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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2368 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Annamaria Tropiano, con la quale è elettivamente domiciliato in
Siderno (RC) via Magenta n. 5 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2023 il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, a partire dall'anno 1983, ha svolto attività lavorativa di bracciante agricolo e, dal 7 gennaio 2004, presta servizio alle dipendenze dell'“Azienda
Calabria Verde”, (ex A.Fo.R.), in virtù di contratto a tempo indeterminato e qualifica di operaio idraulico forestale;
- che ha svolto diverse mansioni, tra cui la pulitura degli argini stradali, la potatura e l'estirpazione di alberi, la costruzione di gabbionate, per le quali ha utilizzato, oltre agli strumenti tradizionali, anche attrezzature vibranti, come il decespugliatore e la motosega;
- che, soffrendo frequentemente di lombalgia accompagnata da episodi di sciatalgia, ha effettuato degli accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato delle “ernie discali lombosacrali multiple, localizzate ai dischi intersomatici L4-
L5 e L5-S1”;
- che, in data 30 settembre 2022, ha presentato all domanda di CP_1
riconoscimento di malattia professionale per: “ernie discali del tratto lombo- sacrale con disturbi trofico-sensitivi”;
- che la patologia denunciata risulta riconducibile a usura da attività lavorativa, in quanto causata dalle mansioni svolte in posture incongrue protratte per molte ore con ritmi continui e ripetitivi, dal sollevamento di pesi rilevanti e dall'uso di apparecchiature vibranti;
- che, con provvedimento del 07 dicembre 2022, la pratica è stata definita negativamente, con la seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati ai fini del riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere
l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui il lavoratore è stato/esposto e la patologia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata.”; 3
- che, in data 01/03/2023, ha proposto opposizione, allegando certificazione medica di parte, nella quale, per le patologie denunciate, è stato quantificato un danno biologico nella misura del 20%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata da
[...]
, protocollata al n.515454223 del 30.09.2022, è da considerarsi Parte_1
conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, e che detta patologia determina un danno biologico permanente complessivamente valutabile nel 20%; 2) in conseguenza, condannare
l' in persona del Direttore “pro-tempore”, alla costituzione della CP_1
rendita da danno biologico per la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura quantificata o nella diversa misura accertanda, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di denuncia delle malattie professionali all'effettivo soddisfo come per legge;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che non risulta agli atti alcun elemento idoneo ad attestare e confermare l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo specifico per la malattia professionale denunciata, peraltro non tabellata;
- che, in ogni caso, l'istruttoria condotta dall' ha escluso la CP_1
sussistenza di un'esposizione del ricorrente a rischio morbigeno;
- che le patologie lamentate rientrano tra quelle di natura degenerativa, a genesi multifattoriale e di comune riscontro, per le quali il lavoro svolto non ha rivestito alcuna incidenza causale efficiente;
4
- che, a seguito degli accertamenti compiuti in sede amministrativa, è stata esclusa la natura professionale delle patologie denunciate;
- che non emergono elementi di prova che dimostrino la sussistenza di un effettivo rischio lavorativo e di un nesso causale o concausale tra la patologia e l'attività lavorativa;
- che, pertanto, risultano insussistenti sia i presupposti soggettivi che quelli oggettivi per il riconoscimento, in capo al ricorrente, della malattia professionale denunciata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia. 5
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. 6
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente assume di aver contratto la patologia
“Ernie discali del tratto lombo-sacrale con disturbi trofico-sensitivi” non riconosciuta dall in via amministrativa come malattia professionale, CP_1
reclamando una percentuale di inabilità pari al 20%.
Ed invero, anche in ipotesi di malattie tabellate (che sono tali se ricollegate proprio all'attività lavorativa tabellata) incombe sull'istante innanzitutto l'onere di provare di aver svolto proprio l'attività lavorativa tabellata come causa della patologia denuncia, dovendo allegare le mansioni svolte, le modalità di svolgimento delle stesse e le modalità con le quali sarebbe stato esposto al rischio morbigeno: anche in ipotesi di malattie tabellate, dunque, il ricorrente non avrebbe ottemperato all'onere di provare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata e di aver contratto la malattia collegata a detta lavorazione. 7
A maggior ragione, non può dirsi provata l'esposizione al rischio morbigeno con rifermento a patologie non tabellate, in difetto di qualsivoglia allegazione e in ordine al concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in termini di numero di ore, di frequenza con la quale sono state assunte determinato posture e sono state effettuate delle movimentazioni di carichi manualmente senza l'ausilio di macchinati, o in termini di volume di affari negli anni.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale idraulico forestale, confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria processuale, è emerso anche un principio di prova in relazione all'esposizione a rischio morbigeno per tale patologia, nell'esercizio dell'attività lavorativa, connotata dall'assunzione di posture incongrue protratte per ore con ritmi continui e ripetitivi, dal sollevamento dei pesi rilevanti e dall'uso di apparecchiatura vibrante.
Infatti, il teste , collega del ricorrente da 11 o 12 anni Testimone_1
alle dipendenze dell'azienda Calabria Verde, ha dichiarato che: “Il ricorrente inizialmente svolgeva vari tipi di lavoro a seconda di quello che ci diceva il capo operaio, che dava ordini a me che io trasmettevo agli operai;
ci occupavamo di realizzare gabbioni o muri a secco;
inoltre il ricorrente si occupava di tagliare l'erba e i cespugli con il decespugliatore;
preciso che ci consegnavano due tipi di decespugliatore, di cui uno era manuale e l'altro aveva il motore da caricare sulle spalle che aveva un peso consistente;
entrambi
i tipi di decespugliatore producevano vibrazioni nelle mani o sulle spalle;
il sig. 8
utilizzava entrambi;
infatti lui era un operaio specializzato, addetto Pt_1
anche a questo lavoro;
inoltre il ricorrente si occupava di realizzare stradelle interpoderali usando il piccone;
ancora si occupava di lavori di sottobosco come tagliare i rami degli alberi utilizzando sia l'accetta che la motosega;
si occupava anche del trasporto delle pietre con la carriola e della sistemazione delle pietre nel gabbione;
la squadra era composta da un numero di persone variabile ogni anno;
all'interno della squadra gli operai specializzati, come il ricorrente, si alternavano nello svolgimento delle attività che ho descritto. La giornata lavorativa era di 8 ore, dalle 7:00 alle 15:30 con mezz'ora di pausa alle ore 12:00; lavoravamo dal lunedì al venerdì ad eccezione dei periodi in cui
l'ente ci mandava in cassa integrazione. Il ricorrente da circa 4 anni è stato dichiarato inidoneo allo svolgimento di lavori pesanti;
pertanto non può più trasportare le pietre con la carriola, entrare nel gabbione per sistemare le pietre pesanti, deve evitare le vibrazioni della motosega;
adesso il ricorrente può svolgere solo lavori leggeri: ad esempio, nelle operazioni di pulizia della strada, con il rastrello pareggia il materiale sulla strada dopo la pulizia, oppure brucia i piccoli rami che sono stati tagliati da altri;
non è invece autorizzato a portare sulle spalle alberi di grosse dimensioni il ricorrente è stato dichiarato inidoneo alle mansioni pesanti perché ha consegnato al medico del lavoro documentazione comprovante un problema di salute;
che io sappia il ricorrente ha l'ernia del disco;
preciso che io ho ricevuto l'ordine relativo all'esonero del ricorrente dalle mansioni più pesanti direttamente dal capo operaio. Ho fatto una denuncia di malattia professionale all che non mi è stata CP_1
riconosciuta; ho proposto opposizione in via amministrativa ma ancora non ne conosco l'esito. Noi lavoriamo per lo più in alta montagna;
pertanto, lavoriamo con ogni condizione metereologica, sia con la neve sia con la pioggia o il vento
e siamo obbligati a svolgere la prestazione con qualsiasi condizione metereologica;
anzi preciso che in passato quando eravamo operai stagionali lavoravamo con ogni condizione meteorologica da aprile a ottobre;
invece 9
adesso che siamo dipendenti a tempo indeterminato, con le prime piogge veniamo collocati in cassa integrazione;
intendo precisare che lavoriamo in posti diversi a seconda dell'attività che dobbiamo svolgere;
ad esempio i gabbioni vengono realizzati su qualsiasi terreno, anche in pendenza;
infatti, per tale ragione, le pietre, nei luoghi in cui non può arrivare la carriola, vengono trasportate manualmente da un operaio;
le pietre più pesanti vengono rotte sempre dagli operai con una mazza prima del trasporto;
si occupava di ciò anche il sig. prima di essere esonerato dai lavori pesanti. Saltuariamente Pt_1
l'azienda datrice di lavoro, all'incirca ogni due o tre anni, ci fornisce i presidi antinfortunistici, come il casco;
quest'anno ci hanno consegnato soltanto i guanti;
tuttavia, non provvediamo autonomamente a procuraci scarponi antiinfortunistici”.
Ancora il teste , collega del ricorrente alle dipendenze Testimone_2
dell'azienda Calabria Verde, ha confermato che: “preciso che il sig. è un Pt_1
operaio specializzato che quindi si occupava di realizzare muri a secco, di usare il decespugliatore per pulire il sotto bosco, di realizzar i gabbioni, di trasportare pietre da sistemare nel gabbione;
per svolgere tali attività utilizzava, oltre al decespugliatore, anche la mazza per rompere le pietre il piccone per tirare fuori o spaccare le pietre;
io non svolgevo tali lavori perché non sono operaio specializzato;
nella squadra c'erano, penso, tre o quattro operai specializzati. Lavoro ancora con il sig. ma da tre o quattro anni Pt_1
lui non svolge più i lavori che ho descritto perché ha problemi con la schiena;
il ricorrente adesso si occupa di raccogliere qualche ramo con un rastrello quando viene tagliato il sotto bosco;
poi quando puliamo le strade lui con il rastrello toglie i residui;
inoltre si occupa di pulire le strade ai fini della prevenzione degli incendi. Noi lavoriamo per otto ore al giorno dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì lavoriamo per un'ora in meno, ossia per 7 ore, lavoriamo per tutto l'anno; ultimamente però quando ci sono giornate di pioggia ci collocano in cassa integrazione. Non ho mai denunciato malattie 10
professionali all' ; non ho cause in corso nei confronti dell' ; i luoghi CP_1 CP_1
in cui lavoriamo non sono piani, ma sono in dislivello”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno avuto immediata percezione dei fatti narrati e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in quanto convergenti sulle medesime circostanze, è emersa l'esposizione al rischio morbigeno per la patologia denunciata, in ragione della costante e prolungata assunzione di posture incongrue e dell'utilizzo di strumenti di lavoro pesanti, sebbene non sia emersa in maniera univoca l'entità dell'esposizione a rischio.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alla patologia denunciata, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie contratte.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un approfondito esame obiettivo e previo esame della documentazione medica versata in atti, considerando l'attività svolta dal ricorrente, ha formulato la diagnosi di “ernia discale L4-L5 ed L5-S1 in assenza di disturbi trofico-sensitivi” e, facendo corretta applicazione della tabella elaborata di cui al D.M. n. 38 del 12.luglio 2000), codice tabellare 213, ha concluso per un danno biologico nella misura del 6%.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato.
Pertanto, va riconosciuta la natura professionale della patologia “ernia discale L4-L5 ed L5-S1 in assenza di disturbi trofico-sensitivi”, con il valore 11
tabellato del 6% attribuito dal C.T.U., le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante.
Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, considerando che è stata CP_1
riconosciuta la natura professionale della malattia denunciata ma che è stata attribuita una percentuale nettamente inferiore rispetto alla percentuale del 20% richiesta nelle conclusioni del ricorso.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, infine, a carico dell , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2368/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto malattia professionale “ernia discale L4-L5 ed L5-S1 in assenza di disturbi trofico-sensitivi” nello svolgimento dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 6%;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, che liquida in € 2319,00, oltre accessori come CP_1
per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Per_1 Locri, 09/10/2025
12
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2368 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Annamaria Tropiano, con la quale è elettivamente domiciliato in
Siderno (RC) via Magenta n. 5 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2023 il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, a partire dall'anno 1983, ha svolto attività lavorativa di bracciante agricolo e, dal 7 gennaio 2004, presta servizio alle dipendenze dell'“Azienda
Calabria Verde”, (ex A.Fo.R.), in virtù di contratto a tempo indeterminato e qualifica di operaio idraulico forestale;
- che ha svolto diverse mansioni, tra cui la pulitura degli argini stradali, la potatura e l'estirpazione di alberi, la costruzione di gabbionate, per le quali ha utilizzato, oltre agli strumenti tradizionali, anche attrezzature vibranti, come il decespugliatore e la motosega;
- che, soffrendo frequentemente di lombalgia accompagnata da episodi di sciatalgia, ha effettuato degli accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato delle “ernie discali lombosacrali multiple, localizzate ai dischi intersomatici L4-
L5 e L5-S1”;
- che, in data 30 settembre 2022, ha presentato all domanda di CP_1
riconoscimento di malattia professionale per: “ernie discali del tratto lombo- sacrale con disturbi trofico-sensitivi”;
- che la patologia denunciata risulta riconducibile a usura da attività lavorativa, in quanto causata dalle mansioni svolte in posture incongrue protratte per molte ore con ritmi continui e ripetitivi, dal sollevamento di pesi rilevanti e dall'uso di apparecchiature vibranti;
- che, con provvedimento del 07 dicembre 2022, la pratica è stata definita negativamente, con la seguente motivazione: “gli accertamenti effettuati ai fini del riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere
l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui il lavoratore è stato/esposto e la patologia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata.”; 3
- che, in data 01/03/2023, ha proposto opposizione, allegando certificazione medica di parte, nella quale, per le patologie denunciate, è stato quantificato un danno biologico nella misura del 20%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accertare e dichiarare che la malattia professionale denunciata da
[...]
, protocollata al n.515454223 del 30.09.2022, è da considerarsi Parte_1
conseguenza immediata e diretta dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, e che detta patologia determina un danno biologico permanente complessivamente valutabile nel 20%; 2) in conseguenza, condannare
l' in persona del Direttore “pro-tempore”, alla costituzione della CP_1
rendita da danno biologico per la menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura quantificata o nella diversa misura accertanda, oltre interessi legali e/o danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di denuncia delle malattie professionali all'effettivo soddisfo come per legge;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che non risulta agli atti alcun elemento idoneo ad attestare e confermare l'esposizione del ricorrente al rischio lavorativo specifico per la malattia professionale denunciata, peraltro non tabellata;
- che, in ogni caso, l'istruttoria condotta dall' ha escluso la CP_1
sussistenza di un'esposizione del ricorrente a rischio morbigeno;
- che le patologie lamentate rientrano tra quelle di natura degenerativa, a genesi multifattoriale e di comune riscontro, per le quali il lavoro svolto non ha rivestito alcuna incidenza causale efficiente;
4
- che, a seguito degli accertamenti compiuti in sede amministrativa, è stata esclusa la natura professionale delle patologie denunciate;
- che non emergono elementi di prova che dimostrino la sussistenza di un effettivo rischio lavorativo e di un nesso causale o concausale tra la patologia e l'attività lavorativa;
- che, pertanto, risultano insussistenti sia i presupposti soggettivi che quelli oggettivi per il riconoscimento, in capo al ricorrente, della malattia professionale denunciata.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia. 5
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. 6
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente assume di aver contratto la patologia
“Ernie discali del tratto lombo-sacrale con disturbi trofico-sensitivi” non riconosciuta dall in via amministrativa come malattia professionale, CP_1
reclamando una percentuale di inabilità pari al 20%.
Ed invero, anche in ipotesi di malattie tabellate (che sono tali se ricollegate proprio all'attività lavorativa tabellata) incombe sull'istante innanzitutto l'onere di provare di aver svolto proprio l'attività lavorativa tabellata come causa della patologia denuncia, dovendo allegare le mansioni svolte, le modalità di svolgimento delle stesse e le modalità con le quali sarebbe stato esposto al rischio morbigeno: anche in ipotesi di malattie tabellate, dunque, il ricorrente non avrebbe ottemperato all'onere di provare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata e di aver contratto la malattia collegata a detta lavorazione. 7
A maggior ragione, non può dirsi provata l'esposizione al rischio morbigeno con rifermento a patologie non tabellate, in difetto di qualsivoglia allegazione e in ordine al concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in termini di numero di ore, di frequenza con la quale sono state assunte determinato posture e sono state effettuate delle movimentazioni di carichi manualmente senza l'ausilio di macchinati, o in termini di volume di affari negli anni.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Nella specie, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale idraulico forestale, confermata anche dai testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria processuale, è emerso anche un principio di prova in relazione all'esposizione a rischio morbigeno per tale patologia, nell'esercizio dell'attività lavorativa, connotata dall'assunzione di posture incongrue protratte per ore con ritmi continui e ripetitivi, dal sollevamento dei pesi rilevanti e dall'uso di apparecchiatura vibrante.
Infatti, il teste , collega del ricorrente da 11 o 12 anni Testimone_1
alle dipendenze dell'azienda Calabria Verde, ha dichiarato che: “Il ricorrente inizialmente svolgeva vari tipi di lavoro a seconda di quello che ci diceva il capo operaio, che dava ordini a me che io trasmettevo agli operai;
ci occupavamo di realizzare gabbioni o muri a secco;
inoltre il ricorrente si occupava di tagliare l'erba e i cespugli con il decespugliatore;
preciso che ci consegnavano due tipi di decespugliatore, di cui uno era manuale e l'altro aveva il motore da caricare sulle spalle che aveva un peso consistente;
entrambi
i tipi di decespugliatore producevano vibrazioni nelle mani o sulle spalle;
il sig. 8
utilizzava entrambi;
infatti lui era un operaio specializzato, addetto Pt_1
anche a questo lavoro;
inoltre il ricorrente si occupava di realizzare stradelle interpoderali usando il piccone;
ancora si occupava di lavori di sottobosco come tagliare i rami degli alberi utilizzando sia l'accetta che la motosega;
si occupava anche del trasporto delle pietre con la carriola e della sistemazione delle pietre nel gabbione;
la squadra era composta da un numero di persone variabile ogni anno;
all'interno della squadra gli operai specializzati, come il ricorrente, si alternavano nello svolgimento delle attività che ho descritto. La giornata lavorativa era di 8 ore, dalle 7:00 alle 15:30 con mezz'ora di pausa alle ore 12:00; lavoravamo dal lunedì al venerdì ad eccezione dei periodi in cui
l'ente ci mandava in cassa integrazione. Il ricorrente da circa 4 anni è stato dichiarato inidoneo allo svolgimento di lavori pesanti;
pertanto non può più trasportare le pietre con la carriola, entrare nel gabbione per sistemare le pietre pesanti, deve evitare le vibrazioni della motosega;
adesso il ricorrente può svolgere solo lavori leggeri: ad esempio, nelle operazioni di pulizia della strada, con il rastrello pareggia il materiale sulla strada dopo la pulizia, oppure brucia i piccoli rami che sono stati tagliati da altri;
non è invece autorizzato a portare sulle spalle alberi di grosse dimensioni il ricorrente è stato dichiarato inidoneo alle mansioni pesanti perché ha consegnato al medico del lavoro documentazione comprovante un problema di salute;
che io sappia il ricorrente ha l'ernia del disco;
preciso che io ho ricevuto l'ordine relativo all'esonero del ricorrente dalle mansioni più pesanti direttamente dal capo operaio. Ho fatto una denuncia di malattia professionale all che non mi è stata CP_1
riconosciuta; ho proposto opposizione in via amministrativa ma ancora non ne conosco l'esito. Noi lavoriamo per lo più in alta montagna;
pertanto, lavoriamo con ogni condizione metereologica, sia con la neve sia con la pioggia o il vento
e siamo obbligati a svolgere la prestazione con qualsiasi condizione metereologica;
anzi preciso che in passato quando eravamo operai stagionali lavoravamo con ogni condizione meteorologica da aprile a ottobre;
invece 9
adesso che siamo dipendenti a tempo indeterminato, con le prime piogge veniamo collocati in cassa integrazione;
intendo precisare che lavoriamo in posti diversi a seconda dell'attività che dobbiamo svolgere;
ad esempio i gabbioni vengono realizzati su qualsiasi terreno, anche in pendenza;
infatti, per tale ragione, le pietre, nei luoghi in cui non può arrivare la carriola, vengono trasportate manualmente da un operaio;
le pietre più pesanti vengono rotte sempre dagli operai con una mazza prima del trasporto;
si occupava di ciò anche il sig. prima di essere esonerato dai lavori pesanti. Saltuariamente Pt_1
l'azienda datrice di lavoro, all'incirca ogni due o tre anni, ci fornisce i presidi antinfortunistici, come il casco;
quest'anno ci hanno consegnato soltanto i guanti;
tuttavia, non provvediamo autonomamente a procuraci scarponi antiinfortunistici”.
Ancora il teste , collega del ricorrente alle dipendenze Testimone_2
dell'azienda Calabria Verde, ha confermato che: “preciso che il sig. è un Pt_1
operaio specializzato che quindi si occupava di realizzare muri a secco, di usare il decespugliatore per pulire il sotto bosco, di realizzar i gabbioni, di trasportare pietre da sistemare nel gabbione;
per svolgere tali attività utilizzava, oltre al decespugliatore, anche la mazza per rompere le pietre il piccone per tirare fuori o spaccare le pietre;
io non svolgevo tali lavori perché non sono operaio specializzato;
nella squadra c'erano, penso, tre o quattro operai specializzati. Lavoro ancora con il sig. ma da tre o quattro anni Pt_1
lui non svolge più i lavori che ho descritto perché ha problemi con la schiena;
il ricorrente adesso si occupa di raccogliere qualche ramo con un rastrello quando viene tagliato il sotto bosco;
poi quando puliamo le strade lui con il rastrello toglie i residui;
inoltre si occupa di pulire le strade ai fini della prevenzione degli incendi. Noi lavoriamo per otto ore al giorno dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì lavoriamo per un'ora in meno, ossia per 7 ore, lavoriamo per tutto l'anno; ultimamente però quando ci sono giornate di pioggia ci collocano in cassa integrazione. Non ho mai denunciato malattie 10
professionali all' ; non ho cause in corso nei confronti dell' ; i luoghi CP_1 CP_1
in cui lavoriamo non sono piani, ma sono in dislivello”.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno avuto immediata percezione dei fatti narrati e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in quanto convergenti sulle medesime circostanze, è emersa l'esposizione al rischio morbigeno per la patologia denunciata, in ragione della costante e prolungata assunzione di posture incongrue e dell'utilizzo di strumenti di lavoro pesanti, sebbene non sia emersa in maniera univoca l'entità dell'esposizione a rischio.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alla patologia denunciata, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie contratte.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
Il C.T.U., all'esito di un approfondito esame obiettivo e previo esame della documentazione medica versata in atti, considerando l'attività svolta dal ricorrente, ha formulato la diagnosi di “ernia discale L4-L5 ed L5-S1 in assenza di disturbi trofico-sensitivi” e, facendo corretta applicazione della tabella elaborata di cui al D.M. n. 38 del 12.luglio 2000), codice tabellare 213, ha concluso per un danno biologico nella misura del 6%.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato.
Pertanto, va riconosciuta la natura professionale della patologia “ernia discale L4-L5 ed L5-S1 in assenza di disturbi trofico-sensitivi”, con il valore 11
tabellato del 6% attribuito dal C.T.U., le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante.
Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, considerando che è stata CP_1
riconosciuta la natura professionale della malattia denunciata ma che è stata attribuita una percentuale nettamente inferiore rispetto alla percentuale del 20% richiesta nelle conclusioni del ricorso.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, infine, a carico dell , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2368/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto malattia professionale “ernia discale L4-L5 ed L5-S1 in assenza di disturbi trofico-sensitivi” nello svolgimento dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 6%;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, che liquida in € 2319,00, oltre accessori come CP_1
per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
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. Per_1 Locri, 09/10/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci