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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Laura Centofanti Giudice
Dott. Alfredo Landi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 25743/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Viareggio (LU), Corso Garibaldi n.7, presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Morini, che li rappresentata e difende in virtù delle procure allegate telematicamente all'atto di citazione;
ATTORI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Rosi (Foro
Pistoia), nonché elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n.177, presso lo studio dell'avv. Michele Ranchino in virtù della procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO OGGETTO: fideiussione-antitrust.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 23 ottobre 2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
chiedendo: Controparte_1
di dichiarare la nullità delle fideiussioni impugnate;
di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca convenuta per aver segnalato l'esposizione in Centrale Rischi, nonché la sofferenza delle posizioni;
di condannare la banca per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale al risarcimento danni in favore di essi attori nella misura di € 200.000,00 ciascuno o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., precisavano la domanda di nullità chiedendo di dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni impugnate relativamente alle clausole 2,
6 e 8.
Le fideiussioni in argomento erano quelle omnibus rilasciate dagli attori, nell'interesse della in data 8.8.2006 sino ad euro 195.000,00 e poi ridotte sino Controparte_2
ad euro 52.000,00, nonché le fideiussioni specifiche rilasciate in relazione al contratto di mutuo chirografario per euro 50.000,00.
La (di seguito ) Controparte_1 Controparte_1
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., precisava la domanda chiedendo: in via pregiudiziale, di dichiarare la improcedibilità della azione per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, di rigettare la domanda attorea ovvero, in subordine, di limitare la dichiarazione di nullità alle clausole ritenute contrarie al provvedimento n.55/2005 di e di dichiarare Controparte_3
la validità ed efficacia delle impugnate fideiussioni con riferimento alle restanti pattuizioni ivi contenute, respingendo, comunque, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione, avanzata dal , di improcedibilità Controparte_1
della azione per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione in quanto dal verbale di esito negativo del primo incontro risulta la presenza di tutte le parti attrici e non risulta che vi fosse stato qualche difetto della relativa domanda introduttiva.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di giudicato in assenza di prova dell'irrevocabilità della sentenza allegata in comparsa conclusionale dalla parte convenuta.
Riguardo alla domanda di nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che gli atti di fideiussione in discussione avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla , con CP_3
provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della hanno tratto le mosse dal presupposto che la CP_3
standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La , nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra CP_3
istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche CP_3
apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla
[...]
, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione CP_3
successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto degli atti di fideiussione rilasciati nel
2006 (e successivamente ridotti nel limite massimo di garanzia) risulta che si tratta di fideiussioni omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità delle fideiussioni omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Diversamente, riguardo alle fideiussioni specifiche in oggetto, va considerato che il suddetto provvedimento della costituisce prova privilegiata della sussistenza di una intesa CP_3
anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della . CP_3
Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto CP_3 dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza
n. 375 del 18/2/2022).
Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
[...]
. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che l'istruttoria CP_3 CP_3 dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della sull'esistenza di un'intesa illecita CP_3 sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica. Ad avvalorare quanto sopra detto vi è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr.
Sez.I, sent. n.21841 del 2024) ove si ritiene la non estensibilità dell'apprezzamento della
[...]
in discussione riguardo alle fideiussioni omnibus evidenziando che: CP_3 dal medesimo provvedimento di emerge che “in più passaggi si dà CP_3 CP_3
cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali»”;
è sembrato come “l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”; il giudizio operato dalla si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in CP_3
quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Nel caso di specie, quindi, per le due suddette fideiussioni specifiche, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che l'atto di fideiussione riproduca le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI.
Si rileva, inoltre, al riguardo, che la documentazione relativa a modelli di fideiussione specifiche tendenti a provare una prassi degli istituti di credito di utilizzare in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus, le clausole contestate risulta irrilevante, in quanto da detta prassi non sarebbe comunque deducibile di per sé una volontà delle banche ovvero un accordo delle stesse al fine di alterare il mercato in relazione alle fideiussioni specifiche.
Pertanto, devono ritenersi infondate le domande di nullità relative alle fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori.
Ciò detto, considerata la validità di dette fideiussioni specifiche e la permanenza della garanzia personale degli attori rilasciata tramite le fideiussioni omnibus, depurate dalle clausole accertate nulle, si ritiene l'infondatezza delle domande attoree di accertamento della responsabilità del
Credito Cooperativo in ordine alla segnalazione dei loro nominativi alla Centrale e della connessa domanda risarcitoria basate sulla nullità assoluta delle fideiussioni in parola. Per quanto detto va dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus in oggetto rilasciate nel 2006 (successivamente variate nel limite di garanzia), in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata e vanno rigettate le residue domande attoree.
In considerazione della sostanziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus in oggetto rilasciate nel 2006
(successivamente variate nel limite di garanzia), in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
rigetta le residue domande attoree;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 24.1.2025 Il Presidente
Claudia Pedrelli
Il Giudice est.
Alfredo Landi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Laura Centofanti Giudice
Dott. Alfredo Landi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 25743/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliati in Viareggio (LU), Corso Garibaldi n.7, presso lo studio dell'avv.
Giampaolo Morini, che li rappresentata e difende in virtù delle procure allegate telematicamente all'atto di citazione;
ATTORI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Rosi (Foro
Pistoia), nonché elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n.177, presso lo studio dell'avv. Michele Ranchino in virtù della procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO OGGETTO: fideiussione-antitrust.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 23 ottobre 2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
chiedendo: Controparte_1
di dichiarare la nullità delle fideiussioni impugnate;
di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca convenuta per aver segnalato l'esposizione in Centrale Rischi, nonché la sofferenza delle posizioni;
di condannare la banca per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale al risarcimento danni in favore di essi attori nella misura di € 200.000,00 ciascuno o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., precisavano la domanda di nullità chiedendo di dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni impugnate relativamente alle clausole 2,
6 e 8.
Le fideiussioni in argomento erano quelle omnibus rilasciate dagli attori, nell'interesse della in data 8.8.2006 sino ad euro 195.000,00 e poi ridotte sino Controparte_2
ad euro 52.000,00, nonché le fideiussioni specifiche rilasciate in relazione al contratto di mutuo chirografario per euro 50.000,00.
La (di seguito ) Controparte_1 Controparte_1
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., precisava la domanda chiedendo: in via pregiudiziale, di dichiarare la improcedibilità della azione per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, di rigettare la domanda attorea ovvero, in subordine, di limitare la dichiarazione di nullità alle clausole ritenute contrarie al provvedimento n.55/2005 di e di dichiarare Controparte_3
la validità ed efficacia delle impugnate fideiussioni con riferimento alle restanti pattuizioni ivi contenute, respingendo, comunque, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione, avanzata dal , di improcedibilità Controparte_1
della azione per mancato esperimento di un valido procedimento di mediazione in quanto dal verbale di esito negativo del primo incontro risulta la presenza di tutte le parti attrici e non risulta che vi fosse stato qualche difetto della relativa domanda introduttiva.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di giudicato in assenza di prova dell'irrevocabilità della sentenza allegata in comparsa conclusionale dalla parte convenuta.
Riguardo alla domanda di nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che gli atti di fideiussione in discussione avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla , con CP_3
provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della hanno tratto le mosse dal presupposto che la CP_3
standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La , nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra CP_3
istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche CP_3
apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla
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, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione CP_3
successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto degli atti di fideiussione rilasciati nel
2006 (e successivamente ridotti nel limite massimo di garanzia) risulta che si tratta di fideiussioni omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità delle fideiussioni omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. Diversamente, riguardo alle fideiussioni specifiche in oggetto, va considerato che il suddetto provvedimento della costituisce prova privilegiata della sussistenza di una intesa CP_3
anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della . CP_3
Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto CP_3 dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza
n. 375 del 18/2/2022).
Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
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. Ed invero, dal citato provvedimento della n. 55/2005 emerge che l'istruttoria CP_3 CP_3 dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della sull'esistenza di un'intesa illecita CP_3 sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica. Ad avvalorare quanto sopra detto vi è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr.
Sez.I, sent. n.21841 del 2024) ove si ritiene la non estensibilità dell'apprezzamento della
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in discussione riguardo alle fideiussioni omnibus evidenziando che: CP_3 dal medesimo provvedimento di emerge che “in più passaggi si dà CP_3 CP_3
cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali»”;
è sembrato come “l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”; il giudizio operato dalla si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in CP_3
quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Nel caso di specie, quindi, per le due suddette fideiussioni specifiche, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che l'atto di fideiussione riproduca le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI.
Si rileva, inoltre, al riguardo, che la documentazione relativa a modelli di fideiussione specifiche tendenti a provare una prassi degli istituti di credito di utilizzare in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus, le clausole contestate risulta irrilevante, in quanto da detta prassi non sarebbe comunque deducibile di per sé una volontà delle banche ovvero un accordo delle stesse al fine di alterare il mercato in relazione alle fideiussioni specifiche.
Pertanto, devono ritenersi infondate le domande di nullità relative alle fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori.
Ciò detto, considerata la validità di dette fideiussioni specifiche e la permanenza della garanzia personale degli attori rilasciata tramite le fideiussioni omnibus, depurate dalle clausole accertate nulle, si ritiene l'infondatezza delle domande attoree di accertamento della responsabilità del
Credito Cooperativo in ordine alla segnalazione dei loro nominativi alla Centrale e della connessa domanda risarcitoria basate sulla nullità assoluta delle fideiussioni in parola. Per quanto detto va dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus in oggetto rilasciate nel 2006 (successivamente variate nel limite di garanzia), in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata e vanno rigettate le residue domande attoree.
In considerazione della sostanziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus in oggetto rilasciate nel 2006
(successivamente variate nel limite di garanzia), in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
rigetta le residue domande attoree;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 24.1.2025 Il Presidente
Claudia Pedrelli
Il Giudice est.
Alfredo Landi