioni principali/questioni spese.
È stato, altresì, precisato che la decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto “effetto espansivo interno” anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale “modificabilità” dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente,
14 posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima (Cass. n. 23985 del 26/09/2019).
Sul punto si richiama anche Sez. 3, Ordinanza n. 28136 del 2023, che ha cassato la sentenza della Corte di appello che, con riferimento, in particolare, alla liquidazione delle spese del primo grado, rispetto alla posizione dell'unica appellante, pur compensando, nell'esercizio del suo potere discrezionale sul punto, per un terzo le spese di primo grado, che ha posto, per il resto, a carico della stessa parte, le ha rideterminate nel resto in aumento rispetto alla decisione del Tribunale, pur in difetto di appello incidentale della parte interessata in punto di liquidazione delle spese, e della conseguente preclusione derivata su detta questione in assenza di alcuna concreta dipendenza, del capo sulle spese (nel senso preteso dal giudice a quo), dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale, in tal modo violando l'art. 336 c.p.c.
Le spese del presente grado vengono determinate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate, dei parametri vigenti.
Da ultimo va precisato che le spese devono essere distratte in favore degli attuali difensori di
, dichiaratisi antistatari, anche con riguardo all'attività prestata dal precedente Controparte_1
difensore - che ne aveva fatto richiesta - nei gradi di merito. In proposito giova rammentare (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16244 del 18/06/2019) che l'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori;
naturalmente, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado (come accaduto nel caso di specie), dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, nei limiti del devoluto, così provvede:
- condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
15 delle differenze retributive e contributive per il periodo compreso tra il 28.11.2001 Controparte_1
e il 30.6.2004 tra quanto percepito come lavoratore LSU-LPU e quanto avrebbe dovuto percepire come lavoratore subordinato inquadrato in relazione all'attività espletata;
- previa compensazione delle spese di lite in ragione di metà, condanna la , in Parte_1
persona del Presidente pro tempore, a pagare a la metà delle spese processuali dei Controparte_1
diversi gradi cui il ha partecipato, che si liquidano - per l'intero - in euro 1.900,00 per il CP_1
primo grado, in euro 3.310,00 per il giudizio innanzi alla Corte di appello definito con la sentenza n.
5200/2017, in euro 4.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore Avv.ti Paolo Serrecchia e Fabio Serrecchia, antistatari.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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