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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa
n.1334/2024 R.G.A.C. promossa da (avv. Francesco Parte_1
Orecchioni) contro il Controparte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.), avente ad oggetto: diritto all'assunzione,
[...]
osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato l'11 dicembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, docente di “Scienze e Tecnologie della Logistica” (classe di concorso A036), in servizio presso l'ITIS “Savoia” di Chieti con contratto a tempo determinato, deduceva di aver partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, per il quale nella
Regione Abruzzo era stato previsto un unico posto, e di averlo superato collocandosi al primo posto nella graduatoria di merito. Lamentava che la
Dirigente Scolastica dell'Istituto “Acciaiuoli- Einaudi” di Ortona “pur in assenza di contrazione di organico per la suddetta classe di concorso- aveva
“dirottato” 8 delle 10 ore previste in organico di diritto per la classe di concorso A036 verso la classe di concorso A043 (“Scienza della
Navigazione”), di non essere stato “assunto in ruolo nel presente anno scolastico, senza alcuna certezza di poter essere assunto nei prossimi anni”, benché l'Amministrazione avesse messo a bando il posto e concludeva chiedendo “a) “accertato e dichiarato il diritto del prof. di essere Pt_1
assunto in quanto vincitore del concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023 per la classe di concorso A036 nella Regione Abruzzo, ordinare alla resistente di procedere a detta assunzione a far tempo dal 1° settembre 2024,
o, in subordine, a far tempo dal 1° settembre 2025, previo accantonamento della cattedra e ricorrendo -se del caso- ad una opportuna revisione delle classi atipiche, in modo da restituire alla classe di concorso A036 le ore in organico, assegnate alla A043; b) con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il resistente, deducendo: che “per l'anno 2024/2025, CP_1 all'esito delle procedure di mobilità, è risultato non esservi alcuna disponibilità per la classe di concorso A36 – provincia di Chieti”; che “per detta classe di concorso, stante il contingente autorizzato dal
[...]
, di poi ripartito – secondo le necessità istituzionali – dall' Controparte_1 [...]
, mai è intervenuta alcuna autorizzazione all'assunzione da parte CP_2 dell'Autorità competente superiore”; che “le ore destinate alla classe di concorso A036 sono state destinate alla classe di concorso A043 ( classe di concorso atipica) …in ottemperanza alla normativa vigente e alla … nota prot. 3009 del 09.02.2024”; che il diritto alla nomina del ricorrente era stato comunque salvaguardato dal legislatore ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DM
n. 205 del 26 ottobre 2023; che per l'anno 2024/2025, all'esito delle procedure di mobilità, era risultata “non esservi alcuna disponibilità per la classe di concorso A043 – provincia di Chieti”; che in base alla nota n. 43464 del 28 marzo 2024 del Ministero, tenuto conto che per la classe di concorso
A043 vi era stata una contrazione dell'organico e il titolare su tale classe,
Prof. “sarebbe diventato sovrannumerario”, la Dirigente Persona_1
Scolastico dell'IIS “ Acciaiuoli – Einaudi” di Ortona, aveva “dovuto intraprendere azione a tutela e salvaguardia della titolarità del Prof.
[...]
”. Concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare l'infondatezza del Per_1
ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per
l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettarlo”.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'odierna udienza, mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Pag. 2 di 7 -2-
Va in via preliminare rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria ordinaria adita a conoscere la domanda proposta dal ricorrente.
Come è noto, l'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ha attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, … ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”, con l'eccezione delle controversie “in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, le quali restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Tanto premesso in generale, giova a questo punto evidenziare come nel caso di specie il ricorrente abbia in sostanza lamentato che l'amministrazione resistente, piuttosto che dar corso alla sua assunzione per il posto bandito con il D.D.G. n. 2575 del
06.12.2023, abbia deciso di non dar corso all'assunzione in questione per l'a.s. in corso, provvedendo, poi, ad assegnare ad un'altra classe di concorso una parte delle ore che sarebbe stato possibile “accantonare per il completamento ai fini del concorso ordinario” per la classe di concorso A036.
Non è contestato, dunque, che, come rappresentato dall'amministrazione resistente “Il posto reclamato dall'odierno ricorrente non era, comunque, per l'anno scolastico 2024/25 disponibile per essere assegnato al vincitore del concorso di cui si tratta. Infatti, per detto anno scolastico, non vi è stata nessuna autorizzazione alla
Contr relativa assunzione da parte del in quanto, come innanzi detto, sin dall'esito delle operazioni relative alla mobilità annuale 2024/25 non è risultato alcuna disponibilità per la classe di concorso di interesse del ( DOC. 4) Né risulta che per la Pt_1
medesima classe sia intervenuta la prescritta autorizzazione da parte del superiore
”. CP_1
Deve, pertanto, ritenersi pacifico che per l'a.s. scolastico in corso l'amministrazione resistente non abbia autorizzato alcuna immissione in ruolo con
Pag. 3 di 7 riferimento alla classe di concorso A036.
Sul punto, giova, allora ricordare che per pacifica giurisprudenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU 22 agosto 2019 nr. 21607; Cass. SU
20/10/2017, n. 24878; Cass. Sez. Un. 29/12/2016, n. 27460) “i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato.
7. La decisione della amministrazione di coprire un determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace, una volta assunta, vincola dunque l' amministrazione a darvi corso. In tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre
2017 nr. 26104 e giurisprudenza ivi citata).
8. Dalla situazione sin qui descritta va distinta, tuttavia, l'ipotesi in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più —(o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso)— il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato;
in tale eventualità si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (Cass. SU 22 agosto 2019 nr. 21607; Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878)” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021).
Poiché l'amministrazione resistente ha disposto di non coprire più il posto bandito con il D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023– o di non coprirlo
“ancora”, attesa la possibilità, prevista dall'art. 12 comma 4 del DM n. 205 del 26 ottobre 2023 del “..diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di
Pag. 4 di 7 incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente” - risulta agevole affermare – seguendo il criterio (fondamentale in materia, per come ricordato dalla giurisprudenza della S.C. che di qui a poco si andrà a citare) del cd. petitum sostanziale – che la presente controversia abbia come oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo e discrezionale dell'amministrazione di ripartire il contingente regionale autorizzato di nuove assunzioni (potere espressamente riconosciutole dall'art. 2 del d.lgs. 165/2001 di determinare “le dotazioni organiche complessive”; si veda anche il disposto dell'art. 1 del bando, prodotto dal ricorrente, che espressamente prevede “1.Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante. Con successivo decreto
l'amministrazione si riserva di incrementare il numero di posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa”).
In tale contesto dunque, sebbene sia stata in questa sede prospettata la sussistenza di un diritto all'assunzione in forza dell'utilizzo di una graduatoria da ritenersi valida ed efficace, di tale diritto si asserisce l'esistenza come conseguenza diretta della negazione degli effetti dell'atto amministrativo con il quale il resistente si è determinato a non dar CP_1 corso ad un'assunzione sulla base di valutazione sul contingente del personale a sé riservata dalla legge.
Del resto, come si legge in ricorso “Appare dunque pacifico che il prof. avrebbe comunque diritto all'immissione in ruolo “nel limite Pt_1 delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente” e la cattedra per la classe di concorso A036 “rientra certamente nelle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La legislazione vigente, sul punto, richiamata dal quinto comma
Pag. 5 di 7 dell'art. 12 del DM n. 205 del 26 ottobre 2023, secondo cui “Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”, detta le “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, all'art. 40 della l. 449/1997 dispone che la determinazione della consistenza numerica del personale della scuola va assunta “Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia”.
Tale atto, dunque, non viene in questa sede in considerazione in quanto incidente su uno o più aspetti del (costituendo) rapporto di lavoro, bensì quale oggetto diretto e immediato della censura di parte ricorrente.
Poiché tuttavia, come detto, si tratta di un atto di cd. macro organizzazione, costituente cioè diretta espressione del potere organizzativo discrezionale dell'amministrazione, la relativa cognizione esula dai poteri riservati dalla legge al giudice ordinario e spetta al giudice amministrativo competente per territorio.
- 3 –
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente va infine condannato al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, nonché della consistenza dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio (d.m. 55/2014, riferimento al primo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed espunto il compenso per la fase istruttoria, data la natura puramente documentale della causa ed applicata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp.att. c.p.c.), si liquidano in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara inammissibile la domanda proposta da contro il Parte_1 Controparte_1 con ricorso dell'11.12.2024 per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito,
Pag. 6 di 7 appartenendo la relativa controversia alla giurisdizione del T.A.R. competente per territorio;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
Chieti, lì 8 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa
n.1334/2024 R.G.A.C. promossa da (avv. Francesco Parte_1
Orecchioni) contro il Controparte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.), avente ad oggetto: diritto all'assunzione,
[...]
osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato l'11 dicembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, docente di “Scienze e Tecnologie della Logistica” (classe di concorso A036), in servizio presso l'ITIS “Savoia” di Chieti con contratto a tempo determinato, deduceva di aver partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023, per il quale nella
Regione Abruzzo era stato previsto un unico posto, e di averlo superato collocandosi al primo posto nella graduatoria di merito. Lamentava che la
Dirigente Scolastica dell'Istituto “Acciaiuoli- Einaudi” di Ortona “pur in assenza di contrazione di organico per la suddetta classe di concorso- aveva
“dirottato” 8 delle 10 ore previste in organico di diritto per la classe di concorso A036 verso la classe di concorso A043 (“Scienza della
Navigazione”), di non essere stato “assunto in ruolo nel presente anno scolastico, senza alcuna certezza di poter essere assunto nei prossimi anni”, benché l'Amministrazione avesse messo a bando il posto e concludeva chiedendo “a) “accertato e dichiarato il diritto del prof. di essere Pt_1
assunto in quanto vincitore del concorso indetto con D.D.G. n. 2575/2023 per la classe di concorso A036 nella Regione Abruzzo, ordinare alla resistente di procedere a detta assunzione a far tempo dal 1° settembre 2024,
o, in subordine, a far tempo dal 1° settembre 2025, previo accantonamento della cattedra e ricorrendo -se del caso- ad una opportuna revisione delle classi atipiche, in modo da restituire alla classe di concorso A036 le ore in organico, assegnate alla A043; b) con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il resistente, deducendo: che “per l'anno 2024/2025, CP_1 all'esito delle procedure di mobilità, è risultato non esservi alcuna disponibilità per la classe di concorso A36 – provincia di Chieti”; che “per detta classe di concorso, stante il contingente autorizzato dal
[...]
, di poi ripartito – secondo le necessità istituzionali – dall' Controparte_1 [...]
, mai è intervenuta alcuna autorizzazione all'assunzione da parte CP_2 dell'Autorità competente superiore”; che “le ore destinate alla classe di concorso A036 sono state destinate alla classe di concorso A043 ( classe di concorso atipica) …in ottemperanza alla normativa vigente e alla … nota prot. 3009 del 09.02.2024”; che il diritto alla nomina del ricorrente era stato comunque salvaguardato dal legislatore ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DM
n. 205 del 26 ottobre 2023; che per l'anno 2024/2025, all'esito delle procedure di mobilità, era risultata “non esservi alcuna disponibilità per la classe di concorso A043 – provincia di Chieti”; che in base alla nota n. 43464 del 28 marzo 2024 del Ministero, tenuto conto che per la classe di concorso
A043 vi era stata una contrazione dell'organico e il titolare su tale classe,
Prof. “sarebbe diventato sovrannumerario”, la Dirigente Persona_1
Scolastico dell'IIS “ Acciaiuoli – Einaudi” di Ortona, aveva “dovuto intraprendere azione a tutela e salvaguardia della titolarità del Prof.
[...]
”. Concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare l'infondatezza del Per_1
ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per
l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettarlo”.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'odierna udienza, mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Pag. 2 di 7 -2-
Va in via preliminare rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione di questa Autorità giudiziaria ordinaria adita a conoscere la domanda proposta dal ricorrente.
Come è noto, l'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ha attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, … ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”, con l'eccezione delle controversie “in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, le quali restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Tanto premesso in generale, giova a questo punto evidenziare come nel caso di specie il ricorrente abbia in sostanza lamentato che l'amministrazione resistente, piuttosto che dar corso alla sua assunzione per il posto bandito con il D.D.G. n. 2575 del
06.12.2023, abbia deciso di non dar corso all'assunzione in questione per l'a.s. in corso, provvedendo, poi, ad assegnare ad un'altra classe di concorso una parte delle ore che sarebbe stato possibile “accantonare per il completamento ai fini del concorso ordinario” per la classe di concorso A036.
Non è contestato, dunque, che, come rappresentato dall'amministrazione resistente “Il posto reclamato dall'odierno ricorrente non era, comunque, per l'anno scolastico 2024/25 disponibile per essere assegnato al vincitore del concorso di cui si tratta. Infatti, per detto anno scolastico, non vi è stata nessuna autorizzazione alla
Contr relativa assunzione da parte del in quanto, come innanzi detto, sin dall'esito delle operazioni relative alla mobilità annuale 2024/25 non è risultato alcuna disponibilità per la classe di concorso di interesse del ( DOC. 4) Né risulta che per la Pt_1
medesima classe sia intervenuta la prescritta autorizzazione da parte del superiore
”. CP_1
Deve, pertanto, ritenersi pacifico che per l'a.s. scolastico in corso l'amministrazione resistente non abbia autorizzato alcuna immissione in ruolo con
Pag. 3 di 7 riferimento alla classe di concorso A036.
Sul punto, giova, allora ricordare che per pacifica giurisprudenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. SU 22 agosto 2019 nr. 21607; Cass. SU
20/10/2017, n. 24878; Cass. Sez. Un. 29/12/2016, n. 27460) “i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato.
7. La decisione della amministrazione di coprire un determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace, una volta assunta, vincola dunque l' amministrazione a darvi corso. In tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre
2017 nr. 26104 e giurisprudenza ivi citata).
8. Dalla situazione sin qui descritta va distinta, tuttavia, l'ipotesi in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più —(o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso)— il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato;
in tale eventualità si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (Cass. SU 22 agosto 2019 nr. 21607; Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878)” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 31427 del 03/11/2021).
Poiché l'amministrazione resistente ha disposto di non coprire più il posto bandito con il D.D.G. n. 2575 del 06.12.2023– o di non coprirlo
“ancora”, attesa la possibilità, prevista dall'art. 12 comma 4 del DM n. 205 del 26 ottobre 2023 del “..diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di
Pag. 4 di 7 incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente” - risulta agevole affermare – seguendo il criterio (fondamentale in materia, per come ricordato dalla giurisprudenza della S.C. che di qui a poco si andrà a citare) del cd. petitum sostanziale – che la presente controversia abbia come oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo e discrezionale dell'amministrazione di ripartire il contingente regionale autorizzato di nuove assunzioni (potere espressamente riconosciutole dall'art. 2 del d.lgs. 165/2001 di determinare “le dotazioni organiche complessive”; si veda anche il disposto dell'art. 1 del bando, prodotto dal ricorrente, che espressamente prevede “1.Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024, secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante. Con successivo decreto
l'amministrazione si riserva di incrementare il numero di posti destinati al concorso qualora dovesse intervenire apposita autorizzazione integrativa”).
In tale contesto dunque, sebbene sia stata in questa sede prospettata la sussistenza di un diritto all'assunzione in forza dell'utilizzo di una graduatoria da ritenersi valida ed efficace, di tale diritto si asserisce l'esistenza come conseguenza diretta della negazione degli effetti dell'atto amministrativo con il quale il resistente si è determinato a non dar CP_1 corso ad un'assunzione sulla base di valutazione sul contingente del personale a sé riservata dalla legge.
Del resto, come si legge in ricorso “Appare dunque pacifico che il prof. avrebbe comunque diritto all'immissione in ruolo “nel limite Pt_1 delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente” e la cattedra per la classe di concorso A036 “rientra certamente nelle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La legislazione vigente, sul punto, richiamata dal quinto comma
Pag. 5 di 7 dell'art. 12 del DM n. 205 del 26 ottobre 2023, secondo cui “Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”, detta le “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, all'art. 40 della l. 449/1997 dispone che la determinazione della consistenza numerica del personale della scuola va assunta “Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia”.
Tale atto, dunque, non viene in questa sede in considerazione in quanto incidente su uno o più aspetti del (costituendo) rapporto di lavoro, bensì quale oggetto diretto e immediato della censura di parte ricorrente.
Poiché tuttavia, come detto, si tratta di un atto di cd. macro organizzazione, costituente cioè diretta espressione del potere organizzativo discrezionale dell'amministrazione, la relativa cognizione esula dai poteri riservati dalla legge al giudice ordinario e spetta al giudice amministrativo competente per territorio.
- 3 –
In applicazione dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente va infine condannato al pagamento delle spese di lite che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, nonché della consistenza dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio (d.m. 55/2014, riferimento al primo scaglione delle cause di valore indeterminabile ed espunto il compenso per la fase istruttoria, data la natura puramente documentale della causa ed applicata la decurtazione di cui all'art. 152 bis disp.att. c.p.c.), si liquidano in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara inammissibile la domanda proposta da contro il Parte_1 Controparte_1 con ricorso dell'11.12.2024 per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito,
Pag. 6 di 7 appartenendo la relativa controversia alla giurisdizione del T.A.R. competente per territorio;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5901,6 per compensi professionali.
Chieti, lì 8 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 7 di 7