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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 678/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200013918885000 BOLLO 2017 MOTIVAZIONE
Con ricorso in epigrafe il ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento per Tassa automobilistica anno 2017 nei confronti dell'agente della riscossione che non si è costituito.
A sostegno delle motivazioni introdotte in ricorso deduceva diversi motivi di illegittimità, cosi come analiticamente descritti.
La Corte rileva, preliminarmente, che dagli atti e documenti di causa non si rileva prova documentale della data di notifica dell'atto impugnato né delle modalità con le quali la stessa notifica è stata effettuata. Osserva, che secondo il proprio consolidato orientamento, la mancata costituzione della parte resistente impone la verifica della tempestività del ricorso ex officio ai sensi dell'art. 21 co. 1' d. lgs. 546/1992), che qui è impossibile. Invero nessun elemento corrobora la suindicata data del 7.4.2023 ( Cass. 20.2.2013 n. 4247. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributarl, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cass.
8.6.2018 n. 15003). Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. Nella specie si rileva che il ricorrente ha allegato in ricorso solo l'atto impugnato in bianco che non prova la data di notifica dell'atto impugnato. Ne discende che il ricorso è inammissibile, ed in considerazione della mancata costituzione dell'Ufficio, si dichiara nulla per le spese.
P.Q.M
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Cosi deciso in Agrigento il 2.2.2026. IL GIUDICE monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 678/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200013918885000 BOLLO 2017 MOTIVAZIONE
Con ricorso in epigrafe il ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento per Tassa automobilistica anno 2017 nei confronti dell'agente della riscossione che non si è costituito.
A sostegno delle motivazioni introdotte in ricorso deduceva diversi motivi di illegittimità, cosi come analiticamente descritti.
La Corte rileva, preliminarmente, che dagli atti e documenti di causa non si rileva prova documentale della data di notifica dell'atto impugnato né delle modalità con le quali la stessa notifica è stata effettuata. Osserva, che secondo il proprio consolidato orientamento, la mancata costituzione della parte resistente impone la verifica della tempestività del ricorso ex officio ai sensi dell'art. 21 co. 1' d. lgs. 546/1992), che qui è impossibile. Invero nessun elemento corrobora la suindicata data del 7.4.2023 ( Cass. 20.2.2013 n. 4247. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributarl, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cass.
8.6.2018 n. 15003). Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. Nella specie si rileva che il ricorrente ha allegato in ricorso solo l'atto impugnato in bianco che non prova la data di notifica dell'atto impugnato. Ne discende che il ricorso è inammissibile, ed in considerazione della mancata costituzione dell'Ufficio, si dichiara nulla per le spese.
P.Q.M
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Cosi deciso in Agrigento il 2.2.2026. IL GIUDICE monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo