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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13115 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.36703/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, 11, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi, che la rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso.
RICORRENTE
E in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI
, virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_1
Giulio Romano 46, ROMA.
RESISTENTE
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato il 10.10.2024 e ritualmente notificato in data 24.10.2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento della pensione di inabilità ex art.12 L.118/1971 dal 4.8.2021 al 9.1.2024. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e successivo ricorso in opposizione ad ATP definito con sentenza n. 3824/2023 del Tribunale di Roma che aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 4.8.2021. Deduceva che malgrado la notifica della citata sentenza all' in data CP_1
16.5.2023 e l'invio della documentazione necessaria alla liquidazione in data 8.3.2024 l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Alla prima udienza del 24.1.2025 il giudice dichiarava la contumacia dell' e rinviava la causa alla udienza dell'11.4.2025 per acquisire CP_1 chiarimenti in ordine alla avvenuta corresponsione o meno dell'assegno di assistenza dalla visita di revisione che aveva accertato il 75% di invalidità.
3.Si costituiva l' in data 1.4.2025 eccependo l'intervenuto giudicato in CP_1 ordine alla domanda di pensione di inabilità vista a sentenza nel proc. n. 34931/2024 del tribunale del lavoro di Roma che aveva accertato l'inammissibilità della domanda. 4. Alla udienza dell'11.4.2025 parte ricorrente insisteva nella domanda e l' chiedeva un rinvio per verificare stato della procedura. La causa veniva CP_1 quindi rinviata alla udienza del 27.6.2025 per verificare esito liquidazione da parte di . CP_1
5.In data 11.6.2025 l' depositava cedolino del pagamento deli ratei CP_1 richiesti del beneficio con valuta 2.5.2025 per € 15.301,80 .
6.Alla udienza del 27.6.2025 l' chiedeva un rinvio per verificare meglio la CP_1 pratica e parte ricorrente si associava. La causa veniva quindi rinviata alla udienza del 3.10.2025 per discussione.
7.In data l' depositava nota in cui deduceva di depositare provvedimento CP_1 del 2.4.2025 di liquidazione dell'assegno di assistenza dal 1.9.2021 al 31.3.2025 8.All'udienza del 3.10.2021 il giudice chiedeva alle parti se era stato pagato l'assegno di assistenza e se era stata pagata la pensione di inabilità nello stesso periodo e concedeva termine per note. La causa veniva rinviata per detti chiarimenti alla udienza del 18.12.2025 Alla udienza del 18.12.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle CP_1 spese e l chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera CP_1 di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
9.Infondata è l'eccezione di giudicato sollevata da . CP_1
Il provvedimento richiamato da e allegato riguarda infatti un diverso CP_1 procedimento di ATP relativo alla visita di revisione relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio. Del resto lo stesso , avvedutosi dell'errore, ha poi proceduto alla CP_1 liquidazione dei ratei maturati dalla ricorrente dal 1.9.2021 al 9.1.2024 e anche per il periodo successivo (liquidazione allegata da entrambe le parti)
10.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo sia l' CP_1 che parte ricorrente depositato il provvedimento di liquidazione del beneficio in favore della ricorrente del 2.4.2025 relativo agli arretrati richiesti della pensione ex art.12 L.118/1971 ed essendo detti arretrati stati pagati in data 2.5.2025 maggiorati degli interessi dovuti. Dalle note conclusive depositate da parte ricorrente in data 3.12.2025 la parte ha altresì chiarito di non aver percepito per detto periodo l'assegno di assistenza. 11.Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione del beneficio successiva di oltre 120 giorni all'invio del modello AP70 e successiva altresì alla notifica del ricorso ( avvenuta il 24.10.2024). Dette spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari tenuto conto, del valore della causa ( tra euro 5200 e euro 26000), della natura seriale della causa e della trattazione della causa che ha richiesto più udienze di trattazione con deposito di note.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.36703/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elett.te dom.ta in Roma in Via Valdinievole, 11, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi, che la rapp.ta e difende giusta delega allegata al ricorso.
RICORRENTE
E in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI
, virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_1
Giulio Romano 46, ROMA.
RESISTENTE
all'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato il 10.10.2024 e ritualmente notificato in data 24.10.2024 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento della pensione di inabilità ex art.12 L.118/1971 dal 4.8.2021 al 9.1.2024. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e successivo ricorso in opposizione ad ATP definito con sentenza n. 3824/2023 del Tribunale di Roma che aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari ex art.12 L.118/1971 dalla visita di revisione del 4.8.2021. Deduceva che malgrado la notifica della citata sentenza all' in data CP_1
16.5.2023 e l'invio della documentazione necessaria alla liquidazione in data 8.3.2024 l' non aveva ancora liquidato il beneficio. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il citato beneficio. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Alla prima udienza del 24.1.2025 il giudice dichiarava la contumacia dell' e rinviava la causa alla udienza dell'11.4.2025 per acquisire CP_1 chiarimenti in ordine alla avvenuta corresponsione o meno dell'assegno di assistenza dalla visita di revisione che aveva accertato il 75% di invalidità.
3.Si costituiva l' in data 1.4.2025 eccependo l'intervenuto giudicato in CP_1 ordine alla domanda di pensione di inabilità vista a sentenza nel proc. n. 34931/2024 del tribunale del lavoro di Roma che aveva accertato l'inammissibilità della domanda. 4. Alla udienza dell'11.4.2025 parte ricorrente insisteva nella domanda e l' chiedeva un rinvio per verificare stato della procedura. La causa veniva CP_1 quindi rinviata alla udienza del 27.6.2025 per verificare esito liquidazione da parte di . CP_1
5.In data 11.6.2025 l' depositava cedolino del pagamento deli ratei CP_1 richiesti del beneficio con valuta 2.5.2025 per € 15.301,80 .
6.Alla udienza del 27.6.2025 l' chiedeva un rinvio per verificare meglio la CP_1 pratica e parte ricorrente si associava. La causa veniva quindi rinviata alla udienza del 3.10.2025 per discussione.
7.In data l' depositava nota in cui deduceva di depositare provvedimento CP_1 del 2.4.2025 di liquidazione dell'assegno di assistenza dal 1.9.2021 al 31.3.2025 8.All'udienza del 3.10.2021 il giudice chiedeva alle parti se era stato pagato l'assegno di assistenza e se era stata pagata la pensione di inabilità nello stesso periodo e concedeva termine per note. La causa veniva rinviata per detti chiarimenti alla udienza del 18.12.2025 Alla udienza del 18.12.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' alle CP_1 spese e l chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera CP_1 di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
9.Infondata è l'eccezione di giudicato sollevata da . CP_1
Il provvedimento richiamato da e allegato riguarda infatti un diverso CP_1 procedimento di ATP relativo alla visita di revisione relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio. Del resto lo stesso , avvedutosi dell'errore, ha poi proceduto alla CP_1 liquidazione dei ratei maturati dalla ricorrente dal 1.9.2021 al 9.1.2024 e anche per il periodo successivo (liquidazione allegata da entrambe le parti)
10.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo sia l' CP_1 che parte ricorrente depositato il provvedimento di liquidazione del beneficio in favore della ricorrente del 2.4.2025 relativo agli arretrati richiesti della pensione ex art.12 L.118/1971 ed essendo detti arretrati stati pagati in data 2.5.2025 maggiorati degli interessi dovuti. Dalle note conclusive depositate da parte ricorrente in data 3.12.2025 la parte ha altresì chiarito di non aver percepito per detto periodo l'assegno di assistenza. 11.Le spese devono essere poste a carico dell' per il principio della CP_1 soccombenza virtuale essendo la liquidazione del beneficio successiva di oltre 120 giorni all'invio del modello AP70 e successiva altresì alla notifica del ricorso ( avvenuta il 24.10.2024). Dette spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari tenuto conto, del valore della causa ( tra euro 5200 e euro 26000), della natura seriale della causa e della trattazione della causa che ha richiesto più udienze di trattazione con deposito di note.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 18.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso