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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7480/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONE EGIDIO, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ELIA DANIELE come CP_1 da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. LAMANNA Controparte_2
GIUSEPPE, come da mandato in atti,
INTERVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 8 novembre 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/12/2020, , premesso di Parte_1 aver contratto in data 17/07/1999 matrimonio in IN CA (TA) con
, che dalla loro unione erano nate le figlie il CP_1 CP_2
20/09/2002 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e il Per_1
16/12/2006 (divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, ma non economicamente autosufficiente) e che in data 19/06/2017 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Chiedeva, inoltre, che venisse stabilita la distribuzione fra i genitori dell'onere di mantenimento delle figlie in considerazione delle esigenze delle stesse e delle risorse economiche di ciascuno, con la ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente, con comparsa depositata in data
12.4.2021, non si opponeva al divorzio, spiegando tuttavia domanda riconvenzionale di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia. Domandava, inoltre, l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per le esigenze di ciascuna delle figlie, in misura non inferiore ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto.
Adottati in data 09/06/2021 i provvedimenti presidenziali (di conferma dei provvedimenti della separazione), veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore.
Con ordinanza del 29.11.2022, il G.I., considerando il mutamento intervenuto nella condizione esistenziale della IA maggiorenne (studentessa CP_2 universitaria a Venezia), da cui desumeva un sicuro aumento delle sue esigenze di vita sul piano personale e sociale, comparata la condizione economica delle parti, in via provvisoria innalzava ad € 400,00 il contributo posto a carico di Parte_1
per il mantenimento della IA , da versare in favore della
[...] CP_2 genitrice CP_1
Con atto di intervento depositato in data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la IA chiedendo disporsi in proprio favore il versamento diretto Controparte_2 di un assegno periodico di mantenimento dell'importo di euro 600,00, o in altra misura ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie, da porre a carico dei genitori ed Parte_1 CP_1
Con ordinanza del 12.1.2024, prendendo atto del non contestato intervenuto trasferimento della IA (allora) minore al domicilio paterno, a far data dal Per_1
17 ottobre 2022 e in termini di stabilità, nonché della mancata opposizione delle parti al versamento diretto del mantenimento in favore della IA , il G.I. CP_2 poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
un assegno mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento della IA
[...]
, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni Per_1 mese, con decorrenza dal mese di novembre 2022; inoltre, disponeva il versamento diretto da parte di e Parte_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della IA , nella misura Controparte_2 di € 400,00 a carico del primo ed € 200,00 a carico della seconda, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della prole, come da protocollo vigente.
All'udienza del 07/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 19/06/2017.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, osserva il collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore di
[...]
CP_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Nel caso che ci occupa, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, tenuto conto dell'istruttoria svolta, il Collegio reputa superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, risultando in atti acquisiti elementi idonei per la ricostruzione, anche in via presuntiva, della situazione economica e della capacità reddituale e lavorativa di entrambi i coniugi. Sul punto giova evidenziare, in via preliminare, l'infondatezza delle doglianze di parte resistente, circa la incompletezza delle informative prodotte dalla Guardia di
Finanza, in quanto “ferme alle dichiarazioni dei redditi e agli estratti di conto corrente all'epoca in atti, non aggiornate alla sopravvenuta situazione di indigenza della resistente” (comparsa conclusionale del 9.12.2024). Infatti, i poteri d'ufficio riconosciuti al Giudice non sono sostituitivi degli oneri probatori gravanti sulla parte che si dolga di una sopravvenuta condizione di indigenza, quale circostanza sopravvenuta che avrà, dunque, l'onere di documentare compiutamente mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea a dimostrare la dedotta perdita di adeguati mezzi di sussistenza.
Passando al merito, quanto alla parte ricorrente, risulta documentato che Parte_1
possa contare su redditi imponibili da lavoro (dipendente) come
[...] giornalista e (autonomo) come addetto stampa, su base annua, per complessivi €
24.700,00 (anno di imposta 2021), € 38.600,00 circa (anno di imposta 2020),
28.400,00 circa (anno di imposta 2019), vedendo in media lievemente migliorata la propria condizione, rispetto all'epoca della separazione, in cui poteva contare su redditi annui pari ad € 26.000,00 circa (vedi PF 2018 reddito imponibile 2017).
Dal punto di vista economico e patrimoniale il Collegio rileva che il ricorrente ha ricevuto nel gennaio 2020 la somma complessiva di € 88.500,00 all'esito di un contenzioso con il precedente datore di lavoro per differenze retributive;
a seguito del decesso della genitrice, il ricorrente è risultato, inoltre, titolare pieno del diritto di proprietà su un immobile (1/3 ricevuto in eredità e 2/3 acquistati dagli altri eredi al prezzo complessivo di € 36.000,00 nel dicembre 2020 utilizzando parte della somma di cui innanzi) nonché titolare di 1/6 del diritto di proprietà pieno e di 2/6 della nuda proprietà di altri due immobili (uno sito in Taranto e uno sito in località Torre dell'Orso) sui quali insiste il diritto di usufrutto per 4/6 vantato dall'anziano padre.
Ferma restando la riscontrata forbice patrimoniale ed economica esistente tra i coniugi - posto che la parte resistente è risultata titolare del solo diritto di proprietà su un immobile acquistato nel 2019 previa accensione di un mutuo ipotecario (vedi informative della Guardia di Finanza in atti) - la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito, tuttavia, adeguata prova della assenza di redditi adeguati e della incapacità di procurarseli, omettendo, altresì, di allegare e provare le ulteriori condizioni legittimanti l'eventuale riconoscimento dell'assegno di divorzio nella sua diversa componente perequativa e compensativa.
Avuto riguardo alla condizione economica di infatti, il Collegio CP_1 rileva che la stessa all'epoca della separazione omologata già era titolare di partita
IVA per lo svolgimento della professione di avvocato e dalla documentazione in atti risulta per l'anno di imposta 2017 (epoca della separazione) un reddito imponibile di € 19.378,00 (v. modello RPF 2018 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). A comprova della condizione di autosufficienza economica della convenuta all'epoca della separazione, in sede di omologa della stessa veniva escluso qualsivoglia mantenimento in favore della CP_1
Nel giudizio che ci occupa, il collegio rileva che parte resistente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova della sopraggiunta inadeguatezza dei propri mezzi, rispetto all'epoca della separazione. In particolare, ha omesso di documentare l'allegata condizione di persistente disoccupazione a far data dal mese di novembre 2021, da cui sarebbe scaturita una condizione di indigenza;
quest'ultima non può validamente essere desunta neppure dagli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza, in quanto, essendo mancanti della documentazione bancaria di ING. Bank. N.V., non consentono di desumere l'assenza di liquidità in capo ad CP_1 contrariamente a quanto dalla stessa dedotto.
Sul punto occorre ribadire che è onere della parte, che allega fatti sopravvenuti, darne dimostrazione sul piano innanzi tutto documentale, senza che possa dolersi sul punto della incompletezza delle indagini finanziare demandate alla Guardia di
Finanza, le quali non avrebbero potuto rivestire la funzione di supplire alle carenze probatorie della parte istante, tantomeno risulta che la stessa abbia mai domandato di essere rimessa in termini.
Dunque, l'allegazione di parte resistente circa il sopravvenuto stato di disoccupazione - a seguito della incontestata cessazione dell'incarico di Assessore presso il Comune di Taranto nel mese di ottobre 2021 – è rimasta priva di riscontro probatorio, come privo di supporto documentale e probatorio è rimasto il dedotto peggioramento della sua condizione economica, mentre si palesa la assoluta irrilevanza (invero per entrambe le parti) di eventuali oneri abitativi sopravvenuti, in quanto prevedibili già all'epoca della separazione.
Piuttosto, all'epoca dell'avvio del presente giudizio, risulta in favore della resistente una produzione reddituale annua superiore a quella goduta al momento dell'omologa della separazione. Sul punto si richiamano le informative rese dalla
Guardia di Finanza in data 24/03/2023, dalle quali emerge che per l'anno d'imposta 2020 la resistente percepiva un reddito imponibile di € 21.376,00, superiore rispetto a quello prodotto nell'anno 2017, ossia all'epoca della separazione, pari ad € 19.378,00. Già nel 2019 aveva goduto di un reddito netto pari ad € 31.000,00 circa e nel 2021 poteva contare su un reddito pari ad €
29.500,00 circa.
Alla luce di siffatte considerazioni, ritiene il Collegio che parte convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere, ha omesso di provare l'inadeguatezza dei propri mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Quanto al diverso profilo perequativo – compensativo dell'assegno divorzile, idoneo ad assorbire quello assistenziale, il Collegio esclude, pure, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno di divorzio, nella sua componente riequilibratrice.
Sul punto il collegio richiama il condivisibile orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, nella parte in cui chiarisce che, “ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale» (Cassazione Civile, 8 settembre 2021, n. 24250).
Con specifico riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, la Corte di cassazione ha da ultimo precisato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha
l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Nel caso di specie, inconferente è il richiamato da parte della convenuta al principio di non contestazione, alla luce della assoluta genericità e della natura valutativa degli assunti su cui si fonderebbe la richiesta di un assegno divorzile nella sua componente perequativa e compensativa, essendosi la parte limitata ad affermare che il “marito (…) ha sempre rifiutato ogni forma di dialogo con la stessa e, conseguentemente, ogni forma di vera collaborazione e progettualità familiare”, quindi a dedurre che “le esigenze delle figlie, però, dovevano essere soddisfatte, sia in termini affettivi, che materiali, per cui l'odierna convenuta è stata costretta ad affrontare da sola tutta una serie di difficoltà [facilmente immaginabili!] connesse all'assolvimento di tutte le funzioni pratiche di una famiglia, di cui il sig. si è costantemente, a più riprese ed in più Pt_1 modalità, disinteressato;
la sig.ra svolgeva l'attività di avvocato e tale CP_1 situazione ha, ovviamente, avuto ripercussioni terribili in ambito lavorativo, per cui l'attività professionale ha avuto un inesorabile e repentino declino, complice anche la stratificazione della crisi economica tarantina;
”. (vedi comparsa di costituzione del 12.4.2021 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. del
26.11.2021)
Il collegio rileva che la parte convenuta si è limita a fare generico riferimento a non meglio precisate difficoltà che avrebbe affrontato da sola, tanto da non poterne apprezzare neppure la loro efficienza causale rispetto al dedotto declino
(anche questo non meglio precisato e non provato sul piano documentale) della professione legale di avvocato, ove si consideri peraltro l'assenza di qualsivoglia riferimento all'epoca e alla durata di siffatta condizione.
A ben vedere, dette circostanze appaiono pure contraddette dal fatto (non contestato) dello svolgimento da parte della resistente dell'attività di avvocato dal
1998, nonché continuativamente sin dal 2012 di ruoli dirigenziali presso il
Comune di Taranto e presso l'A.M.I.U. S.p.A., sino a divenire assessore presso il predetto Ente comunale sino all'ottobre del 2021, tanto da poter ragionevolmente presumere, piuttosto, che nel corso della propria vita matrimoniale la non CP_1 abbia visto frapporsi ostacoli significativi al percorso di consolidamento delle proprie capacità professionali.
In definitiva, il Collegio rileva la assoluta genericità delle deduzioni di parte resistente, tanto da non consentire di ritenere soddisfatta l'esigenza di vedere perimetrato sul punto, entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il thema decidendum ed il thema probandum, con specifiche e circostanziate allegazioni su quale fosse stato il suo ruolo all'interno della famiglia, in quali termini si fosse esplicato il suo contributo e quale aspetto del patrimonio del ricorrente ne avesse tratto vantaggio.
Quanto alla prole, rileva il Collegio che le parti concordano sulla non autosufficienza sul piano economico delle figlie e nonostante il Per_1 CP_2 raggiungimento da parte di entrambe della maggiore età.
Parimenti, non risulta contestato che la IA a far data dal 17.10.2022 si sia Per_1 trasferita stabilmente al domicilio paterno, modificando in fatto il regime di collocamento prevalente che era stato stabilito in sede di separazione (e confermato in sede presidenziale nel presente giudizio).
Con riferimento al quantum, alla luce delle considerazioni innanzi svolte sulla condizione economica, patrimoniale e reddituale delle parti, il collegio reputa congruo confermare le statuizioni assunte in via provvisoria dal G.I. con ordinanza del 12.1.2024, in punto di commisurazione dell'assegno posto a carico della per il mantenimento della IA e di entrambi i genitori per il CP_1 Per_1 mantenimento della IA . CP_2
Infine, accoglibile è la domanda di versamento diretto dell'assegno in favore di
, nulla opponendo le parti sul punto. Controparte_2
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni altra domanda, così CP_1 provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/07/1999 a IN
CA (TA) da , nato a [...] il Parte_1
26/02/1967, e , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di IN CA dell'anno
1999, parte II, serie C, numero 31;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
un assegno mensile di euro 150,00, a titolo di Parte_1 mantenimento della IA con rivalutazione annuale Persona_2 secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2022, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie nell'interesse della prole;
conferma per il pregresso periodo le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 9.6.2021 in punto di mantenimento della IA;
Per_1
3) dispone, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, il versamento diretto da parte di e di un assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento in favore della IA , nella misura di Controparte_2
€ 400,00 a carico del primo ed € 200,00 a carico della seconda, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della prole, come da protocollo vigente;
conferma per il pregresso periodo le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 9.6.2021 in punto di mantenimento della IA , come modificate con ordinanza del G.I. del CP_2
29.11.2022;
4) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
; CP_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7480/2020 R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONE EGIDIO, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'ELIA DANIELE come CP_1 da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. LAMANNA Controparte_2
GIUSEPPE, come da mandato in atti,
INTERVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 8 novembre 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/12/2020, , premesso di Parte_1 aver contratto in data 17/07/1999 matrimonio in IN CA (TA) con
, che dalla loro unione erano nate le figlie il CP_1 CP_2
20/09/2002 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e il Per_1
16/12/2006 (divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, ma non economicamente autosufficiente) e che in data 19/06/2017 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione. Chiedeva, inoltre, che venisse stabilita la distribuzione fra i genitori dell'onere di mantenimento delle figlie in considerazione delle esigenze delle stesse e delle risorse economiche di ciascuno, con la ripartizione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente, con comparsa depositata in data
12.4.2021, non si opponeva al divorzio, spiegando tuttavia domanda riconvenzionale di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia. Domandava, inoltre, l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente per le esigenze di ciascuna delle figlie, in misura non inferiore ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto.
Adottati in data 09/06/2021 i provvedimenti presidenziali (di conferma dei provvedimenti della separazione), veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore.
Con ordinanza del 29.11.2022, il G.I., considerando il mutamento intervenuto nella condizione esistenziale della IA maggiorenne (studentessa CP_2 universitaria a Venezia), da cui desumeva un sicuro aumento delle sue esigenze di vita sul piano personale e sociale, comparata la condizione economica delle parti, in via provvisoria innalzava ad € 400,00 il contributo posto a carico di Parte_1
per il mantenimento della IA , da versare in favore della
[...] CP_2 genitrice CP_1
Con atto di intervento depositato in data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la IA chiedendo disporsi in proprio favore il versamento diretto Controparte_2 di un assegno periodico di mantenimento dell'importo di euro 600,00, o in altra misura ritenuta di giustizia, oltre alle spese straordinarie, da porre a carico dei genitori ed Parte_1 CP_1
Con ordinanza del 12.1.2024, prendendo atto del non contestato intervenuto trasferimento della IA (allora) minore al domicilio paterno, a far data dal Per_1
17 ottobre 2022 e in termini di stabilità, nonché della mancata opposizione delle parti al versamento diretto del mantenimento in favore della IA , il G.I. CP_2 poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
un assegno mensile di euro 150,00, a titolo di mantenimento della IA
[...]
, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni Per_1 mese, con decorrenza dal mese di novembre 2022; inoltre, disponeva il versamento diretto da parte di e Parte_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della IA , nella misura Controparte_2 di € 400,00 a carico del primo ed € 200,00 a carico della seconda, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della prole, come da protocollo vigente.
All'udienza del 07/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate nei termini assegnati.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 19/06/2017.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle pronunce accessorie, osserva il collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore di
[...]
CP_1
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, l'art. 5 comma 6 Legge n. 898/70 attribuisce all'assegno una funzione assistenziale, correlando il diritto alla sua corresponsione all'accertamento in capo al richiedente dell'assenza di mezzi
“adeguati” e della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, riconoscendo, quindi, al criterio della adeguatezza dei mezzi un carattere relativo, che impone una valutazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, da collegare causalmente, ove emerga una rilevante disparità, “(…) alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 comma 6 cit., al fine di riscontrare se la detta disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro”. Pertanto, i predetti indicatori prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, in virtù del principio di solidarietà che sta alla base del riconoscimento del diritto alla sua corresponsione (vedi Cassazione Civile, S.U., sentenza del 11 luglio 2018 n.
18287).
Nel caso che ci occupa, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, tenuto conto dell'istruttoria svolta, il Collegio reputa superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, risultando in atti acquisiti elementi idonei per la ricostruzione, anche in via presuntiva, della situazione economica e della capacità reddituale e lavorativa di entrambi i coniugi. Sul punto giova evidenziare, in via preliminare, l'infondatezza delle doglianze di parte resistente, circa la incompletezza delle informative prodotte dalla Guardia di
Finanza, in quanto “ferme alle dichiarazioni dei redditi e agli estratti di conto corrente all'epoca in atti, non aggiornate alla sopravvenuta situazione di indigenza della resistente” (comparsa conclusionale del 9.12.2024). Infatti, i poteri d'ufficio riconosciuti al Giudice non sono sostituitivi degli oneri probatori gravanti sulla parte che si dolga di una sopravvenuta condizione di indigenza, quale circostanza sopravvenuta che avrà, dunque, l'onere di documentare compiutamente mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea a dimostrare la dedotta perdita di adeguati mezzi di sussistenza.
Passando al merito, quanto alla parte ricorrente, risulta documentato che Parte_1
possa contare su redditi imponibili da lavoro (dipendente) come
[...] giornalista e (autonomo) come addetto stampa, su base annua, per complessivi €
24.700,00 (anno di imposta 2021), € 38.600,00 circa (anno di imposta 2020),
28.400,00 circa (anno di imposta 2019), vedendo in media lievemente migliorata la propria condizione, rispetto all'epoca della separazione, in cui poteva contare su redditi annui pari ad € 26.000,00 circa (vedi PF 2018 reddito imponibile 2017).
Dal punto di vista economico e patrimoniale il Collegio rileva che il ricorrente ha ricevuto nel gennaio 2020 la somma complessiva di € 88.500,00 all'esito di un contenzioso con il precedente datore di lavoro per differenze retributive;
a seguito del decesso della genitrice, il ricorrente è risultato, inoltre, titolare pieno del diritto di proprietà su un immobile (1/3 ricevuto in eredità e 2/3 acquistati dagli altri eredi al prezzo complessivo di € 36.000,00 nel dicembre 2020 utilizzando parte della somma di cui innanzi) nonché titolare di 1/6 del diritto di proprietà pieno e di 2/6 della nuda proprietà di altri due immobili (uno sito in Taranto e uno sito in località Torre dell'Orso) sui quali insiste il diritto di usufrutto per 4/6 vantato dall'anziano padre.
Ferma restando la riscontrata forbice patrimoniale ed economica esistente tra i coniugi - posto che la parte resistente è risultata titolare del solo diritto di proprietà su un immobile acquistato nel 2019 previa accensione di un mutuo ipotecario (vedi informative della Guardia di Finanza in atti) - la parte istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito, tuttavia, adeguata prova della assenza di redditi adeguati e della incapacità di procurarseli, omettendo, altresì, di allegare e provare le ulteriori condizioni legittimanti l'eventuale riconoscimento dell'assegno di divorzio nella sua diversa componente perequativa e compensativa.
Avuto riguardo alla condizione economica di infatti, il Collegio CP_1 rileva che la stessa all'epoca della separazione omologata già era titolare di partita
IVA per lo svolgimento della professione di avvocato e dalla documentazione in atti risulta per l'anno di imposta 2017 (epoca della separazione) un reddito imponibile di € 19.378,00 (v. modello RPF 2018 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). A comprova della condizione di autosufficienza economica della convenuta all'epoca della separazione, in sede di omologa della stessa veniva escluso qualsivoglia mantenimento in favore della CP_1
Nel giudizio che ci occupa, il collegio rileva che parte resistente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito adeguata prova della sopraggiunta inadeguatezza dei propri mezzi, rispetto all'epoca della separazione. In particolare, ha omesso di documentare l'allegata condizione di persistente disoccupazione a far data dal mese di novembre 2021, da cui sarebbe scaturita una condizione di indigenza;
quest'ultima non può validamente essere desunta neppure dagli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza, in quanto, essendo mancanti della documentazione bancaria di ING. Bank. N.V., non consentono di desumere l'assenza di liquidità in capo ad CP_1 contrariamente a quanto dalla stessa dedotto.
Sul punto occorre ribadire che è onere della parte, che allega fatti sopravvenuti, darne dimostrazione sul piano innanzi tutto documentale, senza che possa dolersi sul punto della incompletezza delle indagini finanziare demandate alla Guardia di
Finanza, le quali non avrebbero potuto rivestire la funzione di supplire alle carenze probatorie della parte istante, tantomeno risulta che la stessa abbia mai domandato di essere rimessa in termini.
Dunque, l'allegazione di parte resistente circa il sopravvenuto stato di disoccupazione - a seguito della incontestata cessazione dell'incarico di Assessore presso il Comune di Taranto nel mese di ottobre 2021 – è rimasta priva di riscontro probatorio, come privo di supporto documentale e probatorio è rimasto il dedotto peggioramento della sua condizione economica, mentre si palesa la assoluta irrilevanza (invero per entrambe le parti) di eventuali oneri abitativi sopravvenuti, in quanto prevedibili già all'epoca della separazione.
Piuttosto, all'epoca dell'avvio del presente giudizio, risulta in favore della resistente una produzione reddituale annua superiore a quella goduta al momento dell'omologa della separazione. Sul punto si richiamano le informative rese dalla
Guardia di Finanza in data 24/03/2023, dalle quali emerge che per l'anno d'imposta 2020 la resistente percepiva un reddito imponibile di € 21.376,00, superiore rispetto a quello prodotto nell'anno 2017, ossia all'epoca della separazione, pari ad € 19.378,00. Già nel 2019 aveva goduto di un reddito netto pari ad € 31.000,00 circa e nel 2021 poteva contare su un reddito pari ad €
29.500,00 circa.
Alla luce di siffatte considerazioni, ritiene il Collegio che parte convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere, ha omesso di provare l'inadeguatezza dei propri mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Quanto al diverso profilo perequativo – compensativo dell'assegno divorzile, idoneo ad assorbire quello assistenziale, il Collegio esclude, pure, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento in favore della resistente di un assegno di divorzio, nella sua componente riequilibratrice.
Sul punto il collegio richiama il condivisibile orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione, nella parte in cui chiarisce che, “ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale» (Cassazione Civile, 8 settembre 2021, n. 24250).
Con specifico riguardo alla funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, la Corte di cassazione ha da ultimo precisato che “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha
l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali. 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile. 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
Nel caso di specie, inconferente è il richiamato da parte della convenuta al principio di non contestazione, alla luce della assoluta genericità e della natura valutativa degli assunti su cui si fonderebbe la richiesta di un assegno divorzile nella sua componente perequativa e compensativa, essendosi la parte limitata ad affermare che il “marito (…) ha sempre rifiutato ogni forma di dialogo con la stessa e, conseguentemente, ogni forma di vera collaborazione e progettualità familiare”, quindi a dedurre che “le esigenze delle figlie, però, dovevano essere soddisfatte, sia in termini affettivi, che materiali, per cui l'odierna convenuta è stata costretta ad affrontare da sola tutta una serie di difficoltà [facilmente immaginabili!] connesse all'assolvimento di tutte le funzioni pratiche di una famiglia, di cui il sig. si è costantemente, a più riprese ed in più Pt_1 modalità, disinteressato;
la sig.ra svolgeva l'attività di avvocato e tale CP_1 situazione ha, ovviamente, avuto ripercussioni terribili in ambito lavorativo, per cui l'attività professionale ha avuto un inesorabile e repentino declino, complice anche la stratificazione della crisi economica tarantina;
”. (vedi comparsa di costituzione del 12.4.2021 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. del
26.11.2021)
Il collegio rileva che la parte convenuta si è limita a fare generico riferimento a non meglio precisate difficoltà che avrebbe affrontato da sola, tanto da non poterne apprezzare neppure la loro efficienza causale rispetto al dedotto declino
(anche questo non meglio precisato e non provato sul piano documentale) della professione legale di avvocato, ove si consideri peraltro l'assenza di qualsivoglia riferimento all'epoca e alla durata di siffatta condizione.
A ben vedere, dette circostanze appaiono pure contraddette dal fatto (non contestato) dello svolgimento da parte della resistente dell'attività di avvocato dal
1998, nonché continuativamente sin dal 2012 di ruoli dirigenziali presso il
Comune di Taranto e presso l'A.M.I.U. S.p.A., sino a divenire assessore presso il predetto Ente comunale sino all'ottobre del 2021, tanto da poter ragionevolmente presumere, piuttosto, che nel corso della propria vita matrimoniale la non CP_1 abbia visto frapporsi ostacoli significativi al percorso di consolidamento delle proprie capacità professionali.
In definitiva, il Collegio rileva la assoluta genericità delle deduzioni di parte resistente, tanto da non consentire di ritenere soddisfatta l'esigenza di vedere perimetrato sul punto, entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il thema decidendum ed il thema probandum, con specifiche e circostanziate allegazioni su quale fosse stato il suo ruolo all'interno della famiglia, in quali termini si fosse esplicato il suo contributo e quale aspetto del patrimonio del ricorrente ne avesse tratto vantaggio.
Quanto alla prole, rileva il Collegio che le parti concordano sulla non autosufficienza sul piano economico delle figlie e nonostante il Per_1 CP_2 raggiungimento da parte di entrambe della maggiore età.
Parimenti, non risulta contestato che la IA a far data dal 17.10.2022 si sia Per_1 trasferita stabilmente al domicilio paterno, modificando in fatto il regime di collocamento prevalente che era stato stabilito in sede di separazione (e confermato in sede presidenziale nel presente giudizio).
Con riferimento al quantum, alla luce delle considerazioni innanzi svolte sulla condizione economica, patrimoniale e reddituale delle parti, il collegio reputa congruo confermare le statuizioni assunte in via provvisoria dal G.I. con ordinanza del 12.1.2024, in punto di commisurazione dell'assegno posto a carico della per il mantenimento della IA e di entrambi i genitori per il CP_1 Per_1 mantenimento della IA . CP_2
Infine, accoglibile è la domanda di versamento diretto dell'assegno in favore di
, nulla opponendo le parti sul punto. Controparte_2
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni altra domanda, così CP_1 provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/07/1999 a IN
CA (TA) da , nato a [...] il Parte_1
26/02/1967, e , nata a [...] il [...], CP_1 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di IN CA dell'anno
1999, parte II, serie C, numero 31;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
un assegno mensile di euro 150,00, a titolo di Parte_1 mantenimento della IA con rivalutazione annuale Persona_2 secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2022, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie nell'interesse della prole;
conferma per il pregresso periodo le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 9.6.2021 in punto di mantenimento della IA;
Per_1
3) dispone, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, il versamento diretto da parte di e di un assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento in favore della IA , nella misura di Controparte_2
€ 400,00 a carico del primo ed € 200,00 a carico della seconda, oltre a rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della prole, come da protocollo vigente;
conferma per il pregresso periodo le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 9.6.2021 in punto di mantenimento della IA , come modificate con ordinanza del G.I. del CP_2
29.11.2022;
4) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
; CP_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara