Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2626/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Marco Oliverio Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con Avv.ti Antonio Ferragina e Cesare Tranquillo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.7.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere alle sue Controparte_1 dipendenze in qualità di operaio idraulico forestale con inquadramento come da
CCNL del 2010-2022 rinnovato il 9.12.2022, lamentava che l' datrice di P_ lavoro aveva corrisposto l'indennità chilometrica di cui all'art. 54 del CCNL secondo il criterio deteriore delle fasce di percorrenza previsto dall'art. 7 del
CIRL in luogo di quello previsto dal CCNL del rimborso in misura corrispondente ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Dopo aver richiamato i principi affermati dalla Corte di legittimità in materia di contrasto tra CCNL e CIRL concludeva chiedendo “[..] a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica
1
per l'effetto: b) condannare l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore [..] al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per il periodo da luglio 2018 – agosto 2023, della somma di € 832,50 oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso Controparte_1 argomentando sulla sua natura giuridica di ente pubblico non economico e sulla inapplicabilità del CCNL invocato da parte ricorrente nonchè sostenendo la infondatezza della domanda in forza della previsione di cui all'art. 6, comma
12, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 (conv. con legge n. 122/2010) evidenziando altresì l'assenza nel Piano attuativo forestale del 2022 di una specifica voce economica per l'indennità chilometrica e che l'accoglimento della pretesa avrebbe determinato un esorbitante costo con conseguente impossibilità della relativa copertura finanziaria.
Dopo avere chiesto, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, la declaratoria della debenza della somma solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 155/2021 e concludeva chiedendo “[..] rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 8.4.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che la questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata e decisa in senso sfavorevole alla tesi di parte ricorrente da svariate pronunce di questo Tribunale (si vedano, tra le altre, sentenze nn. 486/2025,
487/2025, 488/2025, 489/2025, 490/2025, 491/2025, 492/2025, 493/2025,
496/2025 depositate l'11.3.2025) alle cui esaustive e qui condivise motivazioni
2 il giudicante presta adesione e che devono in questa sede intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Nelle richiamate pronunce si è, invero, osservato che “[..] Questione controversa tra le parti è anzitutto quella relativa al CCNL applicabile al rapporto di lavoro inter partes. Invero, parte ricorrente fonda la sua pretesa retributiva sul CCNL per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria (qui di seguito, per brevità, CCNL 9.12.2021) mentre l' , facendo leva sulla sua natura giuridica di ente Controparte_1 pubblico non economico e sulla natura pubblicistica dei rapporti di lavoro alle sue dipendenze, sostiene l'inapplicabilità di tale CCNL di diritto privato, facendo da tali rilievi discendere l'infondatezza della domanda che su tale CCNL si fonda.
Indubbia è la natura giuridica di ente pubblico non economico dell' P_
, istituita con legge della ON AL n. 25 del 16 maggio P_
2013 avente ad oggetto l“Istituzione dell' P_ [...]
- e disposizioni in Controparte_2 P_ materia di forestazione e di politiche della montagna”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge regionale, È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della ON AL, l'
[...]
, denominata ON
, ente strumentale della ON AL, munito di P_ P_ personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
La legge della ON AL 16 maggio 2013 n. 25 ha istituito l'
[...]
, che funge da ON struttura tecnico – operativa della ON, preordinata ad attuare i programmi regionali in campo forestale ambientale, le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, etc. (cfr. art. 4).
Dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di potere regolamentare e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, l'
[...]
ha coperto la propria pianta organica, ai sensi dell'art. 11 della P_
3 L.R. istitutiva, mediante il personale: a) transitato dall' , in liquidazione: CP_4 personale di cantiere con CCNL UNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte
Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;
b) transitato dalle Comunità montane soppresse;
c) trasferito o comandato dalla ON , su domanda o d'ufficio; d) transitato P_ dall' , in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre CP_4
2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n.
31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici») ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge.
2. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' P_ rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.
Ferma tale clausola di garanzia di mantenimento del regime contrattuale in essere al momento del transito alle dipendenze di , il personale P_ transitato da e, per quel che rileva ai fini di causa, già durante il periodo CP_4 di lavoro prestato alle dipendenze di , ha visto il proprio rapporto di CP_4 lavoro regolamentato dal CCNL UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità
Enti Montani , n.d.r.) - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria e tale contrattazione collettiva ha continuato a regolare i rapporti di lavoro anche una volta avvenuto il transito alle dipendenze della , per come previsto dal comma 2 Controparte_1 dell'art. 11.
Pertanto, in virtù dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/2013, e successive modificazioni, il personale de quibus è stato inquadrato nel livello degli operai qualificati, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, anche con il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio.
Come noto l' – attualmente posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 CP_4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 – ente strumentale della ON
4 , istituita con legge regionale n. 20/1992, è un ente pubblico non P_ economico.
In particolare, gli elementi a fondamento di tale qualificazione si ricavano dalla lettura della citata legge regionale. Infatti, tale legge istitutiva assegna all' il perseguimento di interessi generali inerenti la difesa e la P_ valorizzazione del territorio affidato alla sua gestione, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio forestale;
inoltre, sul piano istituzionale, la inserisce nell'organizzazione della ON, quale organismo ausiliario.
In particolare, l' elaborava i programmi annuali nell'ambito delle P_ direttive programmatiche del Consiglio Regionale (cfr. art. 10); gestiva beni affidati dalla ON;
il Consiglio Regionale designava con deliberazioni le persone fisiche deputate a rivestire alcune cariche (cfr. artt. 14 e 15) ed esercitava un controllo e vigilanza sulla gestione dell' ; interviva, P_ inoltre, sui singoli atti deliberativi (art. 33). Inoltre, le deliberazioni dell'ente erano soggette all'approvazione del Consiglio Regionale e le entrate erano rappresentate da contributi erogati dalla ON (cfr. art. 35).
Orbene, pur trattandosi di ente pubblico non economico, con conseguente qualificazione dei rapporti di lavoro alla stregua di rapporti di pubblico impiego
(affermazione che trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che in fattispecie simile ha appunto inscritto il rapporto di lavoro degli operai forestali assunti dall'azienda delle foreste demaniali sarde ai sensi della legge
Regionale n. 26 del 1980, nel quadro dei rapporti di pubblico impiego attesa, come nella specie, la natura di ente pubblico non economico dell'azienda stessa Co ( Cass. S.U. 29 luglio 1998 n. 7419) – qualificazione che la ha operato, con sentenza n. 14530/2014, proprio con riferimento al personale con qualifica di operaio idraulico forestale di , aggiungendo che la legge della ON CP_4
AL del 19 ottobre 1992 n. 20, istitutiva dell'Azienda Forestale della
ON AL (A.FO.R.), per quanto attiene la disciplina del rapporto di lavoro del personale preposto all'esecuzione degli interventi - ossia quello degli operai idraulico-forestali - gestito dalla nominata azienda rinvia, ex art. 26, al contratto collettivo nazionale di lavoro ed al contratto circoscrizionale.
Pertanto, al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda Forestale della
ON AL , ente pubblico non economico, è stato a lungo di CP_4
5 fatto applicato un contratto collettivo nazionale di diritto privato (qual è quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria).
E' ben noto, tuttavia, che larga parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto inapplicabile il CCNL di natura privatistica (vale a dire il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria) al rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , ritenendo che tale rapporto possa essere CP_4 regolamentato soltanto dal CCNL del comparto pubblico, vale a dire quello per il personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali.
E' altresì noto che la Suprema Corte, in controversia vertente proprio tra CP_4 ed un suo dipendente, operaio idraulico forestale, ha affermato il seguente principio di diritto: A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti" contenuto nell'art. 26 della legge reg. AL 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015 (Rv. 635528 - 01).
La S.C., nel cassare la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento del ricorso proposto da un operaio idraulico-forestale alle dipendenze dell'A.FO.R. -
Azienda Forestale della ON AL avente ad oggetto la corresponsione di emolumento retributivo previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, aveva affermato che il rapporto di lavoro degli operai forestali dipendenti dall' seppur avente CP_4 natura pubblicistica, continuava ad essere regolato, per effetto della L.R.
AL n. 20 del 1992, art. 26, con disposizione confermata dalla L.R.
AL n. 14 del 1999, dalla disciplina collettiva di diritto privato, non contenendo il CCNL del Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali alcuna disposizione per gli operai idraulico- forestali e non essendo stato stipulato un contratto integrativo regionale a mente del D.Lgs. n. 165 del
2001, ha così osservato:
3. Osserva la Corte che, a mente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, "Salvo che per le materie di cui alla L. 23 ottobre
1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c), gli accordi sindacali recepiti in decreti
6 del Presidente della Repubblica in base alla L. 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-
2001". Tale disposizione è stata integrata, per ciò che qui specificamente rileva, dal già ricordato L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224. Tale ultima disposizione, secondo quanto già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è di interpretazione autentica (e, quindi, ha efficacia retroattiva), come è fatto palese dalla specifica salvaguardia delle situazioni coperte da un giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr, Cass., nn. 14048/2009; 6736/2010; 19827/2013). Va altresì rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma di interpretazione autentica, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per la prevista disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, incoerente con la riforma del pubblico impiego, e l'applicazione al medesimo, in linea di massima, della stessa disciplina prevista per il lavoro privato;
al riguardo la Corte Costituzionale, oltre a richiamare i propri orientamenti circa la possibilità di discipline differenziate del rapporto di lavoro pubblico, per l'operatività del limite, alla sua assimilazione al lavoro privato, costituito dalla specialità del rapporto e dalle esigenze di perseguimento degli interessi generali, ha osservato in particolare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, ha inteso riservare alla contrattazione collettiva l'intera definizione del trattamento economico e che i contratti collettivi relativi al pubblico impiego hanno previsto una dettagliata regolamentazione del godimento delle ferie, delle festività e degli eventuali riposi compensativi, con la conseguenza che l'eventuale concorrente applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5 comporterebbe una almeno parziale duplicazione degli stessi benefici. Deve inoltre considerarsi che non è stato oggetto di discussione che l' istituita CP_4
7 con la L.R. AL n. 20 del 1992, abbia natura di ente pubblico non economico, come espressamente riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr, altresì, con riferimento all'azienda delle foreste demaniali sarde, Cass., SU, n.
7419/98). Ai fini della contrattazione collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente "dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
3.1 La Corte territoriale ha ritenuto la perdurante efficacia della fonte legale, costituita nella specie dalla L.R. AL n. 20 del
1992, art. 26 (secondo cui, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa:
"Gli operai idraulico-forestali di cui all'art. 25 rivestono le qualifiche e ricoprono i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. e contratto circoscrizionale)", che a sua volta, secondo l'interpretazione accolta dai Giudici del merito, richiama i contratti collettivi di diritto privato, sul rilievo che il CCNL del personale del Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali non contiene alcuna disposizione per gli operai idraulico-forestali. Ancorché non esplicitato, deve ritenersi che tale considerazione sia correlata al ridetto
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, laddove, al secondo periodo, dispone l'inapplicabilità della predetta disciplina legale a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, "in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati". Deve però considerarsi che il successivo terzo periodo, sempre con riferimento alle medesime disposizioni
(fra le quali vanno ricomprese, per quanto già detto, anche le disposizioni contemplate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224), prevede che le stesse "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001", senza quindi prevedere più la limitazione "ai soggetti e alle materie" contemplati dai contratti collettivi, ma ricollegando tale cessazione di efficacia soltanto alla sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001 "per ciascun ambito di riferimento". Cosicché, in relazione alla fattispecie all'esame, deve convenirsi che l'efficacia della disciplina legale, per quanto riferibile all'applicabilità del CCNL di diritto
8 comune, è sicuramente cessata con la sottoscrizione del CCNL del personale del Comparto delle regioni e delle autonomie locali 1998-2001, stipulato il
1.4.1999, che, per il suo ambito di applicazione, rimanda espressamente, all'art. 1, al ricordato Accordo quadro del 2.6.1998. 3.2 Peraltro, anche in disparte del rilievo che il richiamo ai contratti di lavoro vigenti, di cui alla L.R.
AL n. 20 del 1992, art. 26, riguarda espressamente le qualifiche e i livelli relativi agli operai idraulico-forestali e non le altre disposizioni normative di tali contratti, neppure può condividersi la correttezza dell'interpretazione resa dalla
Corte territoriale al predetto articolo di legge regionale nel testo vigente all'epoca dei fatti (la norma è stata infatti modificata dalla L.R. AL n. 47 del 2011, art. 34, con la sua prevista applicazione al "personale di forestazione, impiegato e di cantiere"). Infatti, se non è dubitabile che, quando fu emanata, in epoca anteriore alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, il richiamo al CCNL andasse riferito alla contrattazione di diritto comune, deve considerarsi che, la disciplina del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, ora raccolta e coordinata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede espressamente (art. 2, comma 3), che le relative disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. e che le Regioni a statuto ordinario vi si debbono attenere, rendendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Orbene, fra le norme del ridetto decreto legislativo, aventi come tali natura di principi fondamentali, sono comprese quelle di cui all'art. 40 e ss., disciplinanti la contrattazione collettiva, da attuarsi con la partecipazione dell'ARAN, attraverso un'apposita procedura e nel rispetto delle programmate disponibilità economiche, con previsione altresì di appositi controlli sulla compatibilità dei costi in relazione alla contrattazione integrativa (tanto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, resta escluso che le Pubbliche
Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate - cfr, Cass., SU, n.
9146/2009). Pertanto, una volta venuta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, è da escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro
9 nella Pubblica Amministrazione possa trovare la sua fonte in contratti collettivi di diritto comune, come tali estranei, nella loro formazione, alle suddetta specifica inderogabile disciplina. Ne discende che, nel nuovo contesto legislativo proprio dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti contenuto nel ridetto L.R. AL, art. 26 non può più essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla specifica contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza.
3.3 Non essendosi la Corte territoriale conformata ai suddetti principi, il motivo svolto deve trovare accoglimento.
4. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata. Non essendo applicabile la normativa collettiva di diritto comune su cui il lavoratore ha fondato le proprie pretese (ivi compresa quella relativa alla festività del Santo Patrono, afferente al secondo motivo svolto con il ricorso d'appello), ne' la disciplina legale contemplata dalla ricordata L. n.
266 del 2005, art. 1, comma 224, e non presentandosi quindi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande svolte”.
Ferma restando, quindi, l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata, occorre, tuttavia, rilevare che nel settore idraulico forestale è di recente intervenuto il legislatore che con l'art. 7 bis del DL 120/2021 (conv. dalla legge n. 155/2021) ha così disposto:
1. Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.
10 Occorre tuttavia osservare, sin d'ora, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL menzionato, àncora la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, “ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”.
Orbene, il citato CCNL di natura privatistica previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120/2021, è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle Regioni.
Da ultimo, proprio muovendo dal presupposto dell'applicabilità del CCNL privatistico, il legislatore regionale è intervenuto con legge n. 27 dell'8.7.2024
(pubb. Sul BUR n. 141 dell'8.7.2024).
Tale legge regionale, recante modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013,
n. 25 (istitutiva dell' ), con l'articolo 1, comma 1, lettera Controparte_1
b), modifica l'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25
(Istituzione dell' Controparte_6
e disposizioni in materia di forestazione e
[...] di politiche della montagna), aggiungendo i nuovi commi 5 e 6, i quali prevedono che il personale dipendente dell' , con Controparte_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell' medesima, che abbia presentato domanda P_ di passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, o previa manifestazione d'interesse, viene inquadrato secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, nel profilo degli Operatori esperti, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica, previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2021, e nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contatti di diritto privatistico dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
11 Valga rilevare, infine, che tali disposizioni sono state impugnate, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per ritenuta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost., del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, Cost., nonché dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.
(Delibera C.d.M. del: 7-8-2024).
Sulla base dei rilievi che precedono, può pervenirsi alla conclusione che il rapporto di lavoro per cui è causa è senza dubbio, allo stato, regolamentato dal
CCNL di natura privatistica previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n.
120/2021, sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome.
Ed invero, l'art. 1 del CCNL 9.12.2021, nel delimitare la sua sfera di applicazione, ha così previsto:
Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i
Consorzi forestali, le Aziende speciali, gli altri Enti, le Cooperative, le Imprese o gli Enti di imprese che, con finanziamento pubblico o privato in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgano attività di: • sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; • imboschimento e rimboschimento;
• miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
• difesa del suolo;
• valorizzazione ambientale e paesaggistica;
• arboricoltura da legno;
• pratiche selvicolturali;
• filiera bosco- legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia; • gestione forestale sostenibile e/o attiva;
• programmazione forestale (…).
Ed invero, all'indomani della sottoscrizione del predetto CCNL, la ON
AL, con decreto dirigenziale n. 5348 del 17.5.2022 in atti, premettendo che la <manodopera forestale utilizzata con rapporto di lavoro tipo privatistico regolato anche dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alla sistemazione idraulico ed agraria>; che
12 – forestale ed idraulico –agraria 2021-2024 è stato sottoscritto tra le parti interessate in data 9.12.2021>; che
Regioni e delle province autonome con pec del 17.2.2022 (…), di dare atto che l'applicazione del Contratto collettivo Nazionale per i lavoratori addetti alla sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria 2021-2024 trova utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli (omissis) del Bilancio regionale (….).
Ovviamente, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, pur regolamentato da un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, in virtù dell'abilitazione legislativa, per il resto trova applicazione il regime proprio del lavoro pubblico;
così, ad esempio, in materia di riconoscimento di inquadramento superiore, la SC – con sentenza n. 10811/2023 – resa in controversia vertente tra l' Parte_2
(di seguito, e un suo dipendente con inquadramento al IV livello quale CP_7 addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e provenienza dalla platea degli operai stagionali forestali e agricoli, avente ad oggetto domanda di inquadramento nel superiore livello V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, oltre alle differenze retributive del caso, ha così osservato.
Anzitutto, muovendo dall'acclarato presupposto della natura giuridica di ente pubblico non economico dell' alla luce della legge regionale della Puglia CP_7 istitutiva della stessa, ha rilevato che la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il ricorrente, è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli «operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento CP_8
13 delle attività forestali e irrigue trasferite all' » (art. 12, co. 2, lett. b L. Pt_2
cit). Ad essi, «si applica il contratto collettivo nazionale per gli CP_8 addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale» (art. 12, co. 3, prima parte L. cit.), CP_8 mentre gli altri dipendenti di sono soggetti in pieno al regime dell'impiego CP_7 pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, co. 3).
La Corte territoriale riteneva che, ai sensi dell'art. 12, co. 3, della Legge
25 febbraio 2010, n. 3, istitutiva e regolativa dell' al CP_8 CP_7 ricorrente, quale operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dello stesso art. 12, co. 2 lett. b), si applicasse in toto la disciplina del menzionato CCNL privatistico e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori per esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore.
Ha proseguito, la Corte, rilevando che (punto 4.1) Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la ON
Campania, «l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il «
[...]
, per fronteggiare le esigenze relative Controparte_9 all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e “la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998
e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
14 4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
(…) Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art 6, 40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Sulla base di tali argomentazioni, la SC ha pertanto posto il seguente principio di diritto: La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n.
165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell' Parte_3 il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, l.r. n. 3 del 2010, nel
[...] CP_8 testo "ratione temporis" applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).
In tale prospettiva, pertanto, è fondato l'assunto attoreo.
15 Ciò posto, si richiamano i principi secondo cui In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli
(nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo ON AL 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).
La Corte di legittimità, infatti, da ultimo con ordinanza n. 2996 del
01/02/2023, in controversia del tutto sovrapponibile alla odierna al vaglio, che
(..) 13. Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l. Lavoro Idraulico
Forestale e Idraulico Agrario 2010 - 2012 e il Contratto Integrativo CP_6
per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e
[...] idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro. 14. Al riguardo, l'art. 54 del c.c.n.l. vigente all'epoca dei fatti, prevede: "L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più
16 vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità l'azienda. Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro". 15. Il ha provveduto al pagamento del rimborso P_0 chilometrico nei confronti dell'attuale controricorrente non secondo i criteri dettati dall'art. 54 del c.c.n.l. bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all'art. 7, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza ("Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza [...]. Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione"). 16. Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazionale, all'art. 2 del c.c.n.l., esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale ("resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL")
e, nella medesima disposizione, elenca in modo tassativo le materie delegate alla contrattazione decentrata ("Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti"). L'elenco di tali materie contenuto nell'art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), "il trattamento missioni e
17 trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)". 17. L'art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è "Missioni e Trasferte", stabilisce: "Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta [...] Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale".
18. Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle "missioni e trasferte" di cui all'art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.I., quest'ultimo dedicato agli operai. 19. L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle "Missioni e trasferte" e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su "Missioni e trasferte". 20.
Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.I., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione "diverse modalità di rimborso spese" contenuta nell'art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal , v. ricorso pag. 9) in quanto P_0 quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione "diverse modalità di rimborso spese", che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire "diverse modalità di rimborso spese", cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si ritrovano nell'art. 7 del contratto
18 integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit. 21. In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell'art. 54 c.c.n.l. per cui il "rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro", non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello. 22. Non appare in alcun modo dirimente l'osservazione del sulla novità della P_0 clausola pattizia di cui all'art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo significato
"letteralmente inequivoc(o)" ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti, con conseguente irrilevanza di quanto già statuito da questa S.C. nella sentenza n. 4603 del 2015, perché "riferito ad un altro risalente contratto collettivo (CCNL 1994-1997, art. 52) che non conteneva la espressa dichiarazione, presente ed oggetto di pattuizione invece nel CCNL vigente
(all'art. 54, 6° comma) secondo cui "il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro" (ricorso pagg. 9 e 10). 23. Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità, sollevato anche nel controricorso (pag. 3), poiché la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 4, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non risultando depositato il c.c.n.l. previgente che si assume privo della clausola ora oggetto del comma 6, dell'art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti. 24. Peraltro, l'assunto del ricorrente non trova conferma nel precedente di legittimità P_0 richiamato anche nella sentenza di appello. La pronuncia di questa Corte, Cass.
n. 4603 del 2015, concerne i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 e nella fattispecie ivi esaminata il Consorzio ricorrente aveva prospettato (col secondo
19 motivo di ricorso) la "violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 52 CCNL
1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR 1998/2002 e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimborso di spesa dell'indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli artt. 52 CCNL 1994/1997 e 54
CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore
(pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del secondo dall'art. 54, u.c. CCNL 1998/2002". 25. La dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all'accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello "in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore". Analogo accertamento è contenuto nella sentenza oggi impugnata (che ha ribadito come l'indennità chilometrica è "erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro", v. pag. 5 sentenza appello) e ciò consente di confermare anche l'ulteriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito (v. pag. 5,
20 par. 8 della sentenza d'appello) e fondato sulla previsione dell'art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello. 26. Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il rigetto del ricorso. 27. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019).
In applicazione di tali principi, richiamandosi inoltre qui ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivise argomentazioni spese in controversie analoghe dal
Tribunale di Reggio AL (cfr. sentenze in atti, est. Dott. Francesco De Leo, dott. Arturo D'Ingianna; da ultimo dott.ssa ) si osserva che “alla Persona_1 luce dell'art. 7 bis, d.l. 120/21, è l'art. 54 del CCNL operai idraulico-forestali a doversi configurare quale fonte negoziale idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato, così evidenziando l'errore interpretativo posto in essere da . P_ P_
Pur risultando improcrastinabile un revirement da parte della resistente e, al contempo, della ON AL, nondimeno assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis, d.l. 120/21, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Sulla scia di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale N. 5348 del
17.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della ON AL N. 89 del
25.05.2022, con cui il Dirigente Generale dell'
[...]
preso atto Controparte_11 dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della ON AL ad opera della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome, ha altresì decretato che “l'applicazione del CCNL avrebbe trovato utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
21 U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di
Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21/03/2022”.
Il menzionato decreto richiama la predisposizione degli stanziamenti economici necessari, previsti nel bilancio regionale, per l'attuazione degli istituti contrattuali ma al contempo è necessario considerare che, al momento della sua adozione, il Piano attuativo di forestazione 2022 risultava già approvato in data 21.3.2022, cioè in data antecedente al decreto dirigenziali.
Il fabbisogno finanziario di tale piano (utilizzando i capitoli U0223320201 e
U0223321101 del Bilancio regionale) costituito esclusivamente dalle spese per il personale, era stato determinato utilizzando il criterio di calcolo forfettario
(secondo l'art. 7 del C.I.R.L.) per stabilire le indennità da corrispondere ai lavoratori a titolo di rimborso delle spese di viaggio necessarie per raggiungere il luogo di lavoro.
In sostanza, il decreto ha attestato la copertura nei limiti delle risorse già determinate e appostate in bilancio in forza di un Piano attuativo di forestazione elaborato sulla base anche di un calcolo forfettario dell'indennità oggetto di causa, oggettivamente meno oneroso del diverso criterio previsto dall'art. 54 del C.C.N.L., la cui applicazione quindi avrebbe l'effetto di determinare lo sforamento del tetto di spesa massimo, in palese violazione dell'art. 7 bis citato”.
La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad Controparte_1
rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento di
[...] un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria.
Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l' resistente (e per essa la ON AL), essendo P_ obbligata ab origine a stanziare, alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore.
La tesi non tiene comunque in considerazione che la ON AL non era obbligata a recepire tutti gli istituti del C.C.N.L. in esame, ma – per disposizione normativa ex art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021
– solo quelli che per le risorse pubbliche disponibili fossero stare in grado di
22 finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio – di rilievo costituzionale – di pareggio del bilancio.
L'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste” – così Tribunale di Reggio, sentenza del 13.2.2025, dott.ssa , sentenza del 25.1.2025, dott. Persona_1
Francesco De Leo) [..]”.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
La complessità e novità della questione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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