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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1910/2019 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno De Blasi e Salvatore Cataldo, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mormando, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Luca Longo, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ex art. Parte_1
141, 143, 145, 148 e149 D.Lgs 209/05 la Controparte_3
al fine di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro occorso il 21.05.2016 alle ore 02:30 circa, allorquando era trasportato sul veicolo di proprietà di , nell'occasione condotto da quest'ultimo e assicurato presso Controparte_2
la compagnia evocata.
Con comparsa depositata il 20.05.2019 si costituiva in giudizio l'assicuratrice, eccependo preliminarmente l'irregolare costituzione del contraddittorio e contestando l'an ed il quantum della pretesa attorea.
Ordinato con provvedimento dell'11.06.2019 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile , costituitosi l'11.11.2019, e concessi i Controparte_2
termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 05.12.2020 il Tribunale ha ordinato all'attore il deposito di copia autentica integrale del verbale di intervento dei Carabinieri di Casarano il giorno del sinistro per cui è causa e con successiva ordinanza del 15.06.2021 ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 09.11.2021 e il 28.04.2022.
All'esito ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, nominato la dott.ssa , alla quale all'udienza del 15.11.2022 ha conferito Persona_1
l'incarico.
Successivamente al deposito dell'elaborato, all'udienza del 05.03.2024 ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini richiesti ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda, opportunamente qualificata, meriti accoglimento.
Costituisce arresto della recentissima giurisprudenza della Suprema Corte, del tutto condiviso, che l'azione ex art. 141 CdS sia ammissibile solo in caso di coinvolgimento di almeno due veicoli: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti
2 dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”, Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318.
Ne consegue che, essendo pacifico che il sinistro occorso il 21.05.2016 alle 02.30 in cui è rimasto gravemente ferito l'attore non abbia visto il coinvolgimento di un secondo veicolo, l'odierna azione deve essere qualificata ex art. 144 Cod. Ass..
Né alcun dubbio residua sulla esclusiva responsabilità nella causazione di esso di _2
, proprietario e conducente la Renault Clio tg. CY398PH a bordo della quale sul
[...]
sedile posteriore viaggiava il , il quale, procedendo sulla S.P. 361 Alezio-Parabita Pt_1
in direzione di quest'ultima località, con strada bagnata e pioggia in atto nei pressi del
Km 19+400 perse il controllo del mezzo, finendo fuori strada contro un albero d'ulivo e cagionando gravi lesioni ai trasportati: in tal senso le risultanze del verbale dei CC intervenuti in occasione del sinistro, acquisito in corso di causa.
Sebbene nell'imminenza il venne sanzionato per la violazione dell'art. 186 cco. 2 _2
e 3 CdS, nonchè per le ulteriori di cui all'art. 141 cco. 2 e 11, cco. 3 e 8, e cco. 1 e 11
CdS, risulta che tutti i verbali sanzionatori sono stati annullati dal Giudice di Pace di
Gallipoli con la sentenza n. 1691/18 R.S. per difetto di prova della responsabilità dell'opponente in ordine agli illeciti contestati (“E' evidente pertanto che non essendoci la certezza sulla condotta illecita della opponente nella guida, la violazione non poteva essere contestata e comunque se lo poteva non può, alla luce della mancata produzione del rapporto di incidente stradale, essere confermata quantomeno per insufficienza di prove sulla condotta di guida del ricorrente”), con la conseguenza che nessuna ipotesi può ventilarsi in questa sede circa la loro sussistenza, in quanto coperta dal giudicato.
Ad ogni buon conto, rileva il decidente che non solo le eventuali condotte illecite del conducente non possono valere a ridurre la responsabilità del medesimo in ordine ai danni accusati dall'attore trasportato, ma stante la minima alterazione del tasso alcolemico verificata all'atto dell'accesso del al nosocomio per le cure del caso (tra _2
0,5 e 0,8 G/L), in difetto di prova della consapevolezza di essa da parte del così Pt_1
come della sua riconoscibilità, difetterebbe prova del concorso di colpa del trasportato ex art. 1227 co. 1 c.c. (Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n.24920: “L'accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d'un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto
3 riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 c.c.”).
Allo stesso modo difetta provadell'omesso uso delle cintura di sicurezza da parte del
, che occupava il sedile posteriore della Clio. Pt_1
Premesso infatti che trattasi di “…una cooperazione nel fatto colposo, incidendo sul decorso causale. Viene, dunque, al riguardo, in rilievo l'articolo 1227, comma 1, del Cc” (Cassazione civile sez. III, 20/05/2024, n.13921), la circostanza fattuale dell'omesso uso andava dimostrata dall'assicuratrice evocata: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.”, Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25712.
Orbene, chiarito che a pag. 5 del verbale dei CC intervenuti non è affatto “…riportata la circostanza che lo stesso non aveva utilizzato la cintura di sicurezza”, bensì che l'uso di esse non
è stato accertato, nonostante debba registrarsi il parziale adempimento dell'ordinanza del
05.12.2020, nessuna delle parti contendenti ha allegato le foto dei danni riportati dalla
Renault Clio, onde verificare che “…nessuna deformazione vi è stata per la parte posteriore del veicolo”, come assunto dalla convenuta in sede di conclusioni.
Con la conseguenza che, non potendo la consulenza tecnica d'ufficio offrire certezze in tal senso, ma mere ipotesi ricollegabili ad altre risultanze di indagine nel caso di specie mai allegate, peraltro precisando che “…il trauma cervico dorsale e la frattura biossea dell'avambraccio destro potrebbero essersi prodotte sia in un passeggero assicurato che in uno non ancorato con le cinture di sicurezza”, ritiene il Tribunale che debba concludersi per l'esclusiva responsabilità di in ordine a tutti i danni, patrimoniali e non, accusati da Controparte_2
all'esito del sinistro. Parte_1
Passando alla quantificazione di essi, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio la dott. ssa con motivazione logica, coerente, puntuale, tecnicamente corroborata, Persona_1
ha accertato che: “il 21.05.2016 il Sig. riportò un politrauma caratterizzato da: Parte_1
• Trauma cranio-facciale con frattura della piramide nasale e multiple ferite lacero contuse del volto
• Trauma cervico dorsale con frattura degli spigoli di C2, D2 e D3
• Frattura biossea avambraccio dx
4 Si trattò di lesioni di natura traumatico-contusiva che ben potettero realizzarsi nel corso ed a causa del trauma descritto in atti ad elevata energia cinetica (trasportato posteriore in autovettura
Renault Clio che entrava in collisione frontale contro un albero che veniva sradicato).”.
Quindi, riscontrati gli esiti residuati in “… • esiti algici di trauma cranico facciale con esiti cicatriziali del volto, di trichiasi delle ciglia della palpebra superiore sinistra (gia' trattata) e di frattura delle ossa proprie del naso;
• esiti anatomici degli spigoli di C2, D2, D3; • esiti cicatriziali, anatomici ed algici di frattura biossea di avambraccio dx trattata con innesto di stecca di osso prelevata dal perone in destrimane;
”, ha stimato la menomazione complessiva permanentemente subita nel 30% della totale, oltre a gg. 30 di ITT, gg. 60 al 75%, gg.
120 al 50% e gg. 180 al 25%.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale accusato da 30enne all'epoca del sinistro, in € € Parte_1
187.511,00 a titolo di danno biologico - già comprensivo del “danno biologico/dinamico- relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica nella misura accertata -, aumentato ad € 206.262,00 per il verificato minimo pregiudizio della capacità lavorativa
(Cassazione civile sez. III, 20/12/2023, n.35663), ed ancora ad € 226.962,00 per l'incidenza della IT.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, e decurtata di € 82.350,00 corrisposti anteriormente al giudizio dall'assicuratrice Controparte_3
e trattenuta a titolo di acconto (€ 144.612,00), va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al maggio 2016 e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta l'ulteriore di € 6.632,00 a titolo di danno patrimoniale, consistente negli esborsi documentati ed occorsi per visite specialistiche, esami strumentali e cicli di fisioterapia, stimati congrui dal Consulente, oltre che per le perizie di parte.
Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore in questa sede liquidato.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di _2
in ordine ai danni accusati da nel sinistro del 21.5.2016,
[...] Parte_1
condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di € 144.612,00 a
[...] Parte_1
titolo di danno non patrimoniale, da aumentare di interessi legali sulla somma devalutata a ritroso sino al maggio del 2016 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 6.632,00 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex
[...] Parte_1
D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 1.214,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) Pone definitivamente a carico di in solido con la Controparte_2 [...] le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, Controparte_3
separatamente liquidate.
Lecce, 03.3.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1910/2019 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno De Blasi e Salvatore Cataldo, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mormando, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Luca Longo, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio ex art. Parte_1
141, 143, 145, 148 e149 D.Lgs 209/05 la Controparte_3
al fine di conseguire il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro occorso il 21.05.2016 alle ore 02:30 circa, allorquando era trasportato sul veicolo di proprietà di , nell'occasione condotto da quest'ultimo e assicurato presso Controparte_2
la compagnia evocata.
Con comparsa depositata il 20.05.2019 si costituiva in giudizio l'assicuratrice, eccependo preliminarmente l'irregolare costituzione del contraddittorio e contestando l'an ed il quantum della pretesa attorea.
Ordinato con provvedimento dell'11.06.2019 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile , costituitosi l'11.11.2019, e concessi i Controparte_2
termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 05.12.2020 il Tribunale ha ordinato all'attore il deposito di copia autentica integrale del verbale di intervento dei Carabinieri di Casarano il giorno del sinistro per cui è causa e con successiva ordinanza del 15.06.2021 ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 09.11.2021 e il 28.04.2022.
All'esito ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, nominato la dott.ssa , alla quale all'udienza del 15.11.2022 ha conferito Persona_1
l'incarico.
Successivamente al deposito dell'elaborato, all'udienza del 05.03.2024 ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini richiesti ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda, opportunamente qualificata, meriti accoglimento.
Costituisce arresto della recentissima giurisprudenza della Suprema Corte, del tutto condiviso, che l'azione ex art. 141 CdS sia ammissibile solo in caso di coinvolgimento di almeno due veicoli: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti
2 dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”, Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318.
Ne consegue che, essendo pacifico che il sinistro occorso il 21.05.2016 alle 02.30 in cui è rimasto gravemente ferito l'attore non abbia visto il coinvolgimento di un secondo veicolo, l'odierna azione deve essere qualificata ex art. 144 Cod. Ass..
Né alcun dubbio residua sulla esclusiva responsabilità nella causazione di esso di _2
, proprietario e conducente la Renault Clio tg. CY398PH a bordo della quale sul
[...]
sedile posteriore viaggiava il , il quale, procedendo sulla S.P. 361 Alezio-Parabita Pt_1
in direzione di quest'ultima località, con strada bagnata e pioggia in atto nei pressi del
Km 19+400 perse il controllo del mezzo, finendo fuori strada contro un albero d'ulivo e cagionando gravi lesioni ai trasportati: in tal senso le risultanze del verbale dei CC intervenuti in occasione del sinistro, acquisito in corso di causa.
Sebbene nell'imminenza il venne sanzionato per la violazione dell'art. 186 cco. 2 _2
e 3 CdS, nonchè per le ulteriori di cui all'art. 141 cco. 2 e 11, cco. 3 e 8, e cco. 1 e 11
CdS, risulta che tutti i verbali sanzionatori sono stati annullati dal Giudice di Pace di
Gallipoli con la sentenza n. 1691/18 R.S. per difetto di prova della responsabilità dell'opponente in ordine agli illeciti contestati (“E' evidente pertanto che non essendoci la certezza sulla condotta illecita della opponente nella guida, la violazione non poteva essere contestata e comunque se lo poteva non può, alla luce della mancata produzione del rapporto di incidente stradale, essere confermata quantomeno per insufficienza di prove sulla condotta di guida del ricorrente”), con la conseguenza che nessuna ipotesi può ventilarsi in questa sede circa la loro sussistenza, in quanto coperta dal giudicato.
Ad ogni buon conto, rileva il decidente che non solo le eventuali condotte illecite del conducente non possono valere a ridurre la responsabilità del medesimo in ordine ai danni accusati dall'attore trasportato, ma stante la minima alterazione del tasso alcolemico verificata all'atto dell'accesso del al nosocomio per le cure del caso (tra _2
0,5 e 0,8 G/L), in difetto di prova della consapevolezza di essa da parte del così Pt_1
come della sua riconoscibilità, difetterebbe prova del concorso di colpa del trasportato ex art. 1227 co. 1 c.c. (Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n.24920: “L'accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d'un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto
3 riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 c.c.”).
Allo stesso modo difetta provadell'omesso uso delle cintura di sicurezza da parte del
, che occupava il sedile posteriore della Clio. Pt_1
Premesso infatti che trattasi di “…una cooperazione nel fatto colposo, incidendo sul decorso causale. Viene, dunque, al riguardo, in rilievo l'articolo 1227, comma 1, del Cc” (Cassazione civile sez. III, 20/05/2024, n.13921), la circostanza fattuale dell'omesso uso andava dimostrata dall'assicuratrice evocata: “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.”, Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25712.
Orbene, chiarito che a pag. 5 del verbale dei CC intervenuti non è affatto “…riportata la circostanza che lo stesso non aveva utilizzato la cintura di sicurezza”, bensì che l'uso di esse non
è stato accertato, nonostante debba registrarsi il parziale adempimento dell'ordinanza del
05.12.2020, nessuna delle parti contendenti ha allegato le foto dei danni riportati dalla
Renault Clio, onde verificare che “…nessuna deformazione vi è stata per la parte posteriore del veicolo”, come assunto dalla convenuta in sede di conclusioni.
Con la conseguenza che, non potendo la consulenza tecnica d'ufficio offrire certezze in tal senso, ma mere ipotesi ricollegabili ad altre risultanze di indagine nel caso di specie mai allegate, peraltro precisando che “…il trauma cervico dorsale e la frattura biossea dell'avambraccio destro potrebbero essersi prodotte sia in un passeggero assicurato che in uno non ancorato con le cinture di sicurezza”, ritiene il Tribunale che debba concludersi per l'esclusiva responsabilità di in ordine a tutti i danni, patrimoniali e non, accusati da Controparte_2
all'esito del sinistro. Parte_1
Passando alla quantificazione di essi, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio la dott. ssa con motivazione logica, coerente, puntuale, tecnicamente corroborata, Persona_1
ha accertato che: “il 21.05.2016 il Sig. riportò un politrauma caratterizzato da: Parte_1
• Trauma cranio-facciale con frattura della piramide nasale e multiple ferite lacero contuse del volto
• Trauma cervico dorsale con frattura degli spigoli di C2, D2 e D3
• Frattura biossea avambraccio dx
4 Si trattò di lesioni di natura traumatico-contusiva che ben potettero realizzarsi nel corso ed a causa del trauma descritto in atti ad elevata energia cinetica (trasportato posteriore in autovettura
Renault Clio che entrava in collisione frontale contro un albero che veniva sradicato).”.
Quindi, riscontrati gli esiti residuati in “… • esiti algici di trauma cranico facciale con esiti cicatriziali del volto, di trichiasi delle ciglia della palpebra superiore sinistra (gia' trattata) e di frattura delle ossa proprie del naso;
• esiti anatomici degli spigoli di C2, D2, D3; • esiti cicatriziali, anatomici ed algici di frattura biossea di avambraccio dx trattata con innesto di stecca di osso prelevata dal perone in destrimane;
”, ha stimato la menomazione complessiva permanentemente subita nel 30% della totale, oltre a gg. 30 di ITT, gg. 60 al 75%, gg.
120 al 50% e gg. 180 al 25%.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare il pregiudizio non patrimoniale accusato da 30enne all'epoca del sinistro, in € € Parte_1
187.511,00 a titolo di danno biologico - già comprensivo del “danno biologico/dinamico- relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica nella misura accertata -, aumentato ad € 206.262,00 per il verificato minimo pregiudizio della capacità lavorativa
(Cassazione civile sez. III, 20/12/2023, n.35663), ed ancora ad € 226.962,00 per l'incidenza della IT.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, e decurtata di € 82.350,00 corrisposti anteriormente al giudizio dall'assicuratrice Controparte_3
e trattenuta a titolo di acconto (€ 144.612,00), va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al maggio 2016 e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta l'ulteriore di € 6.632,00 a titolo di danno patrimoniale, consistente negli esborsi documentati ed occorsi per visite specialistiche, esami strumentali e cicli di fisioterapia, stimati congrui dal Consulente, oltre che per le perizie di parte.
Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore in questa sede liquidato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di _2
in ordine ai danni accusati da nel sinistro del 21.5.2016,
[...] Parte_1
condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di € 144.612,00 a
[...] Parte_1
titolo di danno non patrimoniale, da aumentare di interessi legali sulla somma devalutata a ritroso sino al maggio del 2016 e dalla pronuncia al saldo, oltre a quella di € 6.632,00 a titolo di danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna in solido con la Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida ex
[...] Parte_1
D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre € 1.214,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) Pone definitivamente a carico di in solido con la Controparte_2 [...] le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, Controparte_3
separatamente liquidate.
Lecce, 03.3.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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