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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 823 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
(C.F. , nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Felici n.2, Poggio MI (RI), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Christian Massimiani del Foro di Rieti ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Rieti (RI) alla Via delle Orchidee 9;
RICORRENTE
E
(C.F./P.iva ), in persona del suo legale Controparte_1 C.F._2
rappresentante pro tempore, con sede legale a Poggio MI (RI), Via R. Ruffilli n. 100;
CONVENUTO – CONTUMACE 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, premesso di essere stato assunto in data 1 Parte_1 aprile 2022 dal Sig. con contratto di “apprendistato professionalizzante o CP_1
contratto di mestiere” (v. documenti nn. 3 e 9 del ricorso), ha allegato di aver comunicato le proprie dimissioni per giusta causa in data 15 marzo 2023, tenuto conto dell'inadempimento del datore di lavoro nella corresponsione delle retribuzioni relative alle mensilità di Agosto
2022, Settembre 2022, Ottobre 2022, Novembre 2022, Dicembre 2022, Gennaio 2023,
Febbraio 2023, Marzo 2023 (v. documento n. 4 del ricorso).
Precisato di aver tentato invano di contattare il resistente, mediante invio di diffida stragiudiziale e attivazione del procedimento conciliativo dinanzi all Controparte_2
(v. documenti nn. 5, 7 e 8 del ricorso), il ricorrente ha proposto ricorso giudiziale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. Nel merito condannare la ditta individuale in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. l'importo pari ad Parte_1
€ 14.206,00 per retribuzioni dei mesi di agosto 2022, settembre 2022, ottobre 2022, novembre
2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023 e t.f.r. In applicazione del
CCN dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso la parte convenuta non si è costituita.
Il ricorso è fondato.
Invero, dalla documentazione in atti, risulta dimostrato che il ricorrente ha lavorato alle
CP_ dipendenze della convenuta dal giorno 1 aprile 2022 al 15 marzo 2023 (data delle dimissioni per giusta causa), con contratto di lavoro di “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” (v. documenti nn. 3 e 9 del ricorso).
Risulta inoltre dimostrato che il ricorrente, lamentando l'inadempimento del datore di lavoro nella corresponsione delle retribuzioni relative alle mensilità di Agosto 2022, Settembre 2022,
Ottobre 2022, Novembre 2022, Dicembre 2022, Gennaio 2023, Febbraio 2023, Marzo 2023, oltre al TFR, ha inviato al diffida stragiudiziale, oltre ad aver tentato, senza esito, di CP_1
definire in via conciliativa la controversia dinanzi all' , vedendosi poi Controparte_2
costretto ad agire in via giudiziale per il soddisfacimento della sua pretesa creditoria,
2 quantificata in complessivi euro 14.206,00, come da conteggi versati in atti (v. documento n.
6 del ricorso).
Ciò posto in fatto, occorre innanzitutto richiamare quel costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art.
36 Cost., comma 3)” (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e ha allegato l'inadempimento del datore in merito alla corresponsione delle suddette voci retributive, con la conseguenza di ritenere sufficiente tale allegazione, in mancanza di prova contraria, ai fini di una pronuncia di condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni omesse, voci accessorie e T.F.R.
In altri termini, una volta allegato il titolo posto a fondamento della domanda nonché
l'inadempimento della controparte, spetta a quest'ultima l'onere della prova in ordine ad eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa fatta valere.
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione e allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr.
Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto stante la contumacia della parte convenuta.
3 Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, la domanda deve essere accolta.
In merito al quantum richiesto, si osserva che dai conteggi prodotti emerge che l'ammontare delle voci retributive spettanti per i titoli di cui al ricorso sono pari alla somma di € 14.206,00, di cui euro 1.082,55 per TFR.
Su dette somme spettano inoltre gli interessi legali, da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 14.206,00, di cui euro 1.082,55 per TFR, a titolo di omesse retribuzioni relative alle mensilità di Agosto
2022, Settembre 2022, Ottobre 2022, Novembre 2022, Dicembre 2022, Gennaio 2023,
Febbraio 2023, Marzo 2023, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 1.700,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e CPA.
Rieti, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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