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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE X
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.19608 2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in P.IVA_1 in Airola (BN), alla Via Landolfi, 5, presso lo studio dell' avv.to IADEVAIA ALESSANDRA , che la rappresenta e difende unitamente all'avv. MARIAROSARIA TIRINO giusta procura in atti;
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 8.11.2024 parte attrice si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e come meglio articolate a verbale .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente procedimento l'AVIS, premesso che:
-con atto n. 5100.10/05/2018.0213983 l' formalizzava richiesta di pagamento del CP_1 credito di € 29.969,31, per il recupero di benefici contributivi che sarebbero stati
“indebitamente” fruiti dall'istante per il periodo dal 4/2013-12/2015 in relazione alla lavoratrice;
Persona_1
- tale atto non era mai stato notificato all' che ne veniva a conoscenza tramite il cassetto Pt_1 previdenziale solo a settembre 2019 e stante l'entità della somma presentava richiesta CP_1 di rateizzo provvedendo al pagamento del debito secondo il piano di rateizzo;
1 - successivamente a seguito di indagini sulla posizione della lavoratrice Persona_1 apprendeva che il debito afferiva ad una singola posta contributiva relativa al mese di dicembre 2012, sicchè l'AVIS proponeva ricorso presso il Tribunale di Napoli che con sentenza Sez. Lavoro n. 5148/2021 disponeva l'annullamento dell'atto n.
5100.10/05/2018.0213983.
Tutto ciò premesso, l'attrice, avendo invano richiesto tramite il proprio consulente il rimborso sotto forma di compensazione della somma di € 26.789,00 fino ad allora versata, conveniva in giudizio l' e formulava nei confronti dello stesso domanda di ripetizione CP_1 dell'indebito ex art 2033 c.c. Segnatamente chiedeva la restituzione della complessiva somma di € 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione, stante l' annullamento della pretesa creditoria, in forza della sentenza sopra richiamata e passata in giudicato, ed il risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. per la condotta tenuta dall' che non provvedeva, nonostante la diffida CP_1 inoltrata, alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Nel merito la domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.
Ed invero risulta per tabulas che l'atto n. 5100.10/05/2018.0213983 con il quale era stata richiesta dall' la somma di € 29.969,31, è stato annullato in forza della sentenza del CP_1
Tribunale di Napoli Sez. Lavoro – n. 5148/2021 passata in cosa giudicata e che l' ha Pt_1 provveduto al pagamento del credito richiesto con il predetto atto, corrispondendo ratealmente dal 6.11.2018 al 15.6.2020 l'importo complessivo di € 26.789,00 .
Pertanto l'attrice ai sensi dell'art 2033 c.c. ha diritto a ripetere le somme indebitamente corrisposte oltre agli interessi legali dalla data della domanda, sussistendo i relativi presupposti ovvero la caducazione del titolo sul quale si fondava il preteso credito ed il pagamento dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM147 del 2022 per lo scaglione di valore da € 5101,00 ad €
26.000, riducendo ai minimi la fase istruttoria stante la natura documentale della causa.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c. , la stessa non merita accoglimento.
Ed infatti, muovendo dal presupposto che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. postula sia la sussistenza dell'elemento soggettivo ( mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo ( entità del danno sofferto), ritiene questo Giudice che nel caso di specie non ricorrano i relativi presupposti.
In particolare, sul piano soggettivo occorre considerare che la mera erroneità o infondatezza della tesi sostenuta dalla parte non vale ad integrare il dolo o la colpa grave richiesta dall'art
96 c.p., essendo necessario che l'altra parte provi che ,ciò sia stato determinato dall'ignoranza, ovvero dal mancato uso del minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di avvedersi della
2 infondatezza della propria pretesa, o che la parte abbia agito con consapevolezza della fallacia delle proprie argomentazioni
Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza del dolo o colpa grave dal momento l' , CP_1
a fronte della inerzia extraprocessuale, non si è costituita nel presente giudizio, sicchè alcuna condotta oppositiva ha tenuto tale da integrare una colpevole difesa della propria pretesa .
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 19608/2022 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di restituzione dell'indebito; per l'effetto condanna l' in persona CP_1 del legale rappresentante alla restituzione della somma di € 26.000,00 oltre interessi legali dalla domanda ( 25.7.2022) fino all'effettivo soddisfo.
b) rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. ;
c) condanna l' ,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese CP_1 processuali in favore di , che si liquidano in € 237,00 per spese vive € 4237,00 per Pt_1 compensi professionali oltre Iva e cpa come per legge, da corrispondere agli Avv.ti Alessandra
Iadevaia e Avv. Mariarosaria Tirino dichiaratisi antistatari.
Napoli 14.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano
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