Ordinanza cautelare 21 aprile 2022
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 21/04/2022, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 00194/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00382/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 382 del 2022, proposto da:
- IA GO, rappresentata e difesa dall’Avv. Adolfo Gianfreda, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- della Rifran s.a.s. di SO NZ & C., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) dell’ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica - Lavori pubblici del Comune di Ostuni n. 7 del 19.01.2022, nella parte in cui è stata ordinata ad GO IA “ la demolizione della seguente opera realizzata abusivamente, sul terreno di sua proprietà, in località Santa Lucia, agro di Ostuni (BR), censito alla part.lla 109 del foglio 52 del catasto terreni: colonnina in blocchi di cemento e malta cementizia con installato contatore allacciato alla rete elettrica, indicato al punto 2 dell’elenco riportato nella premessa dell’ordinanza ”, con espresso avviso che, non ottemperando nel termine di gg. 90 dalla notifica, detto “ provvedimento sarebbe stato eseguito d’ufficio ” e che “ il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, così come contemplato dall’art. 31, comma 3, del DPR 380/01 ” e che, inoltre, “ sarebbe stata applicata la sanzione pecuniaria, pari a euro 20.000,00, ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 31 del DPR n. 380/01 ”;
b) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la licenza suppletiva n. 5 del 2020, richiamata nell’ordinanza impugnata, di cui la GO non ha avuto cognizione, rilasciata a SO NZ, nella qualità di legale rappresentante della società Rifran s.a.s., limitatamente alla parte di essa con la quale viene esercitata l’attività turistico ricettiva e balneare denominata Paragrafo 25, in località Santa Lucia, agro di Ostuni, sul terreno censito alla part.lla 109 del fl. 52 del catasto terreni.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Osservato che, pur condiviso il principio secondo cui, in linea generale, responsabile delle opere abusive e proprietario delle stesse, se non coincidenti, sono entrambi tenuti alla loro rimozione, qualche temperamento può tuttavia essere previsto ove il secondo risulti totalmente estraneo all’abuso e si sia attivato per favorirne il venir meno ( v. TAR Campania Napoli, III, 11 marzo 2021, n. 1614 );
2.- Ritenuto che:
- l’odierna ricorrente IA GO appare del tutto estranea alle opere abusive cui si fa riferimento nell’impugnata ordinanza, avendone anzi la stessa, con numerose, reiterate e dettagliate lettere raccomandate, sollecitato la rimozione al vicino confinante sig. NZ SO, ad Enel Energia e ad Enel Distribuzione, sedi di Ostuni, Brindisi e Roma;
- in questa prospettiva sembra più corretto, anche sotto il profilo della ragionevolezza ed equità dell’azione amministrativa, indirizzare l’ingiunzione esclusivamente nei confronti del diretto responsabile dell’abuso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, in specie, sospende nei soli confronti della ricorrente IA GO l’efficacia dell’impugnata ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica - Lavori pubblici del Comune di Ostuni n. 7 del 19 gennaio 2022.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO