Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 settembre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 settembre 1993 |
Commentari • 9
- 1. L'agricoltura nello schema della Riforma Fiscale dell'IrpefMogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 20 dicembre 2024
L'art. 1, del dlgs. 13.12.2024, n. 192, in attuazione della legge di delega della riforma fiscale 9.8.2023, n. 111, ha introdotto poche ma significative novità, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, per il settore dell'agricoltura con l'obiettivo di sostenere e valorizzare colture innovative, quali le vertical form e le colture idroponiche, per adeguarsi all'evoluzione dei mercati. La nuova cornice impositiva rappresenta un completamento della normativa correlata all'evoluzione dell'attività agricola avviata con il d.lgs. 18.5.2001, n. 228, con il quale era stata innovata la figura dell'imprenditore agricolo in senso più aderente all'evoluzione del mercato ed era …
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Giurisprudenza • 51
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1453Provvedimento: Pubblicato il 23/02/2026 N. 01453/2026REG.PROV.COLL. N. 04003/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4003 del 2024, proposto dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, da Pet Levrieri Onlus, da Lav - Lega Anti Vivisezione Onlus, da E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, da Oipa Italia - Organizzazione Internazionale Protezione Animali O.D.V., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avvocati EL Pezone e Herbert Simone, con domicilio digitale …Leggi di più...
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- accesso agli atti·
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- art. 41 c.p.a.·
- art. 101 c.p.a.·
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Versioni del testo
- Art. 1. Attivita' cinotecnica 1. Ai fini della presente legge, per attivita' cinotecnica si intende l'attivita' volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.
- Art. 2. Definizioni 1. L'attivita' cinotecnica e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attivita' cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 3. Disciplina dell'attivita' cinotecnica 1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attivita' volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche', per le attivita' che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).