Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 458/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Renzo e dall'avv. Margherita Ferraioli
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Montalto
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/10/2004 in IN
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 part II, serie A anno 2004)
e che dall'unione sono nati i figli (30/12/2004) e (30/09/2008), hanno Per_1 Per_2 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non viene disposto quindi alcun mantenimento dell'uno verso l'altro;
2. Il Sig. si obbliga a versare entro il 10 di ogni mese la somma Pt_1 di €. 100,00 a figlio;
3. Il figlio minore è assegnato in via esclusiva alla madre e collocato presso la medesima, nella abitazione condotta in locazione.
4. Il diritto di visita del figlio minore con il padre sarà esercitato liberamente.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 23/10/2004 in IN (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 part II, serie
A anno 2004) e che dall'unione sono nati i figli (30/12/2004) e Per_1 Per_2
(30/09/2008).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non viene disposto quindi alcun mantenimento dell'uno verso l'altro;
2. Il Sig. si obbliga a versare entro il 10 di ogni mese la somma Pt_1 di €. 100,00 a figlio;
3. Il figlio minore è assegnato in via esclusiva alla madre e collocato presso la medesima, nella abitazione condotta in locazione.
4. Il diritto di visita del figlio minore con il padre sarà esercitato liberamente.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola