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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Lara Bianzani ammesso al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Cristina Bazzola parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Questo Tribunale, con sentenza parziale n. 232 del 2010 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 [...]
quindi, con sentenza n. 290 del 16-29.6.2011 ha disciplinato gli CP_1 aspetti economici del divorzio: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, ha disposto l'affido condiviso dei figli, , nato nel 1993, e , Per_1 Per_2 nato nel 2000; ha disposto il collocamento dei minori presso la madre;
ha disposto l'assegnazione alla stessa della ex casa coniugale, un immobile sito in
Cremona, in Via Brescia n. 79 , in comproprietà fra i coniugi;
ha posto a carico del un assegno di mantenimento a favore dei figli, nonché l'obbligo di Pt_1 contribuire alle spese straordinarie per essi.
Con ricorso depositato il 14.9.2024, il ha adito il presente Tribunale per la Pt_1 modifica delle condizioni in essere, chiedendo la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale nonché di ogni suo obbligo di mantenimento dei figli, allegando che gli stessi sarebbero da anni economicamente indipendenti
( dal 2010 ed dal 2021), con efficacia retroattiva della Per_1 Per_2 revoca richiesta (quanto agli economici) a far data, appunto, da questi due momenti.
Si è costituita regolarmente la controparte, associandosi alla domanda di parte ricorrente, ma chiedendo disporsi che la revoca avesse effetto dall'incardinarsi del presente giudizio.
Alla prima udienza del 19.12.2024 le parti hanno accettato la proposta di consensualizzazione formulata -revoca di ogni obbligo economico a fra data dall'incardinarsi del presente giudizio-; avendo poi le parti messo in vendita e trovato un acquirente per la ex casa coniugale, alla successiva udienza del
20.2.2025 le parti hanno perfezionato l'accordo raggiunto, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Le condizioni fra le parti vanno omologate da questo Tribunale, stante la loro conformità a legge: dagli atti di causa emerge che i figli della coppia siano da considerarsi sicuramente economicamente indipendenti o comunque aventi un'età che non giustifica il procrastinarsi degli obblighi di loro mantenimento da parte del padre.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra Parte_1
e di cui alla sentenza Trib.
[...] Controparte_1
Cremona n. 290 del 16-29.6.2011 in conformità all'accordo fra di essi raggiunto, nei seguenti termini: revoca qualunque obbligo di mantenimento ordinario o di contributo alle spese straordinarie a carico del ed a favore dei figli, con Pt_1 decorrenza dell'incardinarsi del presente giudizio;
revoca l'assegnazione della ex casa coniugale, sita a Cremona, in Via
Brescia n. 79, a CP_1 CP_1 dà atto che parte acconsente a che la moglie ed il figlio Pt_1 Per_2 continuino a vivere nella ex casa coniugale fino al momento in cui il nuovo acquirente dell'immobile non verrà immesso nel suo possesso, con rinuncia da parte del a chiedere qualunque somme a moglie e Pt_1 figlio per l'uso della casa coniugale fino a quel momento;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 03/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti